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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1791 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1791 /2023, promossa con ricorso depositato in data 23/02/2023
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAGNI DANIELA e SCATTINO LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
E del
Curatore Speciale della minore Avv. Cristina CAIANI Persona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 20.02.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“I legali precisano le conclusioni congiunte come segue:
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia alla richiesta di addebito;
- mantenere l'affido di al Comune di Mondovì, per ventiquattro mesi da oggi, con collocamento presso la madre Per_1
a Mondovì;
- possibilità per i genitori di concordare liberamente le visite tra il padre e con pernottamenti presso o comunque Per_1 unitamente al padre con il monitoraggio del servizio sociale sull'andamento degli incontri;
- conferma degli accordi economici già raggiunti ovverossia percezione integrale dell'AU in favore della madre (e pari ad euro
360,00) e mantenimento mensile a carico del padre per le figlie di euro 400,00 (euro 200,00 per figlia); spese straordinarie di cui al Protocollo di Monza suddivise al 50% tra i genitori;
- mantenimento di tutte le prese in carico in essere sia in favore di che dei genitori;
Per_1
- rinuncia a tutte le altre domande;
- rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
- spese di lite compensate.”
Il Curatore Speciale ha precisato le conclusioni nella memoria depositata in data 13.02.2025 nei seguenti termini:
“-mantenere l'affido all'Ente per tutte le materie comprese quelle sanitarie;
-mantenere il collocamento di presso la madre in Mondovì; Per_1
-aumentare il percorso psicoterapeutico per;
Per_1
Contr
-mantenere la presente per controllo e a sostegno della quotidianità di;
Per_1
-mantenere il percorso genitoriale a carico della Sig.ra presso il Consultorio;
Pt_1
-mantenere il percorso presso CPS o Consultorio per il Sig. CP_1
-mantenere gli incontri padre-figlia con monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari.”
*****
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al Parte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di separazione nei confronti di dando atto che dal Controparte_1 loro matrimonio, contratto a Palermo in data 11.09.2010, erano ivi nate le figlie (26.10.2005) e Per_2
(27.05.2011); esponeva che il resistente era sempre stato di indole aggressiva e violenta sia nei Per_1 suoi confronti che verso le figlie, oltre che a essere incline alla violazione dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio.
Visto l'irreparabile venir meno dell'affectio coniugalis, e rilevate le condotte del marito, chiedeva Pt_1 disporsi l'addebito della separazione a carico del marito e l'affido esclusivo a sé delle figlie al fine di tutelarle dalla malsana figura genitoriale paterna.
In data 29.06.2023 perveniva in atti la relazione dei servizi sociali di Usmate Velati, incaricati dal Giudice già con il primo decreto di fissazione di udienza;
l'Ente dava atto di uno scenario familiare instabile e confusivo tanto da richiedere, nel preminente interesse della minore, l'affido a sé delle stesse con la predisposizione dello spazio neutro per le visite protette padre-figlie. Con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2023 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 si opponeva alle richieste attoree e contestava la ricostruzione dei fatti avversaria;
in particolare, rappresentava che il rapporto di coppia si era deteriorato non per comportamenti violenti da lui realizzati, peraltro non supportati da qualsivoglia elemento probatorio, ma per semplici incompatibilità caratteriali,
e per questo chiedeva di non dichiararsi l'addebito della separazione nei suoi confronti.
Il resistente lamentava che la madre aveva influenzato negativamente le figlie, insinuando in loro il sospetto di una cattiva figura genitoriale paterna, tanto da incrinare i rapporti e le frequentazioni.
A tutela della prole e al fine di poter recuperare il rapporto con le medesime, il padre chiedeva, in avallo a quanto proposto dai servizi sociali, l'affido delle figlie all'Ente.
Con ordinanza emessa in data 06.09.2023, e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.07.2023, il Presidente ff. autorizzava i coniugi a vivere separati e si pronunciava in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti;
in particolare, disponeva l'affido di ed all'Ente, individuato presso Per_2 Per_1 il Comune di Usmate Velate, demandando i servizi sociali di attuare tutti i percorsi più opportuni alla tutela del nucleo e a rafforzamento della bigenitorialità; altresì, veniva nominato il curatore speciale delle minori in persona dell'Avv. Caiani.
Il Presidente ff. si pronunciava anche sull'assegnazione della casa familiare e sulle questioni economiche e, una volta nominato il G.I., rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Il curatore speciale si costituiva in giudizio in data 18.10.2023, chiedendo in particolare la conferma dei provvedimenti assunti con decreto del 06.09.2023 e insistendo per l'attivazione dello spazio neutro al fine di riavvicinare al padre. Per_1
Nelle more, la figlia raggiungeva la maggiore età e non era più dato provvedere in ordine al suo Per_2 affidamento, collocamento e diritto di visita.
In data 24.01.2024 il T.M. di Milano, su cui pendeva tra le medesime parti un procedimento afferente la genitorialità, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale Ordinario di Monza, trasmettendo gli atti.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria con memorie depositate rispettivamente in data 11.03.2024 e
27.03.2024.
I servizi sociali di Usmate Velate depositavano alcuni aggiornamenti sul nucleo familiare con relazione depositata in data 03.04.2024; in particolare, si confermava il malessere manifestato da , il Per_1 maggior impegno dei genitori nel superare la propria conflittualità e nel porsi in una modalità di maggiore ascolto, ma la loro fatica, ancora esistente, ad adeguare i propri comportamenti per sottrarre la figlia a loro modalità relazionali ancora disfunzionali.
In tale relazione i servizi rappresentavano di ritenere necessario procedere con l'inserimento comunitario di . I genitori, informati preventivamente dal servizio, comprendevano la necessità del Per_1 collocamento eterofamiliare, pur manifestando dispiacere e preoccupazione per la figlia. La neuropsichiatra infantile, infatti, riscontrava un aggravamento del disagio psicoemotivo di Per_1 la quale, se mantenuta nell'ambiante familiare, avrebbe potuto subire un condizionamento incontrovertibile del funzionamento globale.
Il curatore speciale, preso atto della gravità dei fatti e delle situazioni di pericolo per , la quale Per_1 peraltro compensava la sua incapacità nel gestire la situazione familiare con atti di autolesionismo, instava affinché fosse disposto il collocamento della stessa in comunità.
Il Giudice, in accoglimento delle richieste dei servizi sociali e del curatore speciale, con ordinanza del
05.04.2024 disponeva in via urgente il collocamento della minore presso la comunità.
All'udienza del 11.04.2024 le parti riferivano in merito all'inserimento di in comunità: i genitori Per_1 si dimostravano consapevoli della necessità del collocamento e dichiaravano di fidarsi del servizio sociale affidatario, anche per la ripresa delle visite padre-figlia.
In tale udienza le parti raggiungevano anche un accordo relativamente alle condizioni di natura economica nei seguenti termini:
“I genitori concordano che per il momento il padre continui a versare euro 400,00 al mese, anche se è in comunità Per_1
e di contare i 200,00 euro mensili come restituzione delle spese straordinarie che la madre documenterà sia per il passato che per questa fase di in comunità.”. Per_1
Il Giudice recepiva il predetto accordo e disponeva la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali i quali, con relazione depositata in data 03.09.2024, si esprimevano in merito alla assoluta necessità di proseguire nel percorso psicoterapeutico con continuità; sul versante paterno, dalla psicodiagnosi svolta si suggeriva l'attivazione di un supporto educativo e psicologico.
Il curatore, con istanza depositata in data 03.09.2024, evidenziata l'inadeguatezza della struttura ove era stata collocata , valutato il cambio di residenza della madre a Mondovì e sottolineato il maggiore Per_1 impegno dimostrato dai genitori nella gestione della propria conflittualità, chiedeva disporsi il collocamento della minore presso la nuova abitazione della madre sita in Mondovì.
All'udienza del 12.09.2024 si discuteva in merito alla predetta richiesta e il Giudice, ritenutala confacente al benessere della minore, disponeva il collocamento della stessa presso l'abitazione materna incaricando i servizi sociali di Mondovì di effettuare il passaggio di consegne coi servizi sociali di Usmate Velate e di prendere in carico la minore, fissando termine per il deposito di una relazione in vista della successiva udienza del 20.02.2025.
Il Curatore Speciale, non potendo partecipare personalmente all'udienza, depositava una memoria integrativa per formulare le proprie istanze nell'interesse di . Per_1
All'udienza del 20.02.2025 le parti si dichiaravano concordi con le conclusioni del servizio affidatario, confermavano il migliorato clima familiare e il loro impegno nel voler portare avanti tutti i percorsi in atto. I legali chiedevano pertanto di precisare le conclusioni, aderendo integralmente alle proposte del servizio affidatario e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La relazione dell'ente affidatario, depositata in data 11.02.2025 riporta Controparte_3 sinteticamente quanto segue.
“ vive in un appartamento non distante dal centro storico di Mondovi' insieme alla madre e alla sorella. Per_1
L'appartamento sembra ben organizzato, pulito e ordinato, riservando a la possibilità di fruire dei propri spazi Per_1 per lo studio o altre attività.
La madre di lavora presso l'Area di Servizio dello svincolo Autostradale di Mondovi' con Parte_2 Parte_1 un contratto a tempo determinato con scadenza il 28-05-2025 operando su turni diurni e notturni (omissis).
è stata iscritta presso la classe seconda della scuola superiore primaria dell'Istituto Comprensivo Mondovi' e Per_1 frequenta con regolarità le lezioni.
La minore ha un proprio Medico di Base a Mondovi' (Pediatra) ed è seguita dalla madre negli adempimenti e pratiche mediche anche in relazione ad alcuni problemi di salute per i quali la minore si è sottoposta di recente ad un intervento chirurgico conclusosi con buon esito.
Nel Comune di Mondovi' risiedono i figli avuti dalla Sig.ra da un precedente matrimonio contratto a Parte_1
Palermo, i quali hanno aiutato la Signora a trovare il nuovo appartamento e l'impiego lavorativo. Parte_1
si esprime positivamente sul rapporto che lei, la madre e la sorella intrattengono con i figli del precedente Per_1 matrimonio della madre chiamandoli “fratelli e sorelle” cercando la loro compagnia in momenti di convivialità e ritenendoli dei validi punti di riferimento anche in momenti di difficoltà o bisogno (omissis).
In data 02/11/2024 è stato avviato l'intervento educativo di 4 ore settimanali in cui e l'Educatrice trascorrono Per_1 del tempo insieme sia a casa che in contesti socializzanti di gruppo.
L'educatrice mantiene altresì i contatti con la scuola, si confronta con gli insegnanti e monitora l'andamento scolastico, si fa promotrice delle iniziative e delle risorse presenti sul territorio.
La frequenza scolastica è sempre stata assicurata dalla mamma anche se con difficoltà organizzative che ricadevano sul trasporto Autobus da casa a scuola. Nel mese di ottobre la scuola ha segnalato al servizio scrivente ritardi in ingresso della minore che si verificavano in quanto rimaneva fuori dalla scuola oltre il tempo consentito fermandosi con alcuni Per_1 amici di altre classi, ma dopo aver discusso del problema con la madre i ritardi sono diminuiti fino a cessare (omissis).
Sono emerse delle difficoltà nell'assunzione di una corretta alimentazione e si è cercato di sensibilizzare la madre rimandandole l'indicazione di preparare alla figlia la colazione a sacco e seguirla di più sull'alimentazione a casa, anche in ragione del rischio di obesità che permane ancora adesso e che necessita attenzione da parte della famiglia (omissis).
La scuola dà un rimando positivo sull'andamento scolastico rispetto la maggior parte delle discipline con un certo impegno a seguire il programma scolastico ma permangono le difficoltà a relazionarsi con i coetanei;
dice di non fidarsi di nessuno e di sentirsi fortemente a disagio nelle relazioni con gli adulti mentre racconta di amicizie e relazioni Online che intrattiene attraverso l'uso dei social e dei videogiochi, la scelta più praticata da , mostrando una certa difficoltà a relazionarsi Per_1 in modo costruttivo e alla pari nei gruppi sociali di riferimento, sia a scuola che durante le occasioni proposte durante gli interventi educativi.
Nel mese di Novembre TT è stata presa in carico dal Servizio di Neuropsichiatria di Mondovi' per il percorso di supporto Psicologico e di valutazione Diagnostica.
Nel mese di gennaio anche la mamma ha iniziato un percorso di otto sedute presso il Servizio di Psicologia adulti dell9ASL1
3 Ospedale di Mondovi'.
Il Sig. inizierà il percorso di supporto Psicologico e alla genitorialità in data 18 marzo 2025 presso il Controparte_1
Consultorio di Vimercate 3 Fondazione Centro per la famiglia- risultando residente nel Comune di Mezzago.
Rapporto con i genitori:
Il rapporto di con la madre durante il periodo di osservazione è apparso abbastanza positivo. Per_1
La mamma restituisce l'idea di una donna attenta ai bisogni materiali e alle necessità di pur con le difficoltà Per_1 legate alla situazione familiare e alle vicende degli ultimi anni (Relazioni del Comune di Usmate), si interroga sulle frequentazioni di e chiede il supporto degli Operatori quando emergono dubbi o preoccupazioni. Per_1
L'attenzione ai bisogni emotivi trova riscontro nella consapevolezza che la mamma mostra durante i colloqui rispetto alla sofferenza e ai problemi della figlia da cui non sempre scaturisce tuttavia, una matura e chiara presa di posizione rispetto a determinate modalità educative e comunicative da utilizzare (omissis).
La signora ha saputo creare alleanza con i Servizi e si sta impegnando per creare un rapporto orientato alla fiducia Pt_1
e alla costruzione di interventi benefici e produttivi per la figlia;
è presente alle convocazioni scolastiche e del Per_1
Servizio sociale soprattutto in riferimento all'Intervento Educativo dove dà sufficiente prova di accogliere le istanze e le indicazioni dell'Educatrice (omissis).
Il padre di , Sig. ha contattato il servizio sociale nel mese di Ottobre per chiedere informazioni Per_1 Controparte_1 rispetto alle modalità con cui può vedere la figlia, dicendo di essere molto legato a e che tra i due ci sia un rapporto Per_1 di reciprocità nel cercarsi e voler trascorrere del tempo insieme. A partire dallo scorso Settembre viene a trovare e Per_1 la sorella ogni volta che riesce organizzandosi con la Signora in base agli impegni del suo lavoro di Autotrasportatore Pt_1 che gli dà la possibilità di tenersi libero nei fine settimana.
e la sorella vanno talvolta con il padre per escursioni o Gite fuori porta per rientrare la sera e pernottare a casa Per_1
a Mondovi'; Qualche volta il padre si ferma a dormire a Mondovi' trovando Ospitalità presso le figlie della ex moglie con le quali sembrerebbe essere in buoni rapporti (omissis).
Conclusioni. Si ritiene che , considerata l'età della minore, debba proseguire il percorso di supporto avviato da Per_1 parte di tutti i servizi coinvolti e che continui a vivere con la mamma accordandosi con il Sig. per eventuali rientri CP_1 con pernottamento presso casa del padre.”
Il nuovo ente affidatario ha prontamente attivato tutti i supporti prescritti ed ha mantenuto un rigoroso monitoraggio della situazione. Nel complesso, pur non essendosi ancora completamente risolte le fatiche di , il nucleo ha Per_1 riacquistato un nuovo equilibrio e i genitori hanno saputo affidarsi agli operatori, superando le loro criticità comunicative.
Il Collegio condivide le conclusioni dell'ente affidatario, fatte proprie anche da entrambi i genitori e dal
. Controparte_4
Il mantenimento dell'affidamento all'ente di appare ancora necessario per proseguire i Per_1 numerosi supporti già attivati, mantenere un monitoraggio sui percorsi intrapresi dai genitori e garantire un rapido intervento degli operatori nel caso in cui abbandonasse i presidi attualmente in Per_1 essere.
Per quanto attiene al collocamento della minore, il Tribunale condivide la proposta del servizio di mantenere collocata presso la madre, con possibilità di vedere liberamente il padre sulla base Per_1 di accordi presi tra i genitori e la minore, con possibilità per la figlia di pernottare unitamente al padre.
L'ente affidatario monitorerà l'andamento degli incontri e ne potrà modificare l'organizzazione nel caso in cui rilevasse un pregiudizio per la minore.
Il Collegio osserva che la minore, nel corso della presa in carico psicologica, ha rivelato agli operatori di aver subito degli approcci sessuali quando aveva circa cinque anni e sino ai suoi dieci anni da parte di un cugino, anch'egli minorenne.
La madre della minore ha riferito di essersi confrontata con la psicologa che segue e che alla Per_1 luce della genericità delle dichiarazioni e di alcune esternazioni della figlia che avrebbe detto di non essere sicura degli accadimenti, il genitore e gli operatori avrebbero scelto di approfondire con la minore la vicenda, prima di attivare le competenti autorità.
Ebbene, il Collegio, condivide la necessità che la psicologa approfondisca con la minore gli accadimenti e all'esito di tale percorso, attivi eventualmente, per il tramite dell'ente affidatario, la competente Procura per i Minorenni.
Per quanto attiene alle questioni economiche, il Collegio provvede in conformità agli accordi delle parti, idonei a tutelare sia la minore che , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
Vista la natura del procedimento e gli accordi intervenuti tra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile
N. 1791/2023 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. Parte_1
04/08/1972 PALERMO e n. PALERMO 16/12/1982, che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 11.09.2010 nel Comune di PALERMO;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO per le annotazioni di legge;
3. Non luogo a provvedere sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, vista la rinuncia alla stessa da parte della richiedente;
4. Affida la minore (n. 27.5.2011) al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente (individuato nei Servizi Sociali del Comune di MONDOVI' in ragione dell'attuale residenza della minore), per ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento, con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni relative alla salute, educazione e istruzione del minore e con il seguente incarico:
- monitorare la liberalizzazione delle visite con il padre, modificandone la calendarizzazione in caso di insorgendo pregiudizio per la minore;
- mantenere la minore collocata presso la madre;
- mantenere una copiosa presa in carico psicologica per la minore, anche per approfondire le rivelazioni della minore rispetto agli approcci sessuali del cugino minorenne, valutando all'esito del percorso la trasmissione degli atti alla competente Procura per i Minorenni;
- mantenere la presa in carico della minore presso la UONPIA;
- monitorare l'andamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità dei genitori;
- mantenere un servizio educativo domiciliare (ADM);
- mantenere il monitoraggio sull'andamento scolastico della minore.
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Mondovì comunichino entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, ai genitori ed al curatore speciale;
6. Dispone che l'ente affidatario, nel caso in cui decorsi ventiquattro mesi, ravvisi ancora la necessità di mantenere l'affido all'ente della minore, si attivi presso la competente Procura per i Minorenni;
7. Provvede in conformità agli accordi delle parti relativamente al mantenimento a carico del padre delle figlie e e dell'assegnazione dell'AU integralmente alla madre, come da Per_1 Per_2 conclusioni congiunte delle parti, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
8. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del provvedimento ai servizi sociali di MONDOVI'
e MEZZAGO.
Il Presidente Laura GAGGIOTTI Il Giudice est. Ethel Matilde ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1791 /2023, promossa con ricorso depositato in data 23/02/2023
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAGNI DANIELA e SCATTINO LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
E del
Curatore Speciale della minore Avv. Cristina CAIANI Persona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 20.02.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“I legali precisano le conclusioni congiunte come segue:
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia alla richiesta di addebito;
- mantenere l'affido di al Comune di Mondovì, per ventiquattro mesi da oggi, con collocamento presso la madre Per_1
a Mondovì;
- possibilità per i genitori di concordare liberamente le visite tra il padre e con pernottamenti presso o comunque Per_1 unitamente al padre con il monitoraggio del servizio sociale sull'andamento degli incontri;
- conferma degli accordi economici già raggiunti ovverossia percezione integrale dell'AU in favore della madre (e pari ad euro
360,00) e mantenimento mensile a carico del padre per le figlie di euro 400,00 (euro 200,00 per figlia); spese straordinarie di cui al Protocollo di Monza suddivise al 50% tra i genitori;
- mantenimento di tutte le prese in carico in essere sia in favore di che dei genitori;
Per_1
- rinuncia a tutte le altre domande;
- rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
- spese di lite compensate.”
Il Curatore Speciale ha precisato le conclusioni nella memoria depositata in data 13.02.2025 nei seguenti termini:
“-mantenere l'affido all'Ente per tutte le materie comprese quelle sanitarie;
-mantenere il collocamento di presso la madre in Mondovì; Per_1
-aumentare il percorso psicoterapeutico per;
Per_1
Contr
-mantenere la presente per controllo e a sostegno della quotidianità di;
Per_1
-mantenere il percorso genitoriale a carico della Sig.ra presso il Consultorio;
Pt_1
-mantenere il percorso presso CPS o Consultorio per il Sig. CP_1
-mantenere gli incontri padre-figlia con monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari.”
*****
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al Parte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di separazione nei confronti di dando atto che dal Controparte_1 loro matrimonio, contratto a Palermo in data 11.09.2010, erano ivi nate le figlie (26.10.2005) e Per_2
(27.05.2011); esponeva che il resistente era sempre stato di indole aggressiva e violenta sia nei Per_1 suoi confronti che verso le figlie, oltre che a essere incline alla violazione dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio.
Visto l'irreparabile venir meno dell'affectio coniugalis, e rilevate le condotte del marito, chiedeva Pt_1 disporsi l'addebito della separazione a carico del marito e l'affido esclusivo a sé delle figlie al fine di tutelarle dalla malsana figura genitoriale paterna.
In data 29.06.2023 perveniva in atti la relazione dei servizi sociali di Usmate Velati, incaricati dal Giudice già con il primo decreto di fissazione di udienza;
l'Ente dava atto di uno scenario familiare instabile e confusivo tanto da richiedere, nel preminente interesse della minore, l'affido a sé delle stesse con la predisposizione dello spazio neutro per le visite protette padre-figlie. Con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2023 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 si opponeva alle richieste attoree e contestava la ricostruzione dei fatti avversaria;
in particolare, rappresentava che il rapporto di coppia si era deteriorato non per comportamenti violenti da lui realizzati, peraltro non supportati da qualsivoglia elemento probatorio, ma per semplici incompatibilità caratteriali,
e per questo chiedeva di non dichiararsi l'addebito della separazione nei suoi confronti.
Il resistente lamentava che la madre aveva influenzato negativamente le figlie, insinuando in loro il sospetto di una cattiva figura genitoriale paterna, tanto da incrinare i rapporti e le frequentazioni.
A tutela della prole e al fine di poter recuperare il rapporto con le medesime, il padre chiedeva, in avallo a quanto proposto dai servizi sociali, l'affido delle figlie all'Ente.
Con ordinanza emessa in data 06.09.2023, e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.07.2023, il Presidente ff. autorizzava i coniugi a vivere separati e si pronunciava in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti;
in particolare, disponeva l'affido di ed all'Ente, individuato presso Per_2 Per_1 il Comune di Usmate Velate, demandando i servizi sociali di attuare tutti i percorsi più opportuni alla tutela del nucleo e a rafforzamento della bigenitorialità; altresì, veniva nominato il curatore speciale delle minori in persona dell'Avv. Caiani.
Il Presidente ff. si pronunciava anche sull'assegnazione della casa familiare e sulle questioni economiche e, una volta nominato il G.I., rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Il curatore speciale si costituiva in giudizio in data 18.10.2023, chiedendo in particolare la conferma dei provvedimenti assunti con decreto del 06.09.2023 e insistendo per l'attivazione dello spazio neutro al fine di riavvicinare al padre. Per_1
Nelle more, la figlia raggiungeva la maggiore età e non era più dato provvedere in ordine al suo Per_2 affidamento, collocamento e diritto di visita.
In data 24.01.2024 il T.M. di Milano, su cui pendeva tra le medesime parti un procedimento afferente la genitorialità, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale Ordinario di Monza, trasmettendo gli atti.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria con memorie depositate rispettivamente in data 11.03.2024 e
27.03.2024.
I servizi sociali di Usmate Velate depositavano alcuni aggiornamenti sul nucleo familiare con relazione depositata in data 03.04.2024; in particolare, si confermava il malessere manifestato da , il Per_1 maggior impegno dei genitori nel superare la propria conflittualità e nel porsi in una modalità di maggiore ascolto, ma la loro fatica, ancora esistente, ad adeguare i propri comportamenti per sottrarre la figlia a loro modalità relazionali ancora disfunzionali.
In tale relazione i servizi rappresentavano di ritenere necessario procedere con l'inserimento comunitario di . I genitori, informati preventivamente dal servizio, comprendevano la necessità del Per_1 collocamento eterofamiliare, pur manifestando dispiacere e preoccupazione per la figlia. La neuropsichiatra infantile, infatti, riscontrava un aggravamento del disagio psicoemotivo di Per_1 la quale, se mantenuta nell'ambiante familiare, avrebbe potuto subire un condizionamento incontrovertibile del funzionamento globale.
Il curatore speciale, preso atto della gravità dei fatti e delle situazioni di pericolo per , la quale Per_1 peraltro compensava la sua incapacità nel gestire la situazione familiare con atti di autolesionismo, instava affinché fosse disposto il collocamento della stessa in comunità.
Il Giudice, in accoglimento delle richieste dei servizi sociali e del curatore speciale, con ordinanza del
05.04.2024 disponeva in via urgente il collocamento della minore presso la comunità.
All'udienza del 11.04.2024 le parti riferivano in merito all'inserimento di in comunità: i genitori Per_1 si dimostravano consapevoli della necessità del collocamento e dichiaravano di fidarsi del servizio sociale affidatario, anche per la ripresa delle visite padre-figlia.
In tale udienza le parti raggiungevano anche un accordo relativamente alle condizioni di natura economica nei seguenti termini:
“I genitori concordano che per il momento il padre continui a versare euro 400,00 al mese, anche se è in comunità Per_1
e di contare i 200,00 euro mensili come restituzione delle spese straordinarie che la madre documenterà sia per il passato che per questa fase di in comunità.”. Per_1
Il Giudice recepiva il predetto accordo e disponeva la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali i quali, con relazione depositata in data 03.09.2024, si esprimevano in merito alla assoluta necessità di proseguire nel percorso psicoterapeutico con continuità; sul versante paterno, dalla psicodiagnosi svolta si suggeriva l'attivazione di un supporto educativo e psicologico.
Il curatore, con istanza depositata in data 03.09.2024, evidenziata l'inadeguatezza della struttura ove era stata collocata , valutato il cambio di residenza della madre a Mondovì e sottolineato il maggiore Per_1 impegno dimostrato dai genitori nella gestione della propria conflittualità, chiedeva disporsi il collocamento della minore presso la nuova abitazione della madre sita in Mondovì.
All'udienza del 12.09.2024 si discuteva in merito alla predetta richiesta e il Giudice, ritenutala confacente al benessere della minore, disponeva il collocamento della stessa presso l'abitazione materna incaricando i servizi sociali di Mondovì di effettuare il passaggio di consegne coi servizi sociali di Usmate Velate e di prendere in carico la minore, fissando termine per il deposito di una relazione in vista della successiva udienza del 20.02.2025.
Il Curatore Speciale, non potendo partecipare personalmente all'udienza, depositava una memoria integrativa per formulare le proprie istanze nell'interesse di . Per_1
All'udienza del 20.02.2025 le parti si dichiaravano concordi con le conclusioni del servizio affidatario, confermavano il migliorato clima familiare e il loro impegno nel voler portare avanti tutti i percorsi in atto. I legali chiedevano pertanto di precisare le conclusioni, aderendo integralmente alle proposte del servizio affidatario e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La relazione dell'ente affidatario, depositata in data 11.02.2025 riporta Controparte_3 sinteticamente quanto segue.
“ vive in un appartamento non distante dal centro storico di Mondovi' insieme alla madre e alla sorella. Per_1
L'appartamento sembra ben organizzato, pulito e ordinato, riservando a la possibilità di fruire dei propri spazi Per_1 per lo studio o altre attività.
La madre di lavora presso l'Area di Servizio dello svincolo Autostradale di Mondovi' con Parte_2 Parte_1 un contratto a tempo determinato con scadenza il 28-05-2025 operando su turni diurni e notturni (omissis).
è stata iscritta presso la classe seconda della scuola superiore primaria dell'Istituto Comprensivo Mondovi' e Per_1 frequenta con regolarità le lezioni.
La minore ha un proprio Medico di Base a Mondovi' (Pediatra) ed è seguita dalla madre negli adempimenti e pratiche mediche anche in relazione ad alcuni problemi di salute per i quali la minore si è sottoposta di recente ad un intervento chirurgico conclusosi con buon esito.
Nel Comune di Mondovi' risiedono i figli avuti dalla Sig.ra da un precedente matrimonio contratto a Parte_1
Palermo, i quali hanno aiutato la Signora a trovare il nuovo appartamento e l'impiego lavorativo. Parte_1
si esprime positivamente sul rapporto che lei, la madre e la sorella intrattengono con i figli del precedente Per_1 matrimonio della madre chiamandoli “fratelli e sorelle” cercando la loro compagnia in momenti di convivialità e ritenendoli dei validi punti di riferimento anche in momenti di difficoltà o bisogno (omissis).
In data 02/11/2024 è stato avviato l'intervento educativo di 4 ore settimanali in cui e l'Educatrice trascorrono Per_1 del tempo insieme sia a casa che in contesti socializzanti di gruppo.
L'educatrice mantiene altresì i contatti con la scuola, si confronta con gli insegnanti e monitora l'andamento scolastico, si fa promotrice delle iniziative e delle risorse presenti sul territorio.
La frequenza scolastica è sempre stata assicurata dalla mamma anche se con difficoltà organizzative che ricadevano sul trasporto Autobus da casa a scuola. Nel mese di ottobre la scuola ha segnalato al servizio scrivente ritardi in ingresso della minore che si verificavano in quanto rimaneva fuori dalla scuola oltre il tempo consentito fermandosi con alcuni Per_1 amici di altre classi, ma dopo aver discusso del problema con la madre i ritardi sono diminuiti fino a cessare (omissis).
Sono emerse delle difficoltà nell'assunzione di una corretta alimentazione e si è cercato di sensibilizzare la madre rimandandole l'indicazione di preparare alla figlia la colazione a sacco e seguirla di più sull'alimentazione a casa, anche in ragione del rischio di obesità che permane ancora adesso e che necessita attenzione da parte della famiglia (omissis).
La scuola dà un rimando positivo sull'andamento scolastico rispetto la maggior parte delle discipline con un certo impegno a seguire il programma scolastico ma permangono le difficoltà a relazionarsi con i coetanei;
dice di non fidarsi di nessuno e di sentirsi fortemente a disagio nelle relazioni con gli adulti mentre racconta di amicizie e relazioni Online che intrattiene attraverso l'uso dei social e dei videogiochi, la scelta più praticata da , mostrando una certa difficoltà a relazionarsi Per_1 in modo costruttivo e alla pari nei gruppi sociali di riferimento, sia a scuola che durante le occasioni proposte durante gli interventi educativi.
Nel mese di Novembre TT è stata presa in carico dal Servizio di Neuropsichiatria di Mondovi' per il percorso di supporto Psicologico e di valutazione Diagnostica.
Nel mese di gennaio anche la mamma ha iniziato un percorso di otto sedute presso il Servizio di Psicologia adulti dell9ASL1
3 Ospedale di Mondovi'.
Il Sig. inizierà il percorso di supporto Psicologico e alla genitorialità in data 18 marzo 2025 presso il Controparte_1
Consultorio di Vimercate 3 Fondazione Centro per la famiglia- risultando residente nel Comune di Mezzago.
Rapporto con i genitori:
Il rapporto di con la madre durante il periodo di osservazione è apparso abbastanza positivo. Per_1
La mamma restituisce l'idea di una donna attenta ai bisogni materiali e alle necessità di pur con le difficoltà Per_1 legate alla situazione familiare e alle vicende degli ultimi anni (Relazioni del Comune di Usmate), si interroga sulle frequentazioni di e chiede il supporto degli Operatori quando emergono dubbi o preoccupazioni. Per_1
L'attenzione ai bisogni emotivi trova riscontro nella consapevolezza che la mamma mostra durante i colloqui rispetto alla sofferenza e ai problemi della figlia da cui non sempre scaturisce tuttavia, una matura e chiara presa di posizione rispetto a determinate modalità educative e comunicative da utilizzare (omissis).
La signora ha saputo creare alleanza con i Servizi e si sta impegnando per creare un rapporto orientato alla fiducia Pt_1
e alla costruzione di interventi benefici e produttivi per la figlia;
è presente alle convocazioni scolastiche e del Per_1
Servizio sociale soprattutto in riferimento all'Intervento Educativo dove dà sufficiente prova di accogliere le istanze e le indicazioni dell'Educatrice (omissis).
Il padre di , Sig. ha contattato il servizio sociale nel mese di Ottobre per chiedere informazioni Per_1 Controparte_1 rispetto alle modalità con cui può vedere la figlia, dicendo di essere molto legato a e che tra i due ci sia un rapporto Per_1 di reciprocità nel cercarsi e voler trascorrere del tempo insieme. A partire dallo scorso Settembre viene a trovare e Per_1 la sorella ogni volta che riesce organizzandosi con la Signora in base agli impegni del suo lavoro di Autotrasportatore Pt_1 che gli dà la possibilità di tenersi libero nei fine settimana.
e la sorella vanno talvolta con il padre per escursioni o Gite fuori porta per rientrare la sera e pernottare a casa Per_1
a Mondovi'; Qualche volta il padre si ferma a dormire a Mondovi' trovando Ospitalità presso le figlie della ex moglie con le quali sembrerebbe essere in buoni rapporti (omissis).
Conclusioni. Si ritiene che , considerata l'età della minore, debba proseguire il percorso di supporto avviato da Per_1 parte di tutti i servizi coinvolti e che continui a vivere con la mamma accordandosi con il Sig. per eventuali rientri CP_1 con pernottamento presso casa del padre.”
Il nuovo ente affidatario ha prontamente attivato tutti i supporti prescritti ed ha mantenuto un rigoroso monitoraggio della situazione. Nel complesso, pur non essendosi ancora completamente risolte le fatiche di , il nucleo ha Per_1 riacquistato un nuovo equilibrio e i genitori hanno saputo affidarsi agli operatori, superando le loro criticità comunicative.
Il Collegio condivide le conclusioni dell'ente affidatario, fatte proprie anche da entrambi i genitori e dal
. Controparte_4
Il mantenimento dell'affidamento all'ente di appare ancora necessario per proseguire i Per_1 numerosi supporti già attivati, mantenere un monitoraggio sui percorsi intrapresi dai genitori e garantire un rapido intervento degli operatori nel caso in cui abbandonasse i presidi attualmente in Per_1 essere.
Per quanto attiene al collocamento della minore, il Tribunale condivide la proposta del servizio di mantenere collocata presso la madre, con possibilità di vedere liberamente il padre sulla base Per_1 di accordi presi tra i genitori e la minore, con possibilità per la figlia di pernottare unitamente al padre.
L'ente affidatario monitorerà l'andamento degli incontri e ne potrà modificare l'organizzazione nel caso in cui rilevasse un pregiudizio per la minore.
Il Collegio osserva che la minore, nel corso della presa in carico psicologica, ha rivelato agli operatori di aver subito degli approcci sessuali quando aveva circa cinque anni e sino ai suoi dieci anni da parte di un cugino, anch'egli minorenne.
La madre della minore ha riferito di essersi confrontata con la psicologa che segue e che alla Per_1 luce della genericità delle dichiarazioni e di alcune esternazioni della figlia che avrebbe detto di non essere sicura degli accadimenti, il genitore e gli operatori avrebbero scelto di approfondire con la minore la vicenda, prima di attivare le competenti autorità.
Ebbene, il Collegio, condivide la necessità che la psicologa approfondisca con la minore gli accadimenti e all'esito di tale percorso, attivi eventualmente, per il tramite dell'ente affidatario, la competente Procura per i Minorenni.
Per quanto attiene alle questioni economiche, il Collegio provvede in conformità agli accordi delle parti, idonei a tutelare sia la minore che , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
Vista la natura del procedimento e gli accordi intervenuti tra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile
N. 1791/2023 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. Parte_1
04/08/1972 PALERMO e n. PALERMO 16/12/1982, che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 11.09.2010 nel Comune di PALERMO;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO per le annotazioni di legge;
3. Non luogo a provvedere sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, vista la rinuncia alla stessa da parte della richiedente;
4. Affida la minore (n. 27.5.2011) al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente (individuato nei Servizi Sociali del Comune di MONDOVI' in ragione dell'attuale residenza della minore), per ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento, con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni relative alla salute, educazione e istruzione del minore e con il seguente incarico:
- monitorare la liberalizzazione delle visite con il padre, modificandone la calendarizzazione in caso di insorgendo pregiudizio per la minore;
- mantenere la minore collocata presso la madre;
- mantenere una copiosa presa in carico psicologica per la minore, anche per approfondire le rivelazioni della minore rispetto agli approcci sessuali del cugino minorenne, valutando all'esito del percorso la trasmissione degli atti alla competente Procura per i Minorenni;
- mantenere la presa in carico della minore presso la UONPIA;
- monitorare l'andamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità dei genitori;
- mantenere un servizio educativo domiciliare (ADM);
- mantenere il monitoraggio sull'andamento scolastico della minore.
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Mondovì comunichino entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, ai genitori ed al curatore speciale;
6. Dispone che l'ente affidatario, nel caso in cui decorsi ventiquattro mesi, ravvisi ancora la necessità di mantenere l'affido all'ente della minore, si attivi presso la competente Procura per i Minorenni;
7. Provvede in conformità agli accordi delle parti relativamente al mantenimento a carico del padre delle figlie e e dell'assegnazione dell'AU integralmente alla madre, come da Per_1 Per_2 conclusioni congiunte delle parti, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
8. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del provvedimento ai servizi sociali di MONDOVI'
e MEZZAGO.
Il Presidente Laura GAGGIOTTI Il Giudice est. Ethel Matilde ANCONA