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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1583/2021
Il giorno 27/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1583 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2021 promossa da:
) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA MARCO BESSO 40 00196 ROMA con l'avv. PELLERITI
GIOVANNI DOMENICO ), dal quale rappresentati e difesi giusta procura C.F._3 in calce all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Simona Tazzini in Civitavecchia, via Pietro
Bernardini n. 18, con l'avv. DI DONATO GIANCARLO ) dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
263/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 17.3.2021, con cui è stato loro ingiunto il
2 di 5 pagamento in favore della della somma di € 70.664,17 (limitando la condanna Controparte_1 in solido di al minore importo di € 56.419,95), oltre interessi e spese del Parte_2 procedimento monitorio, a titolo di prezzo di acquisto di merce – di cui alle fatture versate in atti – dovuto dalla Dieffe Commercio Bestiame s.n.c. di società estinta. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto la mancata consegna dei quantitativi di merce fatturati (trattasi di mangime per bovini) o comunque la loro eccedenza rispetto al reale fabbisogno dei capi di bestiame presenti presso la stalla della Dieffe sita in Latina, via Pontina, fabbisogno che era obbligo del fornitore verificare come da contratto.
Si è costituita la eccependo la decadenza e/o prescrizione della Controparte_1 domanda e la tardività delle eccezioni sollevate per la prima volta dagli opponenti in citazione, nonostante le richieste di pagamento ricevute in precedenza;
ha inoltre contestato la contraddittorietà
e genericità delle deduzioni di parte opponente, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.9.2021, il decreto ingiuntivo opposto è stato munito della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore-odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto, e dall'adempimento della prestazione.
Orbene, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di fornitura di mangimi per bovini, essendo invece contestato l'esatto adempimento.
Sul punto, va anzitutto rilevata la contraddittorietà delle difese svolte dagli opponenti, laddove hanno da un lato sostenuto la mancata consegna dei quantitativi fatturati, dall'altro lato
3 di 5 hanno affermato che tali quantitativi erano eccedenti rispetto al fabbisogno degli animali della Dieffe, con ciò presupponendo implicitamente l'avvenuta consegna.
Peraltro, le difese sono generiche, non essendo specificamente indicato il quantitativo di merce asseritamente non consegnato o eccedente.
Infine, la contestazione circa l'eccedenza della merce rispetto al dovuto non trova alcun riscontro probatorio, in assenza di un regolamento contrattuale e degli ordinativi.
In ogni caso, va rilevato che parte convenuta-opposta ha dimostrato di aver eseguito la prestazione di consegna della merce fatturata.
Invero, le fatture azionate hanno natura di documenti di trasporto (trattasi infatti di fatture
“accompagnatorie”), che risultano sottoscritte sia dal vettore che dal destinatario, nella persona di un ignoto addetto alla ricezione della merce. tali documenti costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 15169 del
23/06/2010).
Nel caso di specie, la consegna della merce fatturata è stata confermata dai testi escussi, le cui dichiarazioni risultano pienamente attendibili in quanto debitamente circostanziate e prive di contraddizioni logiche.
Inoltre, il credito ingiunto risulta parzialmente confermato dai titoli emessi da Parte_1 per € 21.640,22, somma pari all'importo delle prime tre fatture di cui al ricorso monitorio.
Peraltro, va evidenziato che il comportamento processuale degli opponenti costituisce ulteriore elemento di conferma della infondatezza dell'opposizione, atteso che gli stessi non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale deferito e, di fatto, hanno abbandonato il processo dopo il deposito dell'atto di citazione in opposizione.
L'opposizione merita quindi di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte convenuta- opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 17.3.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giancarlo Di Donato quale procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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