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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1964 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Coppo Michela e Lena Vincenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerrina (AL) il 09/06/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno
1990.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza n. 217 del 13/05/2002 il Tribunale di Casale Monferrato dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo l'affido della figlia, a quel pagina 1 di 3 tempo ancora minore, alla madre, un contributo a carico del padre in favore della figlia e un assegno divorzile in favore della madre, la futura cessazione dell'obbligo di corresponsione dello stesso allorché la sig.ra avesse raggiunto una data disponibilità economica mensile Pt_2
o, alternativamente, iniziato una nuova convivenza.
Essendo venute meno le condizioni per le quali il sig. era obbligato a corrispondere Pt_1
l'assegno divorzile ed essendo la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica di quanto statuito nella suddetta sentenza di divorzio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 217 del 13/05/2002 del
Tribunale di Casale Monferrato, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che successivamente alla sentenza di divorzio, la sig.ra ha raggiunto CP_1 una disponibilità economica mensile di almeno £. 2.300.000 (€. 1.187,85), così facendo cessare - secondo quanto stabilito nella citata sentenza - l'obbligo del sig. Parte_1 di corrisponderle il già previsto assegno divorzile;
2. si dà atto che la figlia ha raggiunto la completa autosufficienza economica, Persona_2 come da dichiarazione della stessa prodotta in giudizio, con conseguente cessazione dell'obbligo del padre di versare a chicchessia qualsivoglia contributo al mantenimento della figlia e di rimborsare pro quota le spese straordinarie;
3. è revocato conseguentemente, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo del sig.
di versare alla sig.ra l'assegno già di £. 800.000 (€. 516,46) Parte_1 CP_1 mensili per il mantenimento della figlia e gli importi a titolo di rimborso di spese straordinarie per questa sostenute, oltre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
l'assegno già di £. 200.000 (€. 103,29) a titolo di assegno divorzile;
4. si dà atto che a totale definizione dei pregressi rapporti economico/patrimoniali tra le parti, il sig. verserà alla sig.ra la somma di €. 9.000,00 (euro novemila/00), a mezzo Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 di assegno circolare entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza nel presente procedimento;
5. si dà atto che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, le quali dichiarano che, con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, nulla sarà più reciprocamente tra le stesse dovuto, a nessun titolo e per qualsivoglia ragione.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1964 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Coppo Michela e Lena Vincenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerrina (AL) il 09/06/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno
1990.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza n. 217 del 13/05/2002 il Tribunale di Casale Monferrato dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo l'affido della figlia, a quel pagina 1 di 3 tempo ancora minore, alla madre, un contributo a carico del padre in favore della figlia e un assegno divorzile in favore della madre, la futura cessazione dell'obbligo di corresponsione dello stesso allorché la sig.ra avesse raggiunto una data disponibilità economica mensile Pt_2
o, alternativamente, iniziato una nuova convivenza.
Essendo venute meno le condizioni per le quali il sig. era obbligato a corrispondere Pt_1
l'assegno divorzile ed essendo la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica di quanto statuito nella suddetta sentenza di divorzio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 217 del 13/05/2002 del
Tribunale di Casale Monferrato, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che successivamente alla sentenza di divorzio, la sig.ra ha raggiunto CP_1 una disponibilità economica mensile di almeno £. 2.300.000 (€. 1.187,85), così facendo cessare - secondo quanto stabilito nella citata sentenza - l'obbligo del sig. Parte_1 di corrisponderle il già previsto assegno divorzile;
2. si dà atto che la figlia ha raggiunto la completa autosufficienza economica, Persona_2 come da dichiarazione della stessa prodotta in giudizio, con conseguente cessazione dell'obbligo del padre di versare a chicchessia qualsivoglia contributo al mantenimento della figlia e di rimborsare pro quota le spese straordinarie;
3. è revocato conseguentemente, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo del sig.
di versare alla sig.ra l'assegno già di £. 800.000 (€. 516,46) Parte_1 CP_1 mensili per il mantenimento della figlia e gli importi a titolo di rimborso di spese straordinarie per questa sostenute, oltre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
l'assegno già di £. 200.000 (€. 103,29) a titolo di assegno divorzile;
4. si dà atto che a totale definizione dei pregressi rapporti economico/patrimoniali tra le parti, il sig. verserà alla sig.ra la somma di €. 9.000,00 (euro novemila/00), a mezzo Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 di assegno circolare entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza nel presente procedimento;
5. si dà atto che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, le quali dichiarano che, con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, nulla sarà più reciprocamente tra le stesse dovuto, a nessun titolo e per qualsivoglia ragione.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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