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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2901 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e
DE BRITO IA DA, C.F. , nata a [...] C.F._2
(Brasile) il 23.11.1977, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado
Strazzabosco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile nel Comune di Thiene (Vi) il 17.2.2007, iscritto nei registri del Comune di
Thiene, anno 2007, parte 1, n. 3, alle seguenti condizioni
1 – i coniugi vivranno separati, come già accade, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre.
I genitori si impegnano a condividere tutte le scelte che la riguardano e in particolare quelle relative alla salute, l'istruzione e l'educazione, collaborando nella cura e nell'educazione e sostenendosi reciprocamente nella funzione di genitori.
3 – Il padre corrisponderà alla madre per concorso nel mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il 10 (dieci) di ciascun mese e rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rifusione al genitore anticipatario.
2 mantenimento del coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
5 – L'assegno unico INPS, per espresso comune accordo tra i genitori, verrà
versato interamente al 100% alla madre De IT IA DA.
6 – La casa di abitazione coniugale, già di proprietà esclusiva del marito, viene lasciata in uso alla moglie perché vi abiti con la figlia minore.
La sig.ra De IT provvederà al pagamento di tutte le utenze di acqua, luce,
gas e rifiuti finché rimarrà in tale immobile.
7 – , come già accade, potrà vedere il padre e pernottare presso Persona_1
di lui ogni qual volta ella lo desideri, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia stessa.
Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia:
a) una settimana durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al
30 dicembre e l'anno successivo nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio,
sempre con l'alternanza del giorno della vigilia di Natale o di Natale per il genitore che non avrà con sé la figlia in tale settimana;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis;
c) il giorno del compleanno della figlia , il padre potrà vederla e Persona_1
comunque unirsi alla eventuale festa di compleanno che venisse organizzata;
d) il giorno del compleanno del Sig. e della festa del papà, la figlia Parte_1
rimarrà con il padre;
il giorno del compleanno della Sig.ra Persona_1 [...]
[...] [...]
e della festa della mamma la figlia rimarrà con la madre;
Pt_2
e) verranno garantite comunicazioni telefoniche giornaliere tra Persona_1
e il genitore che non l'ha in custodia;
- ordinare al Comune di Thiene (VI) di annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Thiene (VI) in data 17.02.2007.
All'esito dell'udienza del 12.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01.08.2019 e la data di deposito del ricorso;
4 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Persona_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
5 economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Thiene (VI) il 17.02.2007 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Thiene (VI) al n. 3, parte 1,
anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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4 - Le parti concordano, invece, che nessun assegno venga previsto per il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2901 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e
DE BRITO IA DA, C.F. , nata a [...] C.F._2
(Brasile) il 23.11.1977, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado
Strazzabosco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile nel Comune di Thiene (Vi) il 17.2.2007, iscritto nei registri del Comune di
Thiene, anno 2007, parte 1, n. 3, alle seguenti condizioni
1 – i coniugi vivranno separati, come già accade, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre.
I genitori si impegnano a condividere tutte le scelte che la riguardano e in particolare quelle relative alla salute, l'istruzione e l'educazione, collaborando nella cura e nell'educazione e sostenendosi reciprocamente nella funzione di genitori.
3 – Il padre corrisponderà alla madre per concorso nel mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il 10 (dieci) di ciascun mese e rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rifusione al genitore anticipatario.
2 mantenimento del coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
5 – L'assegno unico INPS, per espresso comune accordo tra i genitori, verrà
versato interamente al 100% alla madre De IT IA DA.
6 – La casa di abitazione coniugale, già di proprietà esclusiva del marito, viene lasciata in uso alla moglie perché vi abiti con la figlia minore.
La sig.ra De IT provvederà al pagamento di tutte le utenze di acqua, luce,
gas e rifiuti finché rimarrà in tale immobile.
7 – , come già accade, potrà vedere il padre e pernottare presso Persona_1
di lui ogni qual volta ella lo desideri, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia stessa.
Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia:
a) una settimana durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al
30 dicembre e l'anno successivo nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio,
sempre con l'alternanza del giorno della vigilia di Natale o di Natale per il genitore che non avrà con sé la figlia in tale settimana;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis;
c) il giorno del compleanno della figlia , il padre potrà vederla e Persona_1
comunque unirsi alla eventuale festa di compleanno che venisse organizzata;
d) il giorno del compleanno del Sig. e della festa del papà, la figlia Parte_1
rimarrà con il padre;
il giorno del compleanno della Sig.ra Persona_1 [...]
[...] [...]
e della festa della mamma la figlia rimarrà con la madre;
Pt_2
e) verranno garantite comunicazioni telefoniche giornaliere tra Persona_1
e il genitore che non l'ha in custodia;
- ordinare al Comune di Thiene (VI) di annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Thiene (VI) in data 17.02.2007.
All'esito dell'udienza del 12.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01.08.2019 e la data di deposito del ricorso;
4 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Persona_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
5 economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Thiene (VI) il 17.02.2007 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Thiene (VI) al n. 3, parte 1,
anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - Le parti concordano, invece, che nessun assegno venga previsto per il