Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04306/2025REG.PROV.COLL.
N. 07554/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Merini in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Carlo Totino, Elena Arcangeli, Britta Venturino, Anna Innerebner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Totino in Roma, via Cassiodoro 19;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udita per il Comune appellato l’avvocato Bianca Maria Giudiceandrea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dell’odierno appello è la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. -OMISSIS-/2023 pubblicata in data 21/04/2023 con cui è stato deciso il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- – attuale appellante – avverso il provvedimento prot. nr. -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Bolzano del -OMISSIS- con cui è stata disposta la confisca del cane di razza “-OMISSIS-” ed è stato vietato al proprietario di detenere altri animali per un periodo di otto anni dal momento della confisca.
L’interessato ha proposto ricorso avverso tale provvedimento e i pregressi atti istruttori fra cui, in particolare, la nota prot. nr. -OMISSIS-del 25/8/2022 del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, articolando due motivi di censura così rubricati:
“I) violazione dell’art. 11 della L.P. n. 9/2000 in relazione all’art. 1 co. 7 dell’ordinanza del Ministero della Salute dd. 06.08.2013 ed all’art. 17 del D.P.P. n. 19/2013. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento”;
“II) violazione dell’art. 11 della L.P. n. 9/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria e disparità di trattamento”.
Il ricorso è stato in parte accolto, relativamente al divieto di detenere animali per un periodo di otto anni e tale parte della sentenza non è stata da alcuno impugnata, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Il ricorso, invece, è stato rigettato con riferimento alla disposta confisca del cane.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che l’attuale appellante, nel corso del tempo, è risultato proprietario di due cani che hanno in più occasioni aggredito e morso persone e bambini.
Allorché era proprietario di un cane ME (incrocio tra pitbull e labrador) era capitato che l’animale avesse morso una persona di 80 anni, in luogo pubblico, provocando una ferita al polpaccio.
Successivamente, divenuto proprietario del cane oggetto di confisca, erano stati registrati i seguenti episodi.
In data 8/6/2020 il cane, lasciato libero nei pressi dell’area cani del parco Europa a Bolzano, rincorreva un bambino di tre anni e “lo azzannava al sedere”. Per tale episodio il proprietario veniva sanzionato amministrativamente.
In data 28/6/2021 il cane, nei pressi dell’argine sinistro del fiume Isarco, all’altezza del ponte Resia a Bolzano, in luogo pubblico, mordeva la schiena e i glutei di una donna.
A distanza di pochi mesi, in data 15/11/2021, nei pressi del parco Europa a Bolzano, il medesimo cane mordeva un bambino di quasi quattro anni, provocando ferite al lobo dell’orecchio destro.
Anche per tale episodio veniva irrogata al proprietario una sanzione amministrativa.
A seguito di tale ennesimo episodio, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria, con nota del 26/11/2021, notificata personalmente, prescriveva all’attuale appellante un duplice ordine di comportamenti, consistenti da un lato nell’obbligo di condurre il cane in luoghi pubblici al guinzaglio e con museruola di tipo baskerville e dall’altro di sottoporre il cane ad un percorso di rieducazione comportamentale.
In un successivo momento, vale a dire in data 1/8/2022, il cane dell’appellante ha morso al volto un bambino presso il parco Europa a Bolzano e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti hanno provveduto a sequestrare il cane, affidandolo al canile sanitario Sill di Bolzano.
A seguito di quest’ultimo episodio, con nota del 25.8.2022, prot. n. -OMISSIS-il Direttore del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria, ritenendo che la detenzione del cane avvenisse in modo da non garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, chiedeva al Sindaco di Bolzano di voler emettere ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale n. 9 del 2000 un’ordinanza di confisca del cane e di divieto di detenzione di animali per il periodo più lungo possibile, rinnovabile alla scadenza, a carico del signor -OMISSIS-.
Il Sindaco, dunque, avviava il procedimento destinato a concludersi con l’adozione del provvedimento impugnato a mezzo del quale veniva disposta la confisca definitiva del cane ed il divieto per il proprietario di detenere altri animali per un periodo di 8 anni dal momento della confisca.
Poste tali premesse in fatto, la sentenza impugnata ha preso in esame il primo motivo di censura con cui è stata lamentata la violazione dell’art. 17 del regolamento di cui al D.P.P. 8 luglio 2013, n. 19 “Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali”, in quanto il cane non sarebbe stato iscritto in precedenza nell’elenco dei cani pericolosi, presupposto per la classificazione del cane come “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge”. Prima di procedere con le prescrizioni del caso quali, ad esempio, la frequenza di corsi di rieducazione, la castrazione o, come ultima ipotesi, l’eutanasia, il Servizio veterinario avrebbe dovuto iscrivere il cane nell’elenco dei cani pericolosi.
Il Giudice di primo grado ha affrontato la questione operando una ricognizione del quadro normativo di riferimento e dedicando particolare attenzione alla specifica regolamentazione in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano.
In proposito, è stata presa in esame la legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 intitolata “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”.
L’art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2000, come modificato dall’art. 16 della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8, reca la disciplina dell’anagrafe degli animali di affezione e prevede al comma 5 che “i cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe”. Secondo il comma 6 “il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose”.
Il citato regolamento di esecuzione, emanato con D.P.P. 8 luglio 2013, n. 19, disciplina all’art. 17 i cani pericolosi e le misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose, stabilendo, per quanto di interesse: “1. Sono considerati pericolosi:
a) i cani che, senza essere attaccati o provocati, aggrediscono e infliggono danni o lesioni alla persona o azzannano un altro cane nonostante il suo palese atteggiamento di sottomissione;
b) i cani che manifestano un incontrollabile istinto di cacciare e uccidere animali selvatici o al pascolo;
c) i cani che, in qualsiasi modo, senza avere subito alcuna aggressione o provocazione, mettono ripetutamente in pericolo delle persone.
2. Il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige redige l’elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione in un’apposita sezione dell’anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrice dell’animale nonché al comune di residenza della stessa. Tali dati sono messi altresì a disposizione delle forze dell’ordine, su richiesta”.
La sentenza impugnata, altresì, ha rilevato che l’art. 11 della legge provinciale n. 9/2000 in esame, è specificatamente dedicato alla custodia degli animali e prevede che la confisca dell’animale può essere disposta dal Sindaco, ai sensi dei commi 2 e 2-bis, su proposta del veterinario ufficiale competente, nei seguenti casi:
- animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene, status da determinare dal veterinario ufficiale competente per territorio (cfr. comma 3);
- in casi di stato sanitario sconosciuto;
- in casi di maltrattamento, da determinare dal veterinario ufficiale competente per territorio (cfr. comma 3);
- in casi di abbandono;
- animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli (cfr. comma 2-bis inserito, dall’art. 14, comma 5, della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14).
Secondo la sentenza impugnata, pertanto, l’accertamento dello stato di “animali detenuto in modo tale da non garantire la sicurezza pubblica” previsto dall’art. 11, comma 3, della citata legge provinciale n. 9/2000 non presuppone la previa iscrizione dei cani nell’apposita sezione dell’anagrafe dei cani considerati pericolosi.
La legge avrebbe, dunque, disciplinato in modo diversificato la situazione di intrinseca pericolosità del cane rispetto a quella, ontologicamente differente, riferita al proprietario/detentore del cane, in ragione delle modalità di gestione dell’animale.
Nella specie, l’attività istruttoria svolta e la proposta di confisca del 25/8/2022 elaborata dall’Azienda sanitaria hanno evidenziato che il presupposto rilevato per l’attivazione del procedimento di confisca andava ravvisato nelle modalità di detenzione del cane, tali da non garantire la pubblica sicurezza e l’incolumità delle persone.
La sentenza ha, dunque, ritenuto infondato il motivo di censura escludendo l’applicabilità della normativa di rango regolamentare invocata e ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento di confisca.
Avversa la sentenza è stato proposto ricorso in appello, affidato ad un’unica articolata censura.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bolzano e l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di appello [rubricato: “ Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione erronea e contraddittoria e per difetto di istruttoria e disparità di trattamento Violazione dell’art. 11 della L.P. n. 9/2000 in relazione all’art. 1 co. 7 dell’ordinanza del Ministero della Salute dd. 06.08.2013 e violazione dell’art. 17 del D.P.P. n. 19/2013. Eccesso di potere per motivazione inesistente ”], l’appellante ripropone le argomentazioni sviluppate nel giudizio di prime cure e finalizzate ad evidenziare l’illegittimità del procedimento per violazione dell’art. 17 del D.P.P. n. 19/2013.
Tale disposizione, nell’identificare i cani ritenuti pericolosi, prevede al comma 2 che “[i]l Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige redige l’elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione in un’apposita sezione dell'anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrice dell'animale nonché al comune di residenza della stessa […]”.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede: “Nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, anche valutati i danni inferti, può consigliare ai proprietari di procedere, entro un determinato lasso di tempo, all'eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza" ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge”.
La doglianza dell’appellante si appunta sull’asserita violazione dell’art. 17 del D.P.P. n. 19/2013 che – secondo la prospettazione impugnatoria – prevedrebbe due distinti segmenti procedimentali.
Prima di procedere alla confisca, sarebbe necessario:
1) accertare la pericolosità di un cane sulla base delle fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) (art. 17, co. 1 D.P.P. n. 19/2013).
2) dichiarare il cane pericoloso e inserirlo nell’apposito elenco dei cani pericolosi redatto da parte del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; in questa dichiarazione di pericolosità vanno specificati “i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità” (art. 17, co. 2 D.P.P. n. 19/2013);
3) iscrivere il cane pericoloso in un’apposita sezione dell’anagrafe canina (ovvero annotare in un’apposita sezione dell’anagrafe del cane in questione che il cane è considerato pericoloso) spiegando per quale motivo – ovvero in quale fattispecie di cui al comma 1, lett. a), b) e c) - il cane è considerato pericoloso (art. 17, co. 2 D.P.P. n. 19/2013);
4) notificare il provvedimento con cui il cane è stato dichiarato pericoloso, inserito nel summenzionato elenco ed iscritto nell’apposita sezione al proprietario (art. 17, co. 2 D.P.P. n. 19/2013).
Ad esito di tali passaggi procedimentali, la ritenuta pericolosità dei cani determinerebbe una prima restrizione a carico dei proprietari consistente nell’obbligo di far indossare la museruola ai cani e tenerli al guinzaglio nei luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 17, comma 4, D.P.P. 19/2013.
Il secondo segmento procedimentale risulterebbe attivabile solo in caso di inottemperanza dei proprietari e si articolerebbe nei seguenti ulteriori adempimenti:
5) riconoscere al cane lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza" da parte del veterinario ufficiale competente per territorio (art. 17, comma 4, D.P.P. n. 19/2013 e art. 11, comma 3, L.P. n. 9/2000);
6) una volta riconosciuto tale stato al cane, il veterinario competente può decidere di adottare una serie di provvedimenti tra cui (art. 17 co. 5 D.P.P. n. 19/2013):
a) frequenza di corsi rieducativi (art. 17, co. 5 D.P.P. n. 19/2013);
b) castrazione (art. 17, co. 5 D.P.P. n. 19/2013);
c) confisca da parte del Sindaco, successivo trasferimento in strutture idonee e, se si tratta di specie macellabili, messa all’asta ovvero, se si tratta di specie non macellabili, trasferimento in canili in cui vengono accuditi (artt. 4 e 11. co. 2 L.P. n. 9/2000);
d) eutanasia (art. 17, co. 5 D.P.P. n. 19/2013 e art. 4, co. 2 L.P. n. 9/2000).
Nell’ambito dell’unico e articolato mezzo di impugnazione, l’appellante si duole altresì della violazione dell’art. 17, comma 4, del D.P.P. 19/2013 laddove prevede che “nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone […] il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige […] può consigliare ai proprietari di procedere […] all'eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza" ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, co. 2, della legge”.
Da tale disposizione l’appellante ritiene di poter ricavare uno schema sequenziale articolato nel modo seguente.
Dapprima il cane andrebbe classificato come pericoloso “per aver reiteratamente aggredito e ferito delle persone”, successivamente il proprietario dovrebbe essere destinatario del consiglio di eutanasia del cane e solo in caso di rifiuto il veterinario potrebbe riconoscere, nel caso specifico, lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza”.
La sentenza impugnata sarebbe erronea per aver eluso la considerazione di tale specifica disposizione normativa, ritenendo applicabile l’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 9/2000 cit., in realtà inconferente.
La censura è infondata.
La corretta lettura delle norme applicabili alla fattispecie, infatti, deve prendere le mosse dalla prioritaria considerazione della fonte di rango legislativo e solo successivamente passare all’esame delle norme regolamentari.
L’art. 11 della legge provinciale n. 9/2000, per quanto di interesse, prevede:
“2. Il Sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono […].
Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell'infrazione […]”.
3. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di «animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene» e di «animale maltrattato» […]”.
Secondo la tesi dell’appellante, il D.P.P. n. 19/2013 avrebbe circoscritto l’ambito della competenza del veterinario nella determinazione dello stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene” ai soli casi di cani che abbiano commesso reiterate aggressioni ed i cui proprietari abbiano disatteso il consiglio del veterinario di sottoporre gli animali ad eutanasia.
Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione priva di pregio se solo si consideri che la legge provinciale 9/2000, all’art. 11, prevede che sia il veterinario a determinare lo stato di animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene ovvero lo stato di animale maltrattato.
Le tematiche concernerti l’igiene o lo stato di maltrattamento dei cani sono con ogni evidenza differenti da quelle di pericolosità del cane e pur essendo – per legge provinciale – demandate alla competenza del veterinario, non risultano contemplate dal regolamento evocato dall’appellante.
Non per questo si potrebbe sostenere che l’omessa disciplina di dettaglio rinvenibile nel D.P.P. 19/2013 possa escludere la titolarità e la possibilità di esercizio di un potere attribuito dalla legge e non condizionato in alcun modo da un’ipotetica fonte di rango inferiore.
L’art. 11, comma 2, della legge provinciale n. 9/2000, infatti, non presuppone una previa dichiarazione di pericolosità del cane, essendo sufficiente l’accertamento che l’animale sia detenuto in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza di tale presupposto che, comunque, si ritiene sussistente anche alla luce delle precedenti prescrizioni impartite all’appellante e non rispettate.
L’art. 17 del D.P.P. 19/2013, invocato dall’appellante, disciplina una diversa fattispecie che non viene in rilievo nel caso di specie.
È condivisibile, pertanto, quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla distinzione tra intrinseca pericolosità del cane che nelle sue gradazioni è disciplinata dall’art. 17 del D.P.P. 19/2013 e detenzione di animale che riguarda comportamenti attivi od omissivi imputabili al proprietario e che potrebbero riferirsi anche a tematiche estranee alla pericolosità del cane, quali l’igiene ovvero lo stato di maltrattamento.
È priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui la proposta di confisca indirizzata dal veterinario al Sindaco sia esclusivamente quella correlata alla ricorrenza dei presupposti indicati nella norma regolamentare in esame.
È dunque esente da errori la sentenza impugnata che ha preso in esame la proposta di confisca del 25/8/2022 ed ha ritenuto che la stessa sia stata elaborata conformemente alla legge provinciale e sia espressione della discrezionalità tecnica dell’autorità veterinaria.
In particolare, la correttezza della proposta di confisca e del conseguente provvedimento adottato dal Sindaco trovano adeguata giustificazione – come correttamente rilevato dal primo Giudice – nell’ultimo episodio di aggressione dell’1/8/2022 che, a prescindere dalla pericolosità del cane, ha destato un considerevole allarme atteso che l’animale era privo di museruola e, liberatosi dal guinzaglio che teneva una donna diversa dal proprietario, ha aggredito un bambino, morsicandolo al volto.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere le spese di lite del presente grado a favore delle controparti, quantificate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle due parti appellate (Comune di Bolzano e Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.