Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11464
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Sentenza 29 aprile 2024

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L'Amministrazione finanziaria, se è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima; in tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11464
    Data del deposito : 29 aprile 2024

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