Articolo 4 della Legge 24 gennaio 1986, n. 31
Articolo 3
Versione
8 marzo 1986
Art. 4.
Al maggior onere recato dalla presente legge nell'anno 1985 ed esercizi successivi, valutato in lire 1.300 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Entrata in vigore il 8 marzo 1986