Art. 4.
Al maggior onere recato dalla presente legge nell'anno 1985 ed esercizi successivi, valutato in lire 1.300 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Al maggior onere recato dalla presente legge nell'anno 1985 ed esercizi successivi, valutato in lire 1.300 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.