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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/05/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3566/2015 e 1054/2020 r.g. e vertenti
tra
già (p.i. Parte_1 Parte_2
), in persona della legale rappresentate (c.f. P.IVA_1 TE
), con sede legale in Messina e ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e C.F._1
difesa dagli avv.ti Mario Mangiapane ed Eva Faraci per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni del ruolo professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione avverso certificato di assicurazione, diffida accertativa e cartella di pagamento
. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 giugno 2016 (n. 3566/2015 r.g.) l' Parte_2
proponeva opposizione avverso il certificato di assicurazione del 18 maggio 2015, notificatole dall' il successivo 29 maggio, con il quale l' , preso atto degli esiti dell'accertamento CP_1 CP_2
ispettivo effettuato dalla Direzione Territoriale del Lavoro e dall'INPS, di cui al verbale unico n.
158/2015 del 10 marzo 2015, provvedeva all'apertura d'ufficio del rapporto assicurativo e, per l'effetto, ad accertare la totale evasione del premio dovuto dal 6 agosto 2012 al 31 dicembre 2015 per i lavoratori addetti al servizio di autoambulanza, non regolarmente denunciati, per l'importo di
12.989,06 euro, comprensivo di interessi di mora e sanzioni civili.
Con separato ricorso del 24 febbraio 2020 (n. 1054/2020 r.g.) l'Associazione impugnava,
altresì, la cartella di pagamento n. 29520180023095922 notificatale dalla in Controparte_3
data 21 gennaio 2020 per il pagamento di 2.094,48 euro a titolo di contributi rate premio e CP_1
sanzioni civili dovuti per l'anno 2018.
Nella resistenza dell' , con ordinanza del 19 marzo 2021, riuniti i due giudizi per ragioni CP_2
di connessione e rigettata invece l'istanza di sospensione del processo in attesa della definizione di quelli pendenti dinanzi alla sezione civile (nn. 2397/2015 e 6393/2019 r.g.) non sussistendo tra essi un nesso di pregiudizialità-dipendenza, ma soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro (cfr. Cass. n. 11539/2020); veniva altresì ritenuta inammissibile la prova testimoniale con i 4 lavoratori interessati - posto che nel giudizio tra datore di lavoro e istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare;
quindi, interrotto il giudizio a seguito dell'intervenuto pensionamento del procuratore dell' , poi tempestivamente riassunto CP_1
dall'opponente, e sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La ricorrente ha eccepito che entrambi i provvedimenti opposti traggono origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 158/2015 del 10 marzo 2015 (già impugnato, CP_4
unitamente alla contestuale ordinanza ingiunzione, nell'ambito del giudizio n. 2397/2015 r.g.),
relativo al periodo 6 agosto 2012 – 16 ottobre 2014, con il quale gli ispettori, ritenuta la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra l' e , Parte_1 Controparte_5 Persona_1 CP_6
e hanno accertato la violazione da parte della datrice di lavoro dell'art. 3,
[...] CP_7
comma 3, l. n. 73/2000, di conversione del d.l. n. 12/2002, determinando la relativa sanzione in
101.660 euro, oltre all'ammontare dei contributi INPS dovuti, pari a 96.278 euro.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti risulta che a seguito della richiesta di conciliazione presentata alla DTL di Messina in data 14 marzo 2014 da , con la quale Controparte_5
il denunciante dichiarava la natura subordinata del rapporto intercorso con l' Parte_2
e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n.
[...]
124/2004, la DTL e l'INPS di Messina hanno effettuato, in data 16 ottobre 2014, un accesso ispettivo congiunto presso la sede operativa dell' , ove sono stati trovati intenti a prestare attività Parte_1
lavorativa e Persona_1 Controparte_6 CP_7
Secondo quanto si ricava dal dettaglio del predetto accertamento, nonché dal verbale delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori (allegato alle note del 6 febbraio 2023) risulta: - che il CP_7
avrebbe riferito di lavorare alle dipendenze della dal 2 aprile 2014 in qualità di autista Parte_2
soccorritore, prestando attività per n. 3 giorni la settimana, dalle ore 8 alle ore 20, per un totale di 12
ore settimanali (36 ore mensili), nonché di ricevere una retribuzione mensile pari a 300 euro, senza godere degli assegni familiari, né di tredicesima e quattordicesima mensilità e ferie annuali;
- che simili dichiarazioni sarebbero state rese dal il quale avrebbe però specificato di lavorare dal Per_1
1 ottobre 2012, con mansioni di autista volontario, dalle 8 alle 20 per n. 3 giornate settimanali,
comprese anche domeniche e festività nazionali secondo i turni, percependo una retribuzione mensile di 350 euro (pari a 25 euro giornalieri per n. 11 giorni), senza tredicesima e quattordicesima mensilità;
- che anche il avrebbe dichiarato di lavorare alle dipendenze della in qualità di autista CP_6 Pt_2
soccorritore, a far data però dal 15 novembre 2012, prestando attività per n. 6 giornate alla settimana,
dalle 6 alle 19, con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 12 ore giornaliere (72 settimanali), nonché
di percepire una retribuzione mensile pari a 700 euro, oltre 100 euro di rimborso spese, senza tredicesima e quattordicesima mensilità. Tutti e tre i lavoratori avrebbero, inoltre, precisato di essere soci lavoratori della ma di non aver mai partecipato ad alcuna assemblea o riunione Pt_2
dell'associazione per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l'approvazione del bilancio consuntivo o preventivo, né di aver mai pagato una quota sociale.
Ebbene, la falsità di tali dichiarazioni, anche in questa sede dedotta dall'opponente, è stata accertata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2187/2024 del 7 ottobre 2024 (in atti), passata in giudicato, emessa nel procedimento per querela di falso r.g.n. 1845/2022 avviato dalla nei Pt_2
confronti dell'INPS nell'ambito del diverso giudizio r.g.n. 3981/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2021, emesso da questo ufficio in favore dell'INPS per il pagamento di 123.869
euro a titolo di contributi previdenziali dovuti dall' per i suddetti lavoratori non Parte_1
regolarizzati, sulla base del medesimo verbale di accertamento n. 158/2015.
Nel dettaglio, dall'istruttoria eseguita nell'ambito di quel giudizio è emerso: “il teste
[...]
ha sostenuto che i volontari , e Tes_1 Persona_1 Controparte_6 CP_7
vennero interrogati in una stanza chiusa ed egli sentì delle urla provenire dalla stanza in cui si teneva
l'interrogatorio, specificando che “le urla provenivano dagli interrogandi alle risposte degli interrogati” e che “gli interrogandi venivano minacciati dagli ispettori che se non dicevano la verità sarebbero stati arrestati”. Il teste ha riferito di avere detto agli ispettori che lo Persona_1 interrogavano “che facevo volontariato e che ero lì per questo”, mentre nel verbale delle
dichiarazioni rese agli ispettori si legge che lo stesso avrebbe riferito di lavorare quale “autista volontario”; ha altresì riferito di avere detto agli ispettori “che prendevamo un gettone quando arrivava” ed ha specificato che l'importo del gettone di presenza era “mi pare 20/25 euro che ci veniva dato ogni tre quattro mesi quando arrivavano i fondi”, mentre nel verbale delle dichiarazioni
rese agli ispettori si legge che lo stesso avrebbe riferito di percepire una retribuzione mensile di €
350,00, ovvero € 25,00 al giorno. Infine, il teste ha dichiarato di non avere detto agli ispettori né la
frase “Lavoro alle dipendenze della ditta dal 01/10/2012, … retribuzione mensile di € Parte_2
350,00 (ovvero 25,00 € al giorno)”, né la frase “Presto normalmente n. tre giornate di lavoro alla settimana”. Il teste ha riferito di non avere detto agli ispettori che lo hanno sentito Controparte_6
né la frase “Lavoro alle dipendenze della ditta Pegaso Onlus… dal 15/11/2012, … retribuzione
mensile di € 700,00 + rimborso spese, non ho ricevuto all'atto dell'assunzione la prescritta..”, né la
frase “ho lavorato durante le festività nazionali e precisamente anno 2012, 2013 e 2014. Il teste
ha riferito di avere detto più volte agli ispettori che era “volontario” ma ciò non CP_7
contrasta con il contenuto del verbale dove si legge “lavoro come socio volontario presso la Pt_2
; ha poi riferito di non avere detto agli ispettori né la frase “Lavoro alle dipendenze della
[...]
ditta … retribuzione mensile di € 300,00”, né la frase “Presto normalmente n. tre Parte_2
giornate di lavoro alla settimana …faccio presente di essermi assentato…mai”.
Per l'effetto, il Tribunale, ha ordinato “la cancellazione dei suddetti documenti dichiarati falsi,
da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dei documenti stessi il cui
originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria del Giudice del Lavoro di Messina allegato al
verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico”.
Ne consegue che i suddetti documenti non sono inutilizzabili ai fini di accertare la fondatezza della pretesa qui avanzata dall' . CP_1
Con le note dell'11 febbraio 2025 l' ha dato atto di aver quindi ricalcolato l'ammontare CP_2
dei premi richiesti, inizialmente pari a 12.989,06 euro quanto al certificato di assicurazione e 2.001,32
euro quanto alla cartella n. 29520180023095922, quantificando i premi dovuti per il solo lavoratore
, sulle cui dichiarazioni nulla è stato eccepito dall'associazione, in 2.774,69 euro Controparte_5
relativamente al primo atto e in 127,07 euro relativamente alla seconda. Tali circostanze, documentalmente provate, non sono state contestate dall'opponente, sicché
essendo pacificamente venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sul punto, va dichiarata in parte qua cessata la materia del contendere.
3.- Per le restanti pretese, si premette che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in caso di unico accertamento ispettivo eseguito dall' , le diverse Controparte_8
pretese da esso scaturenti non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (v. Cass. n. 11369/2020).
La S.C. ha, infatti, chiarito che in tali ipotesi tra la potestà accertativa dell' lavoro Controparte_8
e gli obblighi derivanti al datore di lavoro in relazione a un rapporto di lavoro subordinato vi è
reciproca autonomia, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dei predetti rapporti
(v. Cass. n. 23045/2018 che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa sulla base di un verbale di accertamento INPS già oggetto di pronuncia di accertamento negativo, ha escluso tra l'una e l'altra azione la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità/dipendenza,
qualificando come res inter alios acta il giudicato intervenuto sulla prima).
Nel caso di specie, l'azione promossa dall' verte, appunto, Parte_2
sull'accertamento negativo della natura subordinata del rapporto intercorso con nel Controparte_5
periodo 6 agosto 2012 – 28 febbraio 2014, quale fatto costitutivo del diritto dell' al versamento CP_1
del premio assicurativo.
L'opponente ha, in particolare, eccepito che per il periodo oggetto di accertamento il rapporto intercorso tra l'Associazione e il era di volontariato, come tale incompatibile con qualsiasi CP_5
forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, nonché in generale con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. E invero, a norma dell'art. 2 l. n. 266/1991 “per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”. Ciò posto, va però rilevato che nelle azioni di accertamento negativo del credito previdenziale,
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva (anche quando fondata, come nella specie, sul verbale ispettivo) incombe sul titolare del diritto, convenuto in giudizio (v. Cass. n.
14965/2012, conforme a Cass. nn. 22862/2010 e 12108/2010), con la precisazione che il verbale fa prova fino a querela di falso in relazione ai soli fatti attestati dai funzionari ispettivi come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non estendendo invece la sua fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (v. ex multis Cass. nn. 13524/15 e 17355/09).
Ne consegue che nella specie gravava sull' , quale ente titolare della pretesa contributiva, CP_1
l'onere di provare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, vale a dire la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato,
con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'altrui organizzazione produttiva;
il ricorso ai c.d. indici secondari (e rilevatori) della subordinazione (quali la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale) è autorizzato quale criterio di valutazione complementare e secondario e impone una valutazione probatoria che, sia pur alla stregua del canone della probabilità, consenta di risalire dal fatto noto a quello ignoto sulla base di un esame complessivo degli indizi stessi, da apprezzare nella loro gravità, precisione e concordanza.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti risulta: - che l'associazione (ora Parte_2
è un'associazione operante sul territorio di Messina per lo svolgimento di attività Parte_1
quali trasporto infermi, servizi in autoambulanza e attività di laboratorio con diversamente abili e anziani (cfr. relazione attività); - che tra i soci risultava iscritto, per il solo periodo 1 agosto 2012 - 17
febbraio 2014, (cfr. libro soci); - che l'ispezione è stata avviata a seguito della Controparte_5
richiesta di conciliazione avanzata dal alla competente DTL, poi conclusasi con esito CP_5
negativo, ma il cui verbale, pur richiamato nel verbale di accertamento, non risulta allegato;
- che in sede di primo accesso (verbale n. 67-INPS/16) sono state acquisite le sole dichiarazioni di TE
, presidente e rappresentante legale dell'associazione, e
[...] Controparte_9 _1
, socie volontarie (oltre a quelle di e poi dichiarate false con sentenza
[...] Per_1 CP_6 CP_7
n. 2187/2024) e non anche quelle del;
- che in tali dichiarazioni gli unici riferimenti al CP_5 CP_5
sono relative alla presunta adozione da parte della di un provvedimento disciplinare nei Pt_3
suoi confronti con esclusione dagli incarichi lavorativi, emesso nel corso del 2013, e alla sua asserita partecipazione a dei corsi di formazione per volontari insieme alla (in relazione alle cui _1 dichiarazioni la era stata, però, ammessa alla proposizione della querela di falso, come Pt_2
richiesta nel giudizio n. 6393/2019 r.g., di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 19/0742 del 13
novembre 2019 e poi di fatto non promossa, stante la contemporanea pendenza dell'analogo giudizio n. 1845/2022 r.g.); - che in data 25 giugno 2018 la ha sporto formale denuncia/querela innanzi Pt_2
alla Procura della Repubblica di Messina nei confronti degli ispettori , Persona_2 Persona_3
e , per la falsità delle dichiarazioni asseritamente acquisite dai soci lavoratori in Persona_4
sede di accesso e riportate nel verbale di accertamento, nonché per le aggressioni verbali da questi perpetrate nei loro confronti, sui cui esiti tuttavia, a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione,
nulla è stato allegato.
Dal verbale di accertamento emerge, poi, che il , a seguito del dichiarato esito negativo CP_5
della conciliazione, avrebbe presentato idonea documentazione (non altrimenti specificata, né qui allegata dall' ) dalla quale risulterebbe “che lo stesso ha iniziato la propria attività lavorativa CP_2
in favore dell' a decorrere dal 06/08/2012 e fino al 19/02/2014, con le Parte_2
mansioni di “autista soccorritore”; di aver osservato un orario di lavoro pari a 40 (quaranta) ore
settimanali dal lunedì alla domenica e di aver dichiarato che, dal 06/08/2012 al 30/04/2013 e dal
01/07/2013 al 31/08/2013 ha effettuato 8 (otto) ore di lavoro giornaliere, secondo precisi turni
disposti dal datore di lavoro. I predetti turni si articolavano dalle ore 07:00 alle ore 15:00 oppure
dalle ore 15,00 alle ore 23,00. Dal 01/05/2013 al 30/06/2013 ha lavorato per 12 (dodici) ore al
giorno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per 10 (dieci) turni mensili. dal 01/09/2013 al 28/02/2014 ha
effettuato 12(dodici) ore al giorno dalle ore 08:00 alle ore 20,00 per 10 (dieci) turni mensili. Nel
periodo in cui il sig. ha effettuato l'orario di lavoro distribuito in 20 (venti) turni mensili ha CP_5
percepito una paga pari a € 500,00; mentre nel periodo in cui ha osservato il proprio orario di lavoro
distribuito in 10 (dieci) turni mensili la retribuzione era pari a € 350,00. Inoltre ha precisato di aver
effettuato, in media, n. 10 (dieci) ore di straordinario mensili. Di non aver percepito alcuna
retribuzione dal luglio 2013 al febbraio 2014, di non aver mai percepito le retribuzioni aggiuntive,
di non aver goduto di ferie, di non aver avuto corrisposto la previa maggiorazione per le festività né
per le indennità di turno. Il sig. ha precisato di non essere mai stato iscritto ad alcun albo di CP_5
volontario”.
Nulla ha però allegato e provato l' a conferma di quanto risultante dal verbale;
dall'esame CP_1
del certificato assicurativo e della successiva cartella di pagamento n. 29520180023095922 risulta,
poi, che l' ha richiesto all'associazione il versamento di contributi anche per periodi successivi CP_2
a quello oggetto del predetto accertamento (rispettivamente fino al 15 ottobre 2014 per il primo e per l'intero anno 2018 per la seconda), ma non ha in alcun modo chiarito i motivi di tale ulteriore pretesa. Ne consegue che non può dirsi fornita dall'ente la prova dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra la e il;
per l'effetto, va dichiarata Pt_2 CP_5
l'illegittimità in parte qua degli atti opposti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
4.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano la compensazione per metà delle spese dei due giudizi riuniti, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, nonché dell'epoca della riunione, in complessivi 3.145 euro, oltre accessori,
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Controparte_5
l' per il periodo 6 agosto 2012 – 28 febbraio 2014; Parte_1
2) per l'effetto, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e l'inesistenza nei confronti dell' del debito contributivo ivi indicato a carico dell'associazione opponente;
CP_1
3) dichiara per il resto cessata la materia del contendere e condanna detto a rimborsare CP_2
alla metà delle spese dei due giudizi riuniti, liquidata in complessivi 3.145 euro, oltre Parte_1
spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro