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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 43/2025 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti TT,
HE e BE Di RO, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 3.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di inabilità civile ex art. 13 l. 118/71, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria, che invece riconosceva il diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria dalla domanda amministrativa
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi,
a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente,
2 l dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a Controparte_3 CP_2 quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. , specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versi nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa a far data dal
28.11.2023, data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il ricorrente è affetto, ossia “(…) Artrite reumatoide con interessamento articolare delle ginocchia. Psoriasi cutanea. Cardiopatia ipertensiva.
Ipotiroidismo in terapia farmacologica. Discopatie lombo -sacrali in osteoartrosico obeso. Rinite cronica. Sindrome depressiva endoreattiva”.
Il c.t.u. ha quindi proceduto alla quantificazione analitica delle patologie così ricostruite con attribuzione dei relativi codici tabellari e delle percentuali di invalidità così osservando: “Ai fini medico legali della presente relazione si rileva che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie coesistenti così valutate:
3 a) Artrite reumatoide con sieropositività per FR ed ACPA (patologia autoimmune con coinvolgimento delle piccole articolazioni) ascrivibile al cod. 9303, valutabile 50%.
b) Psoriasi cutanea ascrivibile -per analogia – al cod. ICD-9 (710.11), valutabile 20%.
c) Cardiopatia ipertensiva senza segni di scompenso di circolo ascrivibile al cod. 6441, valutabile 20% (in soggetto con ipertrofia ventricolare sinistra).
d) Rinite cronica in soggetto con riscontro di BCO ascrivibile al cod.
6009, valutabile 10%.
e) Discopatie lombo-sacrali in osteoartrosico con correlata sindrome algo-disfunzionale ascrivibile – per analogia – ai cod. ICD9 (723.1-
724.8,1) valutabile 20%.
f) Sindrome endoreattiva lieve in trattamento ascrivibile al cod. 2204, valutabile 10%.
L'ipotiroidismo attualmente non riveste significato medico legale (agli atti non risultano controlli clinici e di laboratorio di significato patologico).
Sulla base di ciò, ha quindi quantifica la percentuale complessiva in termini di incidenza sulla capacità lavorativa nella misura del 78% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico della ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto della stessa.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 11 legge n. 118/1971 dal
01.12.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa), nonché all'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. esenzione ticket) dal 28.11.2023, data della domanda amministrativa.
4 Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00). Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti TT, HE e BE Di RO che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 431/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire l'assegno di invalidità civile ex Parte_1 art. 13 l. n. 118/71 dal 01.12.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa), nonché all'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. esenzione ticket) dal 28.11.2023, data della domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti
TT, HE e BE Di RO;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 8.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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