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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di conIGlio dell'udienza del 4.7.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1838/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Mandrone
RICORRENTE
contro cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Pier Giuseppe Pogliano
RESISTENTE conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
In via istruttoria:
ammettere i capi di prova per testi nn.
1-4 enucleati in narrativa al precedente
§ X e che qui si hanno per integralmente riportati, con i testimoni ivi indicati e, conseguentemente:
Nel merito:
accertare e dichiarare la nullità del patto intercorso tra il IG. e la Parte_1 IG.ra , avente ad oggetto il pagamento da parte del primo e a Controparte_1 favore della seconda, di somme a titolo di contributi previdenziali e per
l'effetto: dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , nata a [...]_1
(TO) il 7 agosto 1966, residente in [...] a Montanaro (TO), a restituire ai sensi dell'articolo 2033 c.c., al IG. , la somma Parte_1 complessiva di € 33.031,96 o in subordine, quella di € 32.600,00, oltre
Pag. 1 a 4 interessi al tasso legale dal 16 settembre 2022 (si veda CTU ), fino al Per_1 saldo.
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al 15% forfetario sui compensi, 4% CPA e 22% IVA.
per parte resistente CP_1
- respingere ogni contraria istanza, deduzione, eccezione,
- respingere la richiesta di prove orali formulata dal IGnor perché Pt_1 inammissibile, e, in caso di ammissione, ammettere l'interrogatorio della testimone sui seguenti capitoli [OMISSIS]
- ammettere le prove documentali offerte da questa conchiudente,
- rigettare tutte le domande avanzate dal IGnor
contro
Parte_1 questa conchiudente per loro inammissibilità o infondatezza per le ragioni esposte in narrativa.
Voglia altresì condannarlo al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio da distrarsi a favore di questo procuratore antistatario.
* oggetto: indebito – giudicato
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. espone che vi è stato un precedente contenzioso promosso da Parte_1
la quale richiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato tra (lavoratrice) e (datore) nel periodo 28 CP_1 Pt_1 aprile 2014 – 25 luglio 2020 e la condanna del datore al pagamento di differenze retributive, TFR e contributi previdenziali. La controversia si concludeva con sent. n.
465/2024 del Tribunale di Ivrea, passata in giudicato.
Il ricorrente ritiene che la citata sentenza del Tribunale di Ivrea abbia stato accertato che egli aveva versato alla dipendente somme eccedenti (per € CP_1
33.031,94) a quanto dovutele a titolo di retribuzione. chiede, quindi, la Pt_1 condanna di alla restituzione di detto importo. CP_1
Il ricorrente rappresenta che tale maggiore importo era stato corrisposto a CP_1 in ragione dell'accordo tra le parti secondo cui, non essendo il rapporto di lavoro regolarizzato, il ricorrente corrispondeva direttamente alla lavoratrice € 100 settimanali a titolo di contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare CP_1 direttamente all'ente previdenziale nell'ambito della gestione relativa alla sua posizione di coltivatrice diretta.
2. Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1 per essere la questione coperta da giudicato e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso.
Pag. 2 a 4 3. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4.7.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata decisa come da dispositivo.
*
4. Con sent. n. 465/2024 del Tribunale di Ivrea (doc. 3 ; doc. 2 ), Pt_1 CP_1 passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. (doc. 2bis
) e resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio (oltre che dell'INPS), è stata CP_1 accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro (che era completamente non regolarizzato) tra (datore) e (dipendente). Il datore è stato, quindi, Pt_1 CP_1 condannato al pagamento del TFR (€ 7.403,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie nonché al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte a durante il Controparte_1 rapporto di lavoro.
Non vi è stata alcuna condanna al pagamento di differenze retributive in quanto la retribuzione accertata come percepita dalla lavoratrice in contanti (€ 300 a settimana da maggio 2014 a dicembre 2016, € 320 a settimana da gennaio 2017 a dicembre 2019, € 330 a settimana da gennaio a luglio 2020) era superiore a quella dei minimi contrattuali prevista dal CCNL utilizzato quale parametro di riferimento.
In particolare, come risulta anche dalla c.t.u. utilizzata nel procedimento conclusosi con sent. n. 465/2024 (doc. 4 , pagg. 5 e 8-9), l'ammontare del TFR (€ Pt_1
7.403,89) è stato determinato sulla base della retribuzione accertata come percepita da (€ 300 a settimana da maggio 2014 a dicembre 2016, € 320 a CP_1 settimana da gennaio 2017 a dicembre 2019, € 330 a settimana da gennaio a luglio
2020).
5. Alla luce di quanto sopra, non può più mettere in discussione, tramite il Pt_1 presente giudizio, la natura degli emolumenti corrisposti a durante il CP_1 rapporto di lavoro non regolarizzato: essi sono stati integralmente qualificati come retribuzione, tanto è vero che l'ammontare complessivo dell'importo corrisposto a in contanti è stato valorizzato ai fini della determinazione del TFR dovuto. CP_1
Sostenere, come pretende il ricorrente nel presente giudizio, che parte dell'importo corrisposto sia indebito si pone, quindi, in contrasto con l'accertamento effettuato con sent. n. 465/2024 che è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria
(doc. 2bis Vacchetta) e allegato da entrambe le parti. Infatti, se l'importo complessivo corrisposto a è stato integralmente valutato ai fini del TFR è evidente che CP_1 tale attribuzione non può ritenersi indebita, in quanto si tratta della retribuzione dovuta alla lavoratrice.
Sul punto non può che richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si
Pag. 3 a 4 pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. III, 26 febbraio
2019, n. 5486, Rv. 652990 - 01).
La domanda di parte ricorrente è, dunque, inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico del ricorrente.
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000, con applicazione dei valori minimi (in ragione della non complessità della controversia nonché della maggiore prossimità del valore della causa all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento) per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svoltasi – in € 3.689,00 oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, oltre spese successive occorrende;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Pier
Giuseppe Pogliano dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Pier Giuseppe Pogliano dichiaratosi antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 4.7.2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di conIGlio dell'udienza del 4.7.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1838/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Mandrone
RICORRENTE
contro cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Pier Giuseppe Pogliano
RESISTENTE conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
In via istruttoria:
ammettere i capi di prova per testi nn.
1-4 enucleati in narrativa al precedente
§ X e che qui si hanno per integralmente riportati, con i testimoni ivi indicati e, conseguentemente:
Nel merito:
accertare e dichiarare la nullità del patto intercorso tra il IG. e la Parte_1 IG.ra , avente ad oggetto il pagamento da parte del primo e a Controparte_1 favore della seconda, di somme a titolo di contributi previdenziali e per
l'effetto: dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , nata a [...]_1
(TO) il 7 agosto 1966, residente in [...] a Montanaro (TO), a restituire ai sensi dell'articolo 2033 c.c., al IG. , la somma Parte_1 complessiva di € 33.031,96 o in subordine, quella di € 32.600,00, oltre
Pag. 1 a 4 interessi al tasso legale dal 16 settembre 2022 (si veda CTU ), fino al Per_1 saldo.
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al 15% forfetario sui compensi, 4% CPA e 22% IVA.
per parte resistente CP_1
- respingere ogni contraria istanza, deduzione, eccezione,
- respingere la richiesta di prove orali formulata dal IGnor perché Pt_1 inammissibile, e, in caso di ammissione, ammettere l'interrogatorio della testimone sui seguenti capitoli [OMISSIS]
- ammettere le prove documentali offerte da questa conchiudente,
- rigettare tutte le domande avanzate dal IGnor
contro
Parte_1 questa conchiudente per loro inammissibilità o infondatezza per le ragioni esposte in narrativa.
Voglia altresì condannarlo al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio da distrarsi a favore di questo procuratore antistatario.
* oggetto: indebito – giudicato
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. espone che vi è stato un precedente contenzioso promosso da Parte_1
la quale richiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato tra (lavoratrice) e (datore) nel periodo 28 CP_1 Pt_1 aprile 2014 – 25 luglio 2020 e la condanna del datore al pagamento di differenze retributive, TFR e contributi previdenziali. La controversia si concludeva con sent. n.
465/2024 del Tribunale di Ivrea, passata in giudicato.
Il ricorrente ritiene che la citata sentenza del Tribunale di Ivrea abbia stato accertato che egli aveva versato alla dipendente somme eccedenti (per € CP_1
33.031,94) a quanto dovutele a titolo di retribuzione. chiede, quindi, la Pt_1 condanna di alla restituzione di detto importo. CP_1
Il ricorrente rappresenta che tale maggiore importo era stato corrisposto a CP_1 in ragione dell'accordo tra le parti secondo cui, non essendo il rapporto di lavoro regolarizzato, il ricorrente corrispondeva direttamente alla lavoratrice € 100 settimanali a titolo di contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare CP_1 direttamente all'ente previdenziale nell'ambito della gestione relativa alla sua posizione di coltivatrice diretta.
2. Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1 per essere la questione coperta da giudicato e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso.
Pag. 2 a 4 3. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4.7.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata decisa come da dispositivo.
*
4. Con sent. n. 465/2024 del Tribunale di Ivrea (doc. 3 ; doc. 2 ), Pt_1 CP_1 passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. (doc. 2bis
) e resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio (oltre che dell'INPS), è stata CP_1 accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro (che era completamente non regolarizzato) tra (datore) e (dipendente). Il datore è stato, quindi, Pt_1 CP_1 condannato al pagamento del TFR (€ 7.403,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie nonché al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte a durante il Controparte_1 rapporto di lavoro.
Non vi è stata alcuna condanna al pagamento di differenze retributive in quanto la retribuzione accertata come percepita dalla lavoratrice in contanti (€ 300 a settimana da maggio 2014 a dicembre 2016, € 320 a settimana da gennaio 2017 a dicembre 2019, € 330 a settimana da gennaio a luglio 2020) era superiore a quella dei minimi contrattuali prevista dal CCNL utilizzato quale parametro di riferimento.
In particolare, come risulta anche dalla c.t.u. utilizzata nel procedimento conclusosi con sent. n. 465/2024 (doc. 4 , pagg. 5 e 8-9), l'ammontare del TFR (€ Pt_1
7.403,89) è stato determinato sulla base della retribuzione accertata come percepita da (€ 300 a settimana da maggio 2014 a dicembre 2016, € 320 a CP_1 settimana da gennaio 2017 a dicembre 2019, € 330 a settimana da gennaio a luglio
2020).
5. Alla luce di quanto sopra, non può più mettere in discussione, tramite il Pt_1 presente giudizio, la natura degli emolumenti corrisposti a durante il CP_1 rapporto di lavoro non regolarizzato: essi sono stati integralmente qualificati come retribuzione, tanto è vero che l'ammontare complessivo dell'importo corrisposto a in contanti è stato valorizzato ai fini della determinazione del TFR dovuto. CP_1
Sostenere, come pretende il ricorrente nel presente giudizio, che parte dell'importo corrisposto sia indebito si pone, quindi, in contrasto con l'accertamento effettuato con sent. n. 465/2024 che è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria
(doc. 2bis Vacchetta) e allegato da entrambe le parti. Infatti, se l'importo complessivo corrisposto a è stato integralmente valutato ai fini del TFR è evidente che CP_1 tale attribuzione non può ritenersi indebita, in quanto si tratta della retribuzione dovuta alla lavoratrice.
Sul punto non può che richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si
Pag. 3 a 4 pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. III, 26 febbraio
2019, n. 5486, Rv. 652990 - 01).
La domanda di parte ricorrente è, dunque, inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico del ricorrente.
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000, con applicazione dei valori minimi (in ragione della non complessità della controversia nonché della maggiore prossimità del valore della causa all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento) per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svoltasi – in € 3.689,00 oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, oltre spese successive occorrende;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Pier
Giuseppe Pogliano dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Pier Giuseppe Pogliano dichiaratosi antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 4.7.2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 4 a 4