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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13326/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. DI BENEDETTO Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA N. 81 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. TONINI Controparte_1 C.F._2 TE elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. TONINI TE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 ATTORE
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
in via principale disporre il collocamento paritario di entrambi i figli e presso Persona_1 Per_2 l'abitazione di ciascun genitore così che gli stessi possano trascorrere tempi equivalenti con entrambi i genitori secondo il calendario concordato con i servizi sociali,
o in via subordinata, disporre il collocamento prevalente di presso l'abitazione del padre, Per_3 come già disposto dal Giudice con precedente Decreto del 19.9.24 a parziale modifica ELordinanza presidenziale, e di presso l'abitazione della madre, mantenendo le frequentazioni stabilite nel Per_2 Decreto del Giudice del 19.9.24 e garantendo al padre, per il periodo in cui è in Italia a casa dal lavoro, una frequentazione di di almeno due giorni pieni infrasettimanali con due pernottamenti a Per_2 settimana e per due week end al mese dal venerdi dopo la scuola fino alla domenica sera quando la madre la preleva presso l'abitazione paterna;
affidare l'esercizio della potesta' genitoriale ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, comma terzo, c.c. precisando che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore nei periodi in cui avrà i figli con sé;
prevedere, per il periodo estivo, un periodo di ferie di pari durata, da concordarsi in base alle ferie e al turno di lavoro di entrambi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
prevedere un periodo di pari durata anche durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì ELAngelo;
che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli nel periodo in cui li ha con sé, secondo una ripartizione paritaria degli oneri mentre le spese straordinarie saranno a carico degli stessi al 50% come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per il Controparte_1 figlio in quanto il minore risiede stabilmente presso il padre con collocamento Persona_4 prevalente presso lo stesso, come da precedente provvedimento del Giudice,
nel caso di accoglimento della domanda in via principale di collocamento paritario, revocare anche l'assegno di mantenimento per provvedendo entrambi i genitori per il periodo di Persona_5 competenza al suo mantenimento;
previo accertamento della condizione reddituale e debitoria delle parti, in considerazione di tutti gli elementi patrimoniali documentati e delle risultanze istruttorie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e dichiarare che nulla deve a a titolo di mantenimento;
Parte_1 Controparte_1
previo accertamento della condizione reddituale e debitoria delle parti, in considerazione di tutti gli elementi patrimoniali documentati e delle risultanze istruttorie e vista la situazione di inadempimento rispetto al pagamento del mutuo fondiario gravante sull'immobile sito in Sala Bolognese attulamente assegnato a revocare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Via Marani n. 9 Controparte_1 (Sala Bolognese, BO) alla Sig.ra assegnandola al proprietario così Controparte_1 Parte_1 che possa procedere alla vendita ELimmobile estinguendo il mutuo fondiario e contestualmente disporre che versi mensilmente a a fronte del collocamento Parte_1 Controparte_1 paritetico dei minori, quale compartecipazione al canone di locazione di una nuova abitazione, l'importo di Euro 350,00 mensili;
nel caso di conferma ELassegnazione della casa sita in Sala Bolognese a disporre Controparte_1 che le utenze e le spese condominiali nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria siano a carico della stessa;
stabilire che la fruizione ELassegno Unico e delle detrazioni fiscali per i figli minori a carico avvenga in ragione del 50% ciascuno.
pagina 2 di 15 stabilire che la fruizione del bonus celiachia destinato a sia al 50% tra i genitori. Per_2
CONVENUTA:
- confermare che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori. Quanto alla collocazione ed alla frequentazione, stante l'attuale incertezza su: a) i tempi di futura permanenza del figlio presso entrambi i genitori, che sarà conseguente Persona_1 alla nuova scelta scolastica del minore presso l'Istituto Manfredi-Tanari di Bologna per il prossimo a.s. 2025/2026 (dove, per esempio, non andrà a scuola il sabato mattina, come è stato invece sino ad oggi); b) sull'attività lavorativa della sig.ra (tipologia, luogo, orario), al momento disoccupata;
CP_1 c) sulla condizione abitativa paterna, posto che il sig. non può più restare presso Parte_1 l'appartamento del padre che è assegnatario unico di un'abitazione a canone agevolato a Ozzano, e ciò per avere il sig. colpevolmente ivi trasferito la propria residenza formale (in violazione delle Parte_1 norme sull'assegnazione al padre quale unico residente) e ciò al solo fine di ottenere direttamente dall'Inps il 50% ELAssegno Unico, laddove detto 50% ben avrebbe potuto versarglielo la sig.ra rimanendo ella la titolare del 100% (almeno formalmente); CP_1 d) sulla condizione lavorativa paterna, dato che alla sig.ra risulta che il sig. è in CP_1 Parte_1 procinto di lasciare l'attuale Compagnia aerea MALTA AIR per passare alla Compagnia NEOS AIR, con sede a Milano (lasciando pertanto l'abitazione a Malta dove peraltro già non si sta più recando). Di ciò egli nulla ha riferito al Servizio sociale, avendo solo genericamente detto con mail in data 19/06/2025 che avrebbe dovuto “partecipare ad un corso di lavoro che si svolgerà a Milano. Il corso partirà il 9 Luglio e terminerà a Londra il 1 Agosto.” Detto 'corso di lavoro' altro non è che il corso di formazione per la nuova Compagnia NEOS AIR, che, infatti, ha una base a Milano e Verona;
tutto ciò precisato, si chiede di:
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bologna, di proprietà del sig. in Parte_1 favore della Sig.ra la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai minori ed a Controparte_1 Per_2
presso la medesima collocati Persona_1
- confermare il calendario di cui ai provvedimenti istruttori del 19/09/2024, rispetto al quale si chiede la seguente modifica per consentire anche alla sig.ra di potere disporre di due mezze giornate CP_1 libere al mese (avendo ella tutte le settimane impegnate con e tutti i fine settimana impegnati o Per_2 con l'accudimento di o con quello di : nei w.e. in cui la minore starà con il Per_2 Persona_1 Per_2 padre, prevedere che anche vi si trattenga sino all'ora di pranzo del sabato (anziché sino al Persona_1 venerdì pomeriggio);
- prendere atto delle conclusioni del Servizio sociale di cui alla relazione 17/07/2025, confermando l'assistenza al nucleo ed il suo accompagnamento attivo in qualità di sostegno alle funzioni genitoriali, nell'ottica di una maggiore autonomia nella gestione del calendario dei giorni di visita e di rafforzamento delle competenze comunicative e decisionali nonché educative verso i minori, prevedendo spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con loro monitoraggio, e presa in carico per fornire loro un percorso psicologico strutturato e frequente (ciò che i genitori, al momento, non sono in grado di sostenere nel privato a causa delle loro attuali condizioni economiche). Sotto il profilo economico, invece, premesso che: a) tra il mese di gennaio 2026 (per la somma di € 8.000,00 trimestrali) ed il mese di aprile 2026 (per la somma di € 4.000,00 trimestrali) verrà integralmente meno, per estinzione, il debito trimestrale di complessivi € 12.000,00 del sig. nei confronti ELAgenzia delle Entrate, ragione per la quale Parte_1 nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 c.c. nulla era stato chiesto dalla sig.ra CP_1 in via provvisoria a titolo di mantenimento per se stessa, con ogni riserva di domandare dopo l'estinzione del debito de quo anche il suddetto contributo;
pagina 3 di 15 b) il sig. è anche in procinto di migliorare la propria condizione lavorativa ed economica per Parte_1 passare alla NEOS AIR spa, presso cui sta svolgendo il corso formativo, con miglioramento contrattuale e base operativa a Milano (anziché Malta); pagina 4 di 4
c) la sig.ra è disoccupata e al momento percepisce solo la Naspi, che si ridurrà mensilmente in CP_1 via percentuale;
conseguentemente:
- ordinare che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, così complessivamente € 1.000,00, a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, e suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 80% a carico del padre, secondo le modalità di cui al protocollo in uso dinanzi al Tribunale adito;
- prevedersi che il sig. versi un assegno di mantenimento per la sig.ra per Parte_1 CP_1 quella somma che sarà ritenuta di giustizia alla luce della situazione economica delle parti.
- Confermare l'incarico al Servizio sociale di monitoraggio, mediazione e sostegno alla genitorialità, fornendo supporto psicologico ai minori e Per_2 Persona_1 Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30.12.2016; dall'unione sono nati i figli nato Persona_1 il 13.7.2010 e nata il [...]; i coniugi hanno vissuto dall'anno 2009 a Sala Bolognese Per_2 mentre nell'anno 2017 si sono trasferiti, con i figli, in QATAR fino all'agosto del 2020 per esigenze lavorative del ricorrente;
dal rimpatrio in Italia nel 2020 sino all'introduzione del presente giudizio
(avvenuta con ricorso depositato il 17.11.2022) hanno abitato a Sala Bolognese (Bo), in Via Alvino
Marani n. 9, in un immobile di proprietà esclusiva del marito, che costituisce la casa familiare. Il ricorrente, dopo aver prestato servizio nell'Arma della Polizia di Stato per circa 3 anni, ha conseguito il
Brevetto di Pilota di Aeromobile e svolge dall'anno 2007, e tuttora, l'attività di pilota di aereo con la qualifica di Comandante;
è stato alle dipendenze della Qatar Airways per tre anni, circa, fino al 2020, quando ha perso il lavoro a causa della pandemia;
ha ricominciato a lavorare nel 2022 percependo un importo netto mensile pari a circa 4.500 euro, secondo quanto allegato dalla sua stessa difesa;
la moglie, che ha il titolo di studi di licenza media, durante il matrimonio si era occupata della famiglia;
al rientro in Italia (precisamente dal settembre 2022) ha reperito un'occupazione part time con contratto a termine con introiti di circa 1.000 euro netti mensili. Comparsi personalmente all'udienza presidenziale del 9.2.2023, il ricorrente allegava di stare pagando il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, con rate di circa 1.100 euro mensili;
allegava inoltre di pagare euro 600 circa al mese per il leasing ELauto, oltre a oltre 7.000 euro annui per le scuole private frequentate dai figli;
esponeva altresì di avere un debito con il fisco, che stava saldando rateizzato in rate trimestrali di circa 12.000
pagina 4 di 15 euro l'una, da versare sino al 30.4.2026, corrispondenti a un importo mensile di circa euro 4.000. Con ordinanza presidenziale del 26.2.2023 è stato così ritenuto e statuito:
Rilevato che il padre lavora fuori dall'Italia per 15 gg al mese, come dal medesimo affermato;
che sono incontestate (e comunque risultano documentate) le circostanze inerenti la capacità reddituale del ricorrente pari a circa € 7.200,00 al mese al lordo ELEF (essendo egli dipendente di una società estera che non opera quale sostituto di imposta), la forte esposizione debitoria del ricorrente nei confronti del FI (pari a circa € 200.000,00) ed il conseguente piano di rientro concordato (pari
a circa € 12.200,00 ogni trimestre), l'entità della rata del mutuo a garanzia ELipoteca iscritta sulla casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente (circa € 1.000,00 al mese), i costi scolastici dei figli per retta, pasti e doposcuola in istituto privato (circa € 7.200,00 annui), la capacità reddituale della convenuta (pari a circa € 1.000,00 al mese da contratto a tempo determinato, con scadenza a fine maggio 2023);
Ritenuto che, pur essendo le parti d'accordo in ordine all'affidamento condiviso, la conflittualità tra le stesse sconsiglia, allo stato, l'assegnazione alternata della casa familiare all'uno e all'altro coniuge;
che il diverso impegno lavorativo consente alla madre di seguire con regolarità la vita dei figli, sicchè
è presso di lei che va disposta la loro collocazione ed è, quindi, a lei che va assegnata la casa coniugale;
che il diritto di visita del padre può essere fissato, nei periodi in cui il medesimo è in Italia, in un intero week end ed in due giorni alla settimana con pernottamento;
che durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 31 maggio i periodi estivi, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di
Pasqua ed il Lunedì ELAngelo;
che la forte esposizione debitoria del ricorrente non consente di porre a carico del medesimo una somma mensile superiore ad € 400,00 per entrambi i figli (oltre al 50% delle spese straordinarie);
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente assegna la casa familiare;
Dispone che, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre veda e tenga con sé i figli, nei periodi in cui
è in Italia: -- per l'intero fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì sino all'entrata a scuola del lunedì, per due giorni consecutivi infrasettimanali (da concordare tra i genitori) dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola;
pagina 5 di 15 durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 31 maggio i periodi estivi, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di
Pasqua ed il Lunedì ELAngelo settimana con pernottamento;
Dispone che, con decorrenza dal presente provvedimento il padre corrisponda a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
In data 1.12.2023 la Corte d'Appello ha respinto il reclamo proposto dalla moglie, in ragione della considerazione che L'assetto dei rapporti economici tra i coniugi, con riferimento al mantenimento dei due figli minorenni (di circa tredici e sette anni all'epoca della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale), delineato nell'ordinanza impugnata, ove non ci si fermi alla sola entità dello stipendio mensile del reclamato e si guardi anche agli oneri mensili che gravavano su quest'ultimo all'epoca dei provvedimenti provvisori in questione, merita, dunque, alla luce della sommaria valutazione propria della presente fase, di essere condiviso, dovendo essere rimessi alla fase di merito i necessari approfondimenti ed accertamenti istruttori sugli indici rivelatori ELeffettivo tenore di vita del nucleo familiare del quale si tratta, durante la convivenza tra i coniugi.
La causa è stata istruita con acquisizione di documentazione, fra cui numerose relazioni del Servizio
Sociale, al quale, con provvedimento del 4-5-2023, era conferito il seguente incarico: dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente rispetto alla residenza dei minori nato il [...] e nata il [...] residenti in [...], Persona_6 Per_2
Località Padulle, Via Marani n. 9, riferisca sulla situazione dei minori e sui loro rapporti con i genitori, approfondendo la capacità genitoriale delle parti, avvalendosi all'uopo di professionisti del
SSN; svolga per quanto possibile un'opera di mediazione fra le parti indirizzandole a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione, se ve ne sono i presupposti, e in particolare mediando fra le parti per affrontare le questioni relative ai figli in primis i problemi economici che rendono secondo il ricorrente necessaria la messa in vendita della casa familiare, nonché il ripensamento delle scelte scolastiche per i minori, attualmente frequentanti entrambi un costoso istituto privato;
il Servizio con
l'ausilio di uno psicologo sentirà anche i minori e in particolare ultradodicenne, in Persona_1 merito al calendario di visita padre-figli; riferirà con relazione entro il 31 ottobre 2023 indicando le migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario. pagina 6 di 15 Il Servizio depositava relazioni in data 8.11.2023, 25.3.2024, 29.5.2024, 18.9.2024, 4.12.2024,
6.2.2025 e 14.7.2025. All'esito degli approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e di interventi a sostegno dei genitori, finalizzati alla riduzione della conflittualità e all'incoraggiamento della concentrazione sul benessere dei figli, interventi consistiti altresì nella disposizione per Per_7 di un sostegno psicologico, il Servizio, nella relazione del 14.7.2025, concludeva:
In continuità con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni, si confermano le criticità già riscontrate nella dinamica genitoriale, in particolare difficoltà di cooperazione, scarsa capacità di comunicare in modo efficace e tendenza a delegare al Servizio decisioni che spettano, per competenza e responsabilità, alla coppia genitoriale. Rimane infatti centrale la fatica dei genitori nel trovare accordi condivisi, non solo rispetto all'organizzazione concreta dei tempi di visita, ma anche nella gestione quotidiana degli aspetti educativi e affettivi legati alla crescita dei figli. Si continua a rilevare una rigidità delle posizioni di entrambi i genitori e una crescente difficoltà nel rispettare quanto concordato. In particolare, il padre continua a mostrare una fatica a riconoscere i limiti posti dalla necessità di garantire stabilità ai figli, rivendicando maggior tempo con loro senza considerare appieno l'importanza della prevedibilità, più volte sottolineata dai minori come elemento di sicurezza. La madre, sebbene in parte più flessibile, appare spesso in difficoltà nel mantenere una posizione ferma e nel comunicare in modo diretto con l'altro genitore, coinvolgendo talvolta i figli in aspetti organizzativi che dovrebbero essere gestiti esclusivamente dagli adulti. I minori continuano a mostrarsi sensibili alle tensioni genitoriali ed esposti al rischio di triangolazione;
particolarmente significativa è la rappresentazione simbolica offerta da che Per_2 restituisce con chiarezza il senso di affaticamento, confusione e circolarità che caratterizza la loro esperienza all'interno della famiglia. Anche il percorso scolastico di segnato da una Persona_1 bocciatura e da una scelta poco consapevole del primo indirizzo di studi, e, in parte, anche del percorso futuro, riflette una difficoltà più ampia del nucleo nel supportare processi di autonomia e nella costruzione di un progetto coerente e realistico. L'attuale calendarizzazione, sebbene ritenuta dal servizio rispondente ai bisogni dei minori, continua ad apparire fragile sia per la forte dipendenza dalla mediazione del Servizio, che è percepito da entrambi i genitori come “garante” delle decisioni, in un contesto di sfiducia reciproca e sia per l'instabilità delle scelte di vita dei componenti del nucleo (cambio scuola cambio lavoro della madre, possibile cambio casa padre). Persona_1 Come già sottolineato nelle relazioni precedenti, è prioritario che i genitori acquisiscano maggiore consapevolezza della necessità di una collaborazione funzionale e stabile, nonché della centralità del benessere dei figli rispetto alle rispettive difficoltà personali. Alla luce di quanto emerso, gli scriventi ritengono pertanto necessario:
- proseguire i colloqui congiunti tra i genitori, favorendo una maggiore autonomia nella gestione della calendarizzazione dei giorni di visita, che, vista una certa prevedibilità degli impegni del padre, potrebbe coinvolgere il Servizio solo in caso di variazioni, in modo da promuovere un'assunzione di responsabilità concreta e condivisa. Il lavoro con i genitori, una volta superate le questioni organizzative dovrebbe potersi orientare a rafforzare le loro competenze comunicative e decisionali, con particolare attenzione al tema della co-responsabilità educativa in favore del benessere dei minori.
- mantenere attivi gli spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con un monitoraggio costante e attento, per aiutarli a verbalizzare i propri vissuti e aspettative che faticano ad esprimere soprattutto all'interno del contesto familiare. Questo tipo di lavoro potrebbe anche facilitare il percorso di responsabilizzazione rivolto ai genitori.
- Parallelamente, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile che i genitori si impegnassero a mettere a disposizione di entrambi i figli un percorso psicologico più strutturato e frequente per lavorare sulle significative fragilità di questi ultimi emerse in questi anni di osservazione. pagina 7 di 15 In conclusione, si conferma che il nucleo necessita ancora di un accompagnamento attivo da parte del Servizio, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e alla protezione dei minori da dinamiche disfunzionali. La possibilità di un miglioramento rimane legata alla capacità dei genitori di costruire un patto collaborativo reale, che permetta ai figli di vivere con maggiore serenità e stabilità le relazioni con entrambi.
In corso di causa la situazione lavorativa del cambiava: nella primavera del 2024 cessava il Parte_1 rapporto di lavoro con la società estera Vistajet presso la quale era impiegato dal Marzo 2022 come
Comandante Pilota, e veniva assunto dalla Ryanair, con base operativa a Malta;
pertanto, a decorrere dal novembre 2024, prendeva in locazione un appartamento a Malta per un canone mensile di euro
1.200; affermava inoltre di continuare a pagare euro 750 mensili a titolo di locazione per l'appartamento, sito a Ozzano ELEmilia, con contratto formalmente intestato al proprio padre, ove si era trasferito ad abitare da quando aveva lasciato la casa familiare. Da ultimo, nell'estate 2025 egli lasciava Ryanair per iniziare il periodo di prova presso la Compagnia Neos Air. La circostanza era allegata dalla convenuta e la difesa del solo in memoria di replica del 17.10.2025 riferiva: Parte_1
“Ballestri è tuttora in periodo di prova presso la Compagnia Neos Air, avendo interrotto recentemente il suo contratto con Ryanair. La conferma del posto di lavoro avverrà solo a fine Gennaio 2026, con la firma del contratto, per cui ad oggi non vi è alcuna certezza. Motivo per cui non è stata fornita
l'informazione. La scelta è stata dettata dall'opportunità di una posizione che si è aperta in Neos, consentendo così al di avvicinarsi da Malta a Milano. Tutto è preordinato e finalizzato a Parte_1 rientrare in Italia e gradatamente rientrare su Bologna, per stare più vicino ai figli. I passaggi lavorativi nell'aviazione purtroppo non sono immediati e necessitano di domande, formazione, periodi di prova lunghi. Non è certo l'atteggiamento omertoso del la causa di ciò, ma solo le Parte_1 estenuanti procedure di assunzione delle Compagnie. Per dare il quadro oggettivo ed evitare valutazioni errate e/o ulteriori e maggiorate pretese economiche di controparte, lo stipendio in Neos
Air è più basso di quello percepito in Ryanair ma la base a Milano Malpensa consente un avvicinamento a Bologna. Il risparmio ELabitazione a Malta, il cui contratto di locazione è stato risolto, viene però sostituito dalle spese di Hotel su Milano e dalle spese di trasporto (benzina, autostrada, treno) per gli spostamenti da Milano a Bologna e viceversa (mentre gli spostamenti
Bologna/Malta non rappresentavano un costo in quanto veniva utilizzato il “passaggio” su voli
Ryanair). Il nuovo eventuale posto di lavoro (se avverrà effettivamente l'assunzione a gennaio 2026) non permette al di migliorare la sua posizione economica. Lo stipendio medio netto con la Parte_1
Compagnia Neos Air è di circa 4500€ “. Tali allegazioni non erano comprovate da alcun documento.
Anche la moglie, in corso di causa, a seguito della scadenza del contratto di lavoro, trovava un altro impiego, sempre a termine, a condizioni economiche simili;
da ultimo, però, con decorrenza da gennaio pagina 8 di 15 2025 era licenziata per giustificato motivo oggettivo e iniziava a percepire la Naspi, per un importo ad oggi prossimo ad euro 1.000 mensili. Non è contestato, infine, che il con tutta probabilità Parte_1 debba lasciare l'immobile di Ozzano ELEmilia, trattandosi di appartamento a canone agevolato assegnato al padre, dove egli non avrebbe potuto, quindi, fissare la propria residenza, come invece ha fatto. Non è dato sapere dove egli si trasferirà.
Essendosi già provveduto, con sentenza parziale n. 1045/2023, a dichiarare la separazione fra le parti, occorre provvedere su tutte le altre questioni.
Non vi è contrasto sull'affido condiviso dei figli;
va, inoltre, confermato il mandato di vigilanza e sostegno al Servizio Sociale, come specificato in dispositivo. Quanto al collocamento prevalente dei minori, esso deve essere disposto per entrambi presso la madre, dal momento che il non ha Parte_1 fornito alcuna indicazione sul suo orario di lavoro, né sulla propria residenza;
si dà atto che Persona_1 dal settembre 2025 ripeterà la prima superiore (essendo stato bocciato) presso l'istituto Manfredi-
Tanari con sede in Viale Felsina 40, mentre continua a frequentare la scuola primaria a Castel Per_2
Maggiore (entrambi sono stati trasferiti dalla scuola privata che frequentavano all'inizio del giudizio, per iscriversi a scuole pubbliche); nel corso del giudizio era stato disposto che durante l'anno scolastico trascorresse la settimana dal lunedì al venerdì presso il padre e il weekend presso la madre Persona_1 in ragione della prossimità ELabitazione paterna alla scuola e alla società sportiva di pallacanestro frequentate dal ragazzo;
ad oggi, tuttavia, a maggior ragione data l'incertezza sull'ubicazione della casa paterna e dato il cambiamento di istituto scolastico, tale calendario va confermato, ma solo quale regolamentazione indicativa, pertanto anche il collocamento di così come quello di Persona_1 Per_2 va disposto presso la madre. A ciò consegue l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, alla moglie, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla conduzione ELabitazione, come per legge (“L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte de qua, del comproprietario)…, sicchè la gratuità di tale assegnazione ELabitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso ELabitazione medesima…, ma non si estende alle spese correlate
a detto uso…, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario” cfr. Cass. Civ. nn.
18476/2005, 5374/1994); quando, invece, si tratti di spese condominiali straordinarie, che attengono non all'uso ma alla conservazione ELimmobile, si veda la sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che sono rimborsabili tutti gli interventi che consentono al bene immobile di conservare la sua destinazione d'uso; il coniuge separato deve, pertanto, corrispondere al coniuge assegnatario della casa familiare, sia le spese condominiali straordinarie, sia quelle relative alla pagina 9 di 15 conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c. che prevede l'obbligo della partecipazione pro-quota alle spese relative alle parti comuni.
Quanto al calendario di visita con il padre, va sottolineato quanto riferito dal Servizio Sociale, e cioè che il padre continua a mostrare una fatica a riconoscere i limiti posti dalla necessità di garantire stabilità ai figli, rivendicando maggior tempo con loro senza considerare appieno l'importanza della prevedibilità, più volte sottolineata dai minori come elemento di sicurezza; pertanto si raccomanda che, nella concreta attuazione del calendario, per la quale i genitori continueranno ad essere affiancati dal
Servizio Sociale, si privilegi l'esigenza di stabilità dei minori, dal momento che, anche in considerazione della distanza tra le abitazioni dei genitori, occorre che i ragazzi possano conoscere con il massimo anticipo possibile i momenti che trascorreranno con il padre, ed essi devono essere caratterizzati dalla maggiore regolarità e prevedibilità che sia possibile conciliare con il turno lavorativo del padre. La qualità del tempo, anche in termini di possibilità di previsione e organizzazione e di conciliazione con gli impegni scolastici ed extrascolastici, andrà privilegiata rispetto alla mera quantità. Alla luce di quanto sopra, si dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori eventualmente con l'ausilio del Servizio Sociale, stia dal padre, Persona_1 durante il periodo scolastico, da domenica sera fino a venerdì pomeriggio e trascorra i fine settimana, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, dalla madre;
il padre accompagnerà dalla Persona_1 madre il venerdì pomeriggio e la madre lo riaccompagnerà dal padre la domenica entro le 21; Per_2 invece, starà col padre a fine settimana alternati (o comunque nei fine settimana in cui il padre è libero del lavoro, purchè ciò non comporti un numero superiore di weekend col padre piuttosto che con la madre), dal venerdì pomeriggio (in ogni caso, da prima di cena) fino alla domenica sera;
gli accompagnamenti e ritiri di salvo diversi accordi, saranno organizzati in maniera coordinata con Per_2 quelli di (ad esempio, il venerdì il padre accompagna e ritira e la madre Persona_1 Persona_1 Per_2 alla domenica sera riaccompagna dal padre e ritira;
nei fine settimana in cui il padre Persona_1 Per_2 ha con sé, si fermerà anche lui dal padre fino alla mattina del sabato, Per_2 Persona_1 compatibilmente con gli impegni del ragazzo;
due volte al mese, starà col padre anche in giorni Per_2 infrasettimanali, dall'uscita di scuola quando il padre l'andrà a prendere, col pernottamento e fino alle
21 del giorno successivo, quando la madre la andrà a prendere da casa del padre alle 21 (ad esempio, dall'uscita di scuola del martedì fino alle sera del mercoledì); nelle settimane in cui il turno del padre lo consente e sull'accordo delle parti e previa verifica da parte de Servizio vigilante che ciò non risulti troppo faticoso per i pernottamenti potrebbero essere due e il padre potrebbe riaccompagnare al Per_2 mattino la figlia a scuola (ad esempio, quindi, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina del giovedì); durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli – sempre che il turno lavorativo del padre pagina 10 di 15 lo consenta - staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 30 aprile periodi estivi, entro il 30 novembre quelli natalizi ed entro un mese prima di Pasqua, quelli delle vacanze pasquali, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di
Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELAngelo.
Sulle questioni economiche, si osserva che la moglie, che ha il titolo di studio di licenza media, è attualmente in NASPI e percepisce non più di 1.000 euro netti al mese;
beneficia ELassegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, ma deve farsi carico dei relativi oneri di conduzione, come sopra precisato;
l'assegno unico, che viene percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno, è pari ad euro 230 circa al mese per ciascuno dei genitori;
il bonus celiachia percepito da attualmente pari ad euro 70 mensili, verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, stante Per_2
l'affido condiviso;
i redditi del padre, che nulla ha documentato circa il nuovo impiego, si ritiene ragionevolmente che non siano inferiori a 5.000 euro netti mensili, che egli percepiva lavorando per
Malta Air, come documentato dalle buste paga depositate. Per contro, egli non ha allegato in maniera specifica né documentato nulla circa eventuali oneri abitativi e di trasporto per Milano Malpensa, dove la compagnia Neos Air fa base. Pertanto si ritiene che gli oneri a suo carico siano diminuiti ELaggravio mensile di 1.200 euro costituito dal canone di locazione per l'appartamento in cui viveva quando stava a Malta;
inoltre, fra gennaio e aprile 2026, cesserà definitivamente l'onere di pagare mensilmente all'Erario circa euro 4.000 mensili per la restituzione di imposte non pagate, come detto sopra. Va, dunque stabilito che, fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, dal mese di aprile 2026 compreso, versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500 ciascuno, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, oltre all'80% delle spese straordinarie, da definire secondo il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento in favore della moglie, si ritiene che la stessa non sia sufficientemente determinata. Infatti nella costituzione davanti al Giudice
Istruttore la convenuta ha concluso: Nulla provvisoriamente a titolo di mantenimento per la sig.ra ma solo in ragione e sino a quando il sig. non avrà estinto la propria posizione CP_1 Parte_1 debitoria verso l'erario, con ogni riserva di domandare dopo tale momento anche il contributo del coniuge al proprio mantenimento;
in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: - prevedersi che il sig. versi un assegno di mantenimento per la sig.ra per quella somma Parte_1 CP_1 che sarà ritenuta di giustizia alla luce della situazione economica delle parti. La formulazione della domanda senza indicazione del quantum non si ritiene ammissibile, anche perché si tratta di domanda condizionata, quanto al venire in essere dei presupposti su cui si fonda, a un evento non ancora realizzatosi e a una previsione della futura complessiva situazione economica del marito, nonché della pagina 11 di 15 moglie, la quale, però, da qui a qualche mese ben potrebbe vedere mutata in meglio la propria condizione. La domanda non può quindi trovare accoglimento. In considerazione della prevalente soccombenza, le spese legali vanno poste a carico del marito, che dovrà rifonderle alla moglie come liquidate in dispositivo (valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria per la quale si liquidano in valori compresi fra i medi e i massimi, ricomprendendo in tale liquidazione anche il procedimento di reclamo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...] Persona_1 Per_2
a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – per la durata di 24 mesi, conferisce al Servizio Sociale mandato di: proseguire i colloqui congiunti tra i genitori, favorendo una maggiore autonomia nella gestione della calendarizzazione dei giorni di visita, che, vista una certa prevedibilità degli impegni del padre, potrebbe coinvolgere il Servizio solo in caso di variazioni, in modo da promuovere un'assunzione di responsabilità concreta e condivisa;
il lavoro con i genitori, una volta superate le questioni organizzative, sarà orientato a rafforzare le loro competenze comunicative e decisionali, con particolare attenzione al tema della co-responsabilità educativa in favore del benessere dei minori;
il Servizio manterrà attivi gli spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con un monitoraggio costante e attento, per aiutarli a verbalizzare i propri vissuti e aspettative che faticano ad esprimere soprattutto all'interno del contesto familiare;
si invitano i genitori a mettere a disposizione di entrambi i figli un percorso psicologico più strutturato e frequente per lavorare sulle significative fragilità di questi ultimi emerse in questi anni di osservazione;
il
Servizio continuerà ad accompagnare attivamente il nucleo familiare, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e alla protezione dei minori da dinamiche disfunzionali;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi ELart. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico ELaltro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Sala Bolognese (Bo), in Via Alvino Marani n. 9, e i beni pagina 12 di 15 mobili in essa contenuti, e le relative pertinenze affinchè vi abiti assieme ai figli minori;
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, eventualmente con l'ausilio del Servizio Sociale, starà dal padre, durante il periodo scolastico, da domenica sera fino a venerdì pomeriggio e Persona_1 trascorra i fine settimana, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, dalla madre;
il padre accompagnerà dalla madre il venerdì pomeriggio e la madre lo riaccompagnerà dal padre Persona_1 la domenica entro le 21; invece, starà col padre a fine settimana alternati (o comunque nei fine Per_2 settimana in cui il padre è libero del lavoro, purchè ciò non comporti un numero superiore di weekend col padre piuttosto che con la madre), dal venerdì pomeriggio (in ogni caso, da prima di cena) fino alla domenica sera;
gli accompagnamenti e ritiri di salvo diversi accordi, saranno organizzati in Per_2 maniera coordinata con quelli di (ad esempio, il venerdì il padre accompagna e Persona_1 Persona_1 ritira e la madre alla domenica sera riaccompagna dal padre e ritira;
nei fine Per_2 Persona_1 Per_2 settimana in cui il padre ha con sé, si fermerà anche lui dal padre fino alla mattina Per_2 Persona_1 del sabato, compatibilmente con gli impegni del ragazzo;
due volte al mese, starà col padre Per_2 anche in giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola quando il padre l'andrà a prendere, col pernottamento e fino alle 21 del giorno successivo, quando la madre la andrà a prendere da casa del padre alle 21 (ad esempio, dall'uscita di scuola del martedì fino alle sera del mercoledì); nelle settimane in cui il turno del padre lo consente e sull'accordo delle parti e previa verifica da parte de
Servizio vigilante che ciò non risulti troppo faticoso per i pernottamenti potrebbero essere due e Per_2 il padre potrebbe riaccompagnare al mattino la figlia a scuola (ad esempio, quindi, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina del giovedì); durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli – sempre che il turno lavorativo del padre lo consenta - staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 30 aprile periodi estivi, entro il 30 novembre quelli natalizi ed entro un mese prima di Pasqua, quelli delle vacanze pasquali, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELAngelo;
7 – fermo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, dal mese di aprile 2026 compreso, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 500 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura EL80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: pagina 13 di 15 Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento ELunione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza EListituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione EListituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso ELaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità ELesborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 14 di 15 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso;
idem per il contributo alla celiachia di cui usufruisce Per_2
8 – respinge la domanda di contributo al mantenimento per sé, proposta dalla moglie;
9 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano
(anche per la fase di reclamo) in € 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13326/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. DI BENEDETTO Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA N. 81 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. TONINI Controparte_1 C.F._2 TE elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. TONINI TE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 ATTORE
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
in via principale disporre il collocamento paritario di entrambi i figli e presso Persona_1 Per_2 l'abitazione di ciascun genitore così che gli stessi possano trascorrere tempi equivalenti con entrambi i genitori secondo il calendario concordato con i servizi sociali,
o in via subordinata, disporre il collocamento prevalente di presso l'abitazione del padre, Per_3 come già disposto dal Giudice con precedente Decreto del 19.9.24 a parziale modifica ELordinanza presidenziale, e di presso l'abitazione della madre, mantenendo le frequentazioni stabilite nel Per_2 Decreto del Giudice del 19.9.24 e garantendo al padre, per il periodo in cui è in Italia a casa dal lavoro, una frequentazione di di almeno due giorni pieni infrasettimanali con due pernottamenti a Per_2 settimana e per due week end al mese dal venerdi dopo la scuola fino alla domenica sera quando la madre la preleva presso l'abitazione paterna;
affidare l'esercizio della potesta' genitoriale ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, comma terzo, c.c. precisando che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore nei periodi in cui avrà i figli con sé;
prevedere, per il periodo estivo, un periodo di ferie di pari durata, da concordarsi in base alle ferie e al turno di lavoro di entrambi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
prevedere un periodo di pari durata anche durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì ELAngelo;
che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli nel periodo in cui li ha con sé, secondo una ripartizione paritaria degli oneri mentre le spese straordinarie saranno a carico degli stessi al 50% come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per il Controparte_1 figlio in quanto il minore risiede stabilmente presso il padre con collocamento Persona_4 prevalente presso lo stesso, come da precedente provvedimento del Giudice,
nel caso di accoglimento della domanda in via principale di collocamento paritario, revocare anche l'assegno di mantenimento per provvedendo entrambi i genitori per il periodo di Persona_5 competenza al suo mantenimento;
previo accertamento della condizione reddituale e debitoria delle parti, in considerazione di tutti gli elementi patrimoniali documentati e delle risultanze istruttorie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e dichiarare che nulla deve a a titolo di mantenimento;
Parte_1 Controparte_1
previo accertamento della condizione reddituale e debitoria delle parti, in considerazione di tutti gli elementi patrimoniali documentati e delle risultanze istruttorie e vista la situazione di inadempimento rispetto al pagamento del mutuo fondiario gravante sull'immobile sito in Sala Bolognese attulamente assegnato a revocare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Via Marani n. 9 Controparte_1 (Sala Bolognese, BO) alla Sig.ra assegnandola al proprietario così Controparte_1 Parte_1 che possa procedere alla vendita ELimmobile estinguendo il mutuo fondiario e contestualmente disporre che versi mensilmente a a fronte del collocamento Parte_1 Controparte_1 paritetico dei minori, quale compartecipazione al canone di locazione di una nuova abitazione, l'importo di Euro 350,00 mensili;
nel caso di conferma ELassegnazione della casa sita in Sala Bolognese a disporre Controparte_1 che le utenze e le spese condominiali nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria siano a carico della stessa;
stabilire che la fruizione ELassegno Unico e delle detrazioni fiscali per i figli minori a carico avvenga in ragione del 50% ciascuno.
pagina 2 di 15 stabilire che la fruizione del bonus celiachia destinato a sia al 50% tra i genitori. Per_2
CONVENUTA:
- confermare che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori. Quanto alla collocazione ed alla frequentazione, stante l'attuale incertezza su: a) i tempi di futura permanenza del figlio presso entrambi i genitori, che sarà conseguente Persona_1 alla nuova scelta scolastica del minore presso l'Istituto Manfredi-Tanari di Bologna per il prossimo a.s. 2025/2026 (dove, per esempio, non andrà a scuola il sabato mattina, come è stato invece sino ad oggi); b) sull'attività lavorativa della sig.ra (tipologia, luogo, orario), al momento disoccupata;
CP_1 c) sulla condizione abitativa paterna, posto che il sig. non può più restare presso Parte_1 l'appartamento del padre che è assegnatario unico di un'abitazione a canone agevolato a Ozzano, e ciò per avere il sig. colpevolmente ivi trasferito la propria residenza formale (in violazione delle Parte_1 norme sull'assegnazione al padre quale unico residente) e ciò al solo fine di ottenere direttamente dall'Inps il 50% ELAssegno Unico, laddove detto 50% ben avrebbe potuto versarglielo la sig.ra rimanendo ella la titolare del 100% (almeno formalmente); CP_1 d) sulla condizione lavorativa paterna, dato che alla sig.ra risulta che il sig. è in CP_1 Parte_1 procinto di lasciare l'attuale Compagnia aerea MALTA AIR per passare alla Compagnia NEOS AIR, con sede a Milano (lasciando pertanto l'abitazione a Malta dove peraltro già non si sta più recando). Di ciò egli nulla ha riferito al Servizio sociale, avendo solo genericamente detto con mail in data 19/06/2025 che avrebbe dovuto “partecipare ad un corso di lavoro che si svolgerà a Milano. Il corso partirà il 9 Luglio e terminerà a Londra il 1 Agosto.” Detto 'corso di lavoro' altro non è che il corso di formazione per la nuova Compagnia NEOS AIR, che, infatti, ha una base a Milano e Verona;
tutto ciò precisato, si chiede di:
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bologna, di proprietà del sig. in Parte_1 favore della Sig.ra la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai minori ed a Controparte_1 Per_2
presso la medesima collocati Persona_1
- confermare il calendario di cui ai provvedimenti istruttori del 19/09/2024, rispetto al quale si chiede la seguente modifica per consentire anche alla sig.ra di potere disporre di due mezze giornate CP_1 libere al mese (avendo ella tutte le settimane impegnate con e tutti i fine settimana impegnati o Per_2 con l'accudimento di o con quello di : nei w.e. in cui la minore starà con il Per_2 Persona_1 Per_2 padre, prevedere che anche vi si trattenga sino all'ora di pranzo del sabato (anziché sino al Persona_1 venerdì pomeriggio);
- prendere atto delle conclusioni del Servizio sociale di cui alla relazione 17/07/2025, confermando l'assistenza al nucleo ed il suo accompagnamento attivo in qualità di sostegno alle funzioni genitoriali, nell'ottica di una maggiore autonomia nella gestione del calendario dei giorni di visita e di rafforzamento delle competenze comunicative e decisionali nonché educative verso i minori, prevedendo spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con loro monitoraggio, e presa in carico per fornire loro un percorso psicologico strutturato e frequente (ciò che i genitori, al momento, non sono in grado di sostenere nel privato a causa delle loro attuali condizioni economiche). Sotto il profilo economico, invece, premesso che: a) tra il mese di gennaio 2026 (per la somma di € 8.000,00 trimestrali) ed il mese di aprile 2026 (per la somma di € 4.000,00 trimestrali) verrà integralmente meno, per estinzione, il debito trimestrale di complessivi € 12.000,00 del sig. nei confronti ELAgenzia delle Entrate, ragione per la quale Parte_1 nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 c.c. nulla era stato chiesto dalla sig.ra CP_1 in via provvisoria a titolo di mantenimento per se stessa, con ogni riserva di domandare dopo l'estinzione del debito de quo anche il suddetto contributo;
pagina 3 di 15 b) il sig. è anche in procinto di migliorare la propria condizione lavorativa ed economica per Parte_1 passare alla NEOS AIR spa, presso cui sta svolgendo il corso formativo, con miglioramento contrattuale e base operativa a Milano (anziché Malta); pagina 4 di 4
c) la sig.ra è disoccupata e al momento percepisce solo la Naspi, che si ridurrà mensilmente in CP_1 via percentuale;
conseguentemente:
- ordinare che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, così complessivamente € 1.000,00, a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, e suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 80% a carico del padre, secondo le modalità di cui al protocollo in uso dinanzi al Tribunale adito;
- prevedersi che il sig. versi un assegno di mantenimento per la sig.ra per Parte_1 CP_1 quella somma che sarà ritenuta di giustizia alla luce della situazione economica delle parti.
- Confermare l'incarico al Servizio sociale di monitoraggio, mediazione e sostegno alla genitorialità, fornendo supporto psicologico ai minori e Per_2 Persona_1 Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30.12.2016; dall'unione sono nati i figli nato Persona_1 il 13.7.2010 e nata il [...]; i coniugi hanno vissuto dall'anno 2009 a Sala Bolognese Per_2 mentre nell'anno 2017 si sono trasferiti, con i figli, in QATAR fino all'agosto del 2020 per esigenze lavorative del ricorrente;
dal rimpatrio in Italia nel 2020 sino all'introduzione del presente giudizio
(avvenuta con ricorso depositato il 17.11.2022) hanno abitato a Sala Bolognese (Bo), in Via Alvino
Marani n. 9, in un immobile di proprietà esclusiva del marito, che costituisce la casa familiare. Il ricorrente, dopo aver prestato servizio nell'Arma della Polizia di Stato per circa 3 anni, ha conseguito il
Brevetto di Pilota di Aeromobile e svolge dall'anno 2007, e tuttora, l'attività di pilota di aereo con la qualifica di Comandante;
è stato alle dipendenze della Qatar Airways per tre anni, circa, fino al 2020, quando ha perso il lavoro a causa della pandemia;
ha ricominciato a lavorare nel 2022 percependo un importo netto mensile pari a circa 4.500 euro, secondo quanto allegato dalla sua stessa difesa;
la moglie, che ha il titolo di studi di licenza media, durante il matrimonio si era occupata della famiglia;
al rientro in Italia (precisamente dal settembre 2022) ha reperito un'occupazione part time con contratto a termine con introiti di circa 1.000 euro netti mensili. Comparsi personalmente all'udienza presidenziale del 9.2.2023, il ricorrente allegava di stare pagando il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, con rate di circa 1.100 euro mensili;
allegava inoltre di pagare euro 600 circa al mese per il leasing ELauto, oltre a oltre 7.000 euro annui per le scuole private frequentate dai figli;
esponeva altresì di avere un debito con il fisco, che stava saldando rateizzato in rate trimestrali di circa 12.000
pagina 4 di 15 euro l'una, da versare sino al 30.4.2026, corrispondenti a un importo mensile di circa euro 4.000. Con ordinanza presidenziale del 26.2.2023 è stato così ritenuto e statuito:
Rilevato che il padre lavora fuori dall'Italia per 15 gg al mese, come dal medesimo affermato;
che sono incontestate (e comunque risultano documentate) le circostanze inerenti la capacità reddituale del ricorrente pari a circa € 7.200,00 al mese al lordo ELEF (essendo egli dipendente di una società estera che non opera quale sostituto di imposta), la forte esposizione debitoria del ricorrente nei confronti del FI (pari a circa € 200.000,00) ed il conseguente piano di rientro concordato (pari
a circa € 12.200,00 ogni trimestre), l'entità della rata del mutuo a garanzia ELipoteca iscritta sulla casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente (circa € 1.000,00 al mese), i costi scolastici dei figli per retta, pasti e doposcuola in istituto privato (circa € 7.200,00 annui), la capacità reddituale della convenuta (pari a circa € 1.000,00 al mese da contratto a tempo determinato, con scadenza a fine maggio 2023);
Ritenuto che, pur essendo le parti d'accordo in ordine all'affidamento condiviso, la conflittualità tra le stesse sconsiglia, allo stato, l'assegnazione alternata della casa familiare all'uno e all'altro coniuge;
che il diverso impegno lavorativo consente alla madre di seguire con regolarità la vita dei figli, sicchè
è presso di lei che va disposta la loro collocazione ed è, quindi, a lei che va assegnata la casa coniugale;
che il diritto di visita del padre può essere fissato, nei periodi in cui il medesimo è in Italia, in un intero week end ed in due giorni alla settimana con pernottamento;
che durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 31 maggio i periodi estivi, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di
Pasqua ed il Lunedì ELAngelo;
che la forte esposizione debitoria del ricorrente non consente di porre a carico del medesimo una somma mensile superiore ad € 400,00 per entrambi i figli (oltre al 50% delle spese straordinarie);
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente assegna la casa familiare;
Dispone che, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre veda e tenga con sé i figli, nei periodi in cui
è in Italia: -- per l'intero fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì sino all'entrata a scuola del lunedì, per due giorni consecutivi infrasettimanali (da concordare tra i genitori) dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola;
pagina 5 di 15 durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 31 maggio i periodi estivi, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di
Pasqua ed il Lunedì ELAngelo settimana con pernottamento;
Dispone che, con decorrenza dal presente provvedimento il padre corrisponda a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
In data 1.12.2023 la Corte d'Appello ha respinto il reclamo proposto dalla moglie, in ragione della considerazione che L'assetto dei rapporti economici tra i coniugi, con riferimento al mantenimento dei due figli minorenni (di circa tredici e sette anni all'epoca della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale), delineato nell'ordinanza impugnata, ove non ci si fermi alla sola entità dello stipendio mensile del reclamato e si guardi anche agli oneri mensili che gravavano su quest'ultimo all'epoca dei provvedimenti provvisori in questione, merita, dunque, alla luce della sommaria valutazione propria della presente fase, di essere condiviso, dovendo essere rimessi alla fase di merito i necessari approfondimenti ed accertamenti istruttori sugli indici rivelatori ELeffettivo tenore di vita del nucleo familiare del quale si tratta, durante la convivenza tra i coniugi.
La causa è stata istruita con acquisizione di documentazione, fra cui numerose relazioni del Servizio
Sociale, al quale, con provvedimento del 4-5-2023, era conferito il seguente incarico: dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente rispetto alla residenza dei minori nato il [...] e nata il [...] residenti in [...], Persona_6 Per_2
Località Padulle, Via Marani n. 9, riferisca sulla situazione dei minori e sui loro rapporti con i genitori, approfondendo la capacità genitoriale delle parti, avvalendosi all'uopo di professionisti del
SSN; svolga per quanto possibile un'opera di mediazione fra le parti indirizzandole a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione, se ve ne sono i presupposti, e in particolare mediando fra le parti per affrontare le questioni relative ai figli in primis i problemi economici che rendono secondo il ricorrente necessaria la messa in vendita della casa familiare, nonché il ripensamento delle scelte scolastiche per i minori, attualmente frequentanti entrambi un costoso istituto privato;
il Servizio con
l'ausilio di uno psicologo sentirà anche i minori e in particolare ultradodicenne, in Persona_1 merito al calendario di visita padre-figli; riferirà con relazione entro il 31 ottobre 2023 indicando le migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario. pagina 6 di 15 Il Servizio depositava relazioni in data 8.11.2023, 25.3.2024, 29.5.2024, 18.9.2024, 4.12.2024,
6.2.2025 e 14.7.2025. All'esito degli approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e di interventi a sostegno dei genitori, finalizzati alla riduzione della conflittualità e all'incoraggiamento della concentrazione sul benessere dei figli, interventi consistiti altresì nella disposizione per Per_7 di un sostegno psicologico, il Servizio, nella relazione del 14.7.2025, concludeva:
In continuità con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni, si confermano le criticità già riscontrate nella dinamica genitoriale, in particolare difficoltà di cooperazione, scarsa capacità di comunicare in modo efficace e tendenza a delegare al Servizio decisioni che spettano, per competenza e responsabilità, alla coppia genitoriale. Rimane infatti centrale la fatica dei genitori nel trovare accordi condivisi, non solo rispetto all'organizzazione concreta dei tempi di visita, ma anche nella gestione quotidiana degli aspetti educativi e affettivi legati alla crescita dei figli. Si continua a rilevare una rigidità delle posizioni di entrambi i genitori e una crescente difficoltà nel rispettare quanto concordato. In particolare, il padre continua a mostrare una fatica a riconoscere i limiti posti dalla necessità di garantire stabilità ai figli, rivendicando maggior tempo con loro senza considerare appieno l'importanza della prevedibilità, più volte sottolineata dai minori come elemento di sicurezza. La madre, sebbene in parte più flessibile, appare spesso in difficoltà nel mantenere una posizione ferma e nel comunicare in modo diretto con l'altro genitore, coinvolgendo talvolta i figli in aspetti organizzativi che dovrebbero essere gestiti esclusivamente dagli adulti. I minori continuano a mostrarsi sensibili alle tensioni genitoriali ed esposti al rischio di triangolazione;
particolarmente significativa è la rappresentazione simbolica offerta da che Per_2 restituisce con chiarezza il senso di affaticamento, confusione e circolarità che caratterizza la loro esperienza all'interno della famiglia. Anche il percorso scolastico di segnato da una Persona_1 bocciatura e da una scelta poco consapevole del primo indirizzo di studi, e, in parte, anche del percorso futuro, riflette una difficoltà più ampia del nucleo nel supportare processi di autonomia e nella costruzione di un progetto coerente e realistico. L'attuale calendarizzazione, sebbene ritenuta dal servizio rispondente ai bisogni dei minori, continua ad apparire fragile sia per la forte dipendenza dalla mediazione del Servizio, che è percepito da entrambi i genitori come “garante” delle decisioni, in un contesto di sfiducia reciproca e sia per l'instabilità delle scelte di vita dei componenti del nucleo (cambio scuola cambio lavoro della madre, possibile cambio casa padre). Persona_1 Come già sottolineato nelle relazioni precedenti, è prioritario che i genitori acquisiscano maggiore consapevolezza della necessità di una collaborazione funzionale e stabile, nonché della centralità del benessere dei figli rispetto alle rispettive difficoltà personali. Alla luce di quanto emerso, gli scriventi ritengono pertanto necessario:
- proseguire i colloqui congiunti tra i genitori, favorendo una maggiore autonomia nella gestione della calendarizzazione dei giorni di visita, che, vista una certa prevedibilità degli impegni del padre, potrebbe coinvolgere il Servizio solo in caso di variazioni, in modo da promuovere un'assunzione di responsabilità concreta e condivisa. Il lavoro con i genitori, una volta superate le questioni organizzative dovrebbe potersi orientare a rafforzare le loro competenze comunicative e decisionali, con particolare attenzione al tema della co-responsabilità educativa in favore del benessere dei minori.
- mantenere attivi gli spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con un monitoraggio costante e attento, per aiutarli a verbalizzare i propri vissuti e aspettative che faticano ad esprimere soprattutto all'interno del contesto familiare. Questo tipo di lavoro potrebbe anche facilitare il percorso di responsabilizzazione rivolto ai genitori.
- Parallelamente, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile che i genitori si impegnassero a mettere a disposizione di entrambi i figli un percorso psicologico più strutturato e frequente per lavorare sulle significative fragilità di questi ultimi emerse in questi anni di osservazione. pagina 7 di 15 In conclusione, si conferma che il nucleo necessita ancora di un accompagnamento attivo da parte del Servizio, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e alla protezione dei minori da dinamiche disfunzionali. La possibilità di un miglioramento rimane legata alla capacità dei genitori di costruire un patto collaborativo reale, che permetta ai figli di vivere con maggiore serenità e stabilità le relazioni con entrambi.
In corso di causa la situazione lavorativa del cambiava: nella primavera del 2024 cessava il Parte_1 rapporto di lavoro con la società estera Vistajet presso la quale era impiegato dal Marzo 2022 come
Comandante Pilota, e veniva assunto dalla Ryanair, con base operativa a Malta;
pertanto, a decorrere dal novembre 2024, prendeva in locazione un appartamento a Malta per un canone mensile di euro
1.200; affermava inoltre di continuare a pagare euro 750 mensili a titolo di locazione per l'appartamento, sito a Ozzano ELEmilia, con contratto formalmente intestato al proprio padre, ove si era trasferito ad abitare da quando aveva lasciato la casa familiare. Da ultimo, nell'estate 2025 egli lasciava Ryanair per iniziare il periodo di prova presso la Compagnia Neos Air. La circostanza era allegata dalla convenuta e la difesa del solo in memoria di replica del 17.10.2025 riferiva: Parte_1
“Ballestri è tuttora in periodo di prova presso la Compagnia Neos Air, avendo interrotto recentemente il suo contratto con Ryanair. La conferma del posto di lavoro avverrà solo a fine Gennaio 2026, con la firma del contratto, per cui ad oggi non vi è alcuna certezza. Motivo per cui non è stata fornita
l'informazione. La scelta è stata dettata dall'opportunità di una posizione che si è aperta in Neos, consentendo così al di avvicinarsi da Malta a Milano. Tutto è preordinato e finalizzato a Parte_1 rientrare in Italia e gradatamente rientrare su Bologna, per stare più vicino ai figli. I passaggi lavorativi nell'aviazione purtroppo non sono immediati e necessitano di domande, formazione, periodi di prova lunghi. Non è certo l'atteggiamento omertoso del la causa di ciò, ma solo le Parte_1 estenuanti procedure di assunzione delle Compagnie. Per dare il quadro oggettivo ed evitare valutazioni errate e/o ulteriori e maggiorate pretese economiche di controparte, lo stipendio in Neos
Air è più basso di quello percepito in Ryanair ma la base a Milano Malpensa consente un avvicinamento a Bologna. Il risparmio ELabitazione a Malta, il cui contratto di locazione è stato risolto, viene però sostituito dalle spese di Hotel su Milano e dalle spese di trasporto (benzina, autostrada, treno) per gli spostamenti da Milano a Bologna e viceversa (mentre gli spostamenti
Bologna/Malta non rappresentavano un costo in quanto veniva utilizzato il “passaggio” su voli
Ryanair). Il nuovo eventuale posto di lavoro (se avverrà effettivamente l'assunzione a gennaio 2026) non permette al di migliorare la sua posizione economica. Lo stipendio medio netto con la Parte_1
Compagnia Neos Air è di circa 4500€ “. Tali allegazioni non erano comprovate da alcun documento.
Anche la moglie, in corso di causa, a seguito della scadenza del contratto di lavoro, trovava un altro impiego, sempre a termine, a condizioni economiche simili;
da ultimo, però, con decorrenza da gennaio pagina 8 di 15 2025 era licenziata per giustificato motivo oggettivo e iniziava a percepire la Naspi, per un importo ad oggi prossimo ad euro 1.000 mensili. Non è contestato, infine, che il con tutta probabilità Parte_1 debba lasciare l'immobile di Ozzano ELEmilia, trattandosi di appartamento a canone agevolato assegnato al padre, dove egli non avrebbe potuto, quindi, fissare la propria residenza, come invece ha fatto. Non è dato sapere dove egli si trasferirà.
Essendosi già provveduto, con sentenza parziale n. 1045/2023, a dichiarare la separazione fra le parti, occorre provvedere su tutte le altre questioni.
Non vi è contrasto sull'affido condiviso dei figli;
va, inoltre, confermato il mandato di vigilanza e sostegno al Servizio Sociale, come specificato in dispositivo. Quanto al collocamento prevalente dei minori, esso deve essere disposto per entrambi presso la madre, dal momento che il non ha Parte_1 fornito alcuna indicazione sul suo orario di lavoro, né sulla propria residenza;
si dà atto che Persona_1 dal settembre 2025 ripeterà la prima superiore (essendo stato bocciato) presso l'istituto Manfredi-
Tanari con sede in Viale Felsina 40, mentre continua a frequentare la scuola primaria a Castel Per_2
Maggiore (entrambi sono stati trasferiti dalla scuola privata che frequentavano all'inizio del giudizio, per iscriversi a scuole pubbliche); nel corso del giudizio era stato disposto che durante l'anno scolastico trascorresse la settimana dal lunedì al venerdì presso il padre e il weekend presso la madre Persona_1 in ragione della prossimità ELabitazione paterna alla scuola e alla società sportiva di pallacanestro frequentate dal ragazzo;
ad oggi, tuttavia, a maggior ragione data l'incertezza sull'ubicazione della casa paterna e dato il cambiamento di istituto scolastico, tale calendario va confermato, ma solo quale regolamentazione indicativa, pertanto anche il collocamento di così come quello di Persona_1 Per_2 va disposto presso la madre. A ciò consegue l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, alla moglie, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla conduzione ELabitazione, come per legge (“L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte de qua, del comproprietario)…, sicchè la gratuità di tale assegnazione ELabitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso ELabitazione medesima…, ma non si estende alle spese correlate
a detto uso…, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario” cfr. Cass. Civ. nn.
18476/2005, 5374/1994); quando, invece, si tratti di spese condominiali straordinarie, che attengono non all'uso ma alla conservazione ELimmobile, si veda la sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che sono rimborsabili tutti gli interventi che consentono al bene immobile di conservare la sua destinazione d'uso; il coniuge separato deve, pertanto, corrispondere al coniuge assegnatario della casa familiare, sia le spese condominiali straordinarie, sia quelle relative alla pagina 9 di 15 conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c. che prevede l'obbligo della partecipazione pro-quota alle spese relative alle parti comuni.
Quanto al calendario di visita con il padre, va sottolineato quanto riferito dal Servizio Sociale, e cioè che il padre continua a mostrare una fatica a riconoscere i limiti posti dalla necessità di garantire stabilità ai figli, rivendicando maggior tempo con loro senza considerare appieno l'importanza della prevedibilità, più volte sottolineata dai minori come elemento di sicurezza; pertanto si raccomanda che, nella concreta attuazione del calendario, per la quale i genitori continueranno ad essere affiancati dal
Servizio Sociale, si privilegi l'esigenza di stabilità dei minori, dal momento che, anche in considerazione della distanza tra le abitazioni dei genitori, occorre che i ragazzi possano conoscere con il massimo anticipo possibile i momenti che trascorreranno con il padre, ed essi devono essere caratterizzati dalla maggiore regolarità e prevedibilità che sia possibile conciliare con il turno lavorativo del padre. La qualità del tempo, anche in termini di possibilità di previsione e organizzazione e di conciliazione con gli impegni scolastici ed extrascolastici, andrà privilegiata rispetto alla mera quantità. Alla luce di quanto sopra, si dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori eventualmente con l'ausilio del Servizio Sociale, stia dal padre, Persona_1 durante il periodo scolastico, da domenica sera fino a venerdì pomeriggio e trascorra i fine settimana, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, dalla madre;
il padre accompagnerà dalla Persona_1 madre il venerdì pomeriggio e la madre lo riaccompagnerà dal padre la domenica entro le 21; Per_2 invece, starà col padre a fine settimana alternati (o comunque nei fine settimana in cui il padre è libero del lavoro, purchè ciò non comporti un numero superiore di weekend col padre piuttosto che con la madre), dal venerdì pomeriggio (in ogni caso, da prima di cena) fino alla domenica sera;
gli accompagnamenti e ritiri di salvo diversi accordi, saranno organizzati in maniera coordinata con Per_2 quelli di (ad esempio, il venerdì il padre accompagna e ritira e la madre Persona_1 Persona_1 Per_2 alla domenica sera riaccompagna dal padre e ritira;
nei fine settimana in cui il padre Persona_1 Per_2 ha con sé, si fermerà anche lui dal padre fino alla mattina del sabato, Per_2 Persona_1 compatibilmente con gli impegni del ragazzo;
due volte al mese, starà col padre anche in giorni Per_2 infrasettimanali, dall'uscita di scuola quando il padre l'andrà a prendere, col pernottamento e fino alle
21 del giorno successivo, quando la madre la andrà a prendere da casa del padre alle 21 (ad esempio, dall'uscita di scuola del martedì fino alle sera del mercoledì); nelle settimane in cui il turno del padre lo consente e sull'accordo delle parti e previa verifica da parte de Servizio vigilante che ciò non risulti troppo faticoso per i pernottamenti potrebbero essere due e il padre potrebbe riaccompagnare al Per_2 mattino la figlia a scuola (ad esempio, quindi, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina del giovedì); durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli – sempre che il turno lavorativo del padre pagina 10 di 15 lo consenta - staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 30 aprile periodi estivi, entro il 30 novembre quelli natalizi ed entro un mese prima di Pasqua, quelli delle vacanze pasquali, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di
Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELAngelo.
Sulle questioni economiche, si osserva che la moglie, che ha il titolo di studio di licenza media, è attualmente in NASPI e percepisce non più di 1.000 euro netti al mese;
beneficia ELassegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, ma deve farsi carico dei relativi oneri di conduzione, come sopra precisato;
l'assegno unico, che viene percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno, è pari ad euro 230 circa al mese per ciascuno dei genitori;
il bonus celiachia percepito da attualmente pari ad euro 70 mensili, verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, stante Per_2
l'affido condiviso;
i redditi del padre, che nulla ha documentato circa il nuovo impiego, si ritiene ragionevolmente che non siano inferiori a 5.000 euro netti mensili, che egli percepiva lavorando per
Malta Air, come documentato dalle buste paga depositate. Per contro, egli non ha allegato in maniera specifica né documentato nulla circa eventuali oneri abitativi e di trasporto per Milano Malpensa, dove la compagnia Neos Air fa base. Pertanto si ritiene che gli oneri a suo carico siano diminuiti ELaggravio mensile di 1.200 euro costituito dal canone di locazione per l'appartamento in cui viveva quando stava a Malta;
inoltre, fra gennaio e aprile 2026, cesserà definitivamente l'onere di pagare mensilmente all'Erario circa euro 4.000 mensili per la restituzione di imposte non pagate, come detto sopra. Va, dunque stabilito che, fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, dal mese di aprile 2026 compreso, versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500 ciascuno, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, oltre all'80% delle spese straordinarie, da definire secondo il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento in favore della moglie, si ritiene che la stessa non sia sufficientemente determinata. Infatti nella costituzione davanti al Giudice
Istruttore la convenuta ha concluso: Nulla provvisoriamente a titolo di mantenimento per la sig.ra ma solo in ragione e sino a quando il sig. non avrà estinto la propria posizione CP_1 Parte_1 debitoria verso l'erario, con ogni riserva di domandare dopo tale momento anche il contributo del coniuge al proprio mantenimento;
in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: - prevedersi che il sig. versi un assegno di mantenimento per la sig.ra per quella somma Parte_1 CP_1 che sarà ritenuta di giustizia alla luce della situazione economica delle parti. La formulazione della domanda senza indicazione del quantum non si ritiene ammissibile, anche perché si tratta di domanda condizionata, quanto al venire in essere dei presupposti su cui si fonda, a un evento non ancora realizzatosi e a una previsione della futura complessiva situazione economica del marito, nonché della pagina 11 di 15 moglie, la quale, però, da qui a qualche mese ben potrebbe vedere mutata in meglio la propria condizione. La domanda non può quindi trovare accoglimento. In considerazione della prevalente soccombenza, le spese legali vanno poste a carico del marito, che dovrà rifonderle alla moglie come liquidate in dispositivo (valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria per la quale si liquidano in valori compresi fra i medi e i massimi, ricomprendendo in tale liquidazione anche il procedimento di reclamo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...] Persona_1 Per_2
a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – per la durata di 24 mesi, conferisce al Servizio Sociale mandato di: proseguire i colloqui congiunti tra i genitori, favorendo una maggiore autonomia nella gestione della calendarizzazione dei giorni di visita, che, vista una certa prevedibilità degli impegni del padre, potrebbe coinvolgere il Servizio solo in caso di variazioni, in modo da promuovere un'assunzione di responsabilità concreta e condivisa;
il lavoro con i genitori, una volta superate le questioni organizzative, sarà orientato a rafforzare le loro competenze comunicative e decisionali, con particolare attenzione al tema della co-responsabilità educativa in favore del benessere dei minori;
il Servizio manterrà attivi gli spazi individuali di ascolto per entrambi i minori, con un monitoraggio costante e attento, per aiutarli a verbalizzare i propri vissuti e aspettative che faticano ad esprimere soprattutto all'interno del contesto familiare;
si invitano i genitori a mettere a disposizione di entrambi i figli un percorso psicologico più strutturato e frequente per lavorare sulle significative fragilità di questi ultimi emerse in questi anni di osservazione;
il
Servizio continuerà ad accompagnare attivamente il nucleo familiare, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e alla protezione dei minori da dinamiche disfunzionali;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi ELart. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico ELaltro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Sala Bolognese (Bo), in Via Alvino Marani n. 9, e i beni pagina 12 di 15 mobili in essa contenuti, e le relative pertinenze affinchè vi abiti assieme ai figli minori;
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, eventualmente con l'ausilio del Servizio Sociale, starà dal padre, durante il periodo scolastico, da domenica sera fino a venerdì pomeriggio e Persona_1 trascorra i fine settimana, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, dalla madre;
il padre accompagnerà dalla madre il venerdì pomeriggio e la madre lo riaccompagnerà dal padre Persona_1 la domenica entro le 21; invece, starà col padre a fine settimana alternati (o comunque nei fine Per_2 settimana in cui il padre è libero del lavoro, purchè ciò non comporti un numero superiore di weekend col padre piuttosto che con la madre), dal venerdì pomeriggio (in ogni caso, da prima di cena) fino alla domenica sera;
gli accompagnamenti e ritiri di salvo diversi accordi, saranno organizzati in Per_2 maniera coordinata con quelli di (ad esempio, il venerdì il padre accompagna e Persona_1 Persona_1 ritira e la madre alla domenica sera riaccompagna dal padre e ritira;
nei fine Per_2 Persona_1 Per_2 settimana in cui il padre ha con sé, si fermerà anche lui dal padre fino alla mattina Per_2 Persona_1 del sabato, compatibilmente con gli impegni del ragazzo;
due volte al mese, starà col padre Per_2 anche in giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola quando il padre l'andrà a prendere, col pernottamento e fino alle 21 del giorno successivo, quando la madre la andrà a prendere da casa del padre alle 21 (ad esempio, dall'uscita di scuola del martedì fino alle sera del mercoledì); nelle settimane in cui il turno del padre lo consente e sull'accordo delle parti e previa verifica da parte de
Servizio vigilante che ciò non risulti troppo faticoso per i pernottamenti potrebbero essere due e Per_2 il padre potrebbe riaccompagnare al mattino la figlia a scuola (ad esempio, quindi, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina del giovedì); durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i figli – sempre che il turno lavorativo del padre lo consenta - staranno per periodi eguali dall'uno e dall'altro genitore, concordando entro il 30 aprile periodi estivi, entro il 30 novembre quelli natalizi ed entro un mese prima di Pasqua, quelli delle vacanze pasquali, alternando ogni anno il periodo comprendente il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELAngelo;
7 – fermo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, dal mese di aprile 2026 compreso, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 500 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura EL80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: pagina 13 di 15 Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento ELunione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza EListituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione EListituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso ELaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità ELesborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 14 di 15 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso;
idem per il contributo alla celiachia di cui usufruisce Per_2
8 – respinge la domanda di contributo al mantenimento per sé, proposta dalla moglie;
9 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano
(anche per la fase di reclamo) in € 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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