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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4643/2024 R. G. vertente tra
(avv. Giovanni Beneduce) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv. Antonio Mauro Pifferi) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento Controparte_1 Parte_1 per €.48.285,31 oltre interessi dalla domanda, a titolo di prezzo residuo corrispettivo alle forniture della merce descritta nelle allegate fatture.
ha proposto opposizione, con cui Parte_1
-preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in monitorio in favore del Tribunale di Nola;
-nel merito, ha dedotto sotto vari profili l'insufficiente prova del credito.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Depositate dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc;
concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 6 novembre 2025, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc., sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Nola, alla luce della illiquidità del presunto credito (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 17989/16);
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Modena per le causali sopra dedotte e, per
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria;
3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
(segue richiesta di prova orale)
CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingere con la miglior formula la spiegata opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 – R.G. 3610/2024, emesso dal Tribunale di Modena il 11/7/2024; - Rigettare, con la miglior formula, ogni domanda spiegata nei confronti di Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Condannare per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento Controparte_2 di un importo da determinarsi in via equitativa.
IN SUBORDINE: - Nella denegata ipotesi venisse parzialmente accolta l'opposizione, condannare
al pagamento a favore di di una somma nei limiti della prova Pt_1 Controparte_1 raggiunta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
(segue richiesta di prova orale)
OSSERVA
1) All'esito del contraddittorio risulta pacifico che la domanda monitoria è stata dal creditore proposta dinanzi al giudice territoriale individuato in base al proprio domicilio, quale luogo d'adempimento rilevante ex art.20 cpc, determinato ex art.1182 co.3° cc.
L'opponente sostiene l'illiquidità del credito ingiunto e, quindi, individua il luogo d'adempimento nel proprio domicilio, ex art.1182 co.4° cc, non ricompreso nel circondario di Modena.
2) In tema, non può che aderirsi alla regula iuris affermata da Cass., SU n°17989 del 2016 che, a composizione di precedente contrasto, ha ritenuto rientrare nella previsione dell'art.1182 co.3° cc
“esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”; a tal fine precisando che:
-liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”;
“l'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata”;
“Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto…..Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)”. 3) Nella specie, la convenuta sostiene che “come da prassi commerciale, , telefonicamente Pt_1
o tramite agente di zona, ordinava il materiale alla la quale inviava la relativa conferma CP_1
d'ordine, in cui erano specificati il tipo di bene, qualità, quantità ed il prezzo unitario poi, previa emissione della fattura, consegnava il materiale ordinato, tramite vettori, presso la sede di
in Sant'Anastasia (NA)”. Pt_1
Effettivamente, in tal modo il contratto di ciascuna vendita s'intenderebbe perfezionato negli esatti termini riportati nella conferma d'ordine e, dunque, la somma dovuta risulterebbe dal titolo.
In atti, però, non è stata offerta prova della ricezione, da parte dell'acquirente, delle conferme d'ordine che la venditrice assume di avere inviato.
Invero, la convenuta ha documentato l'inoltro di mail per 4 delle 8 conferme d'ordine per cui è causa;
ma l'opponente ha negato di averle ricevute, contestando che “trattasi di mail semplici inoltrate ad un indirizzo non riferibile alla compagine opponente mai ricevute, che alcun riscontro/conferma ha mai prestato alla società modenese”.
Per regola generale, i contratti si considerano conclusi quando il proponente ha notizia dell'altrui accettazione. In assenza di tale prova, l'accordo non può dirsi in tal modo perfezionato.
Ciò vuol dire che i vari contratti di vendita devono ritenersi conclusi per facta concludentia, attraverso la diretta esecuzione della prestazione tipica, che nella specie è la consegna.
E, in effetti, in presenza di una attestazione dell'acquirente di ricevuta consegna della merce, apposta su un documento in cui fossero specificati il tipo di bene, qualità, quantità ed il prezzo unitario, sarebbe doveroso ritenere l'accordo esteso a tale prezzo. Anche in tal caso il credito risulterebbe dal titolo.
Tale attestazione, però, nella specie, è del tutto carente.
La convenuta si è limitata a documentare la consegna della merce ai vettori, presso il proprio stabilimento.
A questi fini, però, non è rilevante stabilire se la consegna al vettore abbia effetto liberatorio per il venditore.
Occorre accertare l'accordo delle parti sul prezzo;
rispetto al quale tale documentazione, non riferibile all'acquirente, non ha rilevanza probatoria.
4) Sulle questioni di competenza la decisione va resa “in base a quello che risulta dagli atti” (art.38 co.4° cpc (salva l'assunzione di sommarie informazioni). Quindi, senza possibilità di dar corso agli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti.
Allo stato, per quanto detto, non risulta provato l'accordo delle parti sul prezzo delle varie vendite. Trattandosi di cose oggetto di vendita abituale da parte della convenuta, si presume che le parti si siano riferite ai prezzi abitualmente da questa praticati (1art.1474 cc).
Si tratta però di presunzione semplice, in quanto tale suscettibile di prova contraria.
Soprattutto, si tratta di meccanismo proprio del processo.
Il fatto stesso che per la sua determinazione occorra far ricorso a presunzioni, significa che il credito portato in giudizio era al tempo illiquido, non essendo il suo ammontare determinato direttamente dal titolo, e che dunque tale debba considerarsi ai fini del suo inquadramento nelle fattispecie cui si riferiscono i commi terzo e quarto dell'art.1182 cc.
5) L'art.1498 cc stabilisce che
“Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Trattasi di norma dettata in materia di compravendita, che per costante giurisprudenza è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cpc (ex multis Cass., n°32692 del
2019), e che quindi non può essere, nella specie, trascurata, potendo in teoria condurre ad un risultato divergente rispetto a quello derivante dallo scrutinio dell'art.1182 cc, che sarebbe senz'altro prevalente per il principio di specialità.
5.1) A tal fine, va ritenuto pacifico fra le parti che il rapporto fra esse si sia svolto attraverso plurime vendite, in ciascuna delle quali la venditrice consegnava il materiale ordinato, tramite vettori, presso la sede di in Sant'Anastasia (NA)”. Pt_1
Il luogo di consegna della merce, per patto intercorso fra le parti, va pertanto individuato nel domicilio dell'acquirente.
5.2) Non risulta, invece, alcun accordo delle parti in ordine al tempo ed al luogo di pagamento.
Anche a tal fine, restano irrilevanti le conferme d'ordine, i DDT e le fatture prodotte dalla convenuta, trattandosi di documentazione in alcun modo riferibile all'acquirente.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente, poi, risulta che i vari pagamenti intervenuti nel corso del rapporto sono avvenuti per lo più mediante consegna di contanti o titoli, e quindi presumibilmente presso il domicilio dell'acquirente, nelle mani dell'agente di zona.
Altri, in misura minore, risultano eseguiti con bonifici. Le differenti modalità di pagamento adottate dall'acquirente -evidentemente accettate dalla venditrice, che ha incassato i pagamenti- confermano l'inesistenza di precisi accordi delle parti in proposito.
5.3) In mancanza di patti, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue, secondo il secondo comma della disposizione in parola. Dunque, presso il domicilio del debitore, quale luogo di esecuzione della consegna della merce.
Quando il prezzo va pagato al momento della consegna, non opera il terzo comma della norma, che individua il domicilio del venditore quale luogo di pagamento soltanto nell'opposto caso, in cui il prezzo non si deve pagare al momento della consegna.
5.4) Ne consegue che, nella fattispecie, il credito risulta chiedibile, non portabile, sia ex art.1182 cc, che ex art.1498 cc.
6) In conclusione, il Tribunale di Modena non era eleggibile quale foro territoriale in relazione al luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento azionata in monitorio, essendo su detta domanda competente per territorio il Tribunale di Nola, quale giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio -ovvero il pagamento, ex art.20 cpc, 1183 co.4° cc e
1498 co.2° cc.
7) Al rilievo dell'incompetenza del giudice adito in monitorio consegue, in questa sede (per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. n°15720 del 2006), la revoca del decreto ingiuntivo e l'assegnazione alle parti, ex art.50 cpc, di termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice qui dichiarato territorialmente competente;
a tal proposito precisandosi che “quello che trasmigra innanzi al giudice 'ad quem' non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (ex multis Cass. n°1121 del 2022).
8) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, determinato in ragione della somma oggetto di domanda monitoria.
La somma così liquidata viene attribuita all'avv. Giovanni Beneduce, procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) ritenuta l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena adito in monitorio da
[...]
CP_1
REVOCA il decreto ingiuntivo.
2) visto l'art.50 cpc
ASSEGNA alle parti termine di mesi tre a far data da oggi per la riassunzione della causa - concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio- dinanzi al Tribunale di Nola, territorialmente competente.
3) CONDANNA al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi €.286 per esborsi ed €.
6.800 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
ATTRIBUISCE tale somma all'avv. Giovanni Beneduce, procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
Modena, 8 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
CH I-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4643/2024 R. G. vertente tra
(avv. Giovanni Beneduce) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv. Antonio Mauro Pifferi) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento Controparte_1 Parte_1 per €.48.285,31 oltre interessi dalla domanda, a titolo di prezzo residuo corrispettivo alle forniture della merce descritta nelle allegate fatture.
ha proposto opposizione, con cui Parte_1
-preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in monitorio in favore del Tribunale di Nola;
-nel merito, ha dedotto sotto vari profili l'insufficiente prova del credito.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Depositate dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc;
concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 6 novembre 2025, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc., sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Nola, alla luce della illiquidità del presunto credito (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 17989/16);
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Modena per le causali sopra dedotte e, per
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria;
3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
(segue richiesta di prova orale)
CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingere con la miglior formula la spiegata opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 – R.G. 3610/2024, emesso dal Tribunale di Modena il 11/7/2024; - Rigettare, con la miglior formula, ogni domanda spiegata nei confronti di Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Condannare per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento Controparte_2 di un importo da determinarsi in via equitativa.
IN SUBORDINE: - Nella denegata ipotesi venisse parzialmente accolta l'opposizione, condannare
al pagamento a favore di di una somma nei limiti della prova Pt_1 Controparte_1 raggiunta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
(segue richiesta di prova orale)
OSSERVA
1) All'esito del contraddittorio risulta pacifico che la domanda monitoria è stata dal creditore proposta dinanzi al giudice territoriale individuato in base al proprio domicilio, quale luogo d'adempimento rilevante ex art.20 cpc, determinato ex art.1182 co.3° cc.
L'opponente sostiene l'illiquidità del credito ingiunto e, quindi, individua il luogo d'adempimento nel proprio domicilio, ex art.1182 co.4° cc, non ricompreso nel circondario di Modena.
2) In tema, non può che aderirsi alla regula iuris affermata da Cass., SU n°17989 del 2016 che, a composizione di precedente contrasto, ha ritenuto rientrare nella previsione dell'art.1182 co.3° cc
“esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”; a tal fine precisando che:
-liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”;
“l'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata”;
“Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto…..Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)”. 3) Nella specie, la convenuta sostiene che “come da prassi commerciale, , telefonicamente Pt_1
o tramite agente di zona, ordinava il materiale alla la quale inviava la relativa conferma CP_1
d'ordine, in cui erano specificati il tipo di bene, qualità, quantità ed il prezzo unitario poi, previa emissione della fattura, consegnava il materiale ordinato, tramite vettori, presso la sede di
in Sant'Anastasia (NA)”. Pt_1
Effettivamente, in tal modo il contratto di ciascuna vendita s'intenderebbe perfezionato negli esatti termini riportati nella conferma d'ordine e, dunque, la somma dovuta risulterebbe dal titolo.
In atti, però, non è stata offerta prova della ricezione, da parte dell'acquirente, delle conferme d'ordine che la venditrice assume di avere inviato.
Invero, la convenuta ha documentato l'inoltro di mail per 4 delle 8 conferme d'ordine per cui è causa;
ma l'opponente ha negato di averle ricevute, contestando che “trattasi di mail semplici inoltrate ad un indirizzo non riferibile alla compagine opponente mai ricevute, che alcun riscontro/conferma ha mai prestato alla società modenese”.
Per regola generale, i contratti si considerano conclusi quando il proponente ha notizia dell'altrui accettazione. In assenza di tale prova, l'accordo non può dirsi in tal modo perfezionato.
Ciò vuol dire che i vari contratti di vendita devono ritenersi conclusi per facta concludentia, attraverso la diretta esecuzione della prestazione tipica, che nella specie è la consegna.
E, in effetti, in presenza di una attestazione dell'acquirente di ricevuta consegna della merce, apposta su un documento in cui fossero specificati il tipo di bene, qualità, quantità ed il prezzo unitario, sarebbe doveroso ritenere l'accordo esteso a tale prezzo. Anche in tal caso il credito risulterebbe dal titolo.
Tale attestazione, però, nella specie, è del tutto carente.
La convenuta si è limitata a documentare la consegna della merce ai vettori, presso il proprio stabilimento.
A questi fini, però, non è rilevante stabilire se la consegna al vettore abbia effetto liberatorio per il venditore.
Occorre accertare l'accordo delle parti sul prezzo;
rispetto al quale tale documentazione, non riferibile all'acquirente, non ha rilevanza probatoria.
4) Sulle questioni di competenza la decisione va resa “in base a quello che risulta dagli atti” (art.38 co.4° cpc (salva l'assunzione di sommarie informazioni). Quindi, senza possibilità di dar corso agli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti.
Allo stato, per quanto detto, non risulta provato l'accordo delle parti sul prezzo delle varie vendite. Trattandosi di cose oggetto di vendita abituale da parte della convenuta, si presume che le parti si siano riferite ai prezzi abitualmente da questa praticati (1art.1474 cc).
Si tratta però di presunzione semplice, in quanto tale suscettibile di prova contraria.
Soprattutto, si tratta di meccanismo proprio del processo.
Il fatto stesso che per la sua determinazione occorra far ricorso a presunzioni, significa che il credito portato in giudizio era al tempo illiquido, non essendo il suo ammontare determinato direttamente dal titolo, e che dunque tale debba considerarsi ai fini del suo inquadramento nelle fattispecie cui si riferiscono i commi terzo e quarto dell'art.1182 cc.
5) L'art.1498 cc stabilisce che
“Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Trattasi di norma dettata in materia di compravendita, che per costante giurisprudenza è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cpc (ex multis Cass., n°32692 del
2019), e che quindi non può essere, nella specie, trascurata, potendo in teoria condurre ad un risultato divergente rispetto a quello derivante dallo scrutinio dell'art.1182 cc, che sarebbe senz'altro prevalente per il principio di specialità.
5.1) A tal fine, va ritenuto pacifico fra le parti che il rapporto fra esse si sia svolto attraverso plurime vendite, in ciascuna delle quali la venditrice consegnava il materiale ordinato, tramite vettori, presso la sede di in Sant'Anastasia (NA)”. Pt_1
Il luogo di consegna della merce, per patto intercorso fra le parti, va pertanto individuato nel domicilio dell'acquirente.
5.2) Non risulta, invece, alcun accordo delle parti in ordine al tempo ed al luogo di pagamento.
Anche a tal fine, restano irrilevanti le conferme d'ordine, i DDT e le fatture prodotte dalla convenuta, trattandosi di documentazione in alcun modo riferibile all'acquirente.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente, poi, risulta che i vari pagamenti intervenuti nel corso del rapporto sono avvenuti per lo più mediante consegna di contanti o titoli, e quindi presumibilmente presso il domicilio dell'acquirente, nelle mani dell'agente di zona.
Altri, in misura minore, risultano eseguiti con bonifici. Le differenti modalità di pagamento adottate dall'acquirente -evidentemente accettate dalla venditrice, che ha incassato i pagamenti- confermano l'inesistenza di precisi accordi delle parti in proposito.
5.3) In mancanza di patti, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue, secondo il secondo comma della disposizione in parola. Dunque, presso il domicilio del debitore, quale luogo di esecuzione della consegna della merce.
Quando il prezzo va pagato al momento della consegna, non opera il terzo comma della norma, che individua il domicilio del venditore quale luogo di pagamento soltanto nell'opposto caso, in cui il prezzo non si deve pagare al momento della consegna.
5.4) Ne consegue che, nella fattispecie, il credito risulta chiedibile, non portabile, sia ex art.1182 cc, che ex art.1498 cc.
6) In conclusione, il Tribunale di Modena non era eleggibile quale foro territoriale in relazione al luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento azionata in monitorio, essendo su detta domanda competente per territorio il Tribunale di Nola, quale giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio -ovvero il pagamento, ex art.20 cpc, 1183 co.4° cc e
1498 co.2° cc.
7) Al rilievo dell'incompetenza del giudice adito in monitorio consegue, in questa sede (per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. n°15720 del 2006), la revoca del decreto ingiuntivo e l'assegnazione alle parti, ex art.50 cpc, di termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice qui dichiarato territorialmente competente;
a tal proposito precisandosi che “quello che trasmigra innanzi al giudice 'ad quem' non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (ex multis Cass. n°1121 del 2022).
8) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, determinato in ragione della somma oggetto di domanda monitoria.
La somma così liquidata viene attribuita all'avv. Giovanni Beneduce, procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) ritenuta l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena adito in monitorio da
[...]
CP_1
REVOCA il decreto ingiuntivo.
2) visto l'art.50 cpc
ASSEGNA alle parti termine di mesi tre a far data da oggi per la riassunzione della causa - concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio- dinanzi al Tribunale di Nola, territorialmente competente.
3) CONDANNA al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi €.286 per esborsi ed €.
6.800 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
ATTRIBUISCE tale somma all'avv. Giovanni Beneduce, procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
Modena, 8 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
CH I-