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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Natale Viteritti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Aldo Moro n. 2, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Vetere e Antonio De Santis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via G. Oberdan n. 10, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
conveniva in giudizio , al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2932 Parte_1 Controparte_1
c.c., la pronuncia della sentenza di esecuzione in forma specifica, che producesse gli effetti traslativi della scrittura privata del 08.11.2017.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di essere coniugato con la parte resistente;
che gli stessi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che con donazione del
08.11.2017 la resistente aveva costituito in favore di esso ricorrente la quota della metà del diritto di abitazione vita natural durante sull'immobile sito in Corigliano-Rossano, alla contrada Caccia di
Placido, indentificato in catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro, al foglio di mappa n.
77, particella n. 859, sub. 1 (poi al foglio di mappa n. 77, particella n. 859, sub. 2); che in pari data gli stessi stipulavano una scrittura privata con cui la resistente riconosceva che l'intestazione del bene in parola era fiduciaria, atteso che l'abitazione era stata comprata con somme di entrambi i coniugi;
che, pertanto, la proprietà era da intendersi in parti uguali e pro indiviso con intestazione parzialmente fiduciaria in capo alla resistente;
che esso resistente aveva richiesto come adempimento del pactum fiduciae l'attribuzione del citato diritto di abitazione;
che gli stessi si impegnavano reciprocamente, a semplice richiesta, a regolarizzare formalmente le reale titolarità del cespite immobiliare per cui è causa costituendosi dinanzi al notaio rogante;
che, tuttavia, la resistente manifestava la volontà di non adempiere all'obbligo assunto.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e la nullità del ricorso per la mancata indicazione dell'avvertimento previsto dall'art 281 undecies, c. IV, c.p.c.; comunque, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Parte resistente, formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la revoca del predetto atto pubblico di donazione del 08.11.2017.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sollevata da parte resistente, in quanto questo Giudice intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la domanda ex art. 2932 c.c. non ha natura reale, ma ha ad oggetto un'azione di carattere personale, volta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto per ottenere una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.
Pertanto, per detta azione, non rientrando nella materia dei diritti reali, va escluso l'obbligo di esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, in quanto non ricompresa nelle materie indicate nell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, (cfr. Tribunale Trieste, sez. I,
15/07/2023 n. 388; Tribunale Brindisi, 01/09/2020 n. 1016).
5. Si rigetta l'eccezione di nullità del ricorso per omissione dell'avvertimento della decadenza, in caso di tardiva costituzione, dalla possibilità di chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 281 undecies, c. IV, c.p.c., sollevata da parte resistente, in quanto la stessa, costituendosi tempestivamente in giudizio e non deducendo che nel caso di osservanza del predetto avvertimento avrebbe richiesto la chiamata in causa del terzo, ha sanato la predetta nullità, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156, c. III, c.p.c.
Inoltre, si segnala che parte ricorrente nel ricorso ha avvisato che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini avrebbe comportato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; ebbene, l'art. 167 c.p.c. prevede che se il convenuto intende chiamare in causa un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e risposta, così come previsto dall'art. 281 undecies, c.
IV, c.p.c.
6. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di pagina 3 di 6 elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, si rileva che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, di cui all'art 2932 c.c., tutela la parte, che ha correttamente adempiuto, tramite uno strumento adeguato alla reale soddisfazione dell'interesse perseguito, ossia una sentenza costitutiva, mentre con gli ordinari rimedi di esecuzione l'adempiente avrebbe potuto ottenere una semplice sentenza di condanna alla stipulazione del contratto a carico della parte inadempiente.
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 è, anzitutto,
l'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo. È, inoltre, necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'esecuzione della prestazione da parte dell'istante ovvero la sua offerta nei modi di legge.
Si segnala, inoltre, che l'azione ex art. 2932 c.c. è possibile non solo in presenza di un contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, ord.
10010/2024).
7. Orbene, ciò detto, si rileva che parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto attraverso la produzione della scrittura privata del 08.11.2017 - con cui la resistente si è obbligata a regolarizzare formalmente la reale titolarità dell'immobile di cui è causa e ha riconosciuto al pagina 4 di 6 contempo che l'intestazione dello stesso era parzialmente fiduciaria - e ha allegato l'inadempimento della controparte.
8. Parte resistente, invece, non ha contestato l'esistenza dell'inadempimento, ma ha dedotto di non aver avuto contezza del contenuto della detta scrittura privata, in ragione del carattere dispotico del coniuge, che usualmente la costringeva a firmare documenti senza permetterla di conoscerne il contenuto.
Ebbene, detta doglianza risulta del tutto sprovvista di prova, non avendo parte resistente provato l'asserita ignoranza sul contenuto della scrittura, né avendo articolato prove sul punto.
Per quanto riguarda l'invio da parte del ricorrente del contratto in parola con raccomandata - che a giudizio di parte resistente dimostra l'atteggiamento di mala fede del ricorrente - si rileva che il mero invio della raccomandata costituisce atteggiamento del tutto lecito, in quanto volto a conferire data certa alla scrittura privata.
Circa la mancata ricezione della detta raccomandata e il disconoscimento della firma apposta all'avviso di ricevimento, si rileva che la contestazione, oltre a essere del tutto irrilevante, non merita accoglimento, in quanto l'appartenenza della firma sull'avviso di ricevimento alla resistente fa fede fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, premesso che l'art. 2719 c.c. prevede che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, si rileva che nel caso di specie la dichiarazione della consegna dell'avviso al destinatario fa fede fino a querela di falso e, pertanto, per contestare la sottoscrizione della ricevuta di ritorno l'odierna resistente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività
pagina 5 di 6 di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014)”. (Cass. civ., sez. VI, ord., n. 2486/2018; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 30318/2019).
Pertanto, attesa la mancata proposizione della querela di falso, la notifica della scrittura privata si ritiene ritualmente effettuata nei confronti dell'odierna resistente.
9. Va rigetta la domanda riconvenzionale, avanzata da parte resistente, in quanto non vi è prova dell'ingratitudine e delle gravi ingiurie perpetrate dal ricorrente nei confronti della stessa resistente.
10. Per tali motivi, la domanda va accolta.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., essendo presente in atti la visura catastale che indica che la rendita catastale del fabbricato per cui è causa è pari € 697,22.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara efficace il contratto sottoscritto in data 08.11.2017 e, per l'effetto, trasferisce - in favore del ricorrente, , contro la resistente - il diritto Parte_1 Controparte_1 della piena proprietà nel misura del 50% pro indiviso dell'immobile sito in Corigliano-Rossano
(Area urbana di Corigliano Calabro), alla contrada Caccia di Placido, riportata nel catasto
Fabbricati del predetto Comune, sezione di Corigliano (Prov. CS), al foglio di mappa 77, particella
859, subalterno 2;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed € 8.500,00 (di cui
€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.300,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 24.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Natale Viteritti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Aldo Moro n. 2, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Vetere e Antonio De Santis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via G. Oberdan n. 10, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
conveniva in giudizio , al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2932 Parte_1 Controparte_1
c.c., la pronuncia della sentenza di esecuzione in forma specifica, che producesse gli effetti traslativi della scrittura privata del 08.11.2017.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di essere coniugato con la parte resistente;
che gli stessi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che con donazione del
08.11.2017 la resistente aveva costituito in favore di esso ricorrente la quota della metà del diritto di abitazione vita natural durante sull'immobile sito in Corigliano-Rossano, alla contrada Caccia di
Placido, indentificato in catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro, al foglio di mappa n.
77, particella n. 859, sub. 1 (poi al foglio di mappa n. 77, particella n. 859, sub. 2); che in pari data gli stessi stipulavano una scrittura privata con cui la resistente riconosceva che l'intestazione del bene in parola era fiduciaria, atteso che l'abitazione era stata comprata con somme di entrambi i coniugi;
che, pertanto, la proprietà era da intendersi in parti uguali e pro indiviso con intestazione parzialmente fiduciaria in capo alla resistente;
che esso resistente aveva richiesto come adempimento del pactum fiduciae l'attribuzione del citato diritto di abitazione;
che gli stessi si impegnavano reciprocamente, a semplice richiesta, a regolarizzare formalmente le reale titolarità del cespite immobiliare per cui è causa costituendosi dinanzi al notaio rogante;
che, tuttavia, la resistente manifestava la volontà di non adempiere all'obbligo assunto.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e la nullità del ricorso per la mancata indicazione dell'avvertimento previsto dall'art 281 undecies, c. IV, c.p.c.; comunque, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Parte resistente, formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la revoca del predetto atto pubblico di donazione del 08.11.2017.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sollevata da parte resistente, in quanto questo Giudice intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la domanda ex art. 2932 c.c. non ha natura reale, ma ha ad oggetto un'azione di carattere personale, volta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto per ottenere una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.
Pertanto, per detta azione, non rientrando nella materia dei diritti reali, va escluso l'obbligo di esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, in quanto non ricompresa nelle materie indicate nell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, (cfr. Tribunale Trieste, sez. I,
15/07/2023 n. 388; Tribunale Brindisi, 01/09/2020 n. 1016).
5. Si rigetta l'eccezione di nullità del ricorso per omissione dell'avvertimento della decadenza, in caso di tardiva costituzione, dalla possibilità di chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 281 undecies, c. IV, c.p.c., sollevata da parte resistente, in quanto la stessa, costituendosi tempestivamente in giudizio e non deducendo che nel caso di osservanza del predetto avvertimento avrebbe richiesto la chiamata in causa del terzo, ha sanato la predetta nullità, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156, c. III, c.p.c.
Inoltre, si segnala che parte ricorrente nel ricorso ha avvisato che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini avrebbe comportato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; ebbene, l'art. 167 c.p.c. prevede che se il convenuto intende chiamare in causa un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e risposta, così come previsto dall'art. 281 undecies, c.
IV, c.p.c.
6. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di pagina 3 di 6 elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, si rileva che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, di cui all'art 2932 c.c., tutela la parte, che ha correttamente adempiuto, tramite uno strumento adeguato alla reale soddisfazione dell'interesse perseguito, ossia una sentenza costitutiva, mentre con gli ordinari rimedi di esecuzione l'adempiente avrebbe potuto ottenere una semplice sentenza di condanna alla stipulazione del contratto a carico della parte inadempiente.
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 è, anzitutto,
l'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo. È, inoltre, necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'esecuzione della prestazione da parte dell'istante ovvero la sua offerta nei modi di legge.
Si segnala, inoltre, che l'azione ex art. 2932 c.c. è possibile non solo in presenza di un contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, ord.
10010/2024).
7. Orbene, ciò detto, si rileva che parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto attraverso la produzione della scrittura privata del 08.11.2017 - con cui la resistente si è obbligata a regolarizzare formalmente la reale titolarità dell'immobile di cui è causa e ha riconosciuto al pagina 4 di 6 contempo che l'intestazione dello stesso era parzialmente fiduciaria - e ha allegato l'inadempimento della controparte.
8. Parte resistente, invece, non ha contestato l'esistenza dell'inadempimento, ma ha dedotto di non aver avuto contezza del contenuto della detta scrittura privata, in ragione del carattere dispotico del coniuge, che usualmente la costringeva a firmare documenti senza permetterla di conoscerne il contenuto.
Ebbene, detta doglianza risulta del tutto sprovvista di prova, non avendo parte resistente provato l'asserita ignoranza sul contenuto della scrittura, né avendo articolato prove sul punto.
Per quanto riguarda l'invio da parte del ricorrente del contratto in parola con raccomandata - che a giudizio di parte resistente dimostra l'atteggiamento di mala fede del ricorrente - si rileva che il mero invio della raccomandata costituisce atteggiamento del tutto lecito, in quanto volto a conferire data certa alla scrittura privata.
Circa la mancata ricezione della detta raccomandata e il disconoscimento della firma apposta all'avviso di ricevimento, si rileva che la contestazione, oltre a essere del tutto irrilevante, non merita accoglimento, in quanto l'appartenenza della firma sull'avviso di ricevimento alla resistente fa fede fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, premesso che l'art. 2719 c.c. prevede che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, si rileva che nel caso di specie la dichiarazione della consegna dell'avviso al destinatario fa fede fino a querela di falso e, pertanto, per contestare la sottoscrizione della ricevuta di ritorno l'odierna resistente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività
pagina 5 di 6 di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014)”. (Cass. civ., sez. VI, ord., n. 2486/2018; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 30318/2019).
Pertanto, attesa la mancata proposizione della querela di falso, la notifica della scrittura privata si ritiene ritualmente effettuata nei confronti dell'odierna resistente.
9. Va rigetta la domanda riconvenzionale, avanzata da parte resistente, in quanto non vi è prova dell'ingratitudine e delle gravi ingiurie perpetrate dal ricorrente nei confronti della stessa resistente.
10. Per tali motivi, la domanda va accolta.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., essendo presente in atti la visura catastale che indica che la rendita catastale del fabbricato per cui è causa è pari € 697,22.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara efficace il contratto sottoscritto in data 08.11.2017 e, per l'effetto, trasferisce - in favore del ricorrente, , contro la resistente - il diritto Parte_1 Controparte_1 della piena proprietà nel misura del 50% pro indiviso dell'immobile sito in Corigliano-Rossano
(Area urbana di Corigliano Calabro), alla contrada Caccia di Placido, riportata nel catasto
Fabbricati del predetto Comune, sezione di Corigliano (Prov. CS), al foglio di mappa 77, particella
859, subalterno 2;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed € 8.500,00 (di cui
€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.300,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 24.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Pasquale Angelo Spina
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