Decreto cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 29/09/2022, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 01064/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
DEL DECRETO EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LECCE DEL 27.7.2022, NOTIFICATO IN DATA 06.09.2022, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, CON INVITO A LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO ENTRO IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA;
nonché di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 23 Settembre 2022 e depositato in data 28 Settembre 2022, alle ore 12,05;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, è opportuno riservare al Collegio, all’esito della piena esplicazione del contradditorio tra le parti in causa), in ragione del disposto invito allo straniero ricorrente a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato (6 Settembre 2022), si ravvisa la presenza del pregiudizio di estrema gravità e urgenza allegato dalla parte ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
Ritenuto giusto ed opportuno giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare “re adhuc integra”.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dal ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 26 Ottobre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 29 Settembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.