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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI PA OR, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0927620250000067000, Fascicolo n. 2025/18540, notificata in data 17.09.2025,
Il ricorrente fa presente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è fondata, tra altri, su svariati titoli di natura tributaria. Precisa che con atto a rogito notar nome_1 del 25.03.2009, rep. n. 84841, racc. n. 16660 (Allegato n. 1), ha costituito, ai sensi degli artt. 167 ss. c.c., un fondo patrimoniale devolvendo ai fini dei bisogni della famiglia il seguente immobile: Appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Potenza (PZ) alla Indirizzo_1, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Potenza al foglio dati catastali_1;
Ulteriormente con atto a rogito notar Zotta del 15.11.2011, rep. n. 16861, racc. n. 9505 (Allegato n. 2), ha costituito, ai sensi degli artt. 167 ss. c.c., un fondo patrimoniale devolvendo ai fini dei bisogni della famiglia il seguente immobile:
-Appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Banzi (PZ) alla Indirizzo_2 , censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Banzi al foglio daticatastali_2.
Pertanto, tutti i beni oggetto del procedimento di iscrizione ipotecaria sono vincolati in fondo patrimoniale, definitivo e non più revocabile.
Quindi si oppone alla iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77 D.P.R. 602/1973 E DELL'ART. 170 C.C., osservando:
1.1) Sulla autonoma impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Sulla legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e sulla determinazione dei limiti di doglianza.
1.2) Sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in presenza di vincolo derivante da fondo patrimoniale.
1.3) Sulla impignorabilità dei beni immobili in presenza di vincolo derivante da fondo patrimoniale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con ricorso in opposizione notificato in data 08/10/2025, l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09276202500000677000 (all. n. 1), notificata a mezzo pec il 17/09/2025 relativa ai presupposti atti esattoriali. L'importo complessivamente intimato ammonta ad € 217.752,24.
Sui motivi di impugnazione l'Ufficio oppone le seguenti ragioni al fine di contrastare quanto esposto nel ricorso:
1- DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO PER LE ENTRATE DI NATURA EXTRATRIBUTARIA
In via pregiudiziale, l'Agente espone che dalla disamina dei crediti riportati dagli atti presupposti alla comunicazione impugnata, emerge come parte di questi attengono anche a pretese che non hanno natura tributaria, ex art. 46 D.Lgs. n. 175/2024, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77 D.P.R. 602/1973 E DELL'ART. 170 C.C.
Controparte ritiene illegittima l'ipoteca iscritta dall'ente della riscossione perché, a suo avviso, violerebbe il vincolo di destinazione costituito dal fondo patrimoniale che, ai sensi dell'art. 170 c.c., esclude l'esecuzione “sui beni del fondo e sui frutti di essi... per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Al riguardo, l'Ufficio rileva, in primis, come la norma di cui all'art. 170 c.c., in quanto norma speciale, deroga alla regola generale della garanzia patrimoniale generica, ed è insuscettibile di applicazione analogica.
L'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non è anzitutto riconducibile all'ipotesi di ipoteca volontaria o giudiziale di cui all'art. 2808 e ss. c.c., in quanto nella prima mancano, rispettivamente, il consenso del debitore e la pronuncia del Giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3398; Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7911).
L'iscrizione ipotecaria operata dall'ente della riscossione afferma l'Ufficio, non costituisce, inoltre, “atto di esecuzione” sui beni del fondo, escluso ai sensi dell'art. 170 c.c.. Infatti, con sentenza 19667/2014, la Corte
Suprema, a Sezioni Unite, ha escluso che l'iscrizione ipotecaria, prevista dal richiamato articolo 77 del Dpr
602/73, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto considerarla “un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”. Così inquadrata la questione, viene meno la premessa ricostruttiva del ricorrente – fondata sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come “atto dell'esecuzione” – e conseguenzialmente viene meno anche l'applicabilità dell'articolo 170 del codice civile.
In altri termini, l'ipoteca, atto avente natura e finalità cautelare e non di esecuzione, deve ritenersi, legittimamente apposta in quanto l'art. 170 c.c., concerne ben altra fattispecie. Il principio di cui sopra ha peraltro trovato sostegno nella giurisprudenza del Supremo Collegio, in particolare con la sentenza del
25/05/2016 n. 10794 con la quale la Suprema Corte ha sancito che “Come noto, infatti, tale pronuncia - richiamata e confermata in motivazione più di recente anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 - ha escluso che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata "un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria". Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 come "atto dell'esecuzione", viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa”.
Ferme le precedenti considerazioni, a prescindere dall'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo e dalla natura del credito stesso, l'Ufficio rileva come l'esistenza del fondo patrimoniale non sia comunque opponibile all'ente della riscossione per gli ulteriori motivi che si vanno ad esporre.
Dalla formulazione dell'art. 170 c.c., emerge che due sono le condizioni affinché l'esistenza di un fondo patrimoniale possa essere opposta all'esecuzione, ossia:
• che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
• che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità.
Preso atto che i crediti vantati dall'Ente di Esazione rientrano in quelli contratti per i bisogni della famiglia, come si può rilevare esaminando i tributi oggetto degli atti che giustificano l'iscrizione ipotecaria, il preavviso di iscrizione ipotecaria è del tutto legittimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in via preliminare, osserva che i crediti riportati dai 47 atti presupposti alla comunicazione impugnata, non sono tutti riferiti a crediti di natura tributaria, ex art. 46 D.Lgs. n. 175/2024, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria (contributi IVS, INAIL, multe per infrazioni al codice della strada). Su tali atti questa Corte solleva il proprio difetto di giurisdizione.
Nel merito ed in via preliminare la Corte precisa che il preavviso di iscrizione di ipoteca su immobili in fondo patrimoniale per debiti fiscali rientra nella giurisdizione del giudice tributario, se il credito garantito è tributario come nel caso di cui trattasi con esclusione delle cartelle riferite a crediti non tributari. (Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10773 del 17/04/2019).
Per quanto attiene il motivo di opposizione, la Corte osserva che l'amministrazione finanziaria ha notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale , sostenendo che il debito non è estraneo ai bisogni della famiglia.
L'iscrizione ipotecaria su immobili in fondo patrimoniale è certamente possibile se il debito è connesso ai bisogni della famiglia. Infatti l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, non può avere luogo solo se
è relativa a debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
(Art. 170 cc).
Quindi l'Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca (art. 77 DPR 602/1973), anche su tali beni, ed è onere del contribuente dimostrare in giudizio l'estraneità del debito alle esigenze della famiglia per annullarla.
In particolare dall'esame degli estratti di ruolo e dell'atto impugnato si rileva che i crediti vantati dall'Erario sono stati costituiti proprio per i bisogni del sostentamento della famiglia. Infatti trattasi di imposta IMU, Tari,
Tares, Irpef e relative addizionali, interessi, sanzioni. Tutte imposte che attengono ai bisogni della famiglia in quanto tesi a a soddisfare le esigenze della famiglia (abitazione dei coniugi e dei figli, cure, istruzione, educazione), e questo anche con riferimento a debiti professionali/imprenditoriali che sono contratti al fine di garantire la necessità della famiglia.
D'altronde, come detto, il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione circa l'estraneità dei debiti contestati alle esigenze della famiglia, quindi non risulta applicabile l'art. 170 cc a norma del quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADER, delle spese di lite nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI PA OR, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000677000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0927620250000067000, Fascicolo n. 2025/18540, notificata in data 17.09.2025,
Il ricorrente fa presente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è fondata, tra altri, su svariati titoli di natura tributaria. Precisa che con atto a rogito notar nome_1 del 25.03.2009, rep. n. 84841, racc. n. 16660 (Allegato n. 1), ha costituito, ai sensi degli artt. 167 ss. c.c., un fondo patrimoniale devolvendo ai fini dei bisogni della famiglia il seguente immobile: Appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Potenza (PZ) alla Indirizzo_1, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Potenza al foglio dati catastali_1;
Ulteriormente con atto a rogito notar Zotta del 15.11.2011, rep. n. 16861, racc. n. 9505 (Allegato n. 2), ha costituito, ai sensi degli artt. 167 ss. c.c., un fondo patrimoniale devolvendo ai fini dei bisogni della famiglia il seguente immobile:
-Appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Banzi (PZ) alla Indirizzo_2 , censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Banzi al foglio daticatastali_2.
Pertanto, tutti i beni oggetto del procedimento di iscrizione ipotecaria sono vincolati in fondo patrimoniale, definitivo e non più revocabile.
Quindi si oppone alla iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77 D.P.R. 602/1973 E DELL'ART. 170 C.C., osservando:
1.1) Sulla autonoma impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Sulla legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e sulla determinazione dei limiti di doglianza.
1.2) Sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in presenza di vincolo derivante da fondo patrimoniale.
1.3) Sulla impignorabilità dei beni immobili in presenza di vincolo derivante da fondo patrimoniale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con ricorso in opposizione notificato in data 08/10/2025, l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09276202500000677000 (all. n. 1), notificata a mezzo pec il 17/09/2025 relativa ai presupposti atti esattoriali. L'importo complessivamente intimato ammonta ad € 217.752,24.
Sui motivi di impugnazione l'Ufficio oppone le seguenti ragioni al fine di contrastare quanto esposto nel ricorso:
1- DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO PER LE ENTRATE DI NATURA EXTRATRIBUTARIA
In via pregiudiziale, l'Agente espone che dalla disamina dei crediti riportati dagli atti presupposti alla comunicazione impugnata, emerge come parte di questi attengono anche a pretese che non hanno natura tributaria, ex art. 46 D.Lgs. n. 175/2024, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77 D.P.R. 602/1973 E DELL'ART. 170 C.C.
Controparte ritiene illegittima l'ipoteca iscritta dall'ente della riscossione perché, a suo avviso, violerebbe il vincolo di destinazione costituito dal fondo patrimoniale che, ai sensi dell'art. 170 c.c., esclude l'esecuzione “sui beni del fondo e sui frutti di essi... per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Al riguardo, l'Ufficio rileva, in primis, come la norma di cui all'art. 170 c.c., in quanto norma speciale, deroga alla regola generale della garanzia patrimoniale generica, ed è insuscettibile di applicazione analogica.
L'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non è anzitutto riconducibile all'ipotesi di ipoteca volontaria o giudiziale di cui all'art. 2808 e ss. c.c., in quanto nella prima mancano, rispettivamente, il consenso del debitore e la pronuncia del Giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3398; Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7911).
L'iscrizione ipotecaria operata dall'ente della riscossione afferma l'Ufficio, non costituisce, inoltre, “atto di esecuzione” sui beni del fondo, escluso ai sensi dell'art. 170 c.c.. Infatti, con sentenza 19667/2014, la Corte
Suprema, a Sezioni Unite, ha escluso che l'iscrizione ipotecaria, prevista dal richiamato articolo 77 del Dpr
602/73, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto considerarla “un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”. Così inquadrata la questione, viene meno la premessa ricostruttiva del ricorrente – fondata sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come “atto dell'esecuzione” – e conseguenzialmente viene meno anche l'applicabilità dell'articolo 170 del codice civile.
In altri termini, l'ipoteca, atto avente natura e finalità cautelare e non di esecuzione, deve ritenersi, legittimamente apposta in quanto l'art. 170 c.c., concerne ben altra fattispecie. Il principio di cui sopra ha peraltro trovato sostegno nella giurisprudenza del Supremo Collegio, in particolare con la sentenza del
25/05/2016 n. 10794 con la quale la Suprema Corte ha sancito che “Come noto, infatti, tale pronuncia - richiamata e confermata in motivazione più di recente anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 - ha escluso che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata "un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria". Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 come "atto dell'esecuzione", viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa”.
Ferme le precedenti considerazioni, a prescindere dall'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo e dalla natura del credito stesso, l'Ufficio rileva come l'esistenza del fondo patrimoniale non sia comunque opponibile all'ente della riscossione per gli ulteriori motivi che si vanno ad esporre.
Dalla formulazione dell'art. 170 c.c., emerge che due sono le condizioni affinché l'esistenza di un fondo patrimoniale possa essere opposta all'esecuzione, ossia:
• che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
• che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità.
Preso atto che i crediti vantati dall'Ente di Esazione rientrano in quelli contratti per i bisogni della famiglia, come si può rilevare esaminando i tributi oggetto degli atti che giustificano l'iscrizione ipotecaria, il preavviso di iscrizione ipotecaria è del tutto legittimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in via preliminare, osserva che i crediti riportati dai 47 atti presupposti alla comunicazione impugnata, non sono tutti riferiti a crediti di natura tributaria, ex art. 46 D.Lgs. n. 175/2024, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria (contributi IVS, INAIL, multe per infrazioni al codice della strada). Su tali atti questa Corte solleva il proprio difetto di giurisdizione.
Nel merito ed in via preliminare la Corte precisa che il preavviso di iscrizione di ipoteca su immobili in fondo patrimoniale per debiti fiscali rientra nella giurisdizione del giudice tributario, se il credito garantito è tributario come nel caso di cui trattasi con esclusione delle cartelle riferite a crediti non tributari. (Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10773 del 17/04/2019).
Per quanto attiene il motivo di opposizione, la Corte osserva che l'amministrazione finanziaria ha notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale , sostenendo che il debito non è estraneo ai bisogni della famiglia.
L'iscrizione ipotecaria su immobili in fondo patrimoniale è certamente possibile se il debito è connesso ai bisogni della famiglia. Infatti l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, non può avere luogo solo se
è relativa a debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
(Art. 170 cc).
Quindi l'Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca (art. 77 DPR 602/1973), anche su tali beni, ed è onere del contribuente dimostrare in giudizio l'estraneità del debito alle esigenze della famiglia per annullarla.
In particolare dall'esame degli estratti di ruolo e dell'atto impugnato si rileva che i crediti vantati dall'Erario sono stati costituiti proprio per i bisogni del sostentamento della famiglia. Infatti trattasi di imposta IMU, Tari,
Tares, Irpef e relative addizionali, interessi, sanzioni. Tutte imposte che attengono ai bisogni della famiglia in quanto tesi a a soddisfare le esigenze della famiglia (abitazione dei coniugi e dei figli, cure, istruzione, educazione), e questo anche con riferimento a debiti professionali/imprenditoriali che sono contratti al fine di garantire la necessità della famiglia.
D'altronde, come detto, il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione circa l'estraneità dei debiti contestati alle esigenze della famiglia, quindi non risulta applicabile l'art. 170 cc a norma del quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADER, delle spese di lite nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.