Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7651/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17/11/1979, ed ivi residente in [...]di Oregina n. 24/29,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]di Granarolo n. 18/6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Sonia Borgese (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 05/04/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
16/02/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 05/04/2009 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) Si dà atto del venir meno dell'assegnazione della casa coniugale sita in Genova Salita
Granarolo 18/6 (di proprietà esclusiva del sig. ) in quanto la signora Parte_1 Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 ha intrapreso una relazione stabile e duratura per cui andrà a vivere con il nuovo compagno unitamente al figlio in altra unità immobiliare;
b) Il minore di anni undici è affidato congiuntamente con residenza presso la Per_1
madre, il padre potrà vederlo a fine settimana alterni (dal venerdì pomeriggio al sabato sera dopo cena). Durante la settimana, il figlio potrà vedere il padre, previo preavviso alla madre, ogni qualvolta entrambi lo desiderino, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio e lavorative di entrambi i genitori, in ogni caso almeno due volte a settimana, dall'uscita da scuola o dalle attività extrascolastiche con impegno per il padre di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 21,00. Il figlio minore potrà trascorrere ogni anno e nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Il
Sig. s'impegna a comunicare alla signora il programma di vacanza Parte_1 Pt_2
con il figlio entro il 15 luglio di ogni anno. Le festività tutte con il criterio dell'alternanza.
Tanto premesso, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio (esp gite c/o parco giochi;
settimana bianca) si dovranno notiziare con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I signori e Parte_1
si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti afferenti le Pt_2
loro persone nonché il figlio minore, stabilendo altresì che ogni espatrio venga preventivamente concordato con l'altro genitore;
c). Il signor continui a corrisponde alla Signora entro il giorno 5 di Parte_1 Pt_2
ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma di euro 340,00
(automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (scolastiche – gite –sanitarie e sportive così come previsto dal
Tribunale di Genova Sezione Famiglia Settembre 2016) da versarsi a mezzo assegno bancario o altro mezzo equipollente. Il Sig. s'impegna ad assumersi per intero Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 le spese relative alle attività sportive del figlio.
d) L'assegno Unico Universale sarà percepito per intero dal Sig. ; Parte_1
e) Le spese relative al minore saranno detratte al 100% dal;
Parte_1
f) Le parti sono economicamente autosufficienti ed hanno regolato ogni questione economica e patrimoniale pendente fra di loro, sicché essi null'altro potranno reciprocamente chiedersi se non l'adempimento di quanto pattuito;
g) Spese del presente procedimento a carico del Sig. . Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2009, Numero 213, Parte I, Serie, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura a carico del signor come concordato. Parte_1
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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