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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO in persona del giudice del lavoro Michela Francorsi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 121 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1
C. Goldoni n.41, presso lo studio del procuratore Avv. Barbara Baratta unitamente e disgiuntamente all'avvocato Rita Vernelli che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della Direzione CP_1 Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi dell'art.16 del CP_2 D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del CP_1 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed Per_1 elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2023 premetteva: - di aver svolto, dal Parte_1 2005 all'attualità del ricorso, la carriera di calciatore professionista, nel ruolo di portiere, per diverse società: dal 2009 al 2010 U.S. Pro Vercelli, dal 2010 al 2011 Sorrento Calcio, dal 2011 al
2014 Lanciano, dal 2014 al 2015 Paganese Calcio, nel 2016 Virtus Francavilla, dal 2018 al 2019 Gozzano, dal 2019 al 2020 Bisceglie Calcio, dal 2020 all'attualità Ternana Calcio;
- Di aver svolto, nella sua attività di calciatore professionista, una consistente e intensa attività fisica sostenendo allenamenti con sessioni mattutine e pomeridiane, di tre ore circa per seduta e, durante alcuni periodi con cadenza settimanale, anche in sessioni mattutine e pomeridiane insieme, nello stesso giorno;
- Di aver svolto ogni sessione giornaliera di allenamenti sul campo da gioco, ma anche in palestra, secondo programmi di preparazione atletica variabili durante la stagione calcistica, che prevedono esercizi a corpo libero e, al fine di aumentare lo sforzo della contrazione muscolare, un sovraccarico scelto e graduato sulla base dei programmi di preparazione, con aggiunta al peso corporeo di un carico, ulteriore, variabile tra i 40 ai 400 Kg.; – Che gli esercizi cui era sottoposto giornalmente erano di diverso tipo, in particolare: Leg press, Leg curl, Squat, Squat jump e Traino slitta;
- Che tali esercizi hanno sollecitato, particolarmente, il rachide lombare in particolar modo quando, durante l'esercizio, veniva aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale;
- Che ulteriori elementi complementari al rischio erano rappresentati dal terreno da gioco non sempre regolare, dall'uso di scarpette non idonee, dalle condizioni atmosferiche non favorevoli;
- Di aver contratto, in conseguenza dell'attività svolta, la malattia “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” come evidenziata, altresì, dall'esame RMN della colonna lombosacrale effettuato il 27/01/2021 (cfr. relazione dott. all.to 2 e referto RMN all. 3 al ricorso); - Di Per_2 aver presentato all' domanda (n. 516397514) per il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della malattia professionale indicata;
– Che, tuttavia, l'Istituto, con provvedimento del 23/09/2021, disconosceva la natura professionale della malattia, ritenendo il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la patologia denunciata;
- Che tale valutazione veniva confermata dall' , con provvedimento del 11/01/2022, anche in sede di opposizione amministrativa (Cfr. CP_3 all. 4 e 5 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale di cui è portatore sono derivati postumi comportanti una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive pari al 20%; - di condannare l' a corrispondere la rendita corrispondente dal primo giorno del mese CP_1 successivo alla maturazione del diritto, nella misura, nei modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché, dalla data di deposito del ricorso, gli interessi sugli interessi, con vittoria di spese di lite. Si costituiva l' , deducendo: - che la malattia denunciata non è tabellata, con conseguente CP_1 onere della prova a carico dell'istante; - che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (ernie discali) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno, per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciata. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività CP_1 lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica di riconoscimento CP_1 della malattia sofferta dalla parte ricorrente perché il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente non è stato ritenuto idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Scheda carriera del ricorrente, all.to 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha svolto l'attività di calciatore professionista nei periodi da egli indicati.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dal teste escusso, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1
In particolare, il testimone , collega di parte ricorrente nelle stagioni sportive Testimone_1 2020/2021 e 2021/2022, ha confermato l'attività svolta dal ricorrente e che egli sosteneva sedute di allenamento, mattutine e pomeridiane, di circa tre ore a seduta e una/due volte la settimana, con doppie sedute giornaliere e che le sessioni di allenamenti prevedevano esercizi a corpo libero e con sovraccarico.
Il testimone ha, altresì, confermato che gli allenamenti prevedevano esercizi a corpo libero anche con sovraccarico della colonna e circa gli esercizi da effettuare salendo con balzi sui gradoni con trasporto in spalla di un compagno (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17/10/2023, in atti). Confermata dalle prove orali l'esposizione del ricorrente, durante la preparazione atletica, al sovraccarico articolare ripetuto e prolungato e, quindi, la verosimile esposizione al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor ha accertato, sulla base dei dati documentali e clinico – Persona_3 obiettivi, che il ricorrente è affetto da “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero- laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni, presente nel ricorrente in forma clinicamente evidente a decorrere dall'esame r.m. del 27.01.2021”. (cfr. CTU in atti).
Il consulente ha quindi valutato la documentazione in atti, nonché tenuto conto del documento dell' “tecnopatie del calcio” ed ha affermato che “appare evidente come il ricorrente sia stato CP_1 esposto nell'arco della sua lunga vita (dal 2009 al campionato 2022-2023) di calciatore professionista al rischio dei carichi ripetuti sul rachide lombare, fortemente lesivo per le strutture discali intervertebrali del rachide lombo-sacrale a causa del sovraccarico biomeccanico del disco intervertebrale rachideo che ne deriva. In particolare, secondo il dottor “nella fattispecie in esame, anche in considerazione Persona_3 della ancor giovane età del ricorrente [che all'epoca dell'accertamento della patologia discale (2021) aveva 33 anni], è possibile riscontrare i tre elementi medico-giuridici essenziali della malattia professionale, rappresentati, nell'ordine:
dall'elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una specifica “noxa” patogena, riconosciuta dalla letteratura scientifica come tale: nel caso di specie carichi lombari eccessivi nelle sedute di allenamento con sovraccarico biomeccanico del rachide);
dall'elemento circostanziale (dimostrazione di una avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida sia in termini qualitativi che quantitativi, che modali per intensità, frequenza e durata: dal
2008 ad oggi), dall'elemento conseguenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la “noxa” patogena presente nell'ambiente lavorativo e con la esposizione a rischi di natura professionale: nel caso specifico una duplice erniazione discale lombare in L4-L5 e L5-S1). Dunque, a giudizio dell'ausiliario la patologia denunciata dal ricorrente può qualificarsi come di natura professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio della specifica attività lavorativa di calciatore professionista svolta dal medesimo.
Il CTU ha, quindi, proceduto alla valutazione del danno biologico permanente conseguente alla malattia “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero-laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni”, quantificandolo nella misura del 9% (nove per cento), sulla base della voce 213 della tabella delle menomazioni di cui al D.lgs. 38/2000 e, operato il cumulo con la menomazione pregressa già accertata e riconosciuta nella misura del 20%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 28%(ventotto per cento).
Il CT del ricorrente ha concordato con le conclusioni medico legali del CTU;
diversamente, il consulente di parte resistente ha sollevato delle critiche, adducendo l'insussistenza di un nesso concausale tra l'attività lavorativa svolta di calciatore professionista e la patologia degenerativa del rachide lombare, nonché il quantum del danno biologico permanente.
Il CTU, rispondendo in maniera esaustiva e soddisfacente alle osservazioni del CT , ha CP_1 replicato che: “Questo C.T.U., preso atto delle repliche medico-legali del Consulente Tecnico di Parte Resistente, rileva come queste non apportino ulteriori prospettive di analisi e di valutazione coerenti con la dottrina ed il metodo medico-legale e siano pertanto inquadrabili nell'ambito di pareri medico-legali elaborati a sostegno delle tesi e degli interessi di causa della Parte rappresentata. Ad ogni buon conto, è stato ulteriormente approfondito il livello di analisi del caso, considerando attentamente anche le mansioni proprie della qualifica di portiere di una squadra di calcio (caratterizzata da sforzi improvvisi, slanci, balzi, torsioni del busto e cadute a terra), oltre alle attività connesse con l'allenamento fisico sportivo. A tal proposto si è appurato come non ricorrano nella fattispecie in esame fattori di rischio rachidei di natura extralavorativa, mentre emerge con chiara evidenza come la patologia erniaria discale lombare sia inquadrabile nel contesto delle “work related diseases” per la presenza nell'attività professionale svolta di numerosi fattori di rischio per patologie rachidee”. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, condividendo le stesse, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. a) e b), del d. lgs. n. 38 del 2000, nella percentuale cumulativa del 28% dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla somma da corrispondere è dovuta, altresì, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese di lite come CP_1 liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1)accerta e dichiara la natura professionale che la malattia cui è affetto il ricorrente “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero-laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni”, e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 9%, cumulato con le pregresse menomazioni, complessivamente del 28% (ventotto per cento), dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
2)dichiara il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo di cui all'art.13 comma 2) del D.Lvo n.38 del 2000 pari al 9%, cumulato con le pregresse menomazioni, complessivamente del
28% (ventotto per cento);
3)condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
5)Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto. Terni, 20 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO in persona del giudice del lavoro Michela Francorsi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 121 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1
C. Goldoni n.41, presso lo studio del procuratore Avv. Barbara Baratta unitamente e disgiuntamente all'avvocato Rita Vernelli che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della Direzione CP_1 Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi dell'art.16 del CP_2 D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del CP_1 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed Per_1 elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2023 premetteva: - di aver svolto, dal Parte_1 2005 all'attualità del ricorso, la carriera di calciatore professionista, nel ruolo di portiere, per diverse società: dal 2009 al 2010 U.S. Pro Vercelli, dal 2010 al 2011 Sorrento Calcio, dal 2011 al
2014 Lanciano, dal 2014 al 2015 Paganese Calcio, nel 2016 Virtus Francavilla, dal 2018 al 2019 Gozzano, dal 2019 al 2020 Bisceglie Calcio, dal 2020 all'attualità Ternana Calcio;
- Di aver svolto, nella sua attività di calciatore professionista, una consistente e intensa attività fisica sostenendo allenamenti con sessioni mattutine e pomeridiane, di tre ore circa per seduta e, durante alcuni periodi con cadenza settimanale, anche in sessioni mattutine e pomeridiane insieme, nello stesso giorno;
- Di aver svolto ogni sessione giornaliera di allenamenti sul campo da gioco, ma anche in palestra, secondo programmi di preparazione atletica variabili durante la stagione calcistica, che prevedono esercizi a corpo libero e, al fine di aumentare lo sforzo della contrazione muscolare, un sovraccarico scelto e graduato sulla base dei programmi di preparazione, con aggiunta al peso corporeo di un carico, ulteriore, variabile tra i 40 ai 400 Kg.; – Che gli esercizi cui era sottoposto giornalmente erano di diverso tipo, in particolare: Leg press, Leg curl, Squat, Squat jump e Traino slitta;
- Che tali esercizi hanno sollecitato, particolarmente, il rachide lombare in particolar modo quando, durante l'esercizio, veniva aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale;
- Che ulteriori elementi complementari al rischio erano rappresentati dal terreno da gioco non sempre regolare, dall'uso di scarpette non idonee, dalle condizioni atmosferiche non favorevoli;
- Di aver contratto, in conseguenza dell'attività svolta, la malattia “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” come evidenziata, altresì, dall'esame RMN della colonna lombosacrale effettuato il 27/01/2021 (cfr. relazione dott. all.to 2 e referto RMN all. 3 al ricorso); - Di Per_2 aver presentato all' domanda (n. 516397514) per il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della malattia professionale indicata;
– Che, tuttavia, l'Istituto, con provvedimento del 23/09/2021, disconosceva la natura professionale della malattia, ritenendo il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la patologia denunciata;
- Che tale valutazione veniva confermata dall' , con provvedimento del 11/01/2022, anche in sede di opposizione amministrativa (Cfr. CP_3 all. 4 e 5 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale di cui è portatore sono derivati postumi comportanti una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive pari al 20%; - di condannare l' a corrispondere la rendita corrispondente dal primo giorno del mese CP_1 successivo alla maturazione del diritto, nella misura, nei modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché, dalla data di deposito del ricorso, gli interessi sugli interessi, con vittoria di spese di lite. Si costituiva l' , deducendo: - che la malattia denunciata non è tabellata, con conseguente CP_1 onere della prova a carico dell'istante; - che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (ernie discali) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno, per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciata. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività CP_1 lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica di riconoscimento CP_1 della malattia sofferta dalla parte ricorrente perché il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente non è stato ritenuto idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Scheda carriera del ricorrente, all.to 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha svolto l'attività di calciatore professionista nei periodi da egli indicati.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dal teste escusso, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1
In particolare, il testimone , collega di parte ricorrente nelle stagioni sportive Testimone_1 2020/2021 e 2021/2022, ha confermato l'attività svolta dal ricorrente e che egli sosteneva sedute di allenamento, mattutine e pomeridiane, di circa tre ore a seduta e una/due volte la settimana, con doppie sedute giornaliere e che le sessioni di allenamenti prevedevano esercizi a corpo libero e con sovraccarico.
Il testimone ha, altresì, confermato che gli allenamenti prevedevano esercizi a corpo libero anche con sovraccarico della colonna e circa gli esercizi da effettuare salendo con balzi sui gradoni con trasporto in spalla di un compagno (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17/10/2023, in atti). Confermata dalle prove orali l'esposizione del ricorrente, durante la preparazione atletica, al sovraccarico articolare ripetuto e prolungato e, quindi, la verosimile esposizione al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor ha accertato, sulla base dei dati documentali e clinico – Persona_3 obiettivi, che il ricorrente è affetto da “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero- laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni, presente nel ricorrente in forma clinicamente evidente a decorrere dall'esame r.m. del 27.01.2021”. (cfr. CTU in atti).
Il consulente ha quindi valutato la documentazione in atti, nonché tenuto conto del documento dell' “tecnopatie del calcio” ed ha affermato che “appare evidente come il ricorrente sia stato CP_1 esposto nell'arco della sua lunga vita (dal 2009 al campionato 2022-2023) di calciatore professionista al rischio dei carichi ripetuti sul rachide lombare, fortemente lesivo per le strutture discali intervertebrali del rachide lombo-sacrale a causa del sovraccarico biomeccanico del disco intervertebrale rachideo che ne deriva. In particolare, secondo il dottor “nella fattispecie in esame, anche in considerazione Persona_3 della ancor giovane età del ricorrente [che all'epoca dell'accertamento della patologia discale (2021) aveva 33 anni], è possibile riscontrare i tre elementi medico-giuridici essenziali della malattia professionale, rappresentati, nell'ordine:
dall'elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una specifica “noxa” patogena, riconosciuta dalla letteratura scientifica come tale: nel caso di specie carichi lombari eccessivi nelle sedute di allenamento con sovraccarico biomeccanico del rachide);
dall'elemento circostanziale (dimostrazione di una avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida sia in termini qualitativi che quantitativi, che modali per intensità, frequenza e durata: dal
2008 ad oggi), dall'elemento conseguenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la “noxa” patogena presente nell'ambiente lavorativo e con la esposizione a rischi di natura professionale: nel caso specifico una duplice erniazione discale lombare in L4-L5 e L5-S1). Dunque, a giudizio dell'ausiliario la patologia denunciata dal ricorrente può qualificarsi come di natura professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio della specifica attività lavorativa di calciatore professionista svolta dal medesimo.
Il CTU ha, quindi, proceduto alla valutazione del danno biologico permanente conseguente alla malattia “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero-laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni”, quantificandolo nella misura del 9% (nove per cento), sulla base della voce 213 della tabella delle menomazioni di cui al D.lgs. 38/2000 e, operato il cumulo con la menomazione pregressa già accertata e riconosciuta nella misura del 20%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 28%(ventotto per cento).
Il CT del ricorrente ha concordato con le conclusioni medico legali del CTU;
diversamente, il consulente di parte resistente ha sollevato delle critiche, adducendo l'insussistenza di un nesso concausale tra l'attività lavorativa svolta di calciatore professionista e la patologia degenerativa del rachide lombare, nonché il quantum del danno biologico permanente.
Il CTU, rispondendo in maniera esaustiva e soddisfacente alle osservazioni del CT , ha CP_1 replicato che: “Questo C.T.U., preso atto delle repliche medico-legali del Consulente Tecnico di Parte Resistente, rileva come queste non apportino ulteriori prospettive di analisi e di valutazione coerenti con la dottrina ed il metodo medico-legale e siano pertanto inquadrabili nell'ambito di pareri medico-legali elaborati a sostegno delle tesi e degli interessi di causa della Parte rappresentata. Ad ogni buon conto, è stato ulteriormente approfondito il livello di analisi del caso, considerando attentamente anche le mansioni proprie della qualifica di portiere di una squadra di calcio (caratterizzata da sforzi improvvisi, slanci, balzi, torsioni del busto e cadute a terra), oltre alle attività connesse con l'allenamento fisico sportivo. A tal proposto si è appurato come non ricorrano nella fattispecie in esame fattori di rischio rachidei di natura extralavorativa, mentre emerge con chiara evidenza come la patologia erniaria discale lombare sia inquadrabile nel contesto delle “work related diseases” per la presenza nell'attività professionale svolta di numerosi fattori di rischio per patologie rachidee”. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, condividendo le stesse, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. a) e b), del d. lgs. n. 38 del 2000, nella percentuale cumulativa del 28% dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla somma da corrispondere è dovuta, altresì, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese di lite come CP_1 liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1)accerta e dichiara la natura professionale che la malattia cui è affetto il ricorrente “ernia discale posteriore mediana in L4 L5 in discomalacia con impronta del sacco durale e impegna i recessi antero-laterali del canale vertebrale riducendone le dimensioni, degenerazione discale in L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico ed ernia dicale posteriore che impronta il sacco durale e sporge nel recesso antero-laterale del canale vertebrale e nei forami di coniugazione, riducendone le dimensioni”, e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 9%, cumulato con le pregresse menomazioni, complessivamente del 28% (ventotto per cento), dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
2)dichiara il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo di cui all'art.13 comma 2) del D.Lvo n.38 del 2000 pari al 9%, cumulato con le pregresse menomazioni, complessivamente del
28% (ventotto per cento);
3)condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
5)Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto. Terni, 20 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi