Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l'operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell'art. 83 terzo comma cod. strad. abr.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PIERO CONTI, difeso dagli avvocati GIANFRANCO CARADONNA con studio in 70122 BARI VIA DE ROSSI 16 e SALVATORE ORSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MEIE RISCHI DIVERSI SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4352/95 del Tribunale di BARI, emessa il 17/11/95 e depositata il 23/11/95 (R.G. 4819/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ME NARDI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10/01/1991 la M.E.I.E. S.p.A conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari ME TA chiedendone la condanna al rimborso della somma di L.
1.200.000 pagata da essa compagnia assicuratrice a LI Vincenza a titolo di risarcimento danni da questa subiti nell'incidente occorso il 4.1.1990, oltre interessi e rivalutazione.
Assumeva che il sinistro, verificatosi nella centrale Via Pasubio di Bari, era stato causato da TA EP, figlio di TA ME - titolare quest'ultimo di polizza Meie - che alla guida di motociclo Aprilia 125, di sua proprietà, aveva investito la LI, urtandola alla gamba sinistra;
che a seguito dell'incidente, ascrivibile a colpa esclusiva di TA EP il quale non era abilitato alla guida di tale motoveicolo, essa M.E.I.E. aveva pagato alla danneggiata l'anzidetta somma, con animo di rivalsa verso l'assicurato; che, per l'esattezza, TA EP era in possesso di autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicoli di cat. A per i quali, ai sensi del 5° comma dell'art. 83 C.d.s., le esercitazioni sono consentite solo in luoghi poco frequentati mentre l'incidente era avvenuto in zona ad alta densità di traffico;
e che tale comportamento rendeva inoperante la garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione. L'adito Pretore, con sentenza in data 26.6.1992, rigettava la domanda ritenendo che la polizza assicurativa che garantiva il motoveicolo era pienamente operante all'epoca del sinistro non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa indicate nell'art. 2 delle condizioni generali del contratto richiamate dalla società a supporto della proposta azione di rivalsa.
Avverso tale decisione proponeva appello la MEIE al quale resisteva il TA.
Il Tribunale di Bari, con sentenza 17/23.11.1995, accogliendo la proposta impugnazione, dichiarava inoperante la garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza e condannava il TA ME a rivalere la MEIE della somma di L.
1.200.000 da questo versata, oltre interessi legali dal gennaio 1991 al soddisfo, nonché al rimborso delle spese del giudizio.
Per la Cassazione di tale sentenza propone ricorso il TA affidandone l'accoglimento a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente con il primo mezzo "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea e falsa applicazione dell'art. 83 co. 3° del D.P.R. 15.6.1959 n.393 e successive modificazioni ed integrazioni".
Il Tribunale di Bari, osserva, aveva fondato l'accoglimento dell'appello sul presupposto che le esercitazioni di guida dei motoveicoli, ai sensi dell'art. 83 co. 3° del codice della strada (D.P.R. 15.6.1959 N. 393) sarebbero consentite soltanto in luoghi poco frequentati.
Da tale assunto aveva fatto discendere un condizionamento dell'autorizzazione amministrativa all'esple-tamento alle esercitazioni alla guida che doveva svolgersi solo in luoghi "poco frequentati".
Aveva quindi qualificato tale norma portatrice di un requisito della abilitazione del conducente ad esercitarsi alla guida e non come norma di comportamento e per l'effetto dichiarato l'inoperatività della polizza assicurativa inter partes per mancanza del requisito di cui all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione avendo considerato esso TA "non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore".
Tale interpretazione, sostiene, sarebbe però erronea non potendosi la disposizione in parola ritenere applicabile ai motociclisti per le seguenti considerazioni:
a)perché in tale norma si fa riferimento ai veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altro soggetto trasportabile e non a quelli con riferimento ai quali è esclusa la necessità della presenza di un istruttore (ai sensi del comma 2 bis) che però fisicamente ben potrebbe essere trasportato;
b) perché la terminologia adoperata "le esercitazioni sui veicoli nei quali ..........."sarebbe tale da riguardare esclusivamente gli autoveicoli;
c) perché, in ogni caso, detta norma disciplinerebbe violazione di natura comportamentale come tale inidonea ad incidere sulla validità dell'autorizzazione amministrativa.
Ritiene questa Corte che mentre i primi due rilievi non possano condividersi il terzo sia fondato e meriti accoglimento. Al primo va infatti replicato che la "ratio" della complessiva disposizione è evidente ed è nel senso che colui che si esercita senza l'ausilio e la vigilanza di un istruttore è, comunque, fonte di pericolo per gli altri utenti della strada e deve, quindi, esercitarsi in luoghi poco frequentati.
A ciò va aggiunto che l'interpretazione prospettata dal ricorrente porterebbe ad una ingiustificata discriminazione tra situazioni aventi un'identica pericolosità.
Al secondo va obiettato che la sottigliezza linguistica alla quale il ricorrente ricollega effetti sostanziali talmente rilevanti è così minimale da non meritare un'approfondita disamina. Tanto più ove si consideri che il termine "veicoli" usato dal legislatore è chiaramente comprensivo delle categorie degli autoveicoli e dei motoveicoli, che non ci si può attestare sull'uso del termine "sui" anziché "nei" costituendo gli stessi dei sinonimi e che l'interpretazione di una norma deve essere effettuata non avendo riguardo al significato di singole espressioni ma al complessivo contenuto della stessa e alla sua "ratio".
Fondato e meritevole di accoglimento è invece il terzo rilievo. Esaminando questione molto simile questa Corte ha infatti affermato (v. Cass. 2115/96 e Cass. 1786/98) che "qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l'operatività della clausola ed il conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, come nel caso in cui il conducente, dotato di patente di tipo A e minore degli anni diciotto, abbia guidato un motoveicolo fino a 125 cc. trasportando altra persona, in violazione dell'art. 79, comma I lett. d), seconda parte c.s." Ha ancora aggiunto che "l'accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, per espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa, presuppone l'individuazione, di volta in volta, di un tipo di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso è legato;
che, in tale ottica, alla stregua degli articoli 79 e 80 c.c., per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi sia l'assoluto difetto di patente, sia il difetto, originario e sopravvenuto, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione;
che, ove esista nei suddetti termini una abilitazione alla guida l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte (come, ad esempio, il mancato impiego degli occhiali prescritto nella patente) non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo, bensì integra una semplice illiceità della guida".
A tale principio, che chiaramente trova applicazione anche al caso che ci occupa che ha ad oggetto non un'autorizzazione alla guida già esistente ma un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, questo Collegio ritiene di adeguarsi.
L'accoglimento del motivo in esame determina l'assorbimento del secondo motivo - con il quale viene denunciata "violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 115 stesso codice"
sostenendosi che l'azione di rivalsa proposta dalla MEIE sarebbe del tutto sfornita di prova circa la responsabilità del TA nell'incidente di cui trattasi e sulla congruità della somma versata alla LI a titolo di risarcimento - e del terzo motivo - con il quale viene dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di delibare sulle richieste di prove avanzate da esso TA.
L'impugnata sentenza va quindi, in relazione al motivo accolto, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione del Tribunale di Bari. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19.01.1999. Depositata in cancelleria il 26 maggio 1999.