Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5110
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l'operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell'art. 83 terzo comma cod. strad. abr.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5110
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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