Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9801 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
io in Bologna, e dall’Avv. Juan Carlos Gentile, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in allegato a l ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;
INTIMATA NONCHÉ NEI CONFRONTI DI il fallimento della “Parco delle Stelle S.r.l.” (già “Sviluppo 77 S.r.l.”), con sede in Bologna, in persona del curatore pro tempore;
INTIMATA AVVERSO REVOCAZIONEl’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Co rte Suprema di Cassazione il 18 dicembre 2019,n. 33672; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
FATTI DI CAUSA
1. RI OL, RI OR e RI AN hanno proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre 2019,n. 33672, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavviso di rettifica di valore da € 3.352.200,00 (somma indicata come prezzo nel rogito notarile del 30 novembre 2007) ad € 5.200.000,00 e liquidazione della maggiore imposta di registro in relazione ad unavendita della quota di comproprietà nella misura di 3/6 su un terreno, ha accolto il ricorso proposto dall’ A genzia delle Entrate nei confronti dei medesimi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione TributariaRegionale d i Bologna il28 luglio 2014, n. 1486 /01/2014 . L’Agenzia delle Entrate ed il fallimento della “Parco delle Stelle S.r.l.” (già “Sviluppo 77 S.r.l.”)sono rimaste intimate. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione.I ricorrenti hanno depositato memoria.
2. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia errore d i fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non aver considerato questa Corte: a) la eterogeneità dell’oggetto tra la vendita soggetta ad imposta di registro (quota indivisa di 3/6 su un terreno) e la vendita presa a comparazione(intera consistenza di un terreno); b) la differenza macroscopica delle dimensioni tra il terreno venduto (ha 11.17.48) ed il terreno comparato (ha.5.64.00), con conseguente riflesso nella determinazione del valore unitario;
c) l’inidoneità del terreno preso a comparazione per verificare la congruità del prezzo convenuto per il terreno venduto, dovendosi escludere che i rispettivi valori siano paragonabili;
d) gli altri rilevanti e pertinenti elementi di valutazione ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tra i quali il valore stimato secondo la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel coevo procedimento di reintegrazione di legittima dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G. n. 15924/2005) tra i coeredi della defunta UG AN RI ed il valore accertato dal Comune di Bologna ai fini dell’ICI relativa all’anno 2007 (con avviso di accertamento emanato il 13 luglio 2010); e) le questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello (con riguardo all’atto impositivo ed alle relative sanzioni).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I l motivo – in relazione ai singoli profili della medesima doglianza –è inammissibile.
1.1Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387). 1.2 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391- bis e 395, primo comma,n. 4, cod. p roc . c iv ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cas., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989).
1.3 Nella specie, si deve escludere in radice la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che i contribuenti ha nno ravvisato nella conferma del valore rettificato del terreno venduto pro quota, assumendo che l’ordinanza revocanda, per un verso, avrebbe considerato oggetto della vendita una porzione separata ed individuata (e non una quota astratta ed indivisa) del terreno, per un altro verso, non avrebbe tenuto conto della stima del terreno (con riferimento all’epoca di apertura della successione, che era antecedente di un biennio rispetto alla vendita) sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di reintegrazione di legittima tra i coeredi della defunta UG AN RI , no nché del valore accertato dal Comune di Bologna ai fini dell’ICI relativa all’anno 2007 (avviso di accertamento emanato il 13 luglio 2010).. 1.4 Tuttavia, nonostante l’improprio (ma non erroneo) riferimento alla «parte di un terreno» nella descrizione dell’oggetto della vendita, considerando che un lessico ancora diffuso nella prassi immobiliare – ancorché desueto nel linguaggio comune – continua talora a qualificare la quota indivisa in termini di “quota-parte” o, più semplicemente, di “porzione”, in una sorta di proiezione anticipata dello scioglimento della comunione nell’auspicata ripartizione in sede divisionale, è evidente che la ratio della decisione si sostanzia nell’apprezzata conformità dell’operato dell’amministrazione finanziaria alle prescrizioni degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , in sede di stima del terreno venduto, sul preciso rilievo che «(…)l’amministrazione ha fondato la rettifica del valore del bene oggetto del contratto (…) sul confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società acquirente e precisamente indicato nell’avviso di accertamento». Per cui, la censura finisce col risolversi nella mera contestazione del metodo estimativo prescelto dal giudice ai fini della corretta determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro, che non è meritevole di apprezzamento in sede di revocazione.
1.5 Difatti, i l combinato disposto dell'art. 391 - bis e dell'art. 395, n. 4, cod. p roc . c iv . non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'erroredi giudizio o di valutazione;
né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo glierrori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia ( in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984 –nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 7 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154).
1.6Pertanto, la decisione della Corte, che ha rigettato il ricorso deicontribuenti , non è affetta da un errore revocatorio, ma, eventualmente, da errores in iudicando , relativi alla valutazione delle risultanze probatorie, i quali, però, non sono denunciabili con la domanda di revocazione ex artt. 391-bis e 395,n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12886).
1.7Aggiungasi che, per quanto, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4386; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1897), il mezzo è assolutamente carente di specificitàin parte qua, non contenendo alcuna indicazione delle questioni assorbite che sarebbero state riproponibili nell’eventuale giudizio di rinvio, e che, peraltro, neppure erano state menzionate nel controricorso né nella sentenza impugnatanel giudizio di cassazione.
2.In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex ar t. 395, n. 4, cod. proc. civ..3.Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali , essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione;
dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’1 febbraio 2023.
CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Liberato Pao