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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 17330/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale C.F._1
Biondi, con cui elettivamente domicilia (comunicazioni alla PEC:
Email_1
-ricorrente-
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Pasquale
Allocca e Maria Alvino, con cui elettivamente domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
(comunicazioni alla PEC: Email_2
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €18.326,58 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”
Per parte convenuta “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. Ancora in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e) e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di prestare la propria attività alle dipendenze dell' in virtù Controparte_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time full-time (pari a 39 ore settimanali) dal 1.1.2013, con la qualifica di Operatore Tecnico parametro retributivo 170 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL;
- di essere adibito ad oggi presso l'impianto aziendale di Napoli;
- di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Ha precisato che nel periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2013 n. 366 ore di lavoro straordinario;
nell'anno 2014 n. 352,60 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 351 ore di straordinario;
nell'anno 2016 1° semestre n. 188,20 ore;
nell'anno 2016 2° semestre n. 101,40 ore;
nell'anno 2017 1° semestre n. 165,98 ore;
nell'anno 2017 2° semestre n. 156 ore;
nell'anno 2018 1° semestre n. 165,20 ore di straordinario;
nell'anno 2018 2° semestre n. 156 ore;
nell'anno 2019 1° semestre n. 218,10 ore;
nell'anno 2019 2° semestre n. 213,40 ore;
nell'anno 2020
1° semestre n. 236,80 ore;
nell'anno 2020 2° semestre n. 217,60 ore;
nell'anno 2021 1° semestre n. 266 ore;
nell'anno 2021 2° semestre n. 353,60 ore;
nell'anno 2022 1° semestre n. 380,72 ore;
nell'anno 2022 2° semestre n. 170,50 ore;
nell'anno 2023 1° semestre n.
189,55 ore;
nell'anno 2023 2° semestre n. 180,39 ore. Per un totale complessivo di
4.106,86 ore di lavoro straordinario prestate nel suddetto periodo.
Indi, quantificato il lavoro straordinario reso oltre i limiti legali e contrattuali, pari a n.
1.316,96 ore, lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e rassegnava le conclusioni esposte. Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 16.9.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1.1.2013 al 31.12.2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte dell'ente convenuto, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per dieci anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , CP_3 CP_4 Contr
, e , versato in atti dal .
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Cont Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015.
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel dicembre 2023 per il lavoro straordinario (come indicato da parte ricorrente negli allegati conteggi e come confermato dai cedolini paga in atti), pari a € 14,53, si determina un importo orario addizionale di € 2,17 (15% di € 14,53). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, considerato che anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio
(da individuarsi al 21 gennaio 2025, come rilevato dalla parte convenuta a pg. 14 della memoria di costituzione e non contestato dal ricorrente), il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 22.1.2015 al
31.12.2023.
Considerando che dalle n. 1.316,96 ore di straordinario in eccesso dedotte in ricorso (e comprovate dalle buste paga) svolte nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 21.1.2015, il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore residue pari a n. 1.067,36 e può essere quantificato nella misura di euro 2.316,17 (1.067,36 ore x euro 2,17 l'ora). Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre tremila ore di straordinario nell'arco di 10 anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento al dicembre
2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT da quantificarsi nel 10%.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 24.7.2024 da Parte_1 nei confronti di così
[...] Controparte_8 provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.316,17 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 del ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi euro 1.132,45 (già comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso Contributo Unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 22.09.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 17330/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale C.F._1
Biondi, con cui elettivamente domicilia (comunicazioni alla PEC:
Email_1
-ricorrente-
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Pasquale
Allocca e Maria Alvino, con cui elettivamente domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
(comunicazioni alla PEC: Email_2
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €18.326,58 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”
Per parte convenuta “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. Ancora in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e) e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di prestare la propria attività alle dipendenze dell' in virtù Controparte_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time full-time (pari a 39 ore settimanali) dal 1.1.2013, con la qualifica di Operatore Tecnico parametro retributivo 170 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL;
- di essere adibito ad oggi presso l'impianto aziendale di Napoli;
- di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Ha precisato che nel periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2013 n. 366 ore di lavoro straordinario;
nell'anno 2014 n. 352,60 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 351 ore di straordinario;
nell'anno 2016 1° semestre n. 188,20 ore;
nell'anno 2016 2° semestre n. 101,40 ore;
nell'anno 2017 1° semestre n. 165,98 ore;
nell'anno 2017 2° semestre n. 156 ore;
nell'anno 2018 1° semestre n. 165,20 ore di straordinario;
nell'anno 2018 2° semestre n. 156 ore;
nell'anno 2019 1° semestre n. 218,10 ore;
nell'anno 2019 2° semestre n. 213,40 ore;
nell'anno 2020
1° semestre n. 236,80 ore;
nell'anno 2020 2° semestre n. 217,60 ore;
nell'anno 2021 1° semestre n. 266 ore;
nell'anno 2021 2° semestre n. 353,60 ore;
nell'anno 2022 1° semestre n. 380,72 ore;
nell'anno 2022 2° semestre n. 170,50 ore;
nell'anno 2023 1° semestre n.
189,55 ore;
nell'anno 2023 2° semestre n. 180,39 ore. Per un totale complessivo di
4.106,86 ore di lavoro straordinario prestate nel suddetto periodo.
Indi, quantificato il lavoro straordinario reso oltre i limiti legali e contrattuali, pari a n.
1.316,96 ore, lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e rassegnava le conclusioni esposte. Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 16.9.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1.1.2013 al 31.12.2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte dell'ente convenuto, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per dieci anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , CP_3 CP_4 Contr
, e , versato in atti dal .
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Cont Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015.
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel dicembre 2023 per il lavoro straordinario (come indicato da parte ricorrente negli allegati conteggi e come confermato dai cedolini paga in atti), pari a € 14,53, si determina un importo orario addizionale di € 2,17 (15% di € 14,53). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, considerato che anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio
(da individuarsi al 21 gennaio 2025, come rilevato dalla parte convenuta a pg. 14 della memoria di costituzione e non contestato dal ricorrente), il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 22.1.2015 al
31.12.2023.
Considerando che dalle n. 1.316,96 ore di straordinario in eccesso dedotte in ricorso (e comprovate dalle buste paga) svolte nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 21.1.2015, il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore residue pari a n. 1.067,36 e può essere quantificato nella misura di euro 2.316,17 (1.067,36 ore x euro 2,17 l'ora). Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre tremila ore di straordinario nell'arco di 10 anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento al dicembre
2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT da quantificarsi nel 10%.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 24.7.2024 da Parte_1 nei confronti di così
[...] Controparte_8 provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.316,17 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 del ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi euro 1.132,45 (già comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso Contributo Unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 22.09.2025
Il Giudice dott. Federico Bile