Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Decreto presidenziale 14 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16714 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6316 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario Ab24, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario Ab25, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
3) dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso AB24 svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese), come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB24.
7) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
8) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
9) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
10) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
11) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
12) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.
13) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale
E PER LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 29/7/2022:
1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 22.06.2022 prot.7667 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
2) dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 22.06.2022 prot.7667 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
3) dei decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 9.07.2022 prot. 8708, del 19.07.2022 prot.9040 e del 27.07.2022 prot.9405, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 e 2 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificati, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
4) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 9.07.2022 prot.8709 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
5) dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 9.07.2022 prot.8709 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
6) dei decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 19.07.2022 prot.9043 e del 27.07.2022 prot.9406, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificati, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i Decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 22.06.2022 prot.7667 e del 9.07.2022 prot.8709, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale
E PER LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto l’annullamento, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, del punteggio assegnato alla prova scritta e la conseguente esclusione dalle successive prove orali e pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con D.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale AB24- Lingue e culture straniere ed AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, per i posti banditi nella regione Friuli Venezia Giulia.
Espone di aver sostenuto la prova scritta computer based e di aver conseguito il punteggio pari a 68/100 per la AB24 e 66/100 per la AB25, inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale, in applicazione della nota direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 4 luglio 2022.
Avverso i provvedimenti impugnati ha articolato i seguenti motivi di diritto:
Con riferimento alla classe di concorso AB25
1) Violazione ed erronea applicazione del Decreto dipart.le n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649/2020, n.749/2020 e n.23/2022. Violazione ed erronea applicazione dell’art.7 del DM n.326 del 9.11.2021. Violazione ed erronea applicazione dell’art.5 del Decreto dipart.le n.23 del 5.01.2022. – Tardiva pubblicazione e genericità dei Quadri di riferimento
Assume che, illegittimamente, per la classe di concorso AB24 non sarebbe stato specificato in alcun modo il numero di quesiti per ciascun argomento, ossia la ripartizione per gruppi di domande, come sarebbe stato invece fatto per le altre classi di concorso.
Ha soggiunto che il quadro di riferimento per la classe AB24, così come per la AB25, sarebbe illegittimamente generico, limitandosi ad indicare solo le macro aree, e tale da non consentire un adeguato orientamento dei candidati ai fini della preparazione alla prova, diversamente da quanto previsto dai quadri di riferimento per le altre materie rientranti nel gruppo A25. Il quadro di riferimento per le classi di concorso AB24/AB25, in merito all’argomento “letteratura”, riporterebbe una indicazione comune ad ambedue le classi di concorso e una sola specifica per AB24.
La ricorrente, inoltre, contesta la domanda n. 24 della batteria sottopostale:
Identify the literary work from which the following extract is taken
She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was
leaned against the window curtains, and in her nostrils was the odour of dusty
cretonne. She was tired.
a ON and OV X
*b DU, VE
c The Portrait of the Artist as a Young Man
d Mrs Dalloway
A tale domanda la ricorrente ha ottenuto 0 punti in quanto la risposta data non è stata ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Tuttavia, assume che la domanda, essendo attinente a un Testo letterario, e quindi l’area della Letteratura inglese, non avrebbe fatto parte della classe AB25 del Quadro di riferimento, e dunque andrebbe annullata ed invalidata, con il conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100. Inoltre, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che il Quadro di riferimento comprendesse anche per la classe AB25 i testi letterari, lo stesso sarebbe illegittimo, perché solo il programma per la classe AB24 richiederebbe di “ saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria dalle origini all’età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame ”, mentre nulla al riguardo verrebbe specificato per la classe AB25.
VIZI ATTINENTI L’ERRONEITA’ DI ALCUNI QUESITI DELL’ARCHIVIO NAZIONALE E PRESENTI NELLA BATTERIA DELLA PROVA D’ESAME DEL RICORRENTE
1) Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n.449/2020 e succ. mod.. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dell’art.97 Cost. - buon andamento ed imparzialità della PA. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor partecipationis. Violazione dell’art.3 Cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Secondo parte ricorrente molti quesiti contenuti nell’archivio nazionale sarebbero stati errati e di ciò la prova sarebbe che moltissimi concorrenti non avrebbero superato le prove.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, alcune risposte rese ai quesiti contenuti nella propria batteria, che sarebbero stati ritenuti errati dall’Amministrazione ma per i quali, invece, secondo parte ricorrente, attesa a possibilità di più risposte esatte, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuirle il punteggio pieno oppure annullare le domande e riconsiderare in percentuale il punteggio minimo per il superamento della prova.
Secondo parte ricorrente, i quesiti contestati (per la cl. AB 24, il n. 34, per la cl. AB25 i nn. 50,37,49,7,46,12e 38) sarebbero connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, ovvero presenterebbero più risposte corrette o nessuna tra quelle proposte sarebbe corretta
2. Con ordinanza n. 10060/2022 è stato ordinato all’Amministrazione di depositare documentati chiarimenti sui fatti di causa.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.07.2022, la ricorrente ha impugnato, altresì, per illegittimità derivata, le graduatorie definitive di merito delle procedure concorsuali in discorso.
4. Il Ministero dell’Istruzione, in adempimento alla citata ordinanza istruttoria, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 7460/2022 la richiesta cautelare della ricorrente è stata respinta.
6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio osserva che con il ricorso in oggetto la ricorrente ha impugnato due procedure selettive diverse, articolando censure specifiche per ognuna di esse e impugnando le relative graduatorie finali, atti, tuttavia, tra loro distinti e non insistenti su un medesimo procedimento.
Con riferimento al ricorso cumulativo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la connessione oggettiva può ritenersi sussistente e, di conseguenza, proponibile il ricorso cumulativo quando: fra gli atti impugnati è ravvisabile quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi" (così C.d.S., III, 23 ottobre 2013, n. 5141). […] Ebbene, in una siffatta situazione, in cui vengono in questione concorsi distinti, con titoli di accesso differenziati e graduatorie diverse, non si può riconoscere quella situazione di identità sostanziale e processuale che rende ammissibile il ricorso collettivo; così come sembra mancare quella correlazione tra i provvedimenti impugnati che, come visto, deve connotare un ricorso cumulativo.” (T.A.R. Trento, sez. I, 04.11.2015, n. 433)
Nello stesso senso “ Nel processo amministrativo impugnatorio (...) la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537) ". (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27.04.2015, n. 5).
2. In diparte i citati profili di inammissibilità del ricorso, inoltre, il gravame e i motivi aggiunti sono infondati.
3. Il Collegio non rinviene motivi per discostarsi dall’orientamento già espresso nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata, nella quale è stato evidenziato che la censura con la quale si sostiene la assoluta sommarietà e genericità dei Quadri di riferimento per la classe di concorso AB24, che non specificherebbero il numero di quesiti per ciascun argomento diversamente da quanto avvenuto per altre classi di concorso, nonché quella sulla non pertinenza di alcuni quesiti ( aventi ad oggetto la linguistica) rispetto ai ridetti Quadri di riferimento, è infondata, anche alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione resistente.
Al riguardo, invero, come rappresentato dall’Amministrazione, nell’Allegato A al D.M. n. 326/2021 e nel Quadro di riferimento non è presente alcuna prescrizione vincolante quanto alla ripartizione dei quesiti in misura da ricomprendere “tutte” le aree indicate, il numero di quesiti per ciascuna delle aree, la distribuzione simmetrica ovvero proporzionale degli stessi ovvero la ricorrenza di un divieto che impedisca il riconoscimento, nella predisposizione dei quesiti, di un rilievo maggiore di un’area rispetto ad un’altra.
Il programma riporta: “ conoscere e saper esporre in modo adatto al contesto la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell’inglese, dai World Englishes, all’English as a Lingua Franca ”. Dalla lettura del periodo citato è evidente, così come evidenziato dall’Amministrazione, che l’aggettivo “letterario” è riferito ad uno degli ambiti della cultura dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame e che non può dubitarsi del fatto che l’ambito letterario comprende, anzitutto, i testi letterari, i più significativi dei quali l’insegnante deve conoscere. La censura riguardante l’asserita illegittimità della proposizione dei quesiti è, pertanto, del tutto infondata.
3. Con i restanti motivi di ricorso la ricorrente censura una serie di quesiti specifici, delle classi di concorso AB 24 e AB25 (in particolare, per la classe AB 25 i n. 25, 50, 37, 49, 7, 46, 12, 38, mentre per la classe AB24 il quesito n. 34) ritenendo le risposte indicate dall’Amministrazione o, in certi casi, la formulazione dei quesiti, ambigue e/o erronee di talché le risposte della ricorrente medesima, diverse rispetto a quelle ritenute esatte dall’amministrazione, avrebbero dovuto essere considerate come corrette. Dunque, secondo parte ricorrente, a voler ritenere esatta più di una risposta, se non le fosse stato attribuito il punteggio di 2, almeno l’amministrazione avrebbe dovuto annullare quei quesiti e ridurre proporzionalmente la soglia minima per il superamento della prova scritta.
Le prospettazioni di parte ricorrente non possono essere condivide.
3.1. In via preliminare il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che ha rilevato che “ deve essere ascritta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione tanto la formulazione dei quesiti quanto l'individuazione della risposta corretta ” (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentt. nn. 12086/2024, 13178/2024, 15307/2024).
Ne deriva l'impossibilità per il Giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla Commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: "...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti "- (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare (Tar Roma, sez. III, 16.10.2024, n. 17893).
È stato, inoltre, osservato “ che in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o "a quiz" in materie giuridiche la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente; tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente "critiche" - quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica - non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell'amministrazione, nell'ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma, della Costituzione; infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all'amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l'ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso; riconoscere la possibilità di un frazionamento selettivo della risposta, nel tentativo di isolare un qualche elemento cui ancorare la pretesa ad una valutazione positiva, significherebbe, evidentemente, consentire la creazione di una nuova ed inesistente risposta, non prevista dal quesito ”. (TAR Roma, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 19827).
3.2. Venendo all’analisi delle censure specifiche che la parte ricorrente ha sollevato in riferimento ai singoli quesiti con il presente gravame per le classi AB24 e AB25, preliminarmente è da sottolineare che la Commissione, interpellata sul riesame dei predetti quesiti e delle relative risposte, non ha ritenuto gli stessi né errati, né ambigui, né con due opzioni di risposta corrette o nessuna risposta corretta gli stessi.
Nell’esame delle specifiche doglianze, si osserva quanto segue.
Il quesito n. 50 (AB24) contestato dalla ricorrente è il seguente:
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_________________ activity is an activity where learners do not have the information they need to complete a task and need to talk to each other to find it.
[a] An information gap
[b] A matching
[c] A jigsaw
[d] A pyramid discussion
A giudizio della ricorrente la domanda prevederebbe due risposte che risulterebbero ugualmente corrette: la a) A Information gap e la c) Jigsaw.
Secondo parte ricorrente, infatti, per poter operare una distinzione tra le due asserite risposte esatte, sarebbe necessario conoscere il numero dei partecipanti nello scambio di informazioni, dato che nel quesito mancherebbe.
Come evidenziato dall’Amministrazione, tuttavia, “ la caratterizzazione fondamentale del jigsaw consiste nella ricomposizione a mosaico dei gruppi, cosa che non avviene nella information gap activity, dove c’è sempre uno scambio di informazioni, ma senza tale ricomposizione a mosaico dei gruppi […] interpretando correttamente il significato delle parole in lingua inglese, sia esclusivamente ed agevolmente riconducibile la definizione contenuta nella domanda a information gap e non a jigsaw in quanto nella prima nulla rimanda alla composizione a mosaico dei gruppi per la raccolta di informazioni, che, come detto, è la caratterizzazione principale di questa attività .”
Pertanto la risposta della ricorrente correttamente, secondo il Collegio, non è stata ritenuta esatta dall’Amministrazione e non vi sono elementi che connotino il ragionamento seguito dall’Amministrazione medesima al riguardo, ictu oculi, errati o abnormi.
3.3. Con riferimento al quesito n. 7 ( cl AB 25) contestato dalla ricorrente lo stesso recita:
Choose the correct statement regarding the content
[a] All the statements are true
[b] Mobile learning can be related to microlearning
[c] Through mobile learning, content can be accessed anywhere and anytime
[d] Mobile learning is a resource for language learning
Secondo parte ricorrente il quesito sarebbe da ritenersi ambiguo in quanto il contenuto della risposta di cui alla lettera b) sarebbe altamente fuorviante, in quanto consisterebbe in una “parola nuova”, rispetto alla quale “i docenti non sono obbligati a seguire un percorso formativo”.
La ricostruzione della parte ricorrente è priva di fondamento.
Come evidenziato dall’amministrazione, chi sostiene un concorso deve acquisire conoscenze e competenze previste dal programma e, pertanto, la circostanza che nella lettera b) sia contenuta una parola nuova non rileva ai fini della corretta individuazione della risposta esatta. Inoltre, nel merito, l’Amministrazione ha evidenziato, con un ragionamento che il Collegio condivide, che “ il mobile learning può essere applicato a diverse discipline oggetto di apprendimento, compreso l’apprendimento linguistico. Il mobile learning può essere correlato al microlearning perché entrambi offrono contenuti di dimensioni ridotte, accessibili agli utenti ovunque e in qualsiasi momento: pertanto, il mobile learning e il microlearning sono correlabili per i suddetti motivi .”
Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere che il quesito non sia correttamente formulato.
Con riferimento al quesito n. Quesito 49 (n. 7 piattaforma Cineca) :
Choose the option which best completes the statement below
According to the National Guidelines published in 2010, in upper general education
(licei) the curriculum includes
a English language and literature as an option
*b foreign language and culture
c foreign languages and literature X
d English language and culture
In questo caso la ricorrente, pur assumendo che la risposta identificata come corretta dall’amministrazione è effettivamente la lettera b), tuttavia assume che la domanda indurrebbe all’errore, in quanto nella stessa mancherebbe la punteggiatura (errore ortografico) e che la risposta b) sarebbe parimenti manchevole di un elemento.
Le doglianze attoree sono del tutto infondate.
Innanzitutto, principio unanimemente applicato nella composizione delle domande a scelta multipla è la mancata apposizione del segno di interpunzione “:” prima dell’elenco delle alternative di risposta. Circostanza provata, tra l’altro, dalla formulazione di tutte le domande e risposte della batteria dei test sottoposta alla ricorrente, che, pertanto, avrebbe dovuto, in ipotesi, dolersi anche della formulazione di tutti gli altri quesiti. In secondo luogo, l’articolo “a” prima di “foreign language and culture”, da inserire secondo la ricorrente, non sarebbe stato corretto, atteso che il titolo della materia, nelle Indicazioni Nazionali, è “Lingua e Cultura Straniera” .
Con riferimento alla DOMANDA n. 12 ( n. 15 piattaforma Cineca):
Choose the option which best completes the sentence
“No taxation without representation” was the slogan used by
a the King to strengthen colonies
*b the American colonists as a reaction to the British Stamp Act
c the American colonists against domestic taxes X
d the British Parliament to repeal the Stamp Act
Secondo parte ricorrente, per il citato quesito, sarebbero corrette sia la risposta di cui alla lettera b) che quella di cui alla lettera c). Ciò in quanto l’espressione “domestic taxes” sarebbe stata interpretata dai più come “tasse imposte dalla Madre Patria”.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Come affermato correttamente dall’Amministrazione “ domestic significa: “of, relating to, or originating within a country and especially one's own country” (Merriam-Webster). In tale inequivocabile senso è quindi riferito al proprio paese, l’America (v. U.S. Outline of History, Bureau of International Information Programs – U.S. Department of State) ”.
In riferimento al quesito n. 38 ((n. 32piattaforma Cineca):
Choose the correct answer Which of the following levels does the descriptor below concerning “overall mediation” refer to? Can act effectively as a mediator, helping to maintain positive interaction by interpreting different perspectives, managing ambiguity, anticipating misunderstandings and intervening diplomatically in order to redirect the conversation.
a C2
b B1
c B2
*d C1
La ricorrente assume, senza addure specifiche censure al riguardo, che il descrittore sarebbe incompleto e avrebbe potuto indurre facilmente in errore. Ripropone la riscrittura del quesito, solo in inglese, secondo l’interpretazione che la ricorrente assume corretta.
Il Collegio osserva che, in disparte la assoluta genericità della formulazione della censura, i cui elementi costituitivi avrebbero dovuto essere dedotti da questo giudice comparando il testo in inglese proposto dall’Amministrazione e quello riscritto dalla parte, al riguardo, ancora una volta, sono convincenti le controdeduzioni dell’Amministrazione, in quanto “ l’indicazione di un solo descrittore e non di tutti i descrittori riferiti a “overall mediation” non impedisce il riconoscimento del livello, in quanto il descrittore effettivamente corrispondente al caso di specie e, perciò, univocamente preferibile quale sola risposta corretta è comunque riportato in maniera esatta. ”
In riferimento al quesito 34 (n. 24 piattaforma Cineca) (cl. AB25)
Choose the correct option to complete the statement below
The organization of a country’s political system is an example of a
[a] cultural model
[b] stereotype
[c] civilization
[d] sociotype
La ricorrente assume che esso presenta quantomeno due possibili risposte corrette, ciò in quanto in letteratura sarebbe anche affermato che il sistema politico di un Paese possa essere definito un modello culturale mentre la ricorrente ritiene, invece, che esso sia un esempio di civilizzazione/civiltà.
Anche in questo caso, tuttavia, la ricostruzione di parte ricorrente non può essere condivisa, in quanto la sola apparente vicinanza contenutistica delle risposte sub lettera a) e d) deve essere ricondotta nella discrezionalità dell’Amministrazione di inserire nelle risposte dei quesiti dei cd. “distrattori” , ovvero gradi diversi di ‘approssimazione’ alla risposta corretta.
Nel caso di specie, la risposta corretta è inequivocabilmente quella di cui alla lett. a, in quanto, come evidenziato dall’Amministrazione “ una “cultura” è l’insieme dei “modelli culturali” messi in atto da un popolo per rispondere a bisogni di “natura”: nutrirsi, procreare, proteggersi dal freddo, vivere in gruppo, ecc., tra cui anche il sistema politico (cfr https://www.itals.it/alias/apprendere-e-insegnare-la-comunicazione-interculturale). Come autorevolmente scritto, “Riassumendo, possiamo mettere in evidenza come la cultura è intesa in modo antropologico come reticolo di valori, comportamenti, modi di vivere e la civiltà come insieme di modelli culturali che altre comunità ritengono di far propri perché ritenuti “superiori”” (https://www.grazianoserragiotto.it/wpcontent/uploads/2011/08/Il-binomio-lingua-cultura.pdf).”
In merito deve rilevarsi che la caratteristica della prova scritta a risposta multipla è che, delle quattro opzioni di risposta, solo una è quella corretta mentre le altre, definite distrattori, sono errate ma formulate in modo tale da risultare plausibili e “distrarre” dall’individuazione dell’alternativa esatta.
Pertanto, quando il ricorso a “distrattori” non configuri ipotesi di sviamento, errore materiale o di manifesta irragionevolezza, lo stesso è legittimo e preclude al giudice il sindacato sulla scelta dell’Amministrazione (T.A.R. Roma, sez. II, 13.03.2023, n. 4284)
L’Amministrazione, con le proprie controdeduzioni al ricorso, ha giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate.
4. Il Collegio ritiene, dunque, che, nel caso di specie, l'operato della commissione esaminatrice non sia affetto da profili di irragionevolezza o illogicità manifesta, ben potendo l'amministrazione, nel formulare i quesiti a risposta multipla, avvalersi degli evidenziati meccanismi "distrattori" nell'intento di "selezionare" i candidati dotati di un livello culturale idoneo e di una buona conoscenza delle materie che interessano il profilo professionale previsto dal concorso. Le censure formulate dalla ricorrente in merito a asserite incongruenze e ambiguità, nonché alla presenza di errori grammaticali nella formulazione delle domande e/o delle risposte sono del tutto infondate, come evidenziato, e parimenti priva di consistenza è la censura relativa alla presunta mancanza, nella domanda n. 38, di una serie di indicazioni aggiuntive necessarie. Con riferimento alla formazione della specifica predetta censura, inoltre, si sottolinea l’assoluta genericità della stessa, atteso che i suoi elementi costitutivi non sono stati evidenziati dalla ricorrente.
Nel caso di specie, dunque, in disparte l’assoluta infondatezza di alcune censure e la generica formulazione di altre, le uniche risposte esatte ai quesiti contestati erano quelle fornite dall’Amministrazione, e, correttamente, la stessa, in ragione della diversa risposta data dalla ricorrente, non le attribuito alcun punteggio (0).
5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso e i motivi aggiunti, affidati a censure di invalidità derivata, vanno respinti.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali, che si liquidano in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO