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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), quale mandataria per la gestione del credito di Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FROJO ROBERTA presso il cui CP_1
indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata ricorrente contro
[...]
Controparte_2
[...]
Resistenti contumaci
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alle controparti, Pt_1
chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare che:
[...]
1) (C.F. , nato a [...], AL, il Controparte_2 CodiceFiscale_1
25.7.1967) residente in [...],
2) (C.F. , nato ad [...] il [...]) Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...],
3) (C.F. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
11.6.1996 residente in [...], hanno accettato tacitamente le quote a loro devolute dell'eredità morendo dismessa da (C.F. , nata a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
1 AL, il 27.9.1965 a Alessandria) deceduta in Casale Monferrato l'8.10.2007, ciascuno per la quota di 1/6 sui seguenti immobili:
Comune di Casale Monferrato:
NCF: Foglio 18, mappale 79, Strada Vercelli – Popolo 54-56, piani T/1/2, categoria
A4, classe 2, vani 17,5, RC euro 442,86.
Catasto Terreni:
- foglio 18, mappale 353, seminativo irriguo, classe 1, are 18, R.D. euro 28,82, R.A. euro 15,80.
- foglio 18, mappale 355, seminativo irriguo, classe 1, centiare 87, R.D. euro 1,39,
R.A. euro 0,76.
- foglio 18, mappale 357, seminativo irriguo, classe 1, are 3, R.D. euro 4,80, R.A. euro 2,63”.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica nei confronti delle controparti che non si costituivano in giudizio, la causa veniva istruita mediante prova documentale ed interrogatorio formale dei resistenti, i quali non si presentavano a rendere l'interrogatorio nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza ammissiva.
Il Giudice all'udienza del 19.03.2025 invitata la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione nel termine di legge ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Dall'allegata relazione ipocatastale e dal provvedimento del G.E., risulta che i beni di cui all'atto di pignoramento immobiliare notificato alle controparti e la relativa azione esecutiva (RGE 10/24), avente ad oggetto la quota di 1/6 degli immobili indicati nel ricorso, sono pervenuti ai resistenti per successione legittima della sig.ra PE
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta l'8.10.2007.
[...]
Deve considerarsi che, come emerge dagli atti, gli immobili derivanti dalla successione materna sono stati oggetto di denuncia di successione nonché di volturazione catastale in capo alle parti resistenti.
Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé
a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988;
2 n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, sostenendone nel tempo i relativi effetti.
Infatti, in tal caso, l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso
(Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009) nonché di sostenerne gli effetti, non opponendosi agli stessi.
Ulteriore presunzione di accettazione risiede nella circostanza che non risulta alcun atto di formale di rinuncia all'eredità per come previsto esplicitamente dall'art. 519 cc., nonostante siano trascorsi oltre 17 anni dalla successione della Sig.ra PE
.
[...]
Del resto, anche successivamente alla notifica dell'atto di precetto ai resistenti, nessuno dei predetti ha mosso contestazioni in ordine alla proprietà/titolarità degli immobili ivi indicati.
Inoltre, a fronte della mancata risposta dei chiamati all'interrogatorio formale, valutate le sopra esposte circostanze, i fatti devono ritenersi come ammessi ex art. 232 c.p.c.
Ne deriva l'accertamento dell'accettazione tacita e della qualità di eredi di PE
in capo ai resistenti.
[...]
Le spese di lite devono considerarsi irripetibili, tenuto conto della natura della controversia instaurata al fine di ristabilire la continuità delle trascrizioni, della non opposizione delle controparti nonché della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara che:
1) (C.F. , nato a [...], AL, il Controparte_2 CodiceFiscale_1
25.7.1967);
2) (C.F. , nato ad [...] il [...]); Controparte_2 CodiceFiscale_2
3) (C.F. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
11.6.1996);
3 hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa da Persona_1
(C.F. , nata a [...], il [...] a CodiceFiscale_4
Alessandria) deceduta in Casale Monferrato l'8.10.2007;
-spese irripetibili;
-dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri pubblici competenti.
Così deciso in Vercelli, il 31.03.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), quale mandataria per la gestione del credito di Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FROJO ROBERTA presso il cui CP_1
indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata ricorrente contro
[...]
Controparte_2
[...]
Resistenti contumaci
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alle controparti, Pt_1
chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare che:
[...]
1) (C.F. , nato a [...], AL, il Controparte_2 CodiceFiscale_1
25.7.1967) residente in [...],
2) (C.F. , nato ad [...] il [...]) Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...],
3) (C.F. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
11.6.1996 residente in [...], hanno accettato tacitamente le quote a loro devolute dell'eredità morendo dismessa da (C.F. , nata a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
1 AL, il 27.9.1965 a Alessandria) deceduta in Casale Monferrato l'8.10.2007, ciascuno per la quota di 1/6 sui seguenti immobili:
Comune di Casale Monferrato:
NCF: Foglio 18, mappale 79, Strada Vercelli – Popolo 54-56, piani T/1/2, categoria
A4, classe 2, vani 17,5, RC euro 442,86.
Catasto Terreni:
- foglio 18, mappale 353, seminativo irriguo, classe 1, are 18, R.D. euro 28,82, R.A. euro 15,80.
- foglio 18, mappale 355, seminativo irriguo, classe 1, centiare 87, R.D. euro 1,39,
R.A. euro 0,76.
- foglio 18, mappale 357, seminativo irriguo, classe 1, are 3, R.D. euro 4,80, R.A. euro 2,63”.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica nei confronti delle controparti che non si costituivano in giudizio, la causa veniva istruita mediante prova documentale ed interrogatorio formale dei resistenti, i quali non si presentavano a rendere l'interrogatorio nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza ammissiva.
Il Giudice all'udienza del 19.03.2025 invitata la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione nel termine di legge ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Dall'allegata relazione ipocatastale e dal provvedimento del G.E., risulta che i beni di cui all'atto di pignoramento immobiliare notificato alle controparti e la relativa azione esecutiva (RGE 10/24), avente ad oggetto la quota di 1/6 degli immobili indicati nel ricorso, sono pervenuti ai resistenti per successione legittima della sig.ra PE
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta l'8.10.2007.
[...]
Deve considerarsi che, come emerge dagli atti, gli immobili derivanti dalla successione materna sono stati oggetto di denuncia di successione nonché di volturazione catastale in capo alle parti resistenti.
Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé
a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988;
2 n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, sostenendone nel tempo i relativi effetti.
Infatti, in tal caso, l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso
(Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009) nonché di sostenerne gli effetti, non opponendosi agli stessi.
Ulteriore presunzione di accettazione risiede nella circostanza che non risulta alcun atto di formale di rinuncia all'eredità per come previsto esplicitamente dall'art. 519 cc., nonostante siano trascorsi oltre 17 anni dalla successione della Sig.ra PE
.
[...]
Del resto, anche successivamente alla notifica dell'atto di precetto ai resistenti, nessuno dei predetti ha mosso contestazioni in ordine alla proprietà/titolarità degli immobili ivi indicati.
Inoltre, a fronte della mancata risposta dei chiamati all'interrogatorio formale, valutate le sopra esposte circostanze, i fatti devono ritenersi come ammessi ex art. 232 c.p.c.
Ne deriva l'accertamento dell'accettazione tacita e della qualità di eredi di PE
in capo ai resistenti.
[...]
Le spese di lite devono considerarsi irripetibili, tenuto conto della natura della controversia instaurata al fine di ristabilire la continuità delle trascrizioni, della non opposizione delle controparti nonché della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara che:
1) (C.F. , nato a [...], AL, il Controparte_2 CodiceFiscale_1
25.7.1967);
2) (C.F. , nato ad [...] il [...]); Controparte_2 CodiceFiscale_2
3) (C.F. , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
11.6.1996);
3 hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa da Persona_1
(C.F. , nata a [...], il [...] a CodiceFiscale_4
Alessandria) deceduta in Casale Monferrato l'8.10.2007;
-spese irripetibili;
-dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri pubblici competenti.
Così deciso in Vercelli, il 31.03.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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