Articolo 1 della Legge 9 luglio 1949, n. 606
Versione
27 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualita' di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 27 settembre 1949