Art. 1. Articolo unico.
Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualita' di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualita' di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI