Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2022, proposto da
NR LO NO, RO IR NO, LU CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituito in giudizio;
Agenzia di Servizi Alla persona Golgi - Redaelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi, NO Nespor, Ivan Martin Mollichella, Federico Nicola Boezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Boezio in Milano, via Cadore 36;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di Vimodrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarolanza, LO Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento nonché, in ogni caso, per l'accertamento
dell'illegittimità a fini risarcitori del (i) Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche prot. 149970 del 3 ottobre 2022, Raccolta Generale n. 6897 del 3 ottobre 2022, Fasc. n. 9.5/2018/71, notificato con nota prot. 150035 del 3 ottobre 2022, tra gli altri, ai sig.ri NO OD, NO NR LO, NO RO IR e recante ad oggetto: “Procedimento ex D. lgs 152/06 parte IV titolo V, art. 244 c.2 e art. 245 c.2 Sito orfano EX DISCARICA ECAM presso il Comune di Vimodrone.”; (ii) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello predetto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Milano e di Agenzia di Servizi Alla persona Golgi - Redaelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. ER Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. I ricorrenti proprietari di un appezzamento di terreno sito nel comune di Vimodrone (Milano) hanno impugnato il Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche prot. 149970 del 3 ottobre 2022, Raccolta Generale n. 6897 del 3 ottobre 2022, Fasc. n. 9.5/2018/71, notificato con nota prot. 150035 del 3 ottobre 2022, tra gli altri, ai sig.ri NO OD, NO NR LO, NO RO IR e recante ad oggetto: “Procedimento ex D. lgs 152/06 parte IV titolo V, art. 244 c.2 e art. 245 c.2 Sito orfano EX DISCARICA ECAM presso il Comune di Vimodrone” in quanto li individua quali
responsabili della contaminazione dell’area al posto della E.C.A.
Contro il suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 244. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per carenza del presupposto. Eccesso
di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
La ricorrente invoca a suo favore il principio secondo il quale il proprietario del sito contaminato debba essere tenuto esente da responsabilità qualora non si possa provare un nesso causale tra la sua eventuale condotta e la contaminazione stessa.
La posizione dei signori NO è quella di proprietario incolpevole, non avendo essi certamente posto in essere alcuna condotta riconosciuta come causativa della contaminazione rilevata, né la Città Metropolitana motiva in senso contrario.
Lo stesso Decreto impugnato riconduce pacificamente la responsabilità dell’inquinamento ai precedenti proprietari. Né potrebbe essere diversamente dacché il responsabile dell’inquinamento è
individuato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5487/2007.
Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5919 del 2014, che definisce il giudizio relativo all’ordinanza del Sindaco del Comune di Vimodrone n. 21 del 15 marzo 1995 in nessun punto si afferma, come la Città Metropolitana assume, che i signori NO sono responsabili – così come non sono – dell’inquinamento da rifiuti solidi urbani.
II. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per carenza del presupposto. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Secondo i ricorrenti il Decreto è affetto da un ulteriore profilo di illegittimità dal momento che è motivato su un’istruttoria tecnica condotta nel 1992, ossia ben 30 anni fa. In particolare, trattasi di un rapporto di sopralluogo del 18 novembre 1992, per altro documento non agli atti del
procedimento.
Inoltre la Città Metropolitana invece non valuta quale tra i possibili interventi di rimedio tra quelli disponibili sia adeguato alla situazione in essere (né potrebbe essere diversamente dal momento che, come visto sopra, non c’è una valutazione ambientale attuale ed affidabile), ma impone
irragionevolmente l’intervento più invasivo, senza alcuna motivazione sul punto. Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, il Decreto è illegittimo.
La difesa della Città Metropolitana ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il Comune di Vimodrone è intervenuto ad opponendum chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che l’atto impugnato è confermativo in senso proprio delle precedenti ordinanze comunali che avevano individuato obbligati alla bonifica, tra gli altri, anche i ricorrenti.
Nei confronti di tali atti sono state esperite le tutele giurisdizionali previste e non risulta che tali atti siano stati annullati.
Il richiamo ai contenuti della sentenza del Tribunale di Milano n. 5487/2007 è irrilevante in quanto si è trattato di un giudizio di annullamento dell’atto di compravendita del 6.6.1990 da ECA ad Elfe s.a.s.
Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5919 del 2014 ha confermato l’ordinanza del Sindaco di Vimodrone n. 21 del 15 marzo 1995 (nella parte in cui ordinava ai ricorrenti di presentare, entro 60 giorni, un progetto di bonifica e ripristino ambientale delle aree di loro proprietà nonché di effettuare, successivamente, la suddetta bonifica a loro spese e l’eventuale esecuzione d’ufficio nel caso di inosservanza.
In particolare la sentenza, richiamata nell’atto, ha accertato: “ 11.1.4.- Quanto alla dedotta carenza di istruttoria con riguardo all’individuazione del responsabile dell’inquinamento che è tenuto a realizzare direttamente interventi di bonifica, rileva la Sezione che, secondo condivisa giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 luglio 2010, n. 4561), il proprietario del suolo, che sia imputabile in parte della contaminazione dello stesso per aver consentito l’aumento del livello di inquinamento dell’area, è legittimamente tenuto a predisporre un progetto di messa in sicurezza dell’area ”. Nei confronti dei ricorrenti risulta che “ proseguirono anche se solo dopo i
successivi tre anni dall’acquisto ad utilizzare la cava come discarica, e, pertanto, data pure
la qualità dei rifiuti riportati alla luce, non v’è dubbio che, se pur il primo agente inquinatore fosse stato l’E.C.A. o chi per essa abbia esercitato l’attività di raccolta rifiuti e discarica, non v’è dubbio che successivamente in egual maniera hanno provveduto ad inquinare i F.lli NO medesimi ”.
Il motivo va quindi respinto.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che si tratta di una cava riempita di rifiuti ed abbandonata. Rispetto ad una situazione di fatto stabile gli accertamenti ambientali effettuati nel passato restano pienamente validi ed ulteriori accertamenti servono esclusivamente per monitorare la penetrazione del percolato e dei gas nel sottosuolo. L’evoluzione della situazione di fatto non può quindi che essere nel senso del peggioramento della condizione dei luoghi.
Ne consegue che la conferma della necessità della bonifica, a seguito dell’attualizzazione delle analisi fatte nel passato e dell’inerzia assoluta dei proprietari, non risulta un atto irragionevole od immotivato.
Né i ricorrenti hanno evidenziato sopravvenienze di fatto positive che permettano di rimettere in discussione accertamenti che ormai si protraggono da vent’anni sulla stessa situazione di fatto, approfondendo quindi la conoscenza dei luoghi, e che non risulta siano mai stati contraddittori tra loro.
4. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO ST ZI, Presidente
ER Di RI, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER Di RI | NO ST ZI |
IL SEGRETARIO