Articolo 104 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 103Articolo 101
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 104.

((Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa'.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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