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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1667/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Griesi in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Clementina Pipece in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_2
E
; Controparte_3
1 - APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-3-2014
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Venosa nei Parte_1
confronti di , di e di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e assicuratore del
[...]
veicolo danneggiante, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal convenuto alla guida del veicolo Fiat Controparte_2
AN.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-11-2012, alle ore 17,00 circa, l'autovettura OR KU di sua proprietà
targata EL804JN e condotta da era rimasta coinvolta in un Controparte_4
incidente stradale;
- il veicolo di sua proprietà che procedeva lungo la SP 10 in direzione Rionero a velocità regolare era stato urtato dall'autovettura Fiat AN targata BT476AW di
2 proprietà di , condotta da e assicurata con Controparte_3 Controparte_2
che, dovendo immettersi sulla SP 10, aveva omesso di Controparte_1
dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, attingendolo e spingendolo contro una recinzione ivi presente nei pressi del cantiere per la costruzione della cd. ; Parte_2
- in quel momento era sopraggiunta dall'opposto senso di marcia l'autovettura
Smart targata BN702CY di proprietà di che non era riuscita ad CP_5
evitare l'impatto con il veicolo di sua proprietà;
- sul posto interveniva il soccorso stradale , che provvedeva al recupero Per_1
delle autovetture coinvolte nel sinistro, che non erano più marcianti;
- i conducenti dei veicoli avevano sottoscritto il modello CAI, nel quale CP_2
si era assunto la responsabilità del sinistro;
[...]
- in seguito all'impatto, l'autovettura OR KU aveva riportato danni materiali,
che erano stati quantificati nella somma di euro 14.115,53;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a in data Controparte_1
15-1-2013 non aveva avuto seguito, in quanto, dopo l'espletamento delle verifiche peritali, la compagnia assicuratrice non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_2
quest'ultimo venisse condannato in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 14.115,53 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e il Controparte_2
verificarsi stesso dell'incidente, deducendo che i danni riportati dai veicoli coinvolti non erano compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del
3 giudizio;
in ogni caso, contestava il quantum del risarcimento richiesto, non essendo il preventivo in atti idoneo a fornire la prova dell'entità dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice ed essendo l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sproporzionato.
I convenuti e non si costituivano in giudizio. Controparte_3 Controparte_2
All'esito dell'istruttoria - nel corso della quale veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto , che non si presentava per renderlo, Controparte_2
veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio per la verifica della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell'incidente con la dinamica del sinistro - le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 14/2017
depositata in data 2-2-2017, nella quale il Giudice di pace di Venosa rigettava la domanda risarcitoria proposta da sul presupposto che la prova Parte_1
testimoniale espletata in ordine alle modalità dell'incidente e delle relative responsabilità non fosse del tutto convincente e che dalla relazione peritale depositata dal nominato C.T.U., ing. , fosse stata esclusa la possibilità Per_2
di valutare la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica dell'incidente descritta e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 24-4-2017 proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione dell'incidente oggetto del giudizio, con conseguente condanna dell'appellato e di in solido fra loro all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno per un importo complessivo di euro 14.115,53 o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
4 In particolare, con l'unico motivo di appello lamentava Parte_1
violazione di legge e/o erronea applicazione di norme e principi di diritto e difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva escluso che fosse stata acquisita la prova del sinistro sul presupposto che dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio non era stata accertata la compatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica descritta dalla danneggiata, omettendo di valutare che dal materiale probatorio raccolto (modulo di constatazione amichevole in atti, prova testimoniale ed esito dell'interrogatorio formale deferito al convenuto ) era emersa la Controparte_2
prova del verificarsi e della dinamica del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Gli appellati e non si costituivano in Controparte_3 Controparte_2
giudizio.
Acquisita la prova della notifica dell'atto di appello eseguita nei confronti di e e rigettata la richiesta di ordine di Controparte_3 Controparte_2
esibizione della perizia redatta dal fiduciario di in Controparte_1
quanto formulata dall'appellante per la prima volta nell'atto di appello, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 14 Marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_3
e , che, nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] Controparte_2
5 appello, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
6 Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato in data 24-4-2017 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica, che è stata eseguita a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 22-3-2017 (si veda il timbro postale apposto sulla busta contenente la copia notificata della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte appellante).
Quanto al merito dell'appello principale, nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Venosa ha ritenuto che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onus probandi, non avesse dimostrato non soltanto le modalità dell'incidente e il grado di responsabilità di ciascun conducente, ma anche il verificarsi del sinistro e, alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, ha escluso che fosse stata acquisita la prova della compatibilità
dei danni riportati dai veicoli coinvolti con l'incidente ed ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal . Parte_1
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, allegando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'an debeatur per avere il Giudice di pace omesso di valutare l'esito della prova testimoniale, ritenendola non del tutto convincente senza alcuna motivazione, la prova documentale costituita dal modulo di constatazione amichevole in atti, in cui si era assunto la responsabilità Controparte_2
esclusiva dell'incidente, e l'esito dell'interrogatorio formale deferito al convenuto,
che non si era presentato per renderlo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054
secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
7 presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la
8 prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
A monte dell'accertamento dell'operatività o meno della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., nel caso in cui la controparte contesti il verificarsi dello scontro fra i veicoli o il coinvolgimento di uno di essi nell'incidente, come nell'ipotesi che ci occupa, in cui ha Controparte_1
contestato in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il fatto storico, così come descritto nell'atto di citazione, in considerazione della incompatibilità fra i punti d'urto fra i due mezzi, sulla base dei principi generali sanciti dall'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di fornire non soltanto la prova della dinamica del sinistro e del grado di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista, ma anche la dimostrazione che l'incidente si è effettivamente verificato e che in esso è rimasto coinvolto il veicolo antagonista.
Tanto premesso in punto di diritto, nella pronuncia impugnata effettivamente il
Giudice di prime cure ha omesso di valutare l'esito dell'interrogatorio formale
9 deferito al convenuto e della prova testimoniale e le risultanze della documentazione in atti senza alcuna motivazione.
In realtà, però, nè la mancata comparizione del convenuto a Controparte_2
rendere l'interrogatorio formale deferitogli da né il Controparte_1
modulo di constatazione amichevole di incidente prodotto dall'attrice in primo grado potevano assumere alcuna rilevanza ai fini della prova del verificarsi dell'incidente e della sua dinamica: in particolare, l'interrogatorio formale era stato richiesto dall'assicuratore del veicolo condotto dall'interrogando e, quindi,
non era diretto a provare circostanze sfavorevoli al dichiarante, ma fatti oggetto di controversia fra l'attore e gli altri convenuti, laddove l'interrogatorio formale,
quale mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale, non può essere deferito
dal convenuto ad altro convenuto che non si trovi con lui in posizione di
contraddizione (Corte di cassazione n. 361 del 1966), sicchè il mezzo istruttorio non avrebbe dovuto essere ammesso dal Giudice di prime cure.
Quanto al modulo di constatazione amichevole dell'incidente, se è vero che l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005 attribuisce al suddetto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum che l'incidente si è
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte,
sicchè in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria, è anche vero che il modulo di constatazione amichevole in atti non risulta sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, essendo la copia del documento in atti priva della sezione contenente le firme dei conducenti (si veda il documento prodotto al n. 1 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato al n. 6 nel fascicolo di parte dell'appellante).
10 Pertanto, con le precisazioni che precedono, deve escludersi che il Giudice di prime cure potesse valorizzare ai fini della prova del verificarsi del sinistro per cui
è causa la mancata comparizione del convenuto a rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale e il contenuto del modulo di constatazione amichevole di incidente agli atti.
Il Giudice di pace, poi, ha escluso senza alcuna motivazione l'utilizzabilità ai fini della decisione della deposizione resa dall'unico testimone presente al momento dell'incidente, ritenendola non del tutto convincente: in realtà, il teste, pur essendo estrinsecamente credibile, in quanto terzo estraneo agli interessi in causa e presente sul posto per ragioni legate alla sua attività lavorativa (il teste Tes_1
era dipendente della che stava eseguendo i lavori nel cantiere
[...] CP_6
edile lungo la SP 10 sulla quale si sarebbe verificato l'incidente), non ha fornito indicazioni precise e circostanziate in ordine al verificarsi del sinistro e alla relativa dinamica;
infatti, ha riferito di avere assistito all'impatto fra il veicolo Fiat
AN, che stava uscendo dal cantiere, e l'autovettura OR KU che sopraggiungeva lungo la SP 10 con direzione di marcia Venosa-Ginestra,
dichiarando che la OR KU, dopo aver urtato l'autovettura Fiat AN nella parte anteriore destra con la parte anteriore destra finiva contro una recinzione e veniva urtata a sua volta da una Smart sopraggiunta nel frattempo (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza Testimone_1
del 29-10-2014).
Le dichiarazioni rese dal testimone appaiono in contrasto con la stessa prospettazione attorea, secondo la quale la Fiat AN, nell'immettersi sulla strada principale, avrebbe omesso di dare la precedenza all'autovettura Fiat KU che proveniva dalla SP 10 dalla sua sinistra (si veda il contenuto del modulo di constatazione amichevole in atti, il quale, sebbene non possa assumere rilevanza sul piano probatorio per le suindicate ragioni, concorre ad integrare le carenti
11 allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'identificazione della causa petendi che caratterizza la domanda giudiziale deve essere operata caso per caso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati e in esso richiamati in modo da consentire al convenuto la possibilità
di apprestare la propria difesa - in tal senso Corte di cassazione n. 3363 del 2019,
Corte di cassazione n. 11751 del 2013 e Corte di cassazione n. 1681 del 2015):
infatti, ove l'autovettura Fiat AN, uscendo dal cantiere, avesse urtato l'autovettura OR KU che proveniva dalla SP 10 dalla sua sinistra, come risulta dalla ricostruzione contenuta nel modulo in atti, l'impatto sarebbe avvenuto fra la parte laterale anteriore destra di quest'ultimo veicolo e la parte anteriore laterale sinistra e non la parte anteriore laterale destra, come riferito dal testimone, della
Fiat AN.
Pertanto, occorre concludere, sulla base del percorso argomentativo che precede,
che è stato completamente omesso dal Giudice di prime cure, che effettivamente la deposizione resa dal teste non poteva concorrere a formare il Testimone_1
convincimento del Giudice in ordine al verificarsi del sinistro, la cui compatibilità
con i danni lamentati dall'attrice in primo grado era stata contestata in modo specifico dalla compagnia assicuratrice.
Pertanto, disattendendo il relativo motivo di appello, appare condivisibile la decisione adottata dal Giudice di prime cure, che sul presupposto che
[...]
, sulla quale gravava il relativo onus probandi in base ai principi Parte_1
generali stabiliti dall'articolo 2697 c.c., non avesse fornito la dimostrazione del verificarsi dell'incidente, ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta anche alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio, che aveva escluso di poter verificare la compatibilità dei danni lamentati con il sinistro in considerazione del fatto che, in
12 seguito alla riparazione del veicolo di proprietà dell'attrice e a causa della mancata produzione in atti di documentazione fotografica attestante il danneggiamento materiale del mezzo, non erano stati messi a sua disposizione elementi di prova sufficienti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello principale proposto da
[...]
non appare meritevole di accoglimento e deve essere rigettato. Parte_1
ha chiesto che venga condannata al Controparte_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, quindi,
avendo avanzato richiesta di riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese processuali, ha proposto appello incidentale.
Premesso che anche l'appello incidentale deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, che sono richiesti dall'articolo 342 c.p.c. (nella formulazione originaria vigente al momento della instaurazione del presente giudizio) e che sono finalizzati a consentire l'individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante in via incidentale chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza, circoscrivendo il thema decidendum
devoluto al Giudice di appello, nel caso che ci occupa l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellane in via incidentale non ha specificato i motivi dell'impugnazione.
Infatti, pur avendo indicato il capo della sentenza di cui intende ottenere la riforma (il capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio),
l'appellante in via incidentale non ha enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a compensare interamente fra le parti le spese processuali relative al giudizio di primo grado e non ha allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato.
13 Pertanto, l'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1
dichiarato inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, nei rapporti fra l'appellante e le stesse devono essere interamente compensate fra le Controparte_1
parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati Controparte_3
e , dall'altro, la mancata costituzione in giudizio della parte Controparte_2
vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello principale e alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 24-4-2017, da avverso la Parte_1
sentenza n. 14/2017 emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 2-2-2017,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017, da avverso la suddetta Controparte_1
pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 Controparte_3
14 - rigetta l'appello principale;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra e Parte_1
Controparte_1
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati CP_2
e , dall'altro;
[...] Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 con riferimento all'appello principale e all'appello incidentale.
Potenza, 23-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1667/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Griesi in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Clementina Pipece in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_2
E
; Controparte_3
1 - APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-3-2014
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Venosa nei Parte_1
confronti di , di e di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e assicuratore del
[...]
veicolo danneggiante, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal convenuto alla guida del veicolo Fiat Controparte_2
AN.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-11-2012, alle ore 17,00 circa, l'autovettura OR KU di sua proprietà
targata EL804JN e condotta da era rimasta coinvolta in un Controparte_4
incidente stradale;
- il veicolo di sua proprietà che procedeva lungo la SP 10 in direzione Rionero a velocità regolare era stato urtato dall'autovettura Fiat AN targata BT476AW di
2 proprietà di , condotta da e assicurata con Controparte_3 Controparte_2
che, dovendo immettersi sulla SP 10, aveva omesso di Controparte_1
dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, attingendolo e spingendolo contro una recinzione ivi presente nei pressi del cantiere per la costruzione della cd. ; Parte_2
- in quel momento era sopraggiunta dall'opposto senso di marcia l'autovettura
Smart targata BN702CY di proprietà di che non era riuscita ad CP_5
evitare l'impatto con il veicolo di sua proprietà;
- sul posto interveniva il soccorso stradale , che provvedeva al recupero Per_1
delle autovetture coinvolte nel sinistro, che non erano più marcianti;
- i conducenti dei veicoli avevano sottoscritto il modello CAI, nel quale CP_2
si era assunto la responsabilità del sinistro;
[...]
- in seguito all'impatto, l'autovettura OR KU aveva riportato danni materiali,
che erano stati quantificati nella somma di euro 14.115,53;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a in data Controparte_1
15-1-2013 non aveva avuto seguito, in quanto, dopo l'espletamento delle verifiche peritali, la compagnia assicuratrice non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_2
quest'ultimo venisse condannato in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 14.115,53 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e il Controparte_2
verificarsi stesso dell'incidente, deducendo che i danni riportati dai veicoli coinvolti non erano compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del
3 giudizio;
in ogni caso, contestava il quantum del risarcimento richiesto, non essendo il preventivo in atti idoneo a fornire la prova dell'entità dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice ed essendo l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sproporzionato.
I convenuti e non si costituivano in giudizio. Controparte_3 Controparte_2
All'esito dell'istruttoria - nel corso della quale veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto , che non si presentava per renderlo, Controparte_2
veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio per la verifica della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell'incidente con la dinamica del sinistro - le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 14/2017
depositata in data 2-2-2017, nella quale il Giudice di pace di Venosa rigettava la domanda risarcitoria proposta da sul presupposto che la prova Parte_1
testimoniale espletata in ordine alle modalità dell'incidente e delle relative responsabilità non fosse del tutto convincente e che dalla relazione peritale depositata dal nominato C.T.U., ing. , fosse stata esclusa la possibilità Per_2
di valutare la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica dell'incidente descritta e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 24-4-2017 proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione dell'incidente oggetto del giudizio, con conseguente condanna dell'appellato e di in solido fra loro all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno per un importo complessivo di euro 14.115,53 o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
4 In particolare, con l'unico motivo di appello lamentava Parte_1
violazione di legge e/o erronea applicazione di norme e principi di diritto e difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva escluso che fosse stata acquisita la prova del sinistro sul presupposto che dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio non era stata accertata la compatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica descritta dalla danneggiata, omettendo di valutare che dal materiale probatorio raccolto (modulo di constatazione amichevole in atti, prova testimoniale ed esito dell'interrogatorio formale deferito al convenuto ) era emersa la Controparte_2
prova del verificarsi e della dinamica del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Gli appellati e non si costituivano in Controparte_3 Controparte_2
giudizio.
Acquisita la prova della notifica dell'atto di appello eseguita nei confronti di e e rigettata la richiesta di ordine di Controparte_3 Controparte_2
esibizione della perizia redatta dal fiduciario di in Controparte_1
quanto formulata dall'appellante per la prima volta nell'atto di appello, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 14 Marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_3
e , che, nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] Controparte_2
5 appello, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
6 Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato in data 24-4-2017 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica, che è stata eseguita a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 22-3-2017 (si veda il timbro postale apposto sulla busta contenente la copia notificata della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte appellante).
Quanto al merito dell'appello principale, nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Venosa ha ritenuto che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onus probandi, non avesse dimostrato non soltanto le modalità dell'incidente e il grado di responsabilità di ciascun conducente, ma anche il verificarsi del sinistro e, alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, ha escluso che fosse stata acquisita la prova della compatibilità
dei danni riportati dai veicoli coinvolti con l'incidente ed ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal . Parte_1
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, allegando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'an debeatur per avere il Giudice di pace omesso di valutare l'esito della prova testimoniale, ritenendola non del tutto convincente senza alcuna motivazione, la prova documentale costituita dal modulo di constatazione amichevole in atti, in cui si era assunto la responsabilità Controparte_2
esclusiva dell'incidente, e l'esito dell'interrogatorio formale deferito al convenuto,
che non si era presentato per renderlo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054
secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
7 presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la
8 prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
A monte dell'accertamento dell'operatività o meno della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., nel caso in cui la controparte contesti il verificarsi dello scontro fra i veicoli o il coinvolgimento di uno di essi nell'incidente, come nell'ipotesi che ci occupa, in cui ha Controparte_1
contestato in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il fatto storico, così come descritto nell'atto di citazione, in considerazione della incompatibilità fra i punti d'urto fra i due mezzi, sulla base dei principi generali sanciti dall'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di fornire non soltanto la prova della dinamica del sinistro e del grado di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista, ma anche la dimostrazione che l'incidente si è effettivamente verificato e che in esso è rimasto coinvolto il veicolo antagonista.
Tanto premesso in punto di diritto, nella pronuncia impugnata effettivamente il
Giudice di prime cure ha omesso di valutare l'esito dell'interrogatorio formale
9 deferito al convenuto e della prova testimoniale e le risultanze della documentazione in atti senza alcuna motivazione.
In realtà, però, nè la mancata comparizione del convenuto a Controparte_2
rendere l'interrogatorio formale deferitogli da né il Controparte_1
modulo di constatazione amichevole di incidente prodotto dall'attrice in primo grado potevano assumere alcuna rilevanza ai fini della prova del verificarsi dell'incidente e della sua dinamica: in particolare, l'interrogatorio formale era stato richiesto dall'assicuratore del veicolo condotto dall'interrogando e, quindi,
non era diretto a provare circostanze sfavorevoli al dichiarante, ma fatti oggetto di controversia fra l'attore e gli altri convenuti, laddove l'interrogatorio formale,
quale mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale, non può essere deferito
dal convenuto ad altro convenuto che non si trovi con lui in posizione di
contraddizione (Corte di cassazione n. 361 del 1966), sicchè il mezzo istruttorio non avrebbe dovuto essere ammesso dal Giudice di prime cure.
Quanto al modulo di constatazione amichevole dell'incidente, se è vero che l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005 attribuisce al suddetto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum che l'incidente si è
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte,
sicchè in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria, è anche vero che il modulo di constatazione amichevole in atti non risulta sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, essendo la copia del documento in atti priva della sezione contenente le firme dei conducenti (si veda il documento prodotto al n. 1 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato al n. 6 nel fascicolo di parte dell'appellante).
10 Pertanto, con le precisazioni che precedono, deve escludersi che il Giudice di prime cure potesse valorizzare ai fini della prova del verificarsi del sinistro per cui
è causa la mancata comparizione del convenuto a rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale e il contenuto del modulo di constatazione amichevole di incidente agli atti.
Il Giudice di pace, poi, ha escluso senza alcuna motivazione l'utilizzabilità ai fini della decisione della deposizione resa dall'unico testimone presente al momento dell'incidente, ritenendola non del tutto convincente: in realtà, il teste, pur essendo estrinsecamente credibile, in quanto terzo estraneo agli interessi in causa e presente sul posto per ragioni legate alla sua attività lavorativa (il teste Tes_1
era dipendente della che stava eseguendo i lavori nel cantiere
[...] CP_6
edile lungo la SP 10 sulla quale si sarebbe verificato l'incidente), non ha fornito indicazioni precise e circostanziate in ordine al verificarsi del sinistro e alla relativa dinamica;
infatti, ha riferito di avere assistito all'impatto fra il veicolo Fiat
AN, che stava uscendo dal cantiere, e l'autovettura OR KU che sopraggiungeva lungo la SP 10 con direzione di marcia Venosa-Ginestra,
dichiarando che la OR KU, dopo aver urtato l'autovettura Fiat AN nella parte anteriore destra con la parte anteriore destra finiva contro una recinzione e veniva urtata a sua volta da una Smart sopraggiunta nel frattempo (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza Testimone_1
del 29-10-2014).
Le dichiarazioni rese dal testimone appaiono in contrasto con la stessa prospettazione attorea, secondo la quale la Fiat AN, nell'immettersi sulla strada principale, avrebbe omesso di dare la precedenza all'autovettura Fiat KU che proveniva dalla SP 10 dalla sua sinistra (si veda il contenuto del modulo di constatazione amichevole in atti, il quale, sebbene non possa assumere rilevanza sul piano probatorio per le suindicate ragioni, concorre ad integrare le carenti
11 allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'identificazione della causa petendi che caratterizza la domanda giudiziale deve essere operata caso per caso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati e in esso richiamati in modo da consentire al convenuto la possibilità
di apprestare la propria difesa - in tal senso Corte di cassazione n. 3363 del 2019,
Corte di cassazione n. 11751 del 2013 e Corte di cassazione n. 1681 del 2015):
infatti, ove l'autovettura Fiat AN, uscendo dal cantiere, avesse urtato l'autovettura OR KU che proveniva dalla SP 10 dalla sua sinistra, come risulta dalla ricostruzione contenuta nel modulo in atti, l'impatto sarebbe avvenuto fra la parte laterale anteriore destra di quest'ultimo veicolo e la parte anteriore laterale sinistra e non la parte anteriore laterale destra, come riferito dal testimone, della
Fiat AN.
Pertanto, occorre concludere, sulla base del percorso argomentativo che precede,
che è stato completamente omesso dal Giudice di prime cure, che effettivamente la deposizione resa dal teste non poteva concorrere a formare il Testimone_1
convincimento del Giudice in ordine al verificarsi del sinistro, la cui compatibilità
con i danni lamentati dall'attrice in primo grado era stata contestata in modo specifico dalla compagnia assicuratrice.
Pertanto, disattendendo il relativo motivo di appello, appare condivisibile la decisione adottata dal Giudice di prime cure, che sul presupposto che
[...]
, sulla quale gravava il relativo onus probandi in base ai principi Parte_1
generali stabiliti dall'articolo 2697 c.c., non avesse fornito la dimostrazione del verificarsi dell'incidente, ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta anche alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio, che aveva escluso di poter verificare la compatibilità dei danni lamentati con il sinistro in considerazione del fatto che, in
12 seguito alla riparazione del veicolo di proprietà dell'attrice e a causa della mancata produzione in atti di documentazione fotografica attestante il danneggiamento materiale del mezzo, non erano stati messi a sua disposizione elementi di prova sufficienti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello principale proposto da
[...]
non appare meritevole di accoglimento e deve essere rigettato. Parte_1
ha chiesto che venga condannata al Controparte_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, quindi,
avendo avanzato richiesta di riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese processuali, ha proposto appello incidentale.
Premesso che anche l'appello incidentale deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, che sono richiesti dall'articolo 342 c.p.c. (nella formulazione originaria vigente al momento della instaurazione del presente giudizio) e che sono finalizzati a consentire l'individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante in via incidentale chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza, circoscrivendo il thema decidendum
devoluto al Giudice di appello, nel caso che ci occupa l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellane in via incidentale non ha specificato i motivi dell'impugnazione.
Infatti, pur avendo indicato il capo della sentenza di cui intende ottenere la riforma (il capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio),
l'appellante in via incidentale non ha enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a compensare interamente fra le parti le spese processuali relative al giudizio di primo grado e non ha allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato.
13 Pertanto, l'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1
dichiarato inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, nei rapporti fra l'appellante e le stesse devono essere interamente compensate fra le Controparte_1
parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati Controparte_3
e , dall'altro, la mancata costituzione in giudizio della parte Controparte_2
vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello principale e alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 24-4-2017, da avverso la Parte_1
sentenza n. 14/2017 emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 2-2-2017,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017, da avverso la suddetta Controparte_1
pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 Controparte_3
14 - rigetta l'appello principale;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra e Parte_1
Controparte_1
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati CP_2
e , dall'altro;
[...] Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 con riferimento all'appello principale e all'appello incidentale.
Potenza, 23-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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