Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui il quale riveste il ruolo – anche non dall'inizio dell'associazione ed anche in unione ad altri – di coordinare ed assicurare la funzionalità delle strutture di cui il sodalizio si compone, senza necessità che detto ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, essendo sufficiente, nel caso di ramificazioni territoriali della stessa, che sia esercitato in relazione anche ad una sola di tali ramificazioni. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere volta a favorire l'immigrazione clandestina, operante in parte in Italia ed in parte in Africa, in cui il ruolo di organizzatore è stato desunto da plurimi elementi, tra cui la presenza dell'imputato in occasione di tutti gli sbarchi, che coordinava dalla terraferma, fornendo le indicazioni di approdo, reperendo gli immobili ove ricoverare i clandestini in attesa di avviarli alle destinazioni finali ed i mezzi di trasporto per trasferirveli, curando l'approvvigionamento di viveri e di quant'altro necessario ed approntando soluzioni logistiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2017, n. 47741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47741 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
4 774 1- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/11/2017 Presidente- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 1297/2017 ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE DOMENICO FIORDALISI N.32147/2016 MICHELE BIANCHI ROSA ANNA SARACENO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED AB AN IL EL SO Y (ALIAS)... nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]( EGITTO) avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA che ha concluso per Il P.G. chiede nei confronti di ED AB AN IL EL SO: annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento per continuazione disposto in relazione al reato per il quale all'esito di giudizio abbreviato era intervenuta la condanna passata in giudicato il 31/10/2012, con rideterminazione del relativo aumento di pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché della pena finale in anni 16 e mesi 8 di reclusione;
nei confronti di AS EDHGAG KR: annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento per continuazione disposto in relazione al reato per il quale all'esito di giudizio abbreviato era intervenuta la condanna passata in giudicato il 9/12/2013, con rideterminazione del relativo aumento di pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché della pena finale in anni 6 e mesi 8 di reclusione;
rigetto nel resto di entrambi i ricorsi. Udito il difensore L'avvocato BILLE' chiede l'accoglimento del ricorso. 2 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di assise di appello di Messina confermava la sentenza 7.01.2015 della Corte di assise della medesima città nella parte in cui, per quanto qui rileva, aveva dichiarato: - OV AM OK responsabile di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo c) con il ruolo di partecipe sino al 24 luglio 2010; OH EL MA MA El SO responsabile di partecipazione alla medesima associazione sino al 26 settembre 2010, con il ruolo di coordinatore della c.d. cellula milanese, deputata alla gestione degli sbarchi e allo smistamento dei migranti, e dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai capi d) ed e), commessi il 24.7.2010 e l'1.9.2010. La Corte di assise di appello, esclusa l'aggravante della transnazionalità dell'associazione, rideterminava le pene, condannando: El SO ad anni 17 mesi sei di reclusione, riconosciuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 5.6.2012, irrevocabile il 31.10.2012; OV OK ad anni sette mesi sei di reclusione, riconosciuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 21.11.2011, irrevocabile il 9.12.2013. La pronunzia, relativa anche ad altri imputati non ricorrenti, si iscrive in procedimento che aveva visto esercitata l'azione penale nei confronti di un numero anche maggiore di cittadini stranieri, alcuni dei quali separatamente giudicati, raggiunti dall'accusa di aver partecipato ad un'associazione, pressoché interamente composta da egiziani, che operava in località non meglio individuate dell'Egitto, a Milano e in varie località della Sicilia e della Calabria, al fine di favorire l'ingresso illegale di connazionali, procurando effettivamente l'ingresso nello Stato di un numero rilevante di clandestini, i quali, dopo lo sbarco e prima di essere avviati alle destinazioni finali, venivano persino sequestrati al fine di ottenere il pagamento delle somme pattuite per il trasporto.
1.1 L'associazione per delinquere, in relazione alla quale la sentenza impugnata ha confermato la condanna nei confronti degli odierni ricorrenti era, secondo quanto rilevato dalla sentenza di primo grado, dimostrata: dalle 3 dinamiche dei vari sbarchi che si erano susseguiti con analoghe modalità in un breve arco temporale dal 24 luglio al 26 settembre 2010 e, dunque, dalla realizzazione dei reati fine, commessi con analogia di modi e in contiguità temporale;
dai collegamenti emersi tra gli imputati;
dall'accertata esistenza di strutture logistiche, impiegate per trattenere gli immigrati;
dalle convergenti informazioni fornite dai trasportati in occasione degli interventi delle forze dell'ordine; dal contenuto delle conversazioni, nel cui contesto i collocutori rievocavano precedenti operazioni, si scambiavano consigli, rivendicavano la professionalità acquisita nel settore, si preoccupavano di assicurare l'assistenza legale ai sodali arrestati, programmavano nuove imprese criminose, offrendo appoggio o ricevendo appoggio anche da parte di altri gruppi attivi nel medesimo settore. In relazione alla posizione di MO El SO la prima Corte aveva riconosciuto il ruolo apicale dal medesimo svolto in seno alla consorteria e la sua attiva partecipazione agli sbarchi di San Leone del 24.7.2010, di Grotteria a Mare dell'1.9.2010, di Ribera (Sciacca) del 26.9.2010. Fratello di YA EL AH, detto AB SE, promotore dell'organizzazione, il ricorrente costituiva l'anello di congiunzione tra la cellula madre, operativa in Egitto, e la cellula milanese preposta all'organizzazione e gestioni degli sbarchi sul versante italiano. In relazione alla posizione di OV OK, la prima Corte aveva fondato la sua responsabilità in ordine al reato associativo sul ruolo svolto dall'imputato in occasione dello sbarco di San Leone;
sulla sua diretta interlocuzione con il capo dell'associazione, AB SE, dall'imputato costantemente aggiornato sull'andamento dell'operazione; sui ripetuti contatti intrattenuti con gli altri sodali presenti sul territorio siciliano.
1.2 In risposta agli appelli, la Corte di secondo grado osservava che, eccezion fatta per l'esclusione della circostanza ex art. 4 L. n. 146 del 2004, andava confermata l'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente contestati, resistendo l'impianto probatorio alle eccezioni in rito e alle critiche difensive e ne spiegava le ragioni in relazione alle singole posizioni, secondo quanto si dirà esaminando i ricorsi.
2. El SO ricorre, a mezzo del difensore avvocato Francesco Traclò.
2.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto ruolo di coordinatore e organizzatore dell'associazione. Eccepisce l'inadeguatezza della motivazione e l'illogicità dell'aver desunto il ruolo organizzativo dalla commissione dei reati fine, in occasione dei quali l'imputato avrebbe gestito le operazioni successive allo sbarco, predisponendo i mezzi necessari all'accoglienza dei profughi e coordinando l'attività dei sodali. Assume che la decisione impugnata si sarebbe limitata a desumere il ruolo di organizzatore da elementi del tutto inconferenti, trascurando di considerare che di esso difettavano i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, essendo stata la medesima attività espletata indifferentemente anche da altri associati senza che ai medesimi fosse contestata analoga posizione di vertice. Nemmeno era stato confutato il dedotto "carattere familiare" della c.d. cellula milanese e la fungibilità dei ruoli svolti dai suoi componenti.
2.2 Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata nonché violazione di legge per omessa valutazione dei parametri soggettivi e oggettivi di cui art. 133 cod. pen.. La Corte di assise di appello aveva totalmente omesso di esplicitare i criteri seguiti nell'esercizio del potere di dosimetria sanzionatoria, esplicitazione tanto più necessaria a fronte di una pena base, per il delitto associativo, ritenuto più grave, quantificata in misura assai distante dal minimo edittale, come pure nessuna giustificazione era stata fornita a sostegno della eccessiva onerosità degli aumenti apportati a titolo di continuazione. Aveva del tutto trascurato la giovane età dell'imputato, l'assenza di ulteriori pendenze giudiziarie, l'essersi astenuto da atti di vessazione e di violenza in danno degli immigrati.
2.3 Con il terzo motivo lamenta la mancata riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena apportato per reato separatamente giudicato con rito abbreviato.
3. OV MO OK ricorre a mezzo del suo difensore, avvocato Alessandro Billé.
3.1 Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., commi 4 e 5, reiterando l'eccezione di nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui la prima Corte aveva disposto l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni procedimentali di AA Mohamoud Sophy, senza completarne l'esame e senza l'esperimento del procedimento incidentale di cui all'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., mentre era necessario un approfondimento sull'effettiva sussistenza di una situazione di inquinamento probatorio, avendo la difesa rappresentato che il dichiarante, dopo essere stato destinatario delle intimidazioni riferite nel verbale di spontanee dichiarazioni del 2 agosto 2010, aveva reso ulteriori dichiarazioni alla polizia giudiziaria ed era stato sentito in qualità di teste dal G.u.p. del Tribunale di Messina all'udienza del 21 ottobre 2011 nel procedimento a carico del ricorrente per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione.
3.2 Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. con riguardo alla lettura e all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagine dagli stranieri clandestini, in tesi avvenuta non in presenza di situazione sopravvenuta imprevedibile. Già nella fase delle indagini una preliminari, con riferimento alla quale doveva valutarsi la imprevedibilità dei fatti 5 e delle circostanze che rendevano impossibile la ripetizione, era oggettivamente elevato il pericolo della irreperibilità dei dichiaranti, cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno e per i quali l'Italia costituiva solo una tappa del viaggio verso altre destinazioni europee.
3.3 Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.. Afferma il ricorrente che la decisione impugnata era assolutamente carente nell'indicazione degli elementi da cui desumere con certezza l'adesione del prevenuto al sodalizio, tenuto conto della sua partecipazione ad uno solo degli sbarchi e del suo immediato arresto. Quanto ai valorizzati contatti telefonici con i presunti sodali in occasione dello sbarco, mancava nella decisione la benché minima spiegazione del perché essi fossero sintomatici della sua partecipazione all'organizzazione e non piuttosto dovuti alla complessità logistica dell'operazione in corso, mentre l'affermazione secondo la quale l'attività di accoglienza non poteva che essere svolta da soggetti esperti e fidati era risultata platealmente contraddetta dalla assoluzione dalla fattispecie associativa, pronunciata nei confronti degli altri coimputati tratti in arresto per medesimo episodio di favoreggiamento dell'immigrazione.
3.4 Con il quarto motivo deduce inosservanza dell'art. 81 cod. pen.. Non uniformandosi al principio di diritto, secondo cui nel caso di continuazione tra reati giudicati con sentenza definitiva e reati sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati e quella irroganda, la Corte di assise di appello aveva erroneamente ritenuto più grave il resto associativo (la cui pena era stata determinata in anni cinque di reclusione) rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione, posto in continuazione con il primo e per il quale l'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque mesi due di reclusione, al netto della riduzione per il rito. Tale erronea determinazione della pena aveva, altresì, comportato l'obliterazione dell'ulteriore principio, in forza del quale il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione comporta che, qualora il reato più grave sia stato giudicato con rito speciale, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. vada applicata sulla pena finale determinata dopo l'aumento per i reati satellite ancorché giudicati con rito ordinario. In ogni caso sulla frazione di pena apportata in aumento per il reato giudicato con il rito speciale, la Corte non aveva operato la prescritta riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. 6 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati con limitato riguardo al calcolo della pena, con conseguente annullamento con rinvio delle statuizioni sul punto nei riguardi di OV AM OK, mentre vanno rigettati nel resto. In via preliminare va rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della Corte territoriale e quella del Tribunale hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme.
2. Ricorso El SO.
2.1 Il primo motivo, con il quale si censura il ruolo di organizzatore che entrambi i giudici di merito, in aderenza alla contestazione mossa, hanno attribuito all'odierno ricorrente, si colloca al confine dell'inammissibilità perché mostra una deficienza di attenzione al percorso ricostruttivo e valutativo dei fatti posto a fondamento delle conformi decisioni, censurando l'omessa risposta all'obiezione difensiva circa il carattere "familiare" della cellula milanese e la fungibilità delle funzioni svolte dai suoi componenti, ma in realtà astenendosi - così incorrendo in una sostanziale aporia censoria- dall'affrontare in reali termini critici tutte le coerenti considerazioni, aderenti alle risultanze processuali, sviluppate dal primo decidente e argomentatamente condivise dal giudice d'appello.
2.1.2 Ed invero i giudici della cognizione hanno riconosciuto la contestata posizione apicale, non sulla scorta di una vuota etichetta assegnata dall'inquirente o dell'apparente importanza del ruolo ricoperto, bensì sulla base di specifici elementi di fatto indicati in termini chiari e precisi attraverso la - - valorizzazione delle funzioni in concreto esercitate e della posizione effettivamente occupata in seno alla consorteria e rispetto agli altri sodali. Hanno, innanzitutto, indicato con puntualità le prove dell'esistenza dell'associazione criminosa, indicando a tal fine: la polivalenza probatoria dei singoli episodi e delle convergenti modalità esecutive dei diversi sbarchi, valutati, in proiezione dinamica, sia quale prova dei reati-fine sia quale prova del sodalizio;
le convergenti informazioni fornite dai soggetti trasportati, alla stregua delle quali era stato possibile delineare l'esistenza di un'aggregazione criminale complessa, di una struttura articolata e ramificata sia in territorio africano che in territorio italiano, il cui primo livello era costituito da una rete di mediatori che si occupavano di reclutare i futuri profughi, allettandoli con migliori prospettive di vita e mettendoli in contatto con i sodali addetti all'organizzazione ed esecuzione 7 del trasporto;
costoro concordavano il prezzo del biglietto da corrispondersi, in tutto o in parte, all'arrivo in Italia, provvedevano al convogliamento dei migranti verso punti di raccolta ove i medesimi venivano stipati, in condizioni di disagio e vessazione, fino alla partenza, per poi essere imbarcati su natanti di fortuna e trasbordati su altre imbarcazioni che proseguivano il viaggio sino ai prestabiliti punti di approdo;
sbarcati in Italia i passeggeri erano presi in carico dalla cellula di accoglienza che provvedeva a trattenerli in luoghi isolati e li costringeva, anche con il ricorso alla violenza, all'immediato saldo del compenso pattuito, prima di condurli nelle località di destinazione, prevalentemente Roma e Milano;
le innumerevoli e assolutamente chiare conversazioni telefoniche che avevano consentito di avere conferma dalla viva voce degli interlocutori delle stabili interrelazioni esistenti tra i diversi soggetti coinvolti nelle singole attività, della efficiente dotazione di strutture operative di cui il sodalizio disponeva nei luoghi di interesse, dei rapporti di mutua collaborazione instaurati con altri gruppi criminali, attivi nel medesimo settore.
2.1.3 Hanno, quindi, indicato con puntualità i dati fattuali dimostrativi del ruolo svolto dall'imputato che, fratello del capo dell'organizzazione, AB SS, costituiva l'anello di congiunzione tra la cellula madre, operante in Egitto, e la cellula milanese preposta all'organizzazione e gestione dello sbarco sul versante italiano, in seno alla quale El SO rivestiva una posizione di assoluta preminenza, organizzando il lavoro altrui, intrattenendo contatti telefonici con i sodali coinvolti negli sbarchi, curando la pianificazione e la logistica dei viaggi, recandosi nelle località di volta in volta individuate per l'approdo, non per svolgere compiti esecutivi al pari degli altri associati, ma per dirigere le operazioni con funzioni di sovrintendenza e controllo della regolare esecuzione del programma. E a tal fine sono stati valorizzati plurimi convergenti elementi, rappresentati: - dall'accertata presenza dell'imputato in occasione di tutti gli sbarchi (San Leone, Grotteria, Ribera) che egli coordinava dalla terraferma, fornendo le coordinate di approdo (conv. n. 112 del 31.10.2010); reperendo i mezzi di trasporto per il successivo trasferimento dei clandestini alle destinazioni finali del viaggio (nello sbarco di San Leone le attività investigative avevano consentito addirittura di tracciare il percorso di El SO, analogo a quello dell'autoarticolato condotto dal Corsini, sia in discesa da Roma che nella successiva risalita con il carico dei migranti); curando l'approvvigionamento dei viveri e di quant'altro necessario (MO EM El DE lo aveva indicato come colui che lo aveva coinvolto nella vicenda dello sbarco di Grotteria, offrendogli denaro perché si occupasse di procurare abbigliamento ai migranti in procinto di approdare), approntando soluzioni logistiche e reperendo gli stabili ove 8 ricoverare i clandestini subito dopo lo sbarco e prima del loro avvio alle destinazioni finali (conv. con. n. 357 dell'1.9.2010, n. 112 del 31. 8. 2010; n. 2 del 13.8.2010); -· dal compito assunto di garantire sostegno legale agli associati in caso di arresto (conv. n. 418 del 15.9.2010, n. 581 del 19.9.2010, n. 682 del 25.9.2010, attestanti lo sforzo profuso dall'imputato nell'assicurare tutela agli associati tratti in arresto in occasione dello sbarco di Ribera); - dalle conversazioni con il fratello AB SS, nel cui contesto, direttamente interloquendo su questioni di rilevanza strategica nella vita del contesto associativo, aveva manifestato un iniziale dissenso a stringere accordi con altri gruppi criminali, impegnati nello stesso settore, rimarcando l'inopportunità di "bruciare" i sicuri punti di approdo faticosamente individuati e che avrebbero garantito sicurezza alle future e programmate operazioni ( conv. n. 3 del 13.8.2010: " qua la strada è perfetta...quel posto deve rimanere nostro e non lo vogliamo bruciare con troppo lavoro...in questo posto vogliamo lavorare quest'anno e se Dio vuole anche il prossimo anno"). Elementi tutti, secondo la concorde valutazione dei giudici della cognizione, univoci nel dimostrare che il ricorrente ricopriva un ruolo preminente, svolgendo funzioni di organizzazione sul versante italiano delle attività illecite del sodalizio, attraverso l'autonoma gestione delle operazioni sia sul piano del reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma (luoghi di approdo e di ricovero, mezzi di trasporto, beni di prima necessità ai fini dell'accoglienza) sia su quello del coordinamento e della direzione dei sodali impegnati nei singoli sbarchi.
2.1. Sicché la sentenza impugnata si colloca correttamente nel solco dei principi statuiti da questa Corte che ha ripetutamente affermato che organizzatore è chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche di una sola delle articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nel senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali. Di tali condivisi principi la decisione impugnata ha, dunque, fatto corretta e argomentata applicazione, alla stregua dei dati fattuali acquisiti e plausibilmente 9 apprezzati, riconoscendo nel contributo fornito dal ricorrente, nella fase storica presa in considerazione, i requisiti della essenzialità e della infungibilità, bastando qui solo aggiungere che l'infungibilità va intesa in senso relativo, ossia come non facile intercambiabilità e non già, come vorrebbe il contrario opinare difensivo, come assoluta insostituibilità (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Rv. 195764).
2.2 Inammissibili sono le doglianze mosse con il secondo motivo quanto alla commisurazione della pena. È appena il caso di richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Ebbene, il primo giudice aveva inflitto al ricorrente la pena di anni trenta di reclusione, determinando in anni dodici di reclusione la pena base per il più grave reato ex art. 416 cod. pen., commi 1 e 6, aumentata di anni sei ex art. 4 L. n. 146/2006 e di anni sei per ciascuno dei due reati in continuazione di favoreggiamento dell'immigrazione. La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado in punto di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, laddove la prima Corte aveva posto l'accento sull'allarmante gravità in sé delle condotte, sulla loro reiterazione, sulla pervicacia e spregiudicatezza mostrata dall'imputato nel mettere in pericolo la vita dei migranti al solo scopo di lucrare sulla loro disperazione e sulla speranza di migliori condizioni di vita, sulle condizioni inumane e degradanti riservate ai clandestini sia durante il trasporto che nei ricoveri allestiti per la loro prima allocazione subito dopo lo sbarco, sul ruolo svolto dall'imputato, sull'ingente numero dei soggetti di volta in volta trasportati e sull'entità dei profitti conseguiti, ha implicitamente dato conto dei criteri seguiti e dei parametri applicati nella benevola rimodulazione del trattamento sanzionatorio, determinato, esclusa l'aggravante della transnazionalità e riconosciuta la continuazione anche con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina concretizzatosi nello sbarco di Ribera e già separatamente giudicato con sentenza irrevocabile, in anni diciassette e mesi sei di reclusione, ritenuta congrua la pena di anni dieci per il più grave delitto associativo e congruo l'aumento di anni due e mesi di reclusione apportato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite. Sicché le censure del ricorrente, che tendono esclusivamente ad una nuova valutazione 10 della pena,nella franca insussistenza del denunciato vizio di motivazione, sono inesorabilmente improponibili.
2.3 Coglie, invece, nel segno la doglianza formulata con il terzo motivo che lamenta la mancata riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato per il reato satellite già giudicato con il rito abbreviato. Nel caso in esame non può sostenersi che il giudice di appello, nella determinazione dell'aumento abbia presupposto e considerato la già operata riduzione, in quanto la relativa porzione di pena è stata determinata in misura perfettamente corrispondente a quella inflitta per le altre omogenee violazioni, non diversamente valutate sotto il profilo della gravità. Consegue a quanto sin qui rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. 1), potendo questa stessa Corte rimediare all'errore, apportando sulla pena determinata per il reato satellite già giudicato la riduzione premiale del rito e così rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni quindici mesi dieci di reclusione. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
3. Ricorso di OV OK.
3.1 I primi due motivi di ricorso con i quali si eccepisce la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., comma 4 e 5, e dell'art. 512 cod. proc. pen. sono inammissibili sotto due concorrenti profili. Va, in primo luogo messo in evidenza come tali censure costituiscano mera replica delle doglianze già dedotte in appello (comuni a quelle formulate negli atti di gravame dell'imputato El SO -che non le ha riproposte nel ricorso- e degli imputati non ricorrenti El YE El SO KA e RS MO IR) e come non si confrontino con le risposte, corrette in diritto, logiche e puntuali, fornite dalla decisione impugnata.
3.1.2 Ineccepibilmente la Corte territoriale ha ritenuto corretta la disposta acquisizione al fascicolo del dibattimento, e dunque la piena utilizzabilità ai fini della decisione, delle dichiarazioni procedimentali rese da AA MA, valorizzando: - quanto alla sussistenza di intimidazioni o promesse di utilità, le risultanze del verbale di spontanee dichiarazioni rese dal AA in data 2.8.2010, acquisito con il consenso delle parti, da esso emergendo che, appena pochi giorni dopo lo sbarco di San Leone, l'organizzazione aveva inviato al teste, per il tramite del fratello, un preciso messaggio, prospettandogli pesanti ritorsioni se non avesse ritrattato le sue dichiarazioni e promettendogli, in caso di ritrattazione, la restituzione dei soldi del viaggio;
11 quanto alla perdurante attualità degli effetti intimidatori, la nota del 5.11.2013 della Questura di Messina, nella quale si dava atto che il AA, in vista della sua audizione dibattimentale, aveva chiesto di poter deporre con modalità protette, in modo da non essere visto dagli imputati;
- quanto alla concreta incidenza degli effetti intimidatori sul suo esame, il comportamento serbato dal dichiarante durante la deposizione dibattimentale, costellata da costanti "non ricordo" pur a fronte delle sistematiche contestazioni mosse dal P.M., e dalla declamata assenza di condizionamenti, funzionale a compiacere i soggetti a favore dei quali si sarebbe risolta la falsa testimonianza.
3.1.3 Ora, diversamente da quanto propugna la contraria ed insistita obiezione difensiva, questa Corte regolatrice ha ripetutamente precisato che, ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio, che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste, la previsione di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni e nulla vieta che detti elementi possano essere tratti direttamente dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione;
ne discende che nessuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, Piscopo e altro, Rv. 252468; Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, LS., Rv. 261254); che, quanto alla sussistenza degli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, lo standard probatorio non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma nel contempo non è neppure necessaria una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, essendo sufficiente che detti elementi siano connotati da precisione, obiettività e significatività (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270530; Sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, Marzano, Rv. 269272 e molte altre conformi); che la disposizione di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. non ha natura sanzionatoria che si riverbera sull'imputato che ha posto in essere l'attentato alla prova, ma mira a garantire in modo oggettivo l'integrità dello strumento probatorio e che, dunque, è legittima la "contestazione acquisitiva", anche se la situazione che ha compromesso la genuinità della prova non è addebitale all'imputato (Sez. 4, n. 38230 del 19/05/2009, Critelli, Rv. 245036; Sez. 1, n. 8542 del 18/06/1993, Mezzapelle, Rv. 195524; da ultimo, 12 Sez. 1, n. 51071 del 6/11/2014, Corda e Sez. 2, n. 9137 del 25/02/2010, Papa, non massimate). A tali principi la Corte territoriale e il giudice di primo grado si sono attenuti, valutando correttamente gli elementi a disposizione di indiscussa utilizzabilità: le riferite e chiare intimidazioni ricevute dal AA, la cui attendibilità sul punto non è messa in discussione dal ricorrente, il perdurante stato di timore palesato anche in occasione dell'esame dibattimentale, la sua concreta condotta processuale;
circostanze tutte ritenute, con plausibilità logica, sintomatiche e anzi concretamente dimostrative delle subite intimidazioni, del perdurante stato di soggezione e reticenza del dichiarante e della conseguente compromissione della genuinità delle sue dichiarazioni dibattimentali. difensivo (la contestata Neppure ha pregio l'ulteriore argomento acquisizione delle dichiarazioni procedimentali, dopo che era stato concluso l'esame del P.M. e prima che iniziasse il controesame delle difese) avendo anche sul punto la Corte logicamente e correttamente annotato come, essendo risultata compromessa la genuinità della deposizione sin dall'inizio e per tutta la durata dell'esame del P.M., affatto inutile era risultata la prosecuzione di attività istruttoria, stante la già conclamata reticenza e la sperimentata falsità dell'apporto dichiarativo assunto. Non pertinente è, infine, il richiamo a Cass. Sez. 2, n. 37868 del 13/06/2014, Maino e altri, Rv. 261754, secondo cui "quando il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottrae all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali in precedenza rese dallo stesso, se prima non si procede al suo esame". Nel caso che ne occupa, non è stata affatto compiuta una preventiva valutazione di inquinamento della genuinità del dichiarante e, dunque, di inutilità dell'esame dibattimentale;
al contrario l'esame dibattimentale è stato espletato e le contestazioni mosse hanno costituito il rituale strumento Compendio processuale di emersione, in uno agli altri elementi acquisiti al concreto f processuale, della profonda divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari;
altro è invece la legittima valutazione dell'inutilità della prosecuzione dell'esame per la conclamata reticenza del teste e per il verificato inquinamento della fonte di prova.
2.1.4 A non diverse conclusioni deve pervenirsi riguardo alla dedotta violazione dell'art. 512 cod. proc. pen.. Sotto tale profilo le obiezioni difensive (la prevedibile irreperibilità degli stranieri informatori, privi di permesso di soggiorno e solo temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, essendo di comune esperienza che l'Italia costituisca solo una tappa del viaggio per raggiungere altre destinazioni europee) muovono da premesse in fatto, volte a contestare 13 l'imprevedibile irreperibilità dei testi, e articolano osservazioni in diritto che sono state più che adeguatamente e correttamente confutate dalla sentenza impugnata, osservando, quanto alla correttezza della acquisizione, che la imprevedibilità della irreperibilità dei testi era dimostrata da circostanze obiettive: LI OU MA risiedeva a Milano e aveva eletto domicilio, era rimasto in stato di detenzione in Italia, era stato interrogato dal P.M. anche in data 4.11.2010, era risultato ancora reperibile in data 16 marzo 2011 ed era stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con sentenza del 21.10.2011 dal G.u.p. del Tribunale di Messina;
i migranti che avevano reso dichiarazioni sullo sbarco di Grotteria avevano ottenuto il permesso di soggiorno;
quelli che avevano reso dichiarazioni sullo sbarco di Sciacca-Ribera si erano resi irreperibili molto tempo prima della citazione dibattimentale, essendosi arbitrariamente allontanati dopo circa un mese dallo sbarco, e le ricerche volte a rintracciarli erano state esaurienti ed esaustive.
2.1.5 In aggiunta a tali impeccabili considerazioni, è sufficiente aggiungere, quale ulteriore e dirimente profilo di inammissibilità di entrambi i motivi scrutinati, che il ricorrente non ha contestato la ritenuta sussistenza dell'associazione, ma l'affermata internità, siccome fondata esclusivamente sul suo coinvolgimento nello sbarco avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2010 in località San Leone di Agrigento. E riferendo su tale specifico episodio, due dei clandestini trasportati, per l'appunto AA MA e LÌ OU AE (le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina separatamente giudicato) hanno riconosciuto nell'imputato, chiamato CA, un componente del gruppo che li aveva presi in carico dopo lo sbarco e, segnatamente, colui che li aveva minacciati con un coltello per dissuaderli da eventuali propositi di fuga, li aveva esortati a mettersi in contatto con i familiari per il pagamento del compenso pattuito per il trasporto e, infine, aveva svolto funzioni di sorveglianza sul rimorchio su cui erano stati stipati, tentando la fuga al momento del controllo delle forze dell'ordine. Ora, stante la raggiunta giudiziale certezza sulla sua partecipazione ai fatti di San Leone e sulla consistenza ontologica dell'apporto concorsuale fornito, il ricorrente nulla osserva sulla valenza decisiva delle dichiarazioni, in tesi illegittimamente acquisite in deroga al principio del contraddittorio, ai fini della condanna riportata per il delitto associativo che riposa anche (ma non solo) sulla commissione del reato fine già definitivamente accertato.
3.2 Quanto meno infondato è il terzo motivo, con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendo non provati ed esaustivamente argomentati i requisiti minimi per la contestazione associativa a 14 carico del ricorrente, avendo egli partecipato ad uno solo degli sbarchi, essendo stato arrestato nell'immediatezza e non essendo stato acquisito nessun ulteriore elemento a suo carico nel corso delle indagini. Giova precisare quale necessaria premessa ermeneutica che la condotta di partecipazione all'associazione può essere desunta, secondo insegnamento di questa Corte, anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione, non occasionale, della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. Anzi, l'appartenenza di un soggetto al sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato conforme al piano associativo, qualora sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, e ciò può verificarsi quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei sicché esso non possa dirsi frutto di un comportamento occasionale e fortuito (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Boschetti, Rv. 262662; Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahed e altri, Rv. 246115; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo e altri, Rv. 241628). Ebbene, siffatta dimostrazione è stata correttamente fornita nelle competenti sedi di merito, mentre le censure sviluppate si limitano a riprodurre quelle già prospettate al giudice di secondo grado e da questi confutate con argomentazioni logiche ed esaustive. In primo luogo la Corte di assise di appello ha posto in evidenza come, secondo quanto testimoniato dalle risultanze dialogiche, il sodalizio si avvalesse solo di uomini di provata fiducia e di sperimentata competenza, non potendo correre rischi di infedeltà o di inesperienza nell'esecuzione dei delicati compiti di trasbordo dei clandestini, di occultamento degli stessi e di trasporto verso le destinazioni finali. Ha, poi, rimarcato come in coincidenza dello sbarco e nel corso delle successive operazioni, le tre utenze nella disponibilità dell'imputato avessero registrato numerosi contatti con quelle in uso ai sodali presenti sul territorio siciliano (El SO KA, RS IR, El SO MO). Tale rete di rapporti dimostrava una pregressa consolidata conoscenza, la disponibilità di plurimi recapiti, la condivisione di un comune interesse al buon esito dell'operazione criminosa, un sicuro rapporto fiduciario, tanto più che esigenze di prudenza avrebbero certamente consigliato di evitare ogni forma di esposizione con estranei al sodalizio. E solo un membro dell'associazione e non un 15 "manovale", occasionalmente addetto a singoli compiti esecutivi, avrebbe potuto entrare in contatto diretto con il vertice dell'organizzazione, AB SE, con il quale era rimasto in contatto il ricorrente, nonostante la presenza in loco del suo referente, il fratello El SO. Tali elementi, in uno al ruolo svolto, rilevantissimo, addirittura essenziale, nell'ottica della riuscita dell'operazione criminosa, ruolo che, secondo i criteri della logica, non avrebbe potuto essere affidato ad estranei in modo occasionale, deponevano per la piena partecipazione dell'imputato al gruppo criminoso, come soggetto in esso integrato, con specifici compiti. I giudici di merito hanno, dunque, fornito un'adeguata risposta a tutti i profili di censura, qui meramente riproposti in chiave di sola contrapposizione argomentativa e nella mera prospettazione di una delibazione alternativa dei dati probatori, preclusa in questa sede, in cui non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto per verificarne la completezza, l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza di possibilità di procedere a letture alternative o di sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dal giudice di merito, i cui apprezzamenti, nel caso in disamina, sono incensurabili perché sorretti da un discorso giustificativo ampio, coerente e del tutto scevro da mende logiche e giuridiche.
3.3 Fondata è la doglianza con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della disciplina della continuazione. Questa Corte ha stabilito che "nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee " (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, Vella e altri, Rv. 265733; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli e altri, Rv. 264582). Nel caso di specie giudice d'appello non si è attenuto a tale regula iuris, individuando il reato più grave in quello sottoposto al suo vaglio e per il quale ha irrogato la pena di anni cinque di reclusione, mentre per quello, già giudicato e unificato per la continuazione, era stata inflitta la pena di anni cinque mesi due di reclusione. La sentenza deve essere, pertanto, annullata sul punto con rinvio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria perché proceda alla rideterminazione della pena, attenendosi al superiore principio nonché al principio, assolutamente 16 prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei riguardi di MO EL AH MA El SO limitatamente al calcolo della pena, che ridetermina in quella di anni quindici e mesi dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di OV AM OK limitatamente al calcolo della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017 Il Consigliere estensore nsore Il Presidente Rosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei shrimp genee Grimang DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 OTT 2018 ALCANCELLIERE Stefania FAIELLA 17