Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l. 24.11.1981 n. 689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSUGANA 2, presso l'avvocato T. MAIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO IS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SERIT NAPOLI, COMUNE DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 620/97 della Pretura di NAPOLI, depositata il 21/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.9.1996, IS NI si opponeva davanti al Pretore di Napoli all'iscrizione a ruolo esattoriale da parte della ER per conto del Comune di Napoli per complessive L. 891.600 relativamente a sanzioni amministrative, soprattasse, spese, irrogate per quattro infrazioni al codice della strada. Esponeva l'opponente che il diritto a riscuotere le somme si era prescritto, e che egli non era più proprietario dell'autovettura al momento dell'accertamento delle contravvenzioni. Con sentenza depositata il 21.1.1997, il Pretore accoglieva l'opposizione limitatamente a due delle infrazioni. Per le altre due, i cui processi verbali erano stati notificati il 2.9.1991, la notifica della cartella esattoriale era stata tempestiva, e l'opposizione era rigettata.
Ricorre per cassazione IS NI, affidandosi ad un solo motivo. L'amministrazione comunale e l'ente esattoriale non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, IS NI, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver deciso sull' eccepito difetto di legittimazione passiva. Al tempo delle infrazioni contestate (2.5.1991), egli non era più proprietario dell'autovettura cui si riferivano i processi verbali, per averla ceduta a mezzo di scrittura privata autenticata, del 13.2.1990.
Il ricorso è fondato, e va accolto.
Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti. Ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, viceversa, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l. 24.11.1981 n.689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria (Cass. 10.5.1991, n. 5235;
9.11.1993, n. 11060; 4.11.1997, n. 10794; 7.7.1998, n. 7569). Ai sensi dell'art. 384, l^ comma, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Risulta agli atti che l'autovettura Fiat uno tg. NA K 35547, cui si riferivano i processi verbali, era stata ceduta a tale CO Ciro, a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio Perone Pacifico di Napoli il 13.2.1990. L'opposizione va accolta nella parte in cui era stata rigettata dal Pretore di Napoli, con annullamento delle iscrizioni a ruolo relative ai processi verbali di contravvenzione n. 10196881 del 9.4.1991 e 10194504 del 10.4.1991. Ferma restando la compensazione delle spese nel giudizio pretorile (l'ente procedente non aveva la possibilità di accertare la reale proprietà del veicolo, che non risultava trascritta), le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno addebitate al Comune di Napoli, come da dispositivo, compensandosi le spese tra IS e ER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, annulla le iscrizioni a ruolo relative alle contravvenzioni di cui ai processi verbali n. 10194504 del 10.4.1991 e n. 10196881 del 9.4.1991. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna il Comune di Napoli alle spese le spese di questo giudizio, liquidate in L. 676.600, di cui L. 650.000 per onorari.
Compensa le spese nel rapporto tra IS e ER
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999