Art. 4. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali. ((2)) 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 4) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' differito al 30 giugno 2009.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 4) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' differito al 30 giugno 2009.