Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2008, n. 47558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47558 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 14/10/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1327
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 025945/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI LO N. IL 25/03/1941;
avverso ORDINANZA del 08/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di TRAVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Di Lauro Aldo, in sostituzione dell'avv. Campanili che chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di HI RL avverso il decreto del Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale con il quale era stata disposta la perquisizione e il sequestro, eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, nei confronti della ditta HI Zironi s.r.l., di documentazione concernente fatture, contratti di locazione di veicoli e comunicazioni intercorrenti tra l'Albo nazionale gestori ambientali e la ditta HI- Zironi, ritenendoli legittimi sia in relazione all'originaria imputazione di falso per induzione (artt. 48 e 479 c.p.), sia in ordine a quello di cui all'art. 483 c.p.. 2.- HI RL, quale Presidente del consiglio di amministrazione della Trasporti HI Zironi s.r.l. propone ricorso per cassazione deducendo:
a.- L'impossibilità di sussumere il fatto attribuito ad esso nella fattispecie di reato di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.. b.- L'impossibilità di sussumere gli stessi fatti nella fattispecie di reato di cui all'art. 483 c.p.. 3.- Il ricorso è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che a carico dell'indagato era stata formulata l'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 c.p., connessa all'inoltro, alla sezione regionale dell'Emilia Romagna dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, dei contratto di noleggio di due trattori stradali (Volvo Truck e Daf Truck), stipulati tra la ditta individuale MO AL e la Trasporti HI-Zironi, di cui il ricorrente era legale rappresentante, utilizzatore, e ritenuti ideologicamente falsi, inducendo così in errore i funzionari della predetta sezione, in ordine all'effettiva disponibilità dei predetti mezzi, D.M. n. 406 del 1998, ex art. 12, comma 3, lett. d).
Il Tribunale del riesame ha, in ogni caso, ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità).
Ora, l'Albo nazionale gestori ambientali è un organismo pubblico essendo costituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo essendo istituite presso le Camere di commercio (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 212). Inoltre, il Comitato nazionale è nominato dallo stesso Ministro per l'ambiente su designazione di vari Ministri, delle Regioni e dell'Unione camere di commercio. Le Sezioni regionali e provinciali sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 212 cit.).
L'iscrizione inoltre acquista anche carattere pubblicistico, tanto che detta è requisito per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 212, citato, comma 5) e la mancata iscrizione importa l'impossibilità di partecipare alla gara di appalto dei servizi (T.A.R. Sicilia Catania, sez. 3^, 14 novembre 2007, n. 1851). Orbene, il sequestro preventivo può essere disposto solo in quanto sia ravvisabile l'esistenza di un reato, che deve ritenersi l'antecedente logico del provvedimento cautelare. In tale ambito deve essere valutata/ non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi fomiti dall'accusa che delle argomentazioni difensive (Cass., sez. 2^, 23 marzo 2006, n. 19523). Nella specie, sussiste l'astratta sussumibilità del fatto sotto l'ipotesi del falso ideologico commesso dal privato di cui all'art.483 c.p., nell'attestazione, fatta all'Albo (ente pubblico),
dell'esistenza, falsa, delle condizioni per la iscrizione, quali la disponibilità dei mezzi sopraindicati, ai fini di ottenere l'iscrizione di carattere pubblicistico.
Sussiste anche il fumus, avendo il Tribunale del riesame evidenziato logicamente, sulla base delle indagini svolte, che risultava che i mezzi erano rimasti nella disponibilità della concedente MO e non erano nella disponibilità della HI - Zironi, che, pertanto non poteva essere iscritta al predetto Albo.
Per cui il sequestro aveva la potenzialità dimostrativa della fittizietà dei contratti di locazione dei predetti mezzi. Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008