Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Anche nel rito del lavoro la mancata ottemperanza all' ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, disposta ai sensi dell' art. 421, primo comma, cod. proc. civ. determina l' estinzione del processo ai sensi dell' art. 307 terzo comma cod. proc. civ. ancorché il giudice non abbia assegnato un termine, necessariamente perentorio, per la notifica, in tal caso dovendosi ritenere implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all' udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all' art. 415, quinto comma cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7209 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS PP, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BARTOLOMEO MURANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CERTA VITO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 137/96 del Tribunale di TRAPANI, emessa il 7/3/95; depositata il 15/03/96; RG.10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore depositato in data 6.6.1991 TO ER, conduttore in Trapani dall'1.3.1987 al 30.11.1990, al canone di L. 350.000 mensili, di un appartamento ad uso di abitazione di proprietà di US GI, agì in ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto al canone legalmente dovuto. Il tentativo di conciliazione, richiesto con domanda del 19.10.1990, aveva avuto esito negativo per l'assenza del locatore all'udienza del 9.1.1991. Con decreto del 10.6.1991 l'adito pretore di Trapani fissò per la comparizione delle parti l'udienza del 10.7.1991, nella quale dichiarò la contumacia del convenuto e dispose consulenza tecnica. Alla successiva udienza del 13.11.1991, rilevato che tra la data della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto e quella fissata per la comparizione non era intercorso il termine minimo di trenta giorni, fissò per la comparizione delle parti la nuova udienza del 22.1.1992, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza del 13.11.1991 senza fissare alcun termine.
Analogo provvedimento assunse all'udienza del 22.1.1992 su istanza del procuratore del ricorrente, il quale aveva rappresentato di non aver provveduto all'incombenza per mero disguido. Alla successiva udienza del 25.3.1992, in esito a tempestiva notifica, si costituì il locatore chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità dell'intero giudizio per la nullità della vocatio in jus, non sanata nei termini di cui all'art. 291 c.p.c., ovvero che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c. a seguito dell'inottemperanza da parte del ricorrente all'ordine di rinnovazione della notifica disposto con l'ordinanza del 13.11.1991. In via subordinata chiese che la domanda fosse dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, stabilito dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978. In via ulteriormente gradata domandò che l'eventuale credito del conduttore fosse compensato col proprio relativo all'ultima trimestralità del canone (non versato dal conduttore, che aveva rilasciato l'immobile con tre mesi di anticipo) e agli oneri condominiali, ammontanti a L. 219.170.
Con sentenza del 30.10.1995 il pretore disattese le eccezioni preliminari e quella di compensazione e condannò il locatore GI a restituire al ER la complessiva somma di L. 4.228.300, oltre agli interessi dalle singole scadenze.
Con sentenza n. 137 del 1996 il tribunale di Trapani ha rigettato l'appello del GI, cui aveva resistito il ER, osservando, per quanto in questa sede ancora rileva:
che il vizio dell'atto di evocazione in giudizio era stato sanato con la notifica successivamente effettuata in diretta applicazione dell'art. 162, comma 1, c.p.c. (e non già dell'art.291, comma 1, c.p.c.), sicché, non vertendosi in ipotesi di mancato rispetto di un termine perentorio, neppure poteva invocarsi l'effetto estintivo di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. a seguito della mancata rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 13.11.1991;
che il termine di cui all'art. 79 della l. n. 392 del 1978 era stato rispettato, essendo stata la domanda di conciliazione, che costituisce momento dell'unico procedimento di ripetizione delle somme versate in eccesso, proposta addirittura prima del rilascio dell'immobile;
che la mancata indicazione dei mezzi di prova non è causa di nullità del ricorso e che la produzione di documenti nel corso del giudizio era stata legittimamente ammessa dal pretore nell'esercizio dei suoi poteri officiosi;
che l'eccezione di compensazione andava comunque rigettata, in quanto del tutto sfornita di prova
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione US GI sulla base di quattro motivi. L'intimato TO ER non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c. per avere il tribunale omesso di dichiarare l'estinzione del procedimento, verificatasi in primo grado a seguito della mancata rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo al locatore, disposta dal pretore all'udienza del 13.11.1991.
Il ricorrente, premesso che è incontestato che il giudice che rilevi la nullità della vocatio in ius debba disporre la rinnovazione della notificazione fissando altra udienza nel rispetto dei termini minimi per comparire, nega però che il termine possa essere concesso più di una volta nell'ipotesi di inattività della parte onerata della rinnovazione.
Sostiene, in sostanza, che erroneamente il tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. sulla scorta della considerazione che, nei procedimenti cui è applicabile il rito del lavoro, la domanda è compiutamente proposta col deposito del ricorso. Afferma che, invece, la particolare previsione di cui all'art. 291, primo comma, trova una sua collocazione nella previsione generale di sanabilità degli atti contemplata dall'art.162 c.p.c., ma che tanto non esclude affatto che anche al processo del lavoro sia applicabile la causa di estinzione di cui all'art. 291, comma 3, il quale prevede che "se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo".
Nè poteva conferirsi alcun rilievo alla circostanza - invece valorizzata dal tribunale - che il pretore non avesse stabilito il termine perentorio entro il quale la notifica doveva essere eseguita, giacché il termine è comunque fissato dalla legge. E, nella specie, essendo stata la notifica omessa, non era stato rispettato alcuno dei termini di cui all'art. 415, quarto e quinto comma, c.p.c.. Non, in particolare, quello di cui al quarto comma della citata disposizione, che impone la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla data della pronuncia del decreto;
il quale, "benché nasca ordinatorio, diventa perentorio sia a norma dell'art. 291, comma 3, che dell'art. 307, comma 3, ove venga ordinata la rinotificazione".
2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 2, l. n. 392 del 1978 per avere il tribunale - come il pretore - ritenuto che la domanda di conciliazione avanzata prima della riconsegna dell'immobile, e dunque in costanza di rapporto, possa avere influenza su un termine di decadenza che "non è ancora nato", perché inizia a decorrere dalla riconsegna. Ipotesi estranea a quella considerata dalla corte di cassazione con la sentenza n. 4226 del 1989, con la quale la corte abbandonò l'orientamento che invece negava alla domanda di conciliazione qualsiasi effetto sul termine in questione.
3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., nonché omessa motivazione "in punto d'esercizio dei poteri d'ufficio in ordine alla prova", affermandosi che "i giudici di merito avevano errato nell'omettere di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per inidoneità allo scopo" ed avevano "comunque errato nel ritenere che i poteri d'ufficio potessero rimediare a specifiche decadenze della parte".
Il ricorrente sostiene, in particolare, che l'esercizio del potere di iniziativa non può risolversi in un espediente e che esso verrebbe stravolto se fosse utilizzato per accogliere una richiesta di parte, in ordine alla quale sia intervenuta una decadenza. Il pretore aveva infatti il potere di integrare la prova e non di costituirla, ammettendo prove documentali non indicate dalla parte e finalizzate a documentare l'intervenuto pagamento del canone.
4. Col quarto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. - che i giudici di merito abbiano presunto il pagamento dei canoni e ritenuto, con motivazione manifestamente illogica, che il conduttore avesse assolto l'onere della prova su di lui gravante. Sostiene di aver contestato in comparsa di risposta l'intervenuta riscossione di tutti i canoni locativi che il ER aveva affermato di aver versato per complessive L. 15.750.000. Il conduttore si era limitato provare di aver pagato L.
5.250.000 a mezzo di quattro assegni bancari di L.
1.050.000 cadauno emessi nel 1987, nel 1988 e nel 1990 e di due vaglia bancari.
Afferma che del tutto illogicamente, sulla scorta di tali risultanze probatorie (tra l'altro illegittimamente acquisite), i giudici del merito avevano ritenuto che potesse presumersi (pur in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2729 c.c.) l'effettivo pagamento di tutti i canoni locativi in ragione di L. 350.000 al mese alle singole scadenze
5. La censura di cui al primo motivo è fondata.
Ad avviso del tribunale - e, prim'ancora, del pretore - nel rito del lavoro l'omessa ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, emesso dal pretore che abbia rilevato la nullità della notificazione a causa del mancato rispetto del termine minimo per la comparizione di cui all'art. 415, quinto comma. c.p.c., non comporterebbe conseguenze di sorta sul piano dell'estinzione del procedimento in quanto, in tale ipotesi, la rinnovazione della notifica va disposta non già in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ma in diretta applicazione dell'art. 162, primo comma, del codice di rito.
Dalla diretta applicazione di tale seconda norma - e non anche della prima, che impone la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione della citazione - il tribunale ha in particolare tratto il corollario che correttamente il pretore non aveva stabilito alcun termine perentorio ai fini della rinnovazione della notifica del ricorso, poi rilevando che, poiché presupposto imprescindibile dell'applicabilità della norma di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. è proprio la natura perentoria del termine entro il quale la notificazione va effettuata, nessun effetto estintivo del processo poteva essersi verificato ai sensi della disposizione da ultimo citata.
Inevitabile, ulteriore corollario di siffatta impostazione è che il pretore sarebbe ineluttabilmente tenuto ad ordinare la rinnovazione un indefinito numero di volte e che il processo, quand'anche il ricorrente continuasse a non ottemperare all'ordine di rinnovazione della notifica, non potrebbe mai estinguersi ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. e resterebbe dunque in balia del ricorrente.
La assoluta inaccettabilità di tale conclusione, in contrasto col principio generale che ricollega effetti estintivi all'inattività qualificata della parte, rende palese l'erroneità della tesi del tribunale, il quale ha omesso di considerare che il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro in mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni di incompatibilità con le peculiarità strutturali di detto rito (Cass., n. 2166 del 1988). Si è in particolare ritenuto che per le controversie soggette al rito del lavoro la rinnovazione va bensì disposta sulla base dell'art. 421, comma 1, c.p.c. (costituente applicazione particolare dell'art. 162 c.p.c.) , per il quale il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi;
ma si è affermato anche che tutti i termini previsti per la rinnovazione di atti nulli hanno matrice identica a quella dei termini formalmente qualificati perentori, pur se non espressamente definiti tali (Cass., sez. un., n. 6841 del 1996). Anche nel rito del lavoro, dunque, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo comporta gli effetti estintivi di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. (Cass., n. 4637 del 1990), quand'anche il pretore abbia omesso di fissare il termine necessariamente perentorio entro il quale la notificazione del ricorso andava effettuata, giacché in tal caso (come per l'atto di citazione: cfr. Cass., n. 28 del 1996) deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.. 6. All'accoglimento del primo motivo consegue la cassazione senza rinvio della sentenza gravata e la declaratoria di estinzione del procedimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del processo e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999