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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2599/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2599/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COGO DENNIS ( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc.
Per l'attore:
“La difesa di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione: in via principale condannare a pagare a per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 79.201,86 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa del presente giudizio”.
Per il convenuto:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria,
In via principale di merito: per le causali di cui in atti, respingere siccome inammissibili ed infondate le domande tutte proposte dal geom. contro il sig. . Parte_1 CP_1
Condannare il geom. a risarcire i danni, da liquidarsi equitativamente, arrecati Parte_1 all'arch. con la presente azione giudiziaria, in quanto temeraria ex art. 96 comma 1 CP_1
cpc nonché a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc .
Con vittoria di spese anche generali di studio al 15% e rimborso dei compensi professionali ex DM
55/2014 e succ. mod. int.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio il sig. , per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare alla restituzione di €. 75.607,50, che asseriva avergli mutuato per l'acquisto all'asta, in comproprietà con la sig.ra (moglie dell'attore e madre del convenuto), di un Persona_1
appartamento sito in Venezia, Isola di Pellestrina, Sestriere Busetti n. 83, nonché dell'ulteriore somma di €. 3.594,36, pari alla metà della cifra occorsa per altre spese sostenute per lo stesso bene.
L'attore allegava che, in data 4.3.2013, i sig.ri e avessero presentato CP_1 Persona_1 istanza di aggiudicazione all'asta dell'immobile in questione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Venezia (R.G. n. 9696/2005), consegnando contestualmente al delegato alla vendita, dr. , due assegni circolari non trasferibili - emessi Per_2
grazie a provvista derivante dal conto corrente dell'attore – l'uno di €. 13.572,00, a titolo di cauzione, e l'altro di €. 17.643,00, a titolo di spese di trasferimento del bene.
In seguito all'aggiudicazione all'asta dell'immobile, in favore di e CP_1 Persona_1
l'odierno attore avrebbe versato sul conto corrente del convenuto, in data 30.04.2013, la provvista di €.
60.000,00, necessaria per il saldo del prezzo e delle spese di trasferimento del bene, limitatamente alla sua quota di pertinenza. Grazie a tale provvista, infatti, il convenuto, in data 3.05.2023, avrebbe emesso tre assegni circolari dell'importo complessivo di €. 62.769,00, i quali, unitamente a quelli emessi dalla sig.ra per la rispettiva quota, sarebbero depositati presso l'associazione notarile. Persona_1
Pertanto, l'attore deduceva di avere mutuato al sig. la somma complessiva di €. CP_1
75.607,50, di cui:
€. 6.786,00 per pagare la cauzione,
€. 8.821,50 perché anticipasse le spese di trasferimento dell'immobile ed pagina 2 di 7 €. 60.000,00 perché pagasse il saldo del prezzo e delle spese di trasferimento del bene in questione.
Successivamente all'acquisto dell'immobile da parte del convenuto, l'attore si sarebbe fatto carico anche delle seguenti spese, sempre a titolo di mutuo, pari complessivamente ad €. 7.188,72:
€ 588,72, a saldo della fattura 135/2014 dello studio legale Spiga,
€ 1.100,00 ed € 5.500,00, rispettivamente, a saldo delle fatture nn. 39/2014 e 24/2015 di Vianello
Costruzioni s.a.s.;
l'attore ne pretendeva, quindi, il rimborso, nella misura della metà, pari ad €. 3.594,36, e deduceva di averlo già richiesto, invano, con lettera raccomandata del 15.03.2019.
Dimetteva, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via principale condannare a pagare a per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 79.201,86 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare l'arch. al pagamento delle spese e competenze di CP_1
causa del presente giudizio.”
Con la comparsa di costituzione e risposta, il convenuto riconosceva espressamente di avere ricevuto dal padre le somme necessarie per l'acquisto in parola, ma contestava che vi fosse stato un contratto di mutuo, negando di essersi obbligato alla restituzione.
Eccepiva, dunque, il difetto di prova dell'accordo restitutorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato a carico dell'attore, dovendosi presumere, in mancanza, che il versamento di denaro avesse trovato titolo in un'obbligazione di pagamento. L'operazione prospettata dall'attore, infatti, non avrebbe trovato giustificazione, secondo il convenuto, dall'esame della sua documentazione bancaria, attestante una solida base economica, tale da non necessitare, dunque, di alcun prestito, mentre il versamento in questione sarebbe stato imputabile al pagamento, da parte dell'attore, di suoi debiti nei confronti del convenuto, come desumibile dall'inverso movimento finanziario, di €. 50.000,00, che, circa un anno prima, sarebbe confluito dal conto corrente del figlio a quello del padre.
Quanto alle spese ulteriori, il convenuto contestava che i documenti prodotti dall'attore attestassero la riconducibilità soggettiva ed oggettiva dei pagamenti all'operazione pretesa:
la fattura n. 135 dell'avv. Spiga sarebbe stata estranea all'operazione immobiliare e, anzi, riferita ad un contenzioso promosso nell'interesse di;
Persona_1
il pagamento di cui al doc. 13 dell'attore non sarebbe stato riferibile all'immobile in questione né sarebbe avvenuto a favore del convenuto;
pagina 3 di 7 il pagamento documentato nei docc. 14 e 15 attorei sarebbe stato effettuato unicamente nell'interesse di
Persona_1
Parte convenuta dimetteva, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: per le causali di cui in atti, respingere siccome inammissibili ed infondate le domande tutte proposte dal geom. contro il sig. . Parte_1 CP_1
Condannare il geom. a risarcire i danni, da liquidarsi equitativamente, arrecati Parte_1 all'arch. con la presente azione giudiziaria, in quanto temeraria ex art. 96 comma 1 CP_1 cpc nonché a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc”.
All'esito della prima udienza, decorsi i termini assegnati ex art. 183, co. VI, c.p.c., il precedente
G.I. assegnatario del fascicolo rimetteva le parti alla procedura di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 28/2020, al cui esito venivano assunte prove testimoniali. La causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, ove le parti concludevano come già soprariportato, nelle premesse, e, con ordinanza pubblicata l'8.11.2024, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che le testimonianze assunte sono risultate ammissibili sulla base del seguente consolidato principio di diritto, espresso anche dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11437/2022 richiamata dallo stesso convenuto:
“Del resto, è altresì incontestato che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabili dall'art. 2721 c.c., costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato
(Cass. n. 11889 del 2007 e Cass. n. 190 del 2020)”.
Nel caso di specie, la prova testimoniale dell'accordo restitutorio, sebbene relativa ad un importo ben superiore ad euro 2,58, è risultata ammissibile, ai sensi del II co. dell'art. 2721 cc., alla luce dei rapporti famigliari e, altresì, imprenditoriali, nel cui ambito si è svolta l'operazione finanziaria, ossia del fatto che l'odierno convenuto, mentre ancora intratteneva svariati affari commerciali, di natura immobiliare, con il padre, abbia acquistato all'asta giudiziale un immobile, in comproprietà al 50% con la madre
(nonché moglie dell'attore). Appare evidente, dunque, che l'acquisto del bene sia avvenuto in un quadro di interessi imprenditoriali in cui tutte le parti, attore compreso, fossero coinvolte, e nel quale, peraltro, la familiarità e gli affetti che le legavano potessero giustificare la deformalizzazione dei loro pagina 4 di 7 rapporti, rendendo verosimile che il padre non pretendesse la predisposizione di alcuna prova scritta dell'accordo restitutorio, ritenendo sufficiente la parola del figlio.
Proprio quest'ultimo, d'altro canto, nelle sue difese, ha asserito che i rapporti d'affari tra le parti avessero determinato, in passato, plurimi trasferimenti reciproci di denaro, portando ad esempio un bonifico da lui asseritamente disposto a favore dell'odierno attore, proprio a titolo di prestito, ma senza allegare che, in tal caso, si fosse costituita alcuna prova scritta circa l'accordo restitutorio.
E' verosimile, dunque, che, nello svolgimento della comune attività imprenditoriale, tra le parti fosse invalsa la prassi di perfezionamento di mutui, tra loro, sulla base di meri accordi orali e che, quindi, anche nel caso di specie, la stipula di detto accordo sia avvenuta, a prescindere dall'assenza di una prova scritta;
ciò, a maggior ragione, in considerazione dell'impossibilità morale, per l'attore, di procurarsi una simile prova, ex art. 2724, n. 3), cc., visto lo strettissimo rapporto di parentela intercorrente con il figlio.
Nel merito, la stipula dell'accordo restitutorio è stata precisamente confermata dalle testimonianze assunte, in particolare:
della sig.ra la quale risulta attendibile, poiché dipendente di lunga data di società Testimone_1
riferibili all'odierno attore, in particolare, all'epoca dei fatti, di OB DO AS (con cui il convenuto collaborava e di cui è pure socio, cfr. doc. 4 del convenuto); detta teste ha dichiarato, con ricchezza di dettagli, di aver effettuato direttamente, quale impiegata con mansioni amministrative, i bonifici bancari disposti dal conto corrente dell'odierno attore, a favore del figlio, per la partecipazione alla vendita giudiziale dell'immobile, di aver predisposto i moduli di richiesta, per i sigg. CP_1
e , degli assegni circolari da depositare nella procedura esecutiva e di aver avuto
[...] Persona_1
conoscenza diretta dello scopo di mutuo di dette somme, per aver assistito personalmente agli accordi assunti tra le parti;
della sig.ra madre del figlio dell'odierno convenuto e sua ex convivente che, pur non Persona_3
essendo più legata da rapporti di affezione a quest'ultimo, avrebbe avuto, semmai, un interesse, per quanto indiretto, alla conservazione del patrimonio dello stesso, a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi genitoriali, mentre ha dichiarato, con dovizia di particolari, di aver assistito personalmente a discorsi svolti tra le odierne parti, a conferma dell'obbligo restitutorio in questione.
I testi di parte convenuta, invece, hanno dichiarato di non sapere nulla circa l'accordo di mutuo, ammettendo di non essersi mai occupati delle questioni finanziarie della famiglia , nemmeno con CP_1
riguardo alla specifica operazione immobiliare oggetto di causa.
pagina 5 di 7 Si osserva, peraltro, che le istanze ed allegazioni svolte dal convenuto, al fine di contestare l'attendibilità dei testi attorei escussi, sono rimaste inammissibili, poiché tardive e, in ogni caso, irrilevanti, avendo ad oggetto asserite denunce in sede penale, da lui stesso formulate, riguardanti pretese falsità, sia con riguardo alla presentazione delle pratiche amministrative necessarie alla ristrutturazione dell'immobile sia in relazione al contenuto delle testimonianze stesse. Detti atti, invero, essendo di paternità e provenienza dello stesso convenuto, non sarebbero nemmeno astrattamente idonei ad assumere valore di prova, a suo favore, nel presente giudizio né, tantomeno, a dimostrare che i lavori di ristrutturazione pagati dal padre non siano stati svolti. Del tutto irrilevante, poi, ne sarebbe l'eventuale svolgimento “a sua insaputa”, trattandosi, in ogni caso, di lavori svolti su di un immobile di cui il convenuto era comproprietario e possessore, con conseguente onere di vigilanza, e considerato, invece, più verosimile che il figlio avesse delegato il padre circa l'appalto delle opere. Il titolo professionale di architetto vantato dal convenuto, peraltro, rende ancor meno credibile il fatto che egli potesse non essersi accorto dello svolgimento della ristrutturazione e che non fosse consapevole delle pratiche amministrative necessarie a legittimarla.
Pertanto, considerato che la datio di denaro è pacifica, il rapporto di mutuo, quantomeno con riguardo alla somma di euro 75.607,50, risulta provato, alla luce della suddetta dimostrazione, per testi, dell'accordo restitutorio.
In merito alle ulteriori spese allegate dall'attore, si evidenzia, innanzitutto, che, per quelle imputate alle opere di ristrutturazione, la teste sig.ra ha confermato sia l'anticipazione Testimone_1
delle somme, tramite accollo e pagamento diretto dall'attore all'impresa appaltatrice, sia la sussistenza dell'accordo restitutorio. Alla luce della commistione, già descritta, tra rapporti famigliari ed imprenditoriali intercorsi tra le parti, peraltro, appare del tutto verosimile che anche le ulteriori spese, legali e di ristrutturazione, conseguite all'operazione immobiliare oggetto di causa siano state anticipate dall'attore, con assunzione consensuale dell'obbligo restitutorio da parte del convenuto, seppure in assenza di prova scritta.
Circa le spese, per complessivi euro 6.600,00, per la ristrutturazione dell'immobile di cui il convenuto
è pacificamente comproprietario, dunque, si ritiene che, a prescindere dalle loro modalità di fatturazione (di rilievo puramente fiscale ed inidonee ad escludere che le opere svolte siano andate a vantaggio di entrambi i comproprietari del bene), in presenza del suddetto accordo restitutorio, il fatto che siano state pagate direttamente dall'attore all'impresa creditrice (come dimostrato dai docc. 13 e 15
e, comunque, non contestato) abbia integrato una traditio indiretta di dette somme, tramite accollo, con conseguente insorgenza dell'obbligo di restituzione, pro quota, in capo al convenuto.
pagina 6 di 7 Le spese legali, di cui alla fattura n. 134/2014, per euro 588,72 emessa dallo Studio Legale Spiga,
d'altro canto, risultano fatturate direttamente all'attore, ma con indicazione, nella causale, del rapporto tra i sigg. e , da un lato, ed il sig. , dall'altro, ossia CP_1 Persona_1 Persona_4
facendo riferimento proprio alle parti danti causa ed aventi causa indicate nel decreto di trasferimento dell'immobile. Si ritiene provato, pertanto, che anche detto esborso sia avvenuto da parte del sig.
, tramite accollo e pagamento del debito del figlio, pro quota, dando luogo alla traditio Parte_1
e, dunque, al perfezionamento del mutuo, in forza dell'accordo con lui stipulato.
Il convenuto, dunque, a favore di un esborso complessivo del padre, per dette spese, per euro 7.188,72,
è obbligato alla restituzione della quota di sua spettanza, pari alla metà, ossia ad euro 3.594,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna il convenuto sig. a pagare all'attore sig. , a titolo di CP_1 Parte_1
restituzione di mutuo, la somma complessiva di € 79.201,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta sig. a rimborsare alla parte attrice sig. CP_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre c.u., Parte_1
diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 10.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2599/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COGO DENNIS ( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc.
Per l'attore:
“La difesa di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione: in via principale condannare a pagare a per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 79.201,86 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa del presente giudizio”.
Per il convenuto:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria,
In via principale di merito: per le causali di cui in atti, respingere siccome inammissibili ed infondate le domande tutte proposte dal geom. contro il sig. . Parte_1 CP_1
Condannare il geom. a risarcire i danni, da liquidarsi equitativamente, arrecati Parte_1 all'arch. con la presente azione giudiziaria, in quanto temeraria ex art. 96 comma 1 CP_1
cpc nonché a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc .
Con vittoria di spese anche generali di studio al 15% e rimborso dei compensi professionali ex DM
55/2014 e succ. mod. int.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio il sig. , per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare alla restituzione di €. 75.607,50, che asseriva avergli mutuato per l'acquisto all'asta, in comproprietà con la sig.ra (moglie dell'attore e madre del convenuto), di un Persona_1
appartamento sito in Venezia, Isola di Pellestrina, Sestriere Busetti n. 83, nonché dell'ulteriore somma di €. 3.594,36, pari alla metà della cifra occorsa per altre spese sostenute per lo stesso bene.
L'attore allegava che, in data 4.3.2013, i sig.ri e avessero presentato CP_1 Persona_1 istanza di aggiudicazione all'asta dell'immobile in questione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Venezia (R.G. n. 9696/2005), consegnando contestualmente al delegato alla vendita, dr. , due assegni circolari non trasferibili - emessi Per_2
grazie a provvista derivante dal conto corrente dell'attore – l'uno di €. 13.572,00, a titolo di cauzione, e l'altro di €. 17.643,00, a titolo di spese di trasferimento del bene.
In seguito all'aggiudicazione all'asta dell'immobile, in favore di e CP_1 Persona_1
l'odierno attore avrebbe versato sul conto corrente del convenuto, in data 30.04.2013, la provvista di €.
60.000,00, necessaria per il saldo del prezzo e delle spese di trasferimento del bene, limitatamente alla sua quota di pertinenza. Grazie a tale provvista, infatti, il convenuto, in data 3.05.2023, avrebbe emesso tre assegni circolari dell'importo complessivo di €. 62.769,00, i quali, unitamente a quelli emessi dalla sig.ra per la rispettiva quota, sarebbero depositati presso l'associazione notarile. Persona_1
Pertanto, l'attore deduceva di avere mutuato al sig. la somma complessiva di €. CP_1
75.607,50, di cui:
€. 6.786,00 per pagare la cauzione,
€. 8.821,50 perché anticipasse le spese di trasferimento dell'immobile ed pagina 2 di 7 €. 60.000,00 perché pagasse il saldo del prezzo e delle spese di trasferimento del bene in questione.
Successivamente all'acquisto dell'immobile da parte del convenuto, l'attore si sarebbe fatto carico anche delle seguenti spese, sempre a titolo di mutuo, pari complessivamente ad €. 7.188,72:
€ 588,72, a saldo della fattura 135/2014 dello studio legale Spiga,
€ 1.100,00 ed € 5.500,00, rispettivamente, a saldo delle fatture nn. 39/2014 e 24/2015 di Vianello
Costruzioni s.a.s.;
l'attore ne pretendeva, quindi, il rimborso, nella misura della metà, pari ad €. 3.594,36, e deduceva di averlo già richiesto, invano, con lettera raccomandata del 15.03.2019.
Dimetteva, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via principale condannare a pagare a per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 79.201,86 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare l'arch. al pagamento delle spese e competenze di CP_1
causa del presente giudizio.”
Con la comparsa di costituzione e risposta, il convenuto riconosceva espressamente di avere ricevuto dal padre le somme necessarie per l'acquisto in parola, ma contestava che vi fosse stato un contratto di mutuo, negando di essersi obbligato alla restituzione.
Eccepiva, dunque, il difetto di prova dell'accordo restitutorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato a carico dell'attore, dovendosi presumere, in mancanza, che il versamento di denaro avesse trovato titolo in un'obbligazione di pagamento. L'operazione prospettata dall'attore, infatti, non avrebbe trovato giustificazione, secondo il convenuto, dall'esame della sua documentazione bancaria, attestante una solida base economica, tale da non necessitare, dunque, di alcun prestito, mentre il versamento in questione sarebbe stato imputabile al pagamento, da parte dell'attore, di suoi debiti nei confronti del convenuto, come desumibile dall'inverso movimento finanziario, di €. 50.000,00, che, circa un anno prima, sarebbe confluito dal conto corrente del figlio a quello del padre.
Quanto alle spese ulteriori, il convenuto contestava che i documenti prodotti dall'attore attestassero la riconducibilità soggettiva ed oggettiva dei pagamenti all'operazione pretesa:
la fattura n. 135 dell'avv. Spiga sarebbe stata estranea all'operazione immobiliare e, anzi, riferita ad un contenzioso promosso nell'interesse di;
Persona_1
il pagamento di cui al doc. 13 dell'attore non sarebbe stato riferibile all'immobile in questione né sarebbe avvenuto a favore del convenuto;
pagina 3 di 7 il pagamento documentato nei docc. 14 e 15 attorei sarebbe stato effettuato unicamente nell'interesse di
Persona_1
Parte convenuta dimetteva, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: per le causali di cui in atti, respingere siccome inammissibili ed infondate le domande tutte proposte dal geom. contro il sig. . Parte_1 CP_1
Condannare il geom. a risarcire i danni, da liquidarsi equitativamente, arrecati Parte_1 all'arch. con la presente azione giudiziaria, in quanto temeraria ex art. 96 comma 1 CP_1 cpc nonché a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc”.
All'esito della prima udienza, decorsi i termini assegnati ex art. 183, co. VI, c.p.c., il precedente
G.I. assegnatario del fascicolo rimetteva le parti alla procedura di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 28/2020, al cui esito venivano assunte prove testimoniali. La causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, ove le parti concludevano come già soprariportato, nelle premesse, e, con ordinanza pubblicata l'8.11.2024, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che le testimonianze assunte sono risultate ammissibili sulla base del seguente consolidato principio di diritto, espresso anche dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11437/2022 richiamata dallo stesso convenuto:
“Del resto, è altresì incontestato che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabili dall'art. 2721 c.c., costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato
(Cass. n. 11889 del 2007 e Cass. n. 190 del 2020)”.
Nel caso di specie, la prova testimoniale dell'accordo restitutorio, sebbene relativa ad un importo ben superiore ad euro 2,58, è risultata ammissibile, ai sensi del II co. dell'art. 2721 cc., alla luce dei rapporti famigliari e, altresì, imprenditoriali, nel cui ambito si è svolta l'operazione finanziaria, ossia del fatto che l'odierno convenuto, mentre ancora intratteneva svariati affari commerciali, di natura immobiliare, con il padre, abbia acquistato all'asta giudiziale un immobile, in comproprietà al 50% con la madre
(nonché moglie dell'attore). Appare evidente, dunque, che l'acquisto del bene sia avvenuto in un quadro di interessi imprenditoriali in cui tutte le parti, attore compreso, fossero coinvolte, e nel quale, peraltro, la familiarità e gli affetti che le legavano potessero giustificare la deformalizzazione dei loro pagina 4 di 7 rapporti, rendendo verosimile che il padre non pretendesse la predisposizione di alcuna prova scritta dell'accordo restitutorio, ritenendo sufficiente la parola del figlio.
Proprio quest'ultimo, d'altro canto, nelle sue difese, ha asserito che i rapporti d'affari tra le parti avessero determinato, in passato, plurimi trasferimenti reciproci di denaro, portando ad esempio un bonifico da lui asseritamente disposto a favore dell'odierno attore, proprio a titolo di prestito, ma senza allegare che, in tal caso, si fosse costituita alcuna prova scritta circa l'accordo restitutorio.
E' verosimile, dunque, che, nello svolgimento della comune attività imprenditoriale, tra le parti fosse invalsa la prassi di perfezionamento di mutui, tra loro, sulla base di meri accordi orali e che, quindi, anche nel caso di specie, la stipula di detto accordo sia avvenuta, a prescindere dall'assenza di una prova scritta;
ciò, a maggior ragione, in considerazione dell'impossibilità morale, per l'attore, di procurarsi una simile prova, ex art. 2724, n. 3), cc., visto lo strettissimo rapporto di parentela intercorrente con il figlio.
Nel merito, la stipula dell'accordo restitutorio è stata precisamente confermata dalle testimonianze assunte, in particolare:
della sig.ra la quale risulta attendibile, poiché dipendente di lunga data di società Testimone_1
riferibili all'odierno attore, in particolare, all'epoca dei fatti, di OB DO AS (con cui il convenuto collaborava e di cui è pure socio, cfr. doc. 4 del convenuto); detta teste ha dichiarato, con ricchezza di dettagli, di aver effettuato direttamente, quale impiegata con mansioni amministrative, i bonifici bancari disposti dal conto corrente dell'odierno attore, a favore del figlio, per la partecipazione alla vendita giudiziale dell'immobile, di aver predisposto i moduli di richiesta, per i sigg. CP_1
e , degli assegni circolari da depositare nella procedura esecutiva e di aver avuto
[...] Persona_1
conoscenza diretta dello scopo di mutuo di dette somme, per aver assistito personalmente agli accordi assunti tra le parti;
della sig.ra madre del figlio dell'odierno convenuto e sua ex convivente che, pur non Persona_3
essendo più legata da rapporti di affezione a quest'ultimo, avrebbe avuto, semmai, un interesse, per quanto indiretto, alla conservazione del patrimonio dello stesso, a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi genitoriali, mentre ha dichiarato, con dovizia di particolari, di aver assistito personalmente a discorsi svolti tra le odierne parti, a conferma dell'obbligo restitutorio in questione.
I testi di parte convenuta, invece, hanno dichiarato di non sapere nulla circa l'accordo di mutuo, ammettendo di non essersi mai occupati delle questioni finanziarie della famiglia , nemmeno con CP_1
riguardo alla specifica operazione immobiliare oggetto di causa.
pagina 5 di 7 Si osserva, peraltro, che le istanze ed allegazioni svolte dal convenuto, al fine di contestare l'attendibilità dei testi attorei escussi, sono rimaste inammissibili, poiché tardive e, in ogni caso, irrilevanti, avendo ad oggetto asserite denunce in sede penale, da lui stesso formulate, riguardanti pretese falsità, sia con riguardo alla presentazione delle pratiche amministrative necessarie alla ristrutturazione dell'immobile sia in relazione al contenuto delle testimonianze stesse. Detti atti, invero, essendo di paternità e provenienza dello stesso convenuto, non sarebbero nemmeno astrattamente idonei ad assumere valore di prova, a suo favore, nel presente giudizio né, tantomeno, a dimostrare che i lavori di ristrutturazione pagati dal padre non siano stati svolti. Del tutto irrilevante, poi, ne sarebbe l'eventuale svolgimento “a sua insaputa”, trattandosi, in ogni caso, di lavori svolti su di un immobile di cui il convenuto era comproprietario e possessore, con conseguente onere di vigilanza, e considerato, invece, più verosimile che il figlio avesse delegato il padre circa l'appalto delle opere. Il titolo professionale di architetto vantato dal convenuto, peraltro, rende ancor meno credibile il fatto che egli potesse non essersi accorto dello svolgimento della ristrutturazione e che non fosse consapevole delle pratiche amministrative necessarie a legittimarla.
Pertanto, considerato che la datio di denaro è pacifica, il rapporto di mutuo, quantomeno con riguardo alla somma di euro 75.607,50, risulta provato, alla luce della suddetta dimostrazione, per testi, dell'accordo restitutorio.
In merito alle ulteriori spese allegate dall'attore, si evidenzia, innanzitutto, che, per quelle imputate alle opere di ristrutturazione, la teste sig.ra ha confermato sia l'anticipazione Testimone_1
delle somme, tramite accollo e pagamento diretto dall'attore all'impresa appaltatrice, sia la sussistenza dell'accordo restitutorio. Alla luce della commistione, già descritta, tra rapporti famigliari ed imprenditoriali intercorsi tra le parti, peraltro, appare del tutto verosimile che anche le ulteriori spese, legali e di ristrutturazione, conseguite all'operazione immobiliare oggetto di causa siano state anticipate dall'attore, con assunzione consensuale dell'obbligo restitutorio da parte del convenuto, seppure in assenza di prova scritta.
Circa le spese, per complessivi euro 6.600,00, per la ristrutturazione dell'immobile di cui il convenuto
è pacificamente comproprietario, dunque, si ritiene che, a prescindere dalle loro modalità di fatturazione (di rilievo puramente fiscale ed inidonee ad escludere che le opere svolte siano andate a vantaggio di entrambi i comproprietari del bene), in presenza del suddetto accordo restitutorio, il fatto che siano state pagate direttamente dall'attore all'impresa creditrice (come dimostrato dai docc. 13 e 15
e, comunque, non contestato) abbia integrato una traditio indiretta di dette somme, tramite accollo, con conseguente insorgenza dell'obbligo di restituzione, pro quota, in capo al convenuto.
pagina 6 di 7 Le spese legali, di cui alla fattura n. 134/2014, per euro 588,72 emessa dallo Studio Legale Spiga,
d'altro canto, risultano fatturate direttamente all'attore, ma con indicazione, nella causale, del rapporto tra i sigg. e , da un lato, ed il sig. , dall'altro, ossia CP_1 Persona_1 Persona_4
facendo riferimento proprio alle parti danti causa ed aventi causa indicate nel decreto di trasferimento dell'immobile. Si ritiene provato, pertanto, che anche detto esborso sia avvenuto da parte del sig.
, tramite accollo e pagamento del debito del figlio, pro quota, dando luogo alla traditio Parte_1
e, dunque, al perfezionamento del mutuo, in forza dell'accordo con lui stipulato.
Il convenuto, dunque, a favore di un esborso complessivo del padre, per dette spese, per euro 7.188,72,
è obbligato alla restituzione della quota di sua spettanza, pari alla metà, ossia ad euro 3.594,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna il convenuto sig. a pagare all'attore sig. , a titolo di CP_1 Parte_1
restituzione di mutuo, la somma complessiva di € 79.201,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta sig. a rimborsare alla parte attrice sig. CP_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre c.u., Parte_1
diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 10.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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