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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 344/2024 R.G., promosso da
, c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.01.1955 e residente in Messina via Annibale Maria di Francia, elettivamente domiciliata in Messina via N. Fabrizi n. 71 presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Grosso (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso del 26 gennaio 2024, premetteva di essere Parte_1 unica erede della signora (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Messina il 23.09.2014), giusto testamento del 15.7.2005 in Notar
(Rep. n. 48652-Racc n. 8346), registrato il 29.09.2014 (n. Persona_2
5551 serie 1T); deduceva altresì che la propria dante causa non aveva altri parenti se non un fratello, (nato a [...] il [...]), che Persona_3 era emigrato in Australia e divenuto cittadino australiano nel 1964, ma del quale il Consolato Italiano a Sydney – a seguito di apposita richiesta -
1 dichiarava di non avere notizie già dal 1991; che il , per quanto a Per_1 conoscenza della sorella, non aveva successori legittimi.
La ricorrente chiedeva fosse dichiarata la morte presunta di . Persona_3
Con provvedimento dell'11.4.2024, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale disponeva - avendo parte ricorrente dichiarato la mancanza di eredi noti della persona di cui era chiesta la dichiarazione di morte presunta - di procedere con le formalità di cui all'art. 473 bis 72 c.p.c., ossia con la pubblicazione della domanda, ordinando che questa fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed in due giornali (di cui uno a tiratura nazionale) nonché all'albo pretorio del Comune di ultima residenza dello scomparso, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso medesimo di farle pervenire al
Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Decorso tale termine, la ricorrente depositava la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione e, in data 13 gennaio 2025, depositava istanza affinché venisse dichiarata la morte presunta di , previi gli Persona_3 incombenti di rito. Il Giudice Delegato fissava, quindi, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti da tenersi in modalità cartolare e con termine per note, rimettendo infine la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti attraverso la documentazione prodotta, la domanda vada accolta.
Invero, l'azione volta a ottenere la sentenza dichiarativa di morte presunta ai sensi dell'art. 473 bis 62 c.p.c., può essere proposta legittimamente - innanzi al Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso - dal Pubblico Ministero, da coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari o legittimi se l'assente fosse morto al momento in cui risale l'ultima notizia afferente lo stesso, o dai loro rispettivi eredi, o da chiunque vi abbia interesse (art. 50 c.c.).
La procedura per la dichiarazione di morte presunta presuppone, poi,
l'impossibilità di procedere aliunde agli accertamenti diretti e indiretti
2 necessari per la redazione dell'atto di morte e si rivela necessaria per porre rimedio alla situazione di incertezza in cui versano i rapporti attinenti lo scomparso.
Infine, per addivenire alla chiesta sentenza dichiarativa di morte presunta, è richiesto un requisito temporale ossia il decorso del termine di legge, abbreviato a cinque anni dal D.D.L. Semplificazioni del 2024 rispetto ai dieci anni previsti dalla normativa preesistente, dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa.
Nel caso in specie il ricorso è stato legittimamente depositato innanzi al competente Tribunale adito dalla la quale risulta essere -dagli Parte_1 allegati all'atto introduttivo- la sola erede di , a sua volta Persona_1 unica sorella di , di cui viene chiesta, in questa sede, la Persona_3 dichiarazione morte presunta (cfr. testamento di in favore Persona_1 della ricorrente e stato di famiglia di ). Persona_1
Inoltre, parte ricorrente ha provveduto ad effettuare e ad allegare nel fascicolo la pubblicazione della domanda inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in due giornali (di cui uno a tiratura nazionale) nonché nell'albo pretorio del
Comune di ultima residenza dello scomparso, senza che sia pervenuta notizia alcuna dello scomparso medesimo.
Risulta, altresì, dalla comunicazione di riscontro al Legale della signora da parte del a Sydney del 27 marzo 2014 Persona_1 Parte_2
(cfr. all. al ricorso) che le ultime notizie riguardanti risalgono Persona_3 al 1991.
Dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente sono, quindi, trascorsi abbondantemente i termini previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda.
La dichiarazione di morte presunta va fatta risalire, pertanto, al 31.12.1991
(ultimo giorno del 1991 anno indicato genericamente dal ), data della Parte_2 scomparsa dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 61 c.c.
Va, poi, disposta la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis 63 c.p.c., mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
3 Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura della ricorrente o di qualsiasi altro interessato. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale, per l'annotazione sull'originale e per la trasmissione a cura della stessa cancelleria all'ufficio di stato civile competente.
Nulla va disposto sulle spese trattandosi di procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel giudizio n.
344/2024 RG, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la morte presunta di R_
(nato a [...] il [...]) alla data del 31.10.2014;
[...]
2. dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis 63 c.p.c., mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura della ricorrente o di qualsiasi altro interessato;
3. manda alla cancelleria per la comunicazione all'ufficio di stato civile competente previa acquisizione della prova della pubblicazione della sentenza come indicato in parte motiva.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 344/2024 R.G., promosso da
, c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.01.1955 e residente in Messina via Annibale Maria di Francia, elettivamente domiciliata in Messina via N. Fabrizi n. 71 presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Grosso (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso del 26 gennaio 2024, premetteva di essere Parte_1 unica erede della signora (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Messina il 23.09.2014), giusto testamento del 15.7.2005 in Notar
(Rep. n. 48652-Racc n. 8346), registrato il 29.09.2014 (n. Persona_2
5551 serie 1T); deduceva altresì che la propria dante causa non aveva altri parenti se non un fratello, (nato a [...] il [...]), che Persona_3 era emigrato in Australia e divenuto cittadino australiano nel 1964, ma del quale il Consolato Italiano a Sydney – a seguito di apposita richiesta -
1 dichiarava di non avere notizie già dal 1991; che il , per quanto a Per_1 conoscenza della sorella, non aveva successori legittimi.
La ricorrente chiedeva fosse dichiarata la morte presunta di . Persona_3
Con provvedimento dell'11.4.2024, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale disponeva - avendo parte ricorrente dichiarato la mancanza di eredi noti della persona di cui era chiesta la dichiarazione di morte presunta - di procedere con le formalità di cui all'art. 473 bis 72 c.p.c., ossia con la pubblicazione della domanda, ordinando che questa fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed in due giornali (di cui uno a tiratura nazionale) nonché all'albo pretorio del Comune di ultima residenza dello scomparso, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso medesimo di farle pervenire al
Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Decorso tale termine, la ricorrente depositava la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione e, in data 13 gennaio 2025, depositava istanza affinché venisse dichiarata la morte presunta di , previi gli Persona_3 incombenti di rito. Il Giudice Delegato fissava, quindi, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti da tenersi in modalità cartolare e con termine per note, rimettendo infine la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti attraverso la documentazione prodotta, la domanda vada accolta.
Invero, l'azione volta a ottenere la sentenza dichiarativa di morte presunta ai sensi dell'art. 473 bis 62 c.p.c., può essere proposta legittimamente - innanzi al Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso - dal Pubblico Ministero, da coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari o legittimi se l'assente fosse morto al momento in cui risale l'ultima notizia afferente lo stesso, o dai loro rispettivi eredi, o da chiunque vi abbia interesse (art. 50 c.c.).
La procedura per la dichiarazione di morte presunta presuppone, poi,
l'impossibilità di procedere aliunde agli accertamenti diretti e indiretti
2 necessari per la redazione dell'atto di morte e si rivela necessaria per porre rimedio alla situazione di incertezza in cui versano i rapporti attinenti lo scomparso.
Infine, per addivenire alla chiesta sentenza dichiarativa di morte presunta, è richiesto un requisito temporale ossia il decorso del termine di legge, abbreviato a cinque anni dal D.D.L. Semplificazioni del 2024 rispetto ai dieci anni previsti dalla normativa preesistente, dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa.
Nel caso in specie il ricorso è stato legittimamente depositato innanzi al competente Tribunale adito dalla la quale risulta essere -dagli Parte_1 allegati all'atto introduttivo- la sola erede di , a sua volta Persona_1 unica sorella di , di cui viene chiesta, in questa sede, la Persona_3 dichiarazione morte presunta (cfr. testamento di in favore Persona_1 della ricorrente e stato di famiglia di ). Persona_1
Inoltre, parte ricorrente ha provveduto ad effettuare e ad allegare nel fascicolo la pubblicazione della domanda inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in due giornali (di cui uno a tiratura nazionale) nonché nell'albo pretorio del
Comune di ultima residenza dello scomparso, senza che sia pervenuta notizia alcuna dello scomparso medesimo.
Risulta, altresì, dalla comunicazione di riscontro al Legale della signora da parte del a Sydney del 27 marzo 2014 Persona_1 Parte_2
(cfr. all. al ricorso) che le ultime notizie riguardanti risalgono Persona_3 al 1991.
Dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente sono, quindi, trascorsi abbondantemente i termini previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda.
La dichiarazione di morte presunta va fatta risalire, pertanto, al 31.12.1991
(ultimo giorno del 1991 anno indicato genericamente dal ), data della Parte_2 scomparsa dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 61 c.c.
Va, poi, disposta la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis 63 c.p.c., mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
3 Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura della ricorrente o di qualsiasi altro interessato. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale, per l'annotazione sull'originale e per la trasmissione a cura della stessa cancelleria all'ufficio di stato civile competente.
Nulla va disposto sulle spese trattandosi di procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel giudizio n.
344/2024 RG, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la morte presunta di R_
(nato a [...] il [...]) alla data del 31.10.2014;
[...]
2. dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis 63 c.p.c., mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura della ricorrente o di qualsiasi altro interessato;
3. manda alla cancelleria per la comunicazione all'ufficio di stato civile competente previa acquisizione della prova della pubblicazione della sentenza come indicato in parte motiva.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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