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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/05/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2023 promossa da:
(C.F. con l'avv. SOLIDORO SIRIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con i funzionari Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 delegati e Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente inserita nelle seconde fasce delle GPS di Pistoia;
di aver conseguito in data 17.7.2008 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali presso l'Università di
Pisa, oltre 24 CFU conseguiti nel 2018 presso l' ; di ambire ad essere inserita Organizzazione_1 nella Prima Fascia delle GPS di Pistoia per le classi di concorso A012 e A022 (si v. in tal senso verbale udienza del 16.5.2024) in virtù del valore abilitante del titolo di laurea oltre i 24 CFU, da riconoscersi in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017; che, tuttavia, il , in violazione della predetta norma, non riconosce il valore Controparte_1 abilitante dei detti titoli ed impedisce alla ricorrente l'inserimento nella nuova Prima Fascia delle GPS;
che la mancata attivazione dei percorsi abilitanti e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione di legge, impedisce, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, con violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1,2,3 e 4 Cost., nonché della Direttiva comunitaria n. 70/99. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Pistoia, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”.
Si è costituito in giudizio il , , Controparte_1 Controparte_4 [...]
– sede di Pistoia, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del Controparte_5 giudice ordinario, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato nel merito, nonché per la rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
All'udienza del 16.5.2024 parte ricorrente ha rilevato che nel ricorso è contenuto un refuso relativamente alla classe di concorso richiesta, non trattandosi di quella ivi indicata “ nella scuola Parte_2 secondaria di primo grado”, bensì delle classi di concorso A012 e A022.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 30.5.2024.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza depositato all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. L'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spiegata dalla resistente,
è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (cfr. Cass. Sez.Un. 20350/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella
“prima fascia delle GPS per la classe di concorso di interesse”.
Con particolare riferimento alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che “Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
- di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. Cass. Sez. Un. 25836/2016).
Ricorrendo nel caso di specie tale ultima situazione, va affermata la giurisdizione ordinaria.
2. Nel merito la tesi sostenuta in ricorso è infondata e va rigettata in adesione all'orientamento affermato in una pronuncia di merito inerente una fattispecie analoga a quella qui esaminata (cfr. Tribunale Roma,
27.9.2023, n.8318), le cui motivazioni sono ampiamente condivise e vengono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., anche per l'accurata ricostruzione della normativa rilevante.
“I ricorrenti fondano in prima istanza la propria pretesa sull'assunto che il d.lgs. n.59/2017 avrebbe stabilito in linea generale la sufficienza dei 24 CFU quale titolo abilitativo utile allo scopo.
La tesi appare allo stato infondata.
Merita premettere che l'art.5, co.1, del d.lgs. in questione, emesso su delega conferita dall'art.1, commi 180 e 181, lett. b) della legge n. 107/2015, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, ma neppure le regole di conseguimento del titolo abilitativo.
L'art.1, co.181, lett b) aveva espressamente previsto, quale criterio direttivo, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale;
e che “L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso”.
Aveva poi previsto, al punto 2.1), “la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti….”.
Il d.lgs n.59/2017 si allinea alla delega prevedendo all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: - o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso”; oppure (congiuntamente): a) “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”; b) e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'assunto, accreditato dai prodotti precedenti di merito, è in buona sostanza che se per partecipare ad un concorso per la nuova docenza a termine nella scuola secondaria non occorre più una abilitazione specifica, bastando una laurea magistrale o a ciclo unico (ossia non breve) coerente con la classe di concorso ed i 24 CFU, l'istituto della abilitazione specifica deve ritenersi soppiantato dai 24 crediti anche ai fini che qui occupano.
La tesi, come premesso, appare allo stato infondata.
In primo luogo si deve rilevare che le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso”, e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, ma non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art.3, co.3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti), l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n.145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n.297/94, è strutturato in modo speciale. Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico) in favore dei CFU appare già per questo impossibile. Contrariamente
a quanto assumono i ricorrenti, la persistenza di tale requisito (ai fini della nomina in ruolo e delle precedenze: non per qualunque supplenza) appare confermata in via generale dalla legge n.107/2015.
L'art.1, co.79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. La disposizione conferma con estrema chiarezza cose sulle quali sembra farsi spesso confusione, e cioè che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo.
L'art.1, co.110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare pertanto allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GA. ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GA., ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Appare quindi allo stato del tutto legittimo che il DM 374/2017, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, abbia richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU.
Privi di fondamento o di pertinenza appaiono per converso le seguenti affermazioni, contenuti nei prodotti precedenti di merito favorevoli (e si citerà qui Trib. Roma n.2823 del 22 marzo 2019, che ne costituisce il paradigma): a) qualunque laurea sarebbe ormai “requisito abilitante”: affermazione chiaramente contraddetta dall'art.5, co.4 ter, dello stesso d.lgs. n. 59/2017, e che sconta la già rilevata confusione tra titolo di studio necessario per qualunque impiego nella scuola pubblica, oltre che per poter partecipare ai concorsi, e titolo di abilitazione ad una classe di concorso, che è normale requisito per l'accesso nei ruoli (nelle varie forme nel tempo assunte dall'ordinamento scolastico) e requisito di precedenza nelle supplenze;
b) “Il programma didattico affrontato dalla ricorrente fa ritenere, insomma, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente”.
Questo è in un certo senso vero, ed infatti i ricorrenti possono prestare supplenza nella scuola pubblica stando in terza fascia.
Ma non costituisce certo un buon motivo per affermare, contro le fonti normative sopra citate, che abbiano diritto ad essere inseriti in seconda fascia o a essere equiparati a coloro che hanno un titolo abilitativo specifico;
c) “Tali 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari sono stati ritenuti dal legislatore di cui al d.lgs.59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione”.
L'art.5, co.4 ter del decreto dimostra che l'affermazione in grassetto è errata: chi non ha già l'abilitazione la consegue solo superando gli esami col punteggio minimo;
d) I 24 CFU sostituirebbero i TFA, SISS, Pa., che costituivano i percorsi abilitativi previgenti e che costituirebbero “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Tale affermazione appare non corretta.
L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co.5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto. Sin dalla legge n.477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art.4, co.2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio. Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n.
417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art.2, co.1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art.2, co.6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co.10); e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione.
Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n.297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co.12). L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed “aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione. Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co.12, d.lgs n.297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402).
Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n.341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico (laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n.297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi. La laurea prevista dall'art. 3 della legge n.341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n.
169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria.
Nel frattempo la legge n.124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art.2, co.1, lett. a), legge n.124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b).
La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto.
La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”.
Nel frattempo i SSIS previsti dall'art.4 della legge n.341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel 1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art.4, co.2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento. Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale.
Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GA.) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GA., e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015. Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co.8 DM cit.) Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.). Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PA., essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato. Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di Cost.33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del “precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti.
Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd. “secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio (laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n.59/2017, “arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante.
Privi di pertinenza appaiono i peraltro generici riferimenti alle direttive comunitarie nn. 2005/367CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. Tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Del tutto privo di pertinenza appare infine il riferimento al fatto che l'art. 17, co.2, lett. b) del d.lgs n.59/2017 abbia previsto, per il solo concorso del 2018, ed in via transitoria, al chiaro fine di consentire l'assorbimento totale e finale del precariato stabile, una regola di accesso speciale basata su una anzianità di servizio precedente che, comunque, i ricorrenti non vantano. Il recente decreto del 15/7/2019 non sembra portare nulla alle superiori osservazioni, trattandosi di un provvedimento che si limita ad aprire una finestra di aggiornamento delle graduatorie seconda fascia interna rispetto all'ordinario termine triennale”.
In aggiunta a quanto fin qui osservato pare potersi altresì escludere che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e 24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto vi è una sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella seconda fascia, che è preferita alla terza e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU (si v. sul tema anche Tribunale Udine sez. lav.,
21.3.2023, n.86). Parimenti da escludere il contrasto con i principi comunitari in tema di accesso alle professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. Invero, il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate,
e a maggior ragione per l'accesso all'impiego pubblico (cfr. Tribunale Roma, 2.10.2023, n.8476). In particolare, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, in quanto la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità.
Gli esposti principi mantengono la loro validità anche a seguito delle disposizioni (in particolare dell'ordinanza ministeriale 60/2020) che hanno ridotto le graduatorie a due solo fasce, l'una costituita dai soggetti in possesso di specifico titolo di abilitazione e la seconda comprendente tra l'altro i soggetti in possesso di titolo di studio e di CFU.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari da parte del ricorrente non ha determinato l'acquisizione dell'abilitazione e, pertanto, lo stesso non può vantare alcun diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso di interesse
(A012 e A022, così come precisato all'udienza del 16.5.2024).
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Le spese di giudizio si compensano integralmente avuto riguardo alla complessità della questione, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'assenza, allo stato, di pronunce di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. Pistoia, 31 maggio 2024
Il Giudice Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2023 promossa da:
(C.F. con l'avv. SOLIDORO SIRIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con i funzionari Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 delegati e Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente inserita nelle seconde fasce delle GPS di Pistoia;
di aver conseguito in data 17.7.2008 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali presso l'Università di
Pisa, oltre 24 CFU conseguiti nel 2018 presso l' ; di ambire ad essere inserita Organizzazione_1 nella Prima Fascia delle GPS di Pistoia per le classi di concorso A012 e A022 (si v. in tal senso verbale udienza del 16.5.2024) in virtù del valore abilitante del titolo di laurea oltre i 24 CFU, da riconoscersi in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017; che, tuttavia, il , in violazione della predetta norma, non riconosce il valore Controparte_1 abilitante dei detti titoli ed impedisce alla ricorrente l'inserimento nella nuova Prima Fascia delle GPS;
che la mancata attivazione dei percorsi abilitanti e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione di legge, impedisce, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, con violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1,2,3 e 4 Cost., nonché della Direttiva comunitaria n. 70/99. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Pistoia, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”.
Si è costituito in giudizio il , , Controparte_1 Controparte_4 [...]
– sede di Pistoia, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del Controparte_5 giudice ordinario, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato nel merito, nonché per la rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
All'udienza del 16.5.2024 parte ricorrente ha rilevato che nel ricorso è contenuto un refuso relativamente alla classe di concorso richiesta, non trattandosi di quella ivi indicata “ nella scuola Parte_2 secondaria di primo grado”, bensì delle classi di concorso A012 e A022.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 30.5.2024.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza depositato all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. L'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spiegata dalla resistente,
è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (cfr. Cass. Sez.Un. 20350/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella
“prima fascia delle GPS per la classe di concorso di interesse”.
Con particolare riferimento alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che “Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
- di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. Cass. Sez. Un. 25836/2016).
Ricorrendo nel caso di specie tale ultima situazione, va affermata la giurisdizione ordinaria.
2. Nel merito la tesi sostenuta in ricorso è infondata e va rigettata in adesione all'orientamento affermato in una pronuncia di merito inerente una fattispecie analoga a quella qui esaminata (cfr. Tribunale Roma,
27.9.2023, n.8318), le cui motivazioni sono ampiamente condivise e vengono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., anche per l'accurata ricostruzione della normativa rilevante.
“I ricorrenti fondano in prima istanza la propria pretesa sull'assunto che il d.lgs. n.59/2017 avrebbe stabilito in linea generale la sufficienza dei 24 CFU quale titolo abilitativo utile allo scopo.
La tesi appare allo stato infondata.
Merita premettere che l'art.5, co.1, del d.lgs. in questione, emesso su delega conferita dall'art.1, commi 180 e 181, lett. b) della legge n. 107/2015, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, ma neppure le regole di conseguimento del titolo abilitativo.
L'art.1, co.181, lett b) aveva espressamente previsto, quale criterio direttivo, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale;
e che “L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso”.
Aveva poi previsto, al punto 2.1), “la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti….”.
Il d.lgs n.59/2017 si allinea alla delega prevedendo all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: - o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso”; oppure (congiuntamente): a) “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”; b) e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'assunto, accreditato dai prodotti precedenti di merito, è in buona sostanza che se per partecipare ad un concorso per la nuova docenza a termine nella scuola secondaria non occorre più una abilitazione specifica, bastando una laurea magistrale o a ciclo unico (ossia non breve) coerente con la classe di concorso ed i 24 CFU, l'istituto della abilitazione specifica deve ritenersi soppiantato dai 24 crediti anche ai fini che qui occupano.
La tesi, come premesso, appare allo stato infondata.
In primo luogo si deve rilevare che le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso”, e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, ma non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art.3, co.3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti), l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n.145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n.297/94, è strutturato in modo speciale. Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico) in favore dei CFU appare già per questo impossibile. Contrariamente
a quanto assumono i ricorrenti, la persistenza di tale requisito (ai fini della nomina in ruolo e delle precedenze: non per qualunque supplenza) appare confermata in via generale dalla legge n.107/2015.
L'art.1, co.79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. La disposizione conferma con estrema chiarezza cose sulle quali sembra farsi spesso confusione, e cioè che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo.
L'art.1, co.110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare pertanto allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GA. ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GA., ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Appare quindi allo stato del tutto legittimo che il DM 374/2017, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, abbia richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU.
Privi di fondamento o di pertinenza appaiono per converso le seguenti affermazioni, contenuti nei prodotti precedenti di merito favorevoli (e si citerà qui Trib. Roma n.2823 del 22 marzo 2019, che ne costituisce il paradigma): a) qualunque laurea sarebbe ormai “requisito abilitante”: affermazione chiaramente contraddetta dall'art.5, co.4 ter, dello stesso d.lgs. n. 59/2017, e che sconta la già rilevata confusione tra titolo di studio necessario per qualunque impiego nella scuola pubblica, oltre che per poter partecipare ai concorsi, e titolo di abilitazione ad una classe di concorso, che è normale requisito per l'accesso nei ruoli (nelle varie forme nel tempo assunte dall'ordinamento scolastico) e requisito di precedenza nelle supplenze;
b) “Il programma didattico affrontato dalla ricorrente fa ritenere, insomma, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente”.
Questo è in un certo senso vero, ed infatti i ricorrenti possono prestare supplenza nella scuola pubblica stando in terza fascia.
Ma non costituisce certo un buon motivo per affermare, contro le fonti normative sopra citate, che abbiano diritto ad essere inseriti in seconda fascia o a essere equiparati a coloro che hanno un titolo abilitativo specifico;
c) “Tali 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari sono stati ritenuti dal legislatore di cui al d.lgs.59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione”.
L'art.5, co.4 ter del decreto dimostra che l'affermazione in grassetto è errata: chi non ha già l'abilitazione la consegue solo superando gli esami col punteggio minimo;
d) I 24 CFU sostituirebbero i TFA, SISS, Pa., che costituivano i percorsi abilitativi previgenti e che costituirebbero “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Tale affermazione appare non corretta.
L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co.5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto. Sin dalla legge n.477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art.4, co.2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio. Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n.
417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art.2, co.1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art.2, co.6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co.10); e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione.
Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n.297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co.12). L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed “aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione. Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co.12, d.lgs n.297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402).
Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n.341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico (laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n.297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi. La laurea prevista dall'art. 3 della legge n.341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n.
169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria.
Nel frattempo la legge n.124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art.2, co.1, lett. a), legge n.124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b).
La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto.
La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”.
Nel frattempo i SSIS previsti dall'art.4 della legge n.341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel 1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art.4, co.2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento. Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale.
Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GA.) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GA., e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015. Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co.8 DM cit.) Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.). Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PA., essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato. Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di Cost.33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del “precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti.
Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd. “secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio (laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n.59/2017, “arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante.
Privi di pertinenza appaiono i peraltro generici riferimenti alle direttive comunitarie nn. 2005/367CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. Tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Del tutto privo di pertinenza appare infine il riferimento al fatto che l'art. 17, co.2, lett. b) del d.lgs n.59/2017 abbia previsto, per il solo concorso del 2018, ed in via transitoria, al chiaro fine di consentire l'assorbimento totale e finale del precariato stabile, una regola di accesso speciale basata su una anzianità di servizio precedente che, comunque, i ricorrenti non vantano. Il recente decreto del 15/7/2019 non sembra portare nulla alle superiori osservazioni, trattandosi di un provvedimento che si limita ad aprire una finestra di aggiornamento delle graduatorie seconda fascia interna rispetto all'ordinario termine triennale”.
In aggiunta a quanto fin qui osservato pare potersi altresì escludere che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e 24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto vi è una sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella seconda fascia, che è preferita alla terza e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU (si v. sul tema anche Tribunale Udine sez. lav.,
21.3.2023, n.86). Parimenti da escludere il contrasto con i principi comunitari in tema di accesso alle professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. Invero, il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate,
e a maggior ragione per l'accesso all'impiego pubblico (cfr. Tribunale Roma, 2.10.2023, n.8476). In particolare, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, in quanto la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità.
Gli esposti principi mantengono la loro validità anche a seguito delle disposizioni (in particolare dell'ordinanza ministeriale 60/2020) che hanno ridotto le graduatorie a due solo fasce, l'una costituita dai soggetti in possesso di specifico titolo di abilitazione e la seconda comprendente tra l'altro i soggetti in possesso di titolo di studio e di CFU.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari da parte del ricorrente non ha determinato l'acquisizione dell'abilitazione e, pertanto, lo stesso non può vantare alcun diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso di interesse
(A012 e A022, così come precisato all'udienza del 16.5.2024).
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Le spese di giudizio si compensano integralmente avuto riguardo alla complessità della questione, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'assenza, allo stato, di pronunce di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. Pistoia, 31 maggio 2024
Il Giudice Emanuele Venzo