TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
PU n. 43-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice delegato, Dott.ssa Martina Ponzin, nel procedimento per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso, con procedura familiare, da
(c.f. ), nata a [...] al Tagliamento (VE) il Parte_1 C.F._1
5.07.1939,
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] e rappresentati e difesi dall'avv.
Gianpaolo Galopin ricorrente per il tramite dell'OCC della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il nominato gestore della crisi
Avv. Marco Mizzon letto l'art. 70 CCII letto l'art. 66 CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, iscritto a ruolo in pari data, e Parte_2 Parte_1 hanno proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito di una procedura familiare ex artt. 66 e 67 e ss. CCII.
Con decreto di data 27.2.2024 veniva fissata udienza per sentire i ricorrenti e l'OCC in merito al ricorso, all'esito della quale veniva assegnato un termine per apportare modifiche e integrazioni alla proposta e al piano nonché alla relazione dell'OCC.
In data 27.3.2024, a seguito del deposito della proposta e del piano modificati nonché della relazione dell'OCC integrata, veniva emesso il decreto ex art. 70 CCII.
In data 30.4.2024 e 24.7.2024 l'OCC dava conto degli adempimenti pubblicitari eseguiti nonché delle osservazioni dei creditori ricevute, ritenendo di non proporre alcuna modifica alla proposta e al piano.
1 Con decreto di data 3.9.2024 veniva quindi fissata udienza per sentire i creditori in merito alle contestazioni sollevate. Rinviata l'udienza al 15.10.2024 per permettere ai creditori di presenziare, il giudice si riservava.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il piano proposto prevede di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di 78.000 € da pagare in n. 120 rate mensili dell'importo di 650 € ciascuna secondo il seguente riparto:
− la soddisfazione delle spese di procedura in prededuzione e privilegiate ex art. 2751 bis n. 2, c.c. che si stimano in complessivi € 10.052,73 (compenso del professionista con funzione di OCC come da preventivo pari ad € 7.352,73 comprensivi di contributo unificato per € 366,00 già versato, imposta di registro pari ad € 200,00, compenso del difensore per € 2.500,00);
− i restanti € 71.223,60 rimangono a disposizione per la soddisfazione dei creditori nella seguente misura: 95,40 % al creditore privilegiato BCC NPLS 2020 S.r.l. per complessivi € 67.947,31.
Il pagamento delle rate viene garantito dalla pensione percepita dalla sig.ra nonché da finanza Pt_1 esterna rappresentata dall'apporto di (rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti) e nella Persona_1 di lui figlia, Persona_2
Il decreto di fissazione udienza di omologa, la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti.
Sono pervenute osservazioni da parte del che si è limitato a chiedere, per quanto Controparte_1 possibile, di prevedere un rimborso almeno parziale del credito chirografario. Tale osservazione, visto il suo tenore, non assurge a opposizione all'omologa.
Il creditore ipotecario BCC NPLS 2020 S.r.l. ha sollevato delle contestazioni al piano che possono essere così riassunte: eccessività della durata del piano di rientro;
pagamento solo parziale del credito privilegiato;
aleatorietà a fronte delle scarse garanzie offerte per i pagamenti.
All'udienza del 1.10.2024, poi rinviata al 15.10.2024, i creditori non sono comparsi.
Tanto premesso, la domanda è da accogliere.
È riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale in quanto il ricorrente ha residenza in Fogliano
GL, comune del circondario.
Sussistono altresì i requisiti per l'ammissione alla procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto i ricorrenti, madre e figlio, sono conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune in quanto derivante dai finanziamenti accesi congiuntamente dai ricorrenti per far fronte ai debiti di un famigliare.
In merito all'ammissibilità del piano, si osserva quanto segue.
Vi è prova della qualità di consumatore, ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che è pensionata e è Parte_1 Parte_2 disoccupato e i debiti insoluti sono riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari.
2 L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.
Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
Nel caso di specie il debito complessivo ammonta a 71.223,60 € nei confronti di BCC NPLS 2020 S.r.l., creditore privilegiato ipotecario, e 281,97 € nei confronti del creditore CP_1 CP_1 chirografario.
Le risorse patrimoniali sono invece unicamente rappresentate dalla pensione della sig.ra che Pt_1 ammonta a circa 1.415 € mensili mentre il figlio sig. è disoccupato. Pt_2
I debitori sono altresì comproprietari (EN NA per ½, per ¼ e, infine, Parte_2 Per_1
– soggetto escluso dal piano – per ¼) di un immobile (identificazione tavolare Ufficio Tavolare di
[...]
P.T. 371, c.t. 1° di Fogliano, identificazione catastale Foglio A/7, particella .194, Cat. A/3, CP_1
Classe 03, consistenza 6.5, rendita 352,48, Fogliano GL, Via Piemonte, n. 2, Piano T-1.) oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2023 E.I. Tribunale di Gorizia, con valore di mercato di
126.000 € e valore di vendita giudiziaria di 89.000 €. L'immobile è l'unico bene di proprietà dei ricorrenti e rappresenta altresì l'abitazione principale degli stessi. Il piano è infatti volto a permettere ai creditori di conservare l'abitazione.
Si ritiene quindi sussistente uno stato di sovraindebitamento in quanto i ricorrenti, a fronte di un debito residuo di circa 71.500 €, devono vivere con la sola pensione della madre pari a 1.415 € e l'unico bene di loro proprietà (peraltro non per intero) è la casa d'abitazione, bene immobile certamente non prontamente liquidabile oltre che non interamente riferibile ai debitori.
È poi necessario verificare che non sussistano ragioni ostative all'omologa ai sensi dell'art. 69 CCII.
Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 CCII in quanto i ricorrenti:
- non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.
Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dall'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L'OCC ha dato conto dell'assenza di atti o comportamenti riconducibili a questa categoria e non emergono circostanze tali da condurre a conclusioni differenti.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché,
3 parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ex art. 2901
c.c..
Nel caso di specie, di fatto l'unico debito (al netto dell'esiguo debito in chirografo) è rappresentato dall'esposizione nei confronti della BCC NPLS 2020 S.r.l. per il finanziamento ipotecario.
L'OCC ha svolto un'analisi approfondita della genesi della posizione debitoria che ha determinato il sovraindebitamento.
I ricorrenti stipulavano nel 2009 un contratto di mutuo fondiario con l'allora Banca di Credito
Cooperativo per supportare economicamente la famiglia del signor Controparte_2 Persona_1
(rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti) la quale stava attraversando un periodo economico e finanziario non florido.
Sino a tutto il 2012 i ricorrenti pagavano regolarmente le rate pattuite rendendosi inadempienti a partire dal mese di febbraio 2013.
Rilevato l'inadempimento dei ricorrenti e preso atto dell'insostenibilità della rata mensile prevista dal contratto di mutuo fondiario, l'istituto finanziario acconsentiva ad una modifica delle condizioni originarie di finanziamento con un atto di proroga e dilazione del contratto di mutuo nel quale veniva disposta la riduzione dell'importo predeterminato della rata da € 899.88 a € 681,00.
Fino al 2017 i ricorrenti erano in grado di rispettare il nuovo piano di ammortamento. Successivamente,
a seguito di ulteriori difficoltà, venivano raggiunti accordi per rideterminare un piano di rientro che i ricorrenti tuttavia non riuscivano, infine, ad onorare.
Il vaglio circa la condotta dei ricorrenti non può non tener conto dei seguenti elementi.
Innanzitutto, l'art. 69 co.1 CCII impone al giudicante di dar rilievo solo a quelle condotte del debitore che possano essere tacciate di colpa grave, ponendo quindi come modello di riferimento il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino,
11/04/2024).
In secondo luogo, assume rilievo l'identità del creditore quale soggetto finanziatore secondo quanto previsto dall'art. 69 co. 2 CCII. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (Trib. Avellino, 11/04/2024; Trib. Tempio
Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini
1/03/2019).
Nel caso in esame, l'OCC ha svolto l'analisi e gli approfondimenti necessari per la valutazione richiestagli dall'art. 68 co. 3 CCII che si pone in evidente collegamento con quanto stabilito dall'art. 69 co. 2 CCII.
4 Il primo contratto di mutuo fondiario veniva stipulato in data 24.06.2009 e prevedeva un finanziamento di € 120.000,00. In base alle informazioni acquisite e dalle verifiche effettuate presso la direzione centrale
Lavoro Formazione Istruzione e Famiglia della Regione, alla data del finanziamento il sig. Parte_2 risultava essere disoccupato e quindi l'unico reddito percepito dal nucleo familiare era dato dalla pensione della madre sig. a quel tempo pari a circa 1.230,72 €. Parte_1
In base a questi dati, tenuto conto dell'importo dell'assegno sociale e applicato il moltiplicatore della scala di equivalenza ISEE, il reddito mensile disponibile da destinare al pagamento delle rate del finanziamento non poteva essere superiore a 535,65 € mentre risulta in atti che i ricorrenti erano gravati di una rata mensile ben maggiore, pari a 899,88 €.
Tale circostanza si ripropone anche successivamente quando i ricorrenti ottennero la rinegoziazione del mutuo in data 27.2.2014, passando a una rata mensile di 681,00 €.
Tenuto conto del reddito mensile del nucleo famigliare consistente nella pensione della sig.ra Pt_1 di circa 1.391,58 €, dell'assegno sociale di 484,43 € e della scala di equivalenza di 1,57, l'importo necessario per condurre una vita dignitosa è di 760,55 €, permettendo quindi una rata massima di 631 €, inferiore all'importo invece rinegoziato di 681 €.
Sul punto, nonostante sia stato sollecitato il contraddittorio fissando apposita udienza (1.10.2024, poi rinviata al 15.10.2024), il creditore ipotecario non ha fornito alcun chiarimento o deduzione.
L'analisi svolta dall'OCC appare fondata e condivisibile nonché corroborata da idonea documentazione.
In base a tale analisi è quindi possibile formulare un giudizio di colpevolezza della condotta del soggetto finanziatore che non appare aver eseguito un'idonea verifica circa il merito creditizio dei ricorrenti, verifica necessaria nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, con uguali risultati anche nel momento della successiva rinegoziazione del mutuo.
Appare in effetti lampante l'incapacità dei ricorrenti a sostenere un pagamento mensile per il rimborso del finanziamento di quasi 900 €, tenuto conto dell'unica entrata rappresentata dalla pensione della madre.
D'altro canto, il soggetto finanziatore non ha offerto, in questa sede, alcuna circostanza idonea a provare che i ricorrenti avessero a suo tempo fornito informazioni errate e/o incomplete ovvero consciamente fuorvianti così vanificando i controlli pur eseguiti dal soggetto finanziatore.
Non può pertanto imputarsi ai ricorrenti un comportamento gravemente colpevole nel determinare la situazione di sovraindebitamento in quanto tale condizione appare piuttosto riconducibile al soggetto finanziatore qualificato (l'istituto bancario) che, colpevolmente, non ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica e controllo circa la solvibilità dei soggetti richiedenti un finanziamento, vaglio che avrebbe certamente indotto l'istituto bancario a non concedere il finanziamento ovvero a concederlo a condizioni nettamente diverse, in modo tale da confezionare una rata di rimborso sostenibile.
Ai sensi dell'art 69 co. 2 CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto
5 legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Come sopra esposto, la formula opposizione in quanto, in sostanza, la vendita Controparte_3 dell'immobile oggetto di procedura esecutiva sarebbe più conveniente rispetto a quanto proposto dai ricorrenti: il soddisfacimento del creditore avverrebbe in tempi più ristretti, in misura superiore e con maggior certezza.
Tuttavia, si ritiene che la BCC NPLS 2020 s.r.l. non possa formulare opposizione all'omologa per contestare la convenienza della proposta in quanto, per le ragioni su esposte, la sua condotta colpevole e violativa dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. (o meglio, quella dell'originario soggetto finanziatore, la ha determinato il sovraindebitamento dei Controparte_4 ricorrenti.
Peraltro, le contestazioni sollevate dalla BCC NPLS 2020 s.r.l. appaiono in parte toccare, oltre alla convenienza, altresì i profili della fattibilità del piano (con riferimento alla sua durata e all'aleatorietà delle garanzie offerte).
Si rendono pertanto necessari i seguenti approfondimenti.
Venendo al merito della proposta e del piano, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 67 co. 4 CCII secondo cui è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
Letta tale disposizione, appaiono evidenti i profili di interazione con la norma di cui all'art. 69 co. 2 CCII: tra i profili di convenienza della proposta rientra certamente la percentuale di soddisfazione del credito rispetto a quanto il creditore ipotecario otterrebbe dalla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca e, attualmente, oggetto di esecuzione immobiliare.
Pur ritenendo, come sopra evidenziato, che il creditore ipotecario non possa Controparte_3 formulare opposizione all'omologa per ragioni di convenienza, nondimeno si ritiene di dover prendere posizione circa il rispetto della disposizione di cui all'art. 67 co. 4 CCII.
Nel caso di specie, il creditore ipotecario ottiene, secondo la proposta, una soddisfazione solo parziale del proprio credito: a fronte di un debito di 71.223,60 €, ottiene la somma di 67.947,61 €, pari al 95,40
%.
L'OCC nella sua relazione ha compiutamente dato conto del fatto che in sede di esecuzione immobiliare il creditore ipotecario non potrebbe comunque ottenere un soddisfacimento migliore di quello oggetto di proposta, tenuto altresì conto del fatto che l'immobile è solo in parte di proprietà dei ricorrenti (per i
¾ mentre il restante ¼ è di proprietà di . Persona_1
6 Le proiezioni fornite dall'OCC, pur scontando l'incertezza di ogni valutazione prognostica, appaiono comunque ragionevoli e pertanto idonee a fondare un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 67 co. 4 CCII.
Con riferimento alla durata del piano (10 anni), si ricorda che la distribuzione delle somme offerte anche da terzi non deve necessariamente avvenire al momento dell'omologa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, già nella vigenza della l. 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (Cass. 28 ottobre
2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass. 4622/2024 cit.).
La soluzione appare addirittura avvalorata nell'impianto normativo della riforma dall'eliminazione di ogni riferimento al termine annuale di soddisfazione previsto dall'abrogato art. 8 co. 4 l. 3/2012 (Trib.
Avellino, 11/04/2024).
In merito alla fattibilità del piano, si osserva pertanto quanto segue.
I ricorrenti dispongono della sola pensione della madre pari a circa 1.415 € mensili. Sono stati però acquisiti impegni formali del figlio e fratello (doc. 25) nonché della PO (doc. Persona_1 Persona_2
26) alla compartecipazione al pagamento della rata mensile prevista dal piano. Questi due soggetti appaiono titolari di redditi certi e di ammontare idoneo a partecipare al pagamento della rata di 650 €.
Quanto all'aleatorietà contestata dal creditore ipotecario, essa è ovviamente insita in ogni pagamento rateale, e, tuttavia, non appare ostativa all'omologa della proposta considerato che coloro che garantiscono la finanza esterna hanno assunto impegno formale con sottoscrizione personale nonché sono titolari di reddito da lavoro dipendente.
Tali circostanze, unite alla considerazione del fatto che, salvaguardando l'abitazione principale dei debitori, questi non dovranno sostenere spese se non quelle basilari di mantenimento, conducono a un vaglio positivo circa la fattibilità del piano.
In conclusione, la proposta e il piano soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e deve pertanto esserne disposta l'omologa.
Le spese di lite vanno compensate attesa la novità delle questioni affrontate che non appaiono ancora esaminate diffusamente da precedente giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(c.f. ), nata a [...] al Tagliamento (VE) il 5.07.1939, e C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]C.F._2
(GO) via Piemonte n. 2, come depositato in data 26.3.2024; compensa integralmente le spese di lite;
7 dichiara chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- provvedere ad aprire un conto della procedura sul quale accantonare le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di eventuali acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4
CCII;
- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia integralmente e correttamente adempiuto ovvero segnalando eventuali inadempimenti od omissioni;
dispone che la sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria nell'apposita area del sito web del tribunale
“Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII” entro due giorni;
dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura dell'OCC.
Gorizia, 11/02/2025
Il giudice delegato
Dott.ssa Martina Ponzin
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice delegato, Dott.ssa Martina Ponzin, nel procedimento per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso, con procedura familiare, da
(c.f. ), nata a [...] al Tagliamento (VE) il Parte_1 C.F._1
5.07.1939,
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] e rappresentati e difesi dall'avv.
Gianpaolo Galopin ricorrente per il tramite dell'OCC della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il nominato gestore della crisi
Avv. Marco Mizzon letto l'art. 70 CCII letto l'art. 66 CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, iscritto a ruolo in pari data, e Parte_2 Parte_1 hanno proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito di una procedura familiare ex artt. 66 e 67 e ss. CCII.
Con decreto di data 27.2.2024 veniva fissata udienza per sentire i ricorrenti e l'OCC in merito al ricorso, all'esito della quale veniva assegnato un termine per apportare modifiche e integrazioni alla proposta e al piano nonché alla relazione dell'OCC.
In data 27.3.2024, a seguito del deposito della proposta e del piano modificati nonché della relazione dell'OCC integrata, veniva emesso il decreto ex art. 70 CCII.
In data 30.4.2024 e 24.7.2024 l'OCC dava conto degli adempimenti pubblicitari eseguiti nonché delle osservazioni dei creditori ricevute, ritenendo di non proporre alcuna modifica alla proposta e al piano.
1 Con decreto di data 3.9.2024 veniva quindi fissata udienza per sentire i creditori in merito alle contestazioni sollevate. Rinviata l'udienza al 15.10.2024 per permettere ai creditori di presenziare, il giudice si riservava.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il piano proposto prevede di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di 78.000 € da pagare in n. 120 rate mensili dell'importo di 650 € ciascuna secondo il seguente riparto:
− la soddisfazione delle spese di procedura in prededuzione e privilegiate ex art. 2751 bis n. 2, c.c. che si stimano in complessivi € 10.052,73 (compenso del professionista con funzione di OCC come da preventivo pari ad € 7.352,73 comprensivi di contributo unificato per € 366,00 già versato, imposta di registro pari ad € 200,00, compenso del difensore per € 2.500,00);
− i restanti € 71.223,60 rimangono a disposizione per la soddisfazione dei creditori nella seguente misura: 95,40 % al creditore privilegiato BCC NPLS 2020 S.r.l. per complessivi € 67.947,31.
Il pagamento delle rate viene garantito dalla pensione percepita dalla sig.ra nonché da finanza Pt_1 esterna rappresentata dall'apporto di (rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti) e nella Persona_1 di lui figlia, Persona_2
Il decreto di fissazione udienza di omologa, la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti.
Sono pervenute osservazioni da parte del che si è limitato a chiedere, per quanto Controparte_1 possibile, di prevedere un rimborso almeno parziale del credito chirografario. Tale osservazione, visto il suo tenore, non assurge a opposizione all'omologa.
Il creditore ipotecario BCC NPLS 2020 S.r.l. ha sollevato delle contestazioni al piano che possono essere così riassunte: eccessività della durata del piano di rientro;
pagamento solo parziale del credito privilegiato;
aleatorietà a fronte delle scarse garanzie offerte per i pagamenti.
All'udienza del 1.10.2024, poi rinviata al 15.10.2024, i creditori non sono comparsi.
Tanto premesso, la domanda è da accogliere.
È riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale in quanto il ricorrente ha residenza in Fogliano
GL, comune del circondario.
Sussistono altresì i requisiti per l'ammissione alla procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto i ricorrenti, madre e figlio, sono conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune in quanto derivante dai finanziamenti accesi congiuntamente dai ricorrenti per far fronte ai debiti di un famigliare.
In merito all'ammissibilità del piano, si osserva quanto segue.
Vi è prova della qualità di consumatore, ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che è pensionata e è Parte_1 Parte_2 disoccupato e i debiti insoluti sono riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari.
2 L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.
Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
Nel caso di specie il debito complessivo ammonta a 71.223,60 € nei confronti di BCC NPLS 2020 S.r.l., creditore privilegiato ipotecario, e 281,97 € nei confronti del creditore CP_1 CP_1 chirografario.
Le risorse patrimoniali sono invece unicamente rappresentate dalla pensione della sig.ra che Pt_1 ammonta a circa 1.415 € mensili mentre il figlio sig. è disoccupato. Pt_2
I debitori sono altresì comproprietari (EN NA per ½, per ¼ e, infine, Parte_2 Per_1
– soggetto escluso dal piano – per ¼) di un immobile (identificazione tavolare Ufficio Tavolare di
[...]
P.T. 371, c.t. 1° di Fogliano, identificazione catastale Foglio A/7, particella .194, Cat. A/3, CP_1
Classe 03, consistenza 6.5, rendita 352,48, Fogliano GL, Via Piemonte, n. 2, Piano T-1.) oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2023 E.I. Tribunale di Gorizia, con valore di mercato di
126.000 € e valore di vendita giudiziaria di 89.000 €. L'immobile è l'unico bene di proprietà dei ricorrenti e rappresenta altresì l'abitazione principale degli stessi. Il piano è infatti volto a permettere ai creditori di conservare l'abitazione.
Si ritiene quindi sussistente uno stato di sovraindebitamento in quanto i ricorrenti, a fronte di un debito residuo di circa 71.500 €, devono vivere con la sola pensione della madre pari a 1.415 € e l'unico bene di loro proprietà (peraltro non per intero) è la casa d'abitazione, bene immobile certamente non prontamente liquidabile oltre che non interamente riferibile ai debitori.
È poi necessario verificare che non sussistano ragioni ostative all'omologa ai sensi dell'art. 69 CCII.
Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 CCII in quanto i ricorrenti:
- non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.
Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dall'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L'OCC ha dato conto dell'assenza di atti o comportamenti riconducibili a questa categoria e non emergono circostanze tali da condurre a conclusioni differenti.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché,
3 parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ex art. 2901
c.c..
Nel caso di specie, di fatto l'unico debito (al netto dell'esiguo debito in chirografo) è rappresentato dall'esposizione nei confronti della BCC NPLS 2020 S.r.l. per il finanziamento ipotecario.
L'OCC ha svolto un'analisi approfondita della genesi della posizione debitoria che ha determinato il sovraindebitamento.
I ricorrenti stipulavano nel 2009 un contratto di mutuo fondiario con l'allora Banca di Credito
Cooperativo per supportare economicamente la famiglia del signor Controparte_2 Persona_1
(rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti) la quale stava attraversando un periodo economico e finanziario non florido.
Sino a tutto il 2012 i ricorrenti pagavano regolarmente le rate pattuite rendendosi inadempienti a partire dal mese di febbraio 2013.
Rilevato l'inadempimento dei ricorrenti e preso atto dell'insostenibilità della rata mensile prevista dal contratto di mutuo fondiario, l'istituto finanziario acconsentiva ad una modifica delle condizioni originarie di finanziamento con un atto di proroga e dilazione del contratto di mutuo nel quale veniva disposta la riduzione dell'importo predeterminato della rata da € 899.88 a € 681,00.
Fino al 2017 i ricorrenti erano in grado di rispettare il nuovo piano di ammortamento. Successivamente,
a seguito di ulteriori difficoltà, venivano raggiunti accordi per rideterminare un piano di rientro che i ricorrenti tuttavia non riuscivano, infine, ad onorare.
Il vaglio circa la condotta dei ricorrenti non può non tener conto dei seguenti elementi.
Innanzitutto, l'art. 69 co.1 CCII impone al giudicante di dar rilievo solo a quelle condotte del debitore che possano essere tacciate di colpa grave, ponendo quindi come modello di riferimento il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino,
11/04/2024).
In secondo luogo, assume rilievo l'identità del creditore quale soggetto finanziatore secondo quanto previsto dall'art. 69 co. 2 CCII. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (Trib. Avellino, 11/04/2024; Trib. Tempio
Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini
1/03/2019).
Nel caso in esame, l'OCC ha svolto l'analisi e gli approfondimenti necessari per la valutazione richiestagli dall'art. 68 co. 3 CCII che si pone in evidente collegamento con quanto stabilito dall'art. 69 co. 2 CCII.
4 Il primo contratto di mutuo fondiario veniva stipulato in data 24.06.2009 e prevedeva un finanziamento di € 120.000,00. In base alle informazioni acquisite e dalle verifiche effettuate presso la direzione centrale
Lavoro Formazione Istruzione e Famiglia della Regione, alla data del finanziamento il sig. Parte_2 risultava essere disoccupato e quindi l'unico reddito percepito dal nucleo familiare era dato dalla pensione della madre sig. a quel tempo pari a circa 1.230,72 €. Parte_1
In base a questi dati, tenuto conto dell'importo dell'assegno sociale e applicato il moltiplicatore della scala di equivalenza ISEE, il reddito mensile disponibile da destinare al pagamento delle rate del finanziamento non poteva essere superiore a 535,65 € mentre risulta in atti che i ricorrenti erano gravati di una rata mensile ben maggiore, pari a 899,88 €.
Tale circostanza si ripropone anche successivamente quando i ricorrenti ottennero la rinegoziazione del mutuo in data 27.2.2014, passando a una rata mensile di 681,00 €.
Tenuto conto del reddito mensile del nucleo famigliare consistente nella pensione della sig.ra Pt_1 di circa 1.391,58 €, dell'assegno sociale di 484,43 € e della scala di equivalenza di 1,57, l'importo necessario per condurre una vita dignitosa è di 760,55 €, permettendo quindi una rata massima di 631 €, inferiore all'importo invece rinegoziato di 681 €.
Sul punto, nonostante sia stato sollecitato il contraddittorio fissando apposita udienza (1.10.2024, poi rinviata al 15.10.2024), il creditore ipotecario non ha fornito alcun chiarimento o deduzione.
L'analisi svolta dall'OCC appare fondata e condivisibile nonché corroborata da idonea documentazione.
In base a tale analisi è quindi possibile formulare un giudizio di colpevolezza della condotta del soggetto finanziatore che non appare aver eseguito un'idonea verifica circa il merito creditizio dei ricorrenti, verifica necessaria nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, con uguali risultati anche nel momento della successiva rinegoziazione del mutuo.
Appare in effetti lampante l'incapacità dei ricorrenti a sostenere un pagamento mensile per il rimborso del finanziamento di quasi 900 €, tenuto conto dell'unica entrata rappresentata dalla pensione della madre.
D'altro canto, il soggetto finanziatore non ha offerto, in questa sede, alcuna circostanza idonea a provare che i ricorrenti avessero a suo tempo fornito informazioni errate e/o incomplete ovvero consciamente fuorvianti così vanificando i controlli pur eseguiti dal soggetto finanziatore.
Non può pertanto imputarsi ai ricorrenti un comportamento gravemente colpevole nel determinare la situazione di sovraindebitamento in quanto tale condizione appare piuttosto riconducibile al soggetto finanziatore qualificato (l'istituto bancario) che, colpevolmente, non ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica e controllo circa la solvibilità dei soggetti richiedenti un finanziamento, vaglio che avrebbe certamente indotto l'istituto bancario a non concedere il finanziamento ovvero a concederlo a condizioni nettamente diverse, in modo tale da confezionare una rata di rimborso sostenibile.
Ai sensi dell'art 69 co. 2 CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto
5 legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Come sopra esposto, la formula opposizione in quanto, in sostanza, la vendita Controparte_3 dell'immobile oggetto di procedura esecutiva sarebbe più conveniente rispetto a quanto proposto dai ricorrenti: il soddisfacimento del creditore avverrebbe in tempi più ristretti, in misura superiore e con maggior certezza.
Tuttavia, si ritiene che la BCC NPLS 2020 s.r.l. non possa formulare opposizione all'omologa per contestare la convenienza della proposta in quanto, per le ragioni su esposte, la sua condotta colpevole e violativa dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. (o meglio, quella dell'originario soggetto finanziatore, la ha determinato il sovraindebitamento dei Controparte_4 ricorrenti.
Peraltro, le contestazioni sollevate dalla BCC NPLS 2020 s.r.l. appaiono in parte toccare, oltre alla convenienza, altresì i profili della fattibilità del piano (con riferimento alla sua durata e all'aleatorietà delle garanzie offerte).
Si rendono pertanto necessari i seguenti approfondimenti.
Venendo al merito della proposta e del piano, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 67 co. 4 CCII secondo cui è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
Letta tale disposizione, appaiono evidenti i profili di interazione con la norma di cui all'art. 69 co. 2 CCII: tra i profili di convenienza della proposta rientra certamente la percentuale di soddisfazione del credito rispetto a quanto il creditore ipotecario otterrebbe dalla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca e, attualmente, oggetto di esecuzione immobiliare.
Pur ritenendo, come sopra evidenziato, che il creditore ipotecario non possa Controparte_3 formulare opposizione all'omologa per ragioni di convenienza, nondimeno si ritiene di dover prendere posizione circa il rispetto della disposizione di cui all'art. 67 co. 4 CCII.
Nel caso di specie, il creditore ipotecario ottiene, secondo la proposta, una soddisfazione solo parziale del proprio credito: a fronte di un debito di 71.223,60 €, ottiene la somma di 67.947,61 €, pari al 95,40
%.
L'OCC nella sua relazione ha compiutamente dato conto del fatto che in sede di esecuzione immobiliare il creditore ipotecario non potrebbe comunque ottenere un soddisfacimento migliore di quello oggetto di proposta, tenuto altresì conto del fatto che l'immobile è solo in parte di proprietà dei ricorrenti (per i
¾ mentre il restante ¼ è di proprietà di . Persona_1
6 Le proiezioni fornite dall'OCC, pur scontando l'incertezza di ogni valutazione prognostica, appaiono comunque ragionevoli e pertanto idonee a fondare un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 67 co. 4 CCII.
Con riferimento alla durata del piano (10 anni), si ricorda che la distribuzione delle somme offerte anche da terzi non deve necessariamente avvenire al momento dell'omologa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, già nella vigenza della l. 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (Cass. 28 ottobre
2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass. 4622/2024 cit.).
La soluzione appare addirittura avvalorata nell'impianto normativo della riforma dall'eliminazione di ogni riferimento al termine annuale di soddisfazione previsto dall'abrogato art. 8 co. 4 l. 3/2012 (Trib.
Avellino, 11/04/2024).
In merito alla fattibilità del piano, si osserva pertanto quanto segue.
I ricorrenti dispongono della sola pensione della madre pari a circa 1.415 € mensili. Sono stati però acquisiti impegni formali del figlio e fratello (doc. 25) nonché della PO (doc. Persona_1 Persona_2
26) alla compartecipazione al pagamento della rata mensile prevista dal piano. Questi due soggetti appaiono titolari di redditi certi e di ammontare idoneo a partecipare al pagamento della rata di 650 €.
Quanto all'aleatorietà contestata dal creditore ipotecario, essa è ovviamente insita in ogni pagamento rateale, e, tuttavia, non appare ostativa all'omologa della proposta considerato che coloro che garantiscono la finanza esterna hanno assunto impegno formale con sottoscrizione personale nonché sono titolari di reddito da lavoro dipendente.
Tali circostanze, unite alla considerazione del fatto che, salvaguardando l'abitazione principale dei debitori, questi non dovranno sostenere spese se non quelle basilari di mantenimento, conducono a un vaglio positivo circa la fattibilità del piano.
In conclusione, la proposta e il piano soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e deve pertanto esserne disposta l'omologa.
Le spese di lite vanno compensate attesa la novità delle questioni affrontate che non appaiono ancora esaminate diffusamente da precedente giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(c.f. ), nata a [...] al Tagliamento (VE) il 5.07.1939, e C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]C.F._2
(GO) via Piemonte n. 2, come depositato in data 26.3.2024; compensa integralmente le spese di lite;
7 dichiara chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- provvedere ad aprire un conto della procedura sul quale accantonare le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di eventuali acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4
CCII;
- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia integralmente e correttamente adempiuto ovvero segnalando eventuali inadempimenti od omissioni;
dispone che la sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria nell'apposita area del sito web del tribunale
“Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII” entro due giorni;
dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura dell'OCC.
Gorizia, 11/02/2025
Il giudice delegato
Dott.ssa Martina Ponzin
8