Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Sigona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittotia, n. 13;
contro
COMUNE DI -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dalla Dirigente della Direzione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici – Sportello Edilizia del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto “ordinanza a non effettuare l'intervento – art. 19 comma 3 legge 241/1990 e smi – segnalazione certificata di inizio attività prot. -OMISSIS- del 15.06.2021”;
di ogni ulteriore atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo dei diritti e interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la sig.ra -OMISSIS- impugna il provvedimento emesso in data 2 luglio 2021 dal Comune di -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione lavori in relazione ad una SCIA in sanatoria presentata in data 15 giugno 2021 per alcuni interventi eseguiti su un immobile di sua proprietà, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS-. Gli interventi per i quali è stata presentata la SCIA consistono in sostanza nella costruzione di una struttura esterna (qualificata come portico dall’Amministrazione e come pergolato a cielo aperto dalla ricorrente) e nell’ampliamento del seminterrato finalizzato alla formazione di un locale ad uso box per cicli e motocicli.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di -OMISSIS-.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 21 novembre 2024.
Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente.
A questo proposito si osserva che, come anticipato, la SCIA del 15 giugno 2021 è stata presentata, non già per ottenere il titolo necessario alla realizzazione di un futuro intervento, ma per sanare un intervento già eseguito.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024, il Comune di -OMISSIS- ha comunicato che la ricorrente, nell’anno 2018, aveva presentato, per le medesime opere, una istanza di accertamento di conformità su cui si è formato il silenzio-rigetto ai sensi all’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Questa circostanza, oltre ad essere comprovata dalla relazione del tecnico comunale depositata sub doc. 8, è stata ammessa dalla ricorrente, la quale sostiene tuttavia che il procedimento in precedenza attivato sarebbe scollegato da quello culminato con l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede, e ciò in quanto l’iter procedurale relativo al permesso di
costruire sarebbe stato abbandonato d’intesa con l’Amministrazione resistente.
Il Collegio deve sul punto osservare che le affermazioni di parte ricorrente non sono suffragate da alcuna evidenza probatoria non essendo stato depositato alcun documento che dimostri il ritiro della domanda di accertamento di conformità. Si deve pertanto ritenere che su tale domanda si sia formato, come sostenuto dal Comune, un provvedimento tacito di rigetto non tempestivamente impugnato.
L’accoglimento del ricorso in esame sarebbe pertanto inutile per la ricorrente posto che il suo interesse continuerebbe ad essere leso dal precedente provvedimento ancora efficace che, come detto, ha già negato la sanatoria per le opere di cui si discute.
Va per queste ragioni dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
La natura della decisione e la particolarità della vicenda fattuale giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.