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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. EN AG Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1050/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) nata in Parte_1 C.F._1
MA il 30/06/1965, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA I.
FRUGONI 1/3 - 16121 GENOVA (GE), rappresentata e difesa dall'Avv.
SO NA (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in LB CP_1 C.F._2
(SV) il 16/01/1955, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PAPA 1 GI XXIII 88/3 - 17031 LB (SV), rappresentato e difeso dall'Avv.
CC GI AT appellato/a
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Genova , contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 709/2024 emessa dal
Tribunale di Savona, Sezione Civile, Giudice Dott. Davide Atzeni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2106/2023 depositata in cancelleria in data 04.10.2024 , notificata il
22.10.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. del CP_1
Foro di Savona • per l'effetto condannare l' Avv. a risarcire il danno CP_1
causato alla Sig.ra da determinarsi nell'importo di euro Parte_1
66.328,67 o nel diverso importo che dovesse emergere in corso di causa e/o ritenuta di giustizia da parte di codesto Ill.mo Tribunale oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
• con vittoria di spese , competenze ed onorari” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello CP_2
di Genova, ogni contraria istanza disattesa:
• Respingere le richieste istruttorie dell'appellante;
• Respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato;
2 • Condannare l'appellante a: - rifondere le spese di giudizio di 1° e 2° grado;
- corrispondere all'appellato una indennità, liquidata equitativamente, ex art. 96, 3° comma c.p.c.;
- versare alla cassa delle ammende una somma pari al doppio del Contributo
Unificato;
• Revocare l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio”.
Fatto e diritto
Con sentenza definitiva n. 709/2024 del 4/10/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da nei confronti di , al fine di Parte_1 CP_1
sentir accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo per non aver proposto l'azione risarcitoria richiesta da a seguito di un sinistro stradale. Parte_1
Il Tribunale così decideva: «1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
, con atto notificato in data 21/11/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto CP_1
dell'appello.
Con ordinanza in data 8/04/2025 la Corte – ritenuto di procedere ai sensi degli artt.
350-bis e 281-sexies c.p.c. – invitava le parti a precisare le conclusioni;
quindi, rinviava all'udienza collegiale di discussione del 17/9/2025 assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di impugnazione:
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante formula un unico motivo di appello con cui deduce che «Il Giudice di primo grado nulla ha statuito sulla precisa domanda formulata dalla ricorrente in ordine all'effettivo inadempimento all'incarico assunto dal convenuto in relazione ad un Giudizio civile da instaurarsi nanti il Tribunale di
3 Savona. Il Giudice di prime cure ha esaminato unicamente la responsabilità professionale del convenuto in ordine alla probabilità di vittoria ove il giudizio fosse stato instaurato nonché sulla assenza di prove in ordine all'effettiva entità del danno subito. A pagina 3 dell'impugnata sentenza alla riga 14 il Giudice effettivamente così scrive “ ...va ritenuto che nel caso di specie l'Avv. (professionista CP_1
incaricato dalla ricorrente di proporre l'azione risarcitoria de qua dinanzi a questo
Tribunale …)” ritenendo pertanto accertato il conferimento dell'incarico e l'oggetto di detto incarico ovvero un giudizio nanti il Tribunale di Savona. A prescindere dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il titolo dedotto in atti e della relativa quantificazione il Giudice di primo grado avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi sull'inadempimento all'incarico che è consistito comunque nell'omessa instaurazione del giudizio» (pagg.
3-4 dell'atto appello). Prosegue ancora l'appellante lamentando “l'immotivata … omessa istruzione della causa con l'assunzione dei mezzi di prova indicati dal ricorrente”.
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto: i) le premesse in fatto ed in diritto della decisione non sono state oggetto di impugnazione, sicché il loro accertamento è coperto da giudicato;
ii) il gravame è redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.
.*.*.*.
LA CORTE osserva quanto segue.
1.Il primo giudice, nella sentenza impugnata, richiamati i principi giurisprudenziali dettati dai giudici di legittimità in tema di responsabilità professionale, ha respinto la domanda attrice asserendo, preliminarmente, che, quand'anche si volesse ritenere dimostrato l'inadempimento del difensore convenuto, quale professionista incaricato dalla predetta di proporre l'azione risarcitoria de qua, in ogni caso detta domanda non potrebbe essere accolta in quanto l'attrice non ha provato: a) il nesso di causalità fra la condotta asseritamente negligente ed imperita tenuta dal professionista (mancata proposizione dell'azione risarcitoria nell'interesse della cliente sig.ra
) ed il danno da essa lamentato (consistente in un importo superiore Parte_1
4 rispetto a quello che essa aveva già percepito dalla compagnia assicurativa dell'autovettura investitrice); b) “ma – prima ancora – … che si sia verificato a suo carico un pregiudizio contra legem, ben potendosi ipotizzare, in assenza di ogni prova circa la fondatezza delle sue (ulteriori) pretese risarcitorie nei confronti dell'asserito responsabile del sinistro stradale e della compagnia assicurativa dell'autovettura, che la somma ad essa già erogata da parte della compagna assicurativa medesima sia già di per sé perfettamente commisurata a quanto essa aveva diritto di percepire a seguito del sinistro.” (pg. 4 sent.).
Il primo giudice, quindi, ha ritenuto, in sostanza, superfluo accertare se il difensore sia stato effettivamente inadempiente, stante la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, delle circostanze di cui ai predetti punti a) e b).
Ora, parte appellante, come emerge dal motivo di impugnazione sopra trascritto, si è limitata a censurare la sentenza impugnata asserendo che il primo giudice avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sull'inadempimento del difensore, previa ammissione delle istanze istruttorie (anche orali) formulate dall'attrice in giudizio.
Parte appellante, così facendo, mostra di non avere colto la ratio decidendi su cui si fonda la prima parte della sentenza, in quanto non si è avveduta che il giudice ha affermato che la domanda attrice non avrebbe potuto trovare accoglimento quand'anche si fosse ritenuto dimostrato il supposto inadempimento dell'avvocato
(con conseguente implicita irrilevanza delle istanze istruttorie dirette a CP_1
dimostrare l'assunto attoreo), stante la mancata dimostrazione, da parte della stessa attrice, del nesso di causalità fra il supposto inadempimento del professionista e il maggior danno eventualmente subito dalla cliente (ossia quello ulteriore rispetto a quanto già conseguito dall'assicurazione), nonché dell'esistenza di siffatto danno. E
l'odierna appellante non ha minimamente censurato tali ultime due asserzioni, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza circa la mancata dimostrazione, da parte della predetta, della sussistenza di un danno ingiusto e del nesso causale tra la condotta negligente del professionista ed il pregiudizio del cliente (ciò conformemente ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte: “La responsabilità
5 del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”; fra le altre
Cass. 13873/2020).
Non solo, il primo giudice ha proseguito il proprio argomentare con ulteriori dodici punti che non sono stati oggetto di alcuna critica da parte dell'appellante, nemmeno avverso quello in cui si afferma: “.. l'odierna attrice risulta essersi rivolta allo studio legale dell'Avv. solo in data 12.12.2012 (cfr. la denuncia querela redatta CP_1
dall'attrice in data 20.5.2021, in atti, ove essa stessa ha riferito tale circostanza), ovverosia quali 7 anni dopo il verificarsi del sinistro, e dunque in un momento in cui il diritto risarcitorio da essa vantato si era ormai prescritto, trattandosi di diritto che in base alle disposizioni del codice civile è soggetto ad un termine prescrizionale di 5 anni” (punto n. 2). Deve ritenersi, dunque, che anche su tale asserzione – che esclude addirittura il supposto inadempimento dell'avvocato – sia caduto il CP_1
giudicato.
Afferma la Suprema Corte che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (..)” (così, fra le altre,
Cass. n. 36481 del 2022). Trattasi di principi che sono tuttora (e a maggior ragione) applicabili nel caso di specie, in cui l'appello è stato proposto in data 26.11.2024 e, quindi, sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. nel testo introdotto dal D.L.vo n. 149/2022
(Riforma Cartabia) e parzialmente modificato con D.L.vo n. 164/2024 (Correttivo
Cartabia).
2. Per tutte le ragioni sopra esposte va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto.
6 3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in complessivi euro
7.500,00 (Fase studio €2.000.00; Fase introduttiva €1.400,00; Fase trattazione
€1.000,00; Fase decisionale €3.100,00), così come richiesto da parte appellata, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R.115/2002. Invero, l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. n. 4315/2020).
4. Quanto alla richiesta dell'appellata di revocare “l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio”, si osserva che “la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell'opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e
l'Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 29228 del 2017; Cass. n. 3028 del 2018).”
(così Cass. 18/02/2022, n. 5459 in motivazione).
5. Quanto alla chiesta condanna di parte appellante ex art. 96 comma 3 c.p.c., occorre in primo luogo rilevare che la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettata (Cass. S.U. n. 22405/2018). Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 7 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (fra le altre Cass. n. 34693/2022, Cass.
n. 34429/2025). Nel caso di specie, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di appello per le ragioni sopra esposte, sussiste, appunto, la colpa grave della parte appellante intesa, nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, come colpevole insistenza in ragioni di censura della prima sentenza, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dalla stessa appellante, tanto da evitare il gravame. La somma da liquidare - rimessa ad una valutazione equitativa - ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 7500.00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Savona n. 709 del 2024;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1
favore di , che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, CP_1
oltre spese generali e accessori di legge;
c) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c, al pagamento Parte_1
in favore di della complessiva somma di € 7.500,00. CP_1
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, Camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
EN AG
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