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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - 2^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 290/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del
20/5/2025, vertente -
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Fatano;
attore in riassunzione contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Agerli;
convenuto in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 36446/2023 pubblicata il 29.12.2023.
MOTIVAZIONE
1.- Nella sentenza della Corte di Cassazione viene così descritto l'oggetto del contendere: conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il EL Parte_1
per la restituzione di una somma di denaro che asseriva di aver Controparte_1 concesso in mutuo al convenuto per l'acquisto in comproprietà paritaria di un immobile ad un'asta giudiziaria. Il convenuto allegava che la ricezione da parte sua della somma di denaro (€ 45.000, poi versata in Tribunale per l'acquisto all'asta) si inseriva in una vicenda più ampia, relativa anche all'acquisto di un altro immobile (non coinvolto nella presente controversia) e che la controversia concerneva in realtà lo scioglimento della comunione sull'immobile. Nei suoi tratti essenziali, lo svolgimento del giudizio di primo grado vede il convenuto dichiararsi disponibile a sciogliere la comunione, riconoscendo una maggiore frazione dell'immobile all'attore e l'effettuazione di una c.t.u. nel quadro di un tentativo di definizione negoziale della controversia. Il corso delle indagini peritali manifestava però l'estrema difficoltà di dividere l'immobile, per più ragioni, tra le quali spiccava l'importo da investire per le opere di frazionamento. L'attore insisteva nella domanda di restituzione della somma di denaro, definitivamente quantificata in € 36.488. All'esito il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava il convenuto alla restituzione di tale somma. Su appello principale del convenuto e incidentale dell'attore, la Corte di appello ha confermato il dispositivo di restituzione del capitale, aggiungendo (in accoglimento dell'appello incidentale) che gli interessi devono far data dall'8/01/2009, cioè dalla messa in mora”.
2.- Proposto ricorso per cassazione da parte di , la Suprema Controparte_1
Corte, con sentenza n. 36446/2023 in data 5 dicembre 2023, ha accolto il quinto motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, confermata in appello, denunciando la contraddittorietà della motivazione per avere da un lato imputato all'attore l'onere di provare l'esistenza di un contratto di mutuo, fornendo la prova della dazione e della esistenza dell'obbligo restitutorio e, dall'altro lato, per averlo esonerato da ciò, rilevando che il convenuto aveva riconosciuto in giudizio l'obbligo restitutorio con il dichiararsi disponibile a riconoscere all'attore una quota maggiore in sede di scioglimento della comunione.
Per questo aspetto, ritenuto centrale nella vicenda per cui è causa, la S.C. ha censurato la parte della sentenza di secondo grado in cui si afferma che “la mancata prova del titolo negoziale a base della datio in denaro non è motivo sufficiente per escludere l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens. [...] La mancata prova rigorosa da parte dell'attore dell'esistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di aver versato, non implica necessariamente il rigetto della domanda restitutoria, laddove l'obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l'accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi alcuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme. L'odierno appellante si è limitato a contestare l'esistenza del fine mutualistico adducendo, sia pure sommessamente, che la fattispecie potrebbe inquadrarsi giuridicamente come 'donazione indiretta', ma nel contempo si è dichiarato disponibile a sciogliere la comunione col riconoscimento della maggiore quota da attribuirsi al germano , disponibilità che in sostanza, come Pt_1
pag. 2/9 correttamente rilevato dal primo giudice, altro non è se non una proposta di estinzione dell'obbligazione in modo diverso dal semplice adempimento».
Ha osservato la Corte di Cassazione che questa motivazione risulta
“irriducibilmente contraddittoria nel punto centrale che sorregge gli altri argomenti collaterali: cioè, nel qualificare come riconoscimento di un'obbligazione restitutoria, sul fondamento di un asserito contratto di mutuo rimasto privo di prova, la disponibilità manifestata dal convenuto a riconoscere all'attore una maggiore frazione nello scioglimento di una comunione su un'immobile che è un evento negoziale da tenere distinto, anche perché la pretesa restitutoria dedotta in giudizio si inserisce - alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate - nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l'acquisto di un altro bene immobile e che ha visto un faticoso tentativo di composizione negoziale durante il corso del giudizio di primo grado. Il carattere irriducibilmente contraddittorio della motivazione risalta anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del contratto di mutuo, che la Corte di appello non ha saggiato correttamente nella loro incidenza normativa per decidere il caso di specie. Infatti, l'attore che domandi la restituzione di una somma di denaro sulla base di un mutuo è tenuto a provare, oltre alla consegna del denaro, anche che essa è avvenuta per un titolo che fondi l'obbligo di restituzione (cfr., fra le altre, Cass. 3258/2007). Ne consegue che la dazione di una somma di danaro non vale - di per sé - a dar fondamento alla richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo allegato dal solvens alla base della pretesa restitutoria. Essendo ovvio che una somma di danaro può essere consegnata per varie cause, la contestazione da parte dell'accipiens dell'obbligo di restituzione impone all'attore di dimostrare integralmente il fatto costitutivo della sua pretesa. Tale onere ha ad oggetto la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto non si configura come eccezione in senso sostanziale e quindi non vale ad invertire l'onere della prova. Così, Cass. 30944/2018. In altri termini, negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa per l'appunto negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma è stata versata. Anche in tal caso,
pag. 3/9 quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione (cfr. Cass. 6295/2013, tra le altre)”.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il Parte_1 giudizio innanzi a questa Corte di appello, chiedendo la condanna di a Controparte_1 corrispondergli la somma di euro 36.488,05 oltre interessi dal 30.01.2010, data di notifica del ricorso ex art. 702 cpc fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei vari gradi e fasi del giudizio.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata. Ha chiesto altresì la condanna di a restituire, ai sensi Parte_1 dell'art. 389 c.p.c., le spese sostenute da per l'importo complessivo Controparte_1 di €. 10.943,74, oltre interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al deposito del presente atto e con applicazione del tasso di interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Ha chiesto infine la condanna di
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire i danni tutti subiti dal Parte_1 conchiudente, anche in relazione alle iscrizioni ipotecarie ed ai pignoramenti mobiliari ed immobiliari in danno del convenuto, per l'importo da liquidare secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 8.11.2013 (data primo pignoramento).
Nel corso del giudizio di rinvio, acquisito il fascicolo processuale e disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, all'udienza del 20-5-2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusione e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La presente controversia verte sulla domanda formulata da Parte_1 nei confronti del EL , diretta ad ottenere la restituzione della Controparte_1 somma di euro 45.000, poi precisata in quella di euro 36.488,05 oltre accessori, erogata – secondo la prospettazione dell'attore – a titolo di mutuo e finalizzata all'acquisto all'asta di un immobile in comproprietà tra le parti.
A seguito del giudizio di cassazione, dagli esiti sopra esposti, l'attore in riassunzione ha riproposto l'originaria domanda di restituzione. A Parte_1 sostegno, dopo aver richiamato il principio dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, l'attore ha dedotto che il convenuto pag. 4/9 aveva confermato che la somma in contesa gli era stata erogata dal Controparte_1 EL in virtù di un titolo che ne importava la restituzione, “poiché assumere Pt_1 che gli apporti economici differenti tra i due per l'acquisto del bene sarebbero stati regolati mediante l'attribuzione di quote differenti in sede di divisione, significa ammettere che quelle somme dovevano comunque essere restituite, in un modo o nell'altro”. Conclude quindi l'attore che il convenuto non ha allegato un titolo in forza del quale sarebbe legittimato a trattenere la somma ricevuta;
deduce che, in ordine alle “modalità concrete” con cui dette somme dovevano essere restituite, non vi è alcuna allegazione da parte del convenuto, con la conseguenza che anche l'argomento della restituzione delle somme, attraverso una maggiore quota di proprietà in sede di divisione degli immobili acquistati pro indiviso, è infondata.
5.- La prospettazione dell'attore risulta priva di fondamento e va rigettata. In sostanza, anche in questa sede nulla viene evidenziato in ordine alla prova del titolo (o causa petendi) posto a base della domanda di restituzione, la quale assume la dazione di somme a titolo di mutuo. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con l'argomento – condiviso dalla Corte di appello – che la mancata prova del titolo negoziale a base della datio del denaro non escludeva l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens, laddove detta obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l'accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi alcuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme.
Queste affermazioni sono state censurate dalla Corte di Cassazione, sulla base dei seguenti argomenti, dai quali in questa sede non è possibile prescindere:
a) l'asserito contratto di mutuo – posto a base della domanda dell'attore -
è rimasto privo di prova;
b) pur considerando pacifica la circostanza che le somme in contesa siano state impiegate per l'acquisto in comunione di un immobile, la disponibilità manifestata dal convenuto a riconoscere all'attore una maggiore frazione nello scioglimento di tale comunione rappresenta un evento negoziale da tenere distinto dal preteso mutuo, in quanto “la pretesa restitutoria dedotta in giudizio si inserisce - alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate - nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l'acquisto di un altro bene immobile”.
In sostanza, risulta mancante la prova del contratto di mutuo, sul quale è fondata la domanda di restituzione formulata da;
né tale prova può Parte_1
pag. 5/9 ricavarsi dalla circostanza (non contestata) della destinazione delle somme all'acquisto in comunione di un immobile, poiché si tratta di una vicenda negoziale, distinta da quella del mutuo e più ampia, coinvolgendo altri immobili in comunione, e considerando anche la dichiarata disponibilità dell'accipiens a Controparte_1 riconoscere al solvens una maggiore quota in sede di divisione.
A fronte di questi enunciati, nulla aggiunge l'atto di citazione in riassunzione, limitandosi a riproporre argomenti censurati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
36446/2023, che ha disposto il presente giudizio di rinvio.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale ha dato continuità la sentenza citata, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis,
Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n.
9541 del 2010; Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017). L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro o dalla disposizione di bonifici, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. “La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (così testualmente Cass. n.30944/2018.
Orbene, nella specie, andava accertato non già se il convenuto Controparte_1 avesse provato un diverso titolo idoneo a trattenere le somme ricevute - né,
pag. 6/9 pertanto, assume rilevanza alcuna il rilievo circa l'omessa specificazione da parte del convenuto delle “concrete modalità” con cui le somme dovevano essere restituite in sede di scioglimento della comunione (al di là della intrinseca debolezza della doglianza, agevolmente superabile attraverso il riconoscimento di una maggiore quota all'attore, così da fargli recuperare le somme in questione) - quanto viceversa se il presunto mutuante avesse provato, oltre alla avvenuta consegna del Parte_1 denaro, anche l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens. In altri termini, la domanda proposta da è basata sulla tesi che il denaro sia stato Parte_1 erogato a titolo di prestito e pertanto dovrebbe essere restituito. Unicamente questa prospettazione è stata valutata dal Tribunale, il quale – con un ragionamento censurato dalla S.C. – ha affermato l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, non già in quanto l'attore avesse provato il titolo dedotto (prestito), ma perché il convenuto non aveva provato il diritto a trattenere le somme, con una evidente inammissibile inversione dell'onere della prova.
La prospettazione dell'attore in questa sede circa una diversa causa petendi della domanda - non più a titolo di mutuo, ma di regresso per aver pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta – non trova riscontro nei precedenti gradi di merito e non risulta in alcun modo valutata dal Tribunale.
La dazione delle somme oggetto di causa potrà legittimare il solvens a concorrere, nella divisione del bene acquistato in comunione, per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente, rivalendosi in natura sulla massa. Ma anche questo esito – perseguito senza successo nel giudice di primo grado sulla base delle richieste delle parti in funzione di una soluzione transattiva – resta escluso dal presente giudizio in quanto estraneo alla originaria domanda.
In conclusione, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione alla domanda di restituzione di somme erogate a titolo di mutuo, detta domanda deve essere rigettata, in riforma della sentenza di primo grado.
6. - Il rigetto della domanda comporta l'obbligo dell'attore di restituire al convenuto le somme versate in esecuzione della sentenza cassata (art.389 c.p.c.), pari all'importo complessivo di euro 10.943,74, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo (non è dovuta rivalutazione trattandosi di un debito di valuta). Nessun dubbio in ordine alla proponibilità in questa sede delle domande in questione. La S.C. ha infatti affermato che “In caso di cassazione con
pag. 7/9 rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione
e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente” (Cass. Sez. L, n. 21969/2018, Rv. 650529–01; conformi, Cass. sez. 3, n. 12905/2004, Rv. 574489; Cass. Sez.3, n. 11527/1995,
Rv. 494546 - 01).
Il regolamento delle spese di tutti i gradi segue la soccombenza, ad eccezione della parziale compensazione limitatamente al giudizio di primo grado, condividendo questa Corte la specifica motivazione sul punto operata dal Tribunale in ragione delle alterne vicende che hanno interessato quel giudizio. Va invece disattesa la richiesta di condanna ex art.96 cpc in quanto dalla condotta dell'attore non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – Sezione 1^ civile in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado n. 2247/2013 del Tribunale di
Lecce in data 17.7.2013 pubblicata il 17.7.2013, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da Parte_1 diretta ad ottenere la restituzione di somme a titolo di mutuo;
2) per l'effetto, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 10.943,74, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto versato dal convenuto in forza della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.179/2018 depositata il 9.2.2018;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate, per il giudizio di primo grado, previa compensazione per la metà, in euro 2.000,00, per il giudizio di secondo grado in euro 3.400,00, per il giudizio di cassazione in euro 2.800,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro
3.500,00, oltre, per tutti gli importi, rimborso spese di studio nella misura forfettaria pag. 8/9 del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lecce, 16 settembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - 2^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 290/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del
20/5/2025, vertente -
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Fatano;
attore in riassunzione contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Agerli;
convenuto in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 36446/2023 pubblicata il 29.12.2023.
MOTIVAZIONE
1.- Nella sentenza della Corte di Cassazione viene così descritto l'oggetto del contendere: conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il EL Parte_1
per la restituzione di una somma di denaro che asseriva di aver Controparte_1 concesso in mutuo al convenuto per l'acquisto in comproprietà paritaria di un immobile ad un'asta giudiziaria. Il convenuto allegava che la ricezione da parte sua della somma di denaro (€ 45.000, poi versata in Tribunale per l'acquisto all'asta) si inseriva in una vicenda più ampia, relativa anche all'acquisto di un altro immobile (non coinvolto nella presente controversia) e che la controversia concerneva in realtà lo scioglimento della comunione sull'immobile. Nei suoi tratti essenziali, lo svolgimento del giudizio di primo grado vede il convenuto dichiararsi disponibile a sciogliere la comunione, riconoscendo una maggiore frazione dell'immobile all'attore e l'effettuazione di una c.t.u. nel quadro di un tentativo di definizione negoziale della controversia. Il corso delle indagini peritali manifestava però l'estrema difficoltà di dividere l'immobile, per più ragioni, tra le quali spiccava l'importo da investire per le opere di frazionamento. L'attore insisteva nella domanda di restituzione della somma di denaro, definitivamente quantificata in € 36.488. All'esito il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava il convenuto alla restituzione di tale somma. Su appello principale del convenuto e incidentale dell'attore, la Corte di appello ha confermato il dispositivo di restituzione del capitale, aggiungendo (in accoglimento dell'appello incidentale) che gli interessi devono far data dall'8/01/2009, cioè dalla messa in mora”.
2.- Proposto ricorso per cassazione da parte di , la Suprema Controparte_1
Corte, con sentenza n. 36446/2023 in data 5 dicembre 2023, ha accolto il quinto motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, confermata in appello, denunciando la contraddittorietà della motivazione per avere da un lato imputato all'attore l'onere di provare l'esistenza di un contratto di mutuo, fornendo la prova della dazione e della esistenza dell'obbligo restitutorio e, dall'altro lato, per averlo esonerato da ciò, rilevando che il convenuto aveva riconosciuto in giudizio l'obbligo restitutorio con il dichiararsi disponibile a riconoscere all'attore una quota maggiore in sede di scioglimento della comunione.
Per questo aspetto, ritenuto centrale nella vicenda per cui è causa, la S.C. ha censurato la parte della sentenza di secondo grado in cui si afferma che “la mancata prova del titolo negoziale a base della datio in denaro non è motivo sufficiente per escludere l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens. [...] La mancata prova rigorosa da parte dell'attore dell'esistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di aver versato, non implica necessariamente il rigetto della domanda restitutoria, laddove l'obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l'accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi alcuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme. L'odierno appellante si è limitato a contestare l'esistenza del fine mutualistico adducendo, sia pure sommessamente, che la fattispecie potrebbe inquadrarsi giuridicamente come 'donazione indiretta', ma nel contempo si è dichiarato disponibile a sciogliere la comunione col riconoscimento della maggiore quota da attribuirsi al germano , disponibilità che in sostanza, come Pt_1
pag. 2/9 correttamente rilevato dal primo giudice, altro non è se non una proposta di estinzione dell'obbligazione in modo diverso dal semplice adempimento».
Ha osservato la Corte di Cassazione che questa motivazione risulta
“irriducibilmente contraddittoria nel punto centrale che sorregge gli altri argomenti collaterali: cioè, nel qualificare come riconoscimento di un'obbligazione restitutoria, sul fondamento di un asserito contratto di mutuo rimasto privo di prova, la disponibilità manifestata dal convenuto a riconoscere all'attore una maggiore frazione nello scioglimento di una comunione su un'immobile che è un evento negoziale da tenere distinto, anche perché la pretesa restitutoria dedotta in giudizio si inserisce - alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate - nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l'acquisto di un altro bene immobile e che ha visto un faticoso tentativo di composizione negoziale durante il corso del giudizio di primo grado. Il carattere irriducibilmente contraddittorio della motivazione risalta anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del contratto di mutuo, che la Corte di appello non ha saggiato correttamente nella loro incidenza normativa per decidere il caso di specie. Infatti, l'attore che domandi la restituzione di una somma di denaro sulla base di un mutuo è tenuto a provare, oltre alla consegna del denaro, anche che essa è avvenuta per un titolo che fondi l'obbligo di restituzione (cfr., fra le altre, Cass. 3258/2007). Ne consegue che la dazione di una somma di danaro non vale - di per sé - a dar fondamento alla richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo allegato dal solvens alla base della pretesa restitutoria. Essendo ovvio che una somma di danaro può essere consegnata per varie cause, la contestazione da parte dell'accipiens dell'obbligo di restituzione impone all'attore di dimostrare integralmente il fatto costitutivo della sua pretesa. Tale onere ha ad oggetto la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto non si configura come eccezione in senso sostanziale e quindi non vale ad invertire l'onere della prova. Così, Cass. 30944/2018. In altri termini, negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa per l'appunto negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma è stata versata. Anche in tal caso,
pag. 3/9 quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione (cfr. Cass. 6295/2013, tra le altre)”.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il Parte_1 giudizio innanzi a questa Corte di appello, chiedendo la condanna di a Controparte_1 corrispondergli la somma di euro 36.488,05 oltre interessi dal 30.01.2010, data di notifica del ricorso ex art. 702 cpc fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei vari gradi e fasi del giudizio.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata. Ha chiesto altresì la condanna di a restituire, ai sensi Parte_1 dell'art. 389 c.p.c., le spese sostenute da per l'importo complessivo Controparte_1 di €. 10.943,74, oltre interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al deposito del presente atto e con applicazione del tasso di interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Ha chiesto infine la condanna di
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire i danni tutti subiti dal Parte_1 conchiudente, anche in relazione alle iscrizioni ipotecarie ed ai pignoramenti mobiliari ed immobiliari in danno del convenuto, per l'importo da liquidare secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 8.11.2013 (data primo pignoramento).
Nel corso del giudizio di rinvio, acquisito il fascicolo processuale e disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, all'udienza del 20-5-2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusione e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La presente controversia verte sulla domanda formulata da Parte_1 nei confronti del EL , diretta ad ottenere la restituzione della Controparte_1 somma di euro 45.000, poi precisata in quella di euro 36.488,05 oltre accessori, erogata – secondo la prospettazione dell'attore – a titolo di mutuo e finalizzata all'acquisto all'asta di un immobile in comproprietà tra le parti.
A seguito del giudizio di cassazione, dagli esiti sopra esposti, l'attore in riassunzione ha riproposto l'originaria domanda di restituzione. A Parte_1 sostegno, dopo aver richiamato il principio dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, l'attore ha dedotto che il convenuto pag. 4/9 aveva confermato che la somma in contesa gli era stata erogata dal Controparte_1 EL in virtù di un titolo che ne importava la restituzione, “poiché assumere Pt_1 che gli apporti economici differenti tra i due per l'acquisto del bene sarebbero stati regolati mediante l'attribuzione di quote differenti in sede di divisione, significa ammettere che quelle somme dovevano comunque essere restituite, in un modo o nell'altro”. Conclude quindi l'attore che il convenuto non ha allegato un titolo in forza del quale sarebbe legittimato a trattenere la somma ricevuta;
deduce che, in ordine alle “modalità concrete” con cui dette somme dovevano essere restituite, non vi è alcuna allegazione da parte del convenuto, con la conseguenza che anche l'argomento della restituzione delle somme, attraverso una maggiore quota di proprietà in sede di divisione degli immobili acquistati pro indiviso, è infondata.
5.- La prospettazione dell'attore risulta priva di fondamento e va rigettata. In sostanza, anche in questa sede nulla viene evidenziato in ordine alla prova del titolo (o causa petendi) posto a base della domanda di restituzione, la quale assume la dazione di somme a titolo di mutuo. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con l'argomento – condiviso dalla Corte di appello – che la mancata prova del titolo negoziale a base della datio del denaro non escludeva l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens, laddove detta obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l'accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi alcuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme.
Queste affermazioni sono state censurate dalla Corte di Cassazione, sulla base dei seguenti argomenti, dai quali in questa sede non è possibile prescindere:
a) l'asserito contratto di mutuo – posto a base della domanda dell'attore -
è rimasto privo di prova;
b) pur considerando pacifica la circostanza che le somme in contesa siano state impiegate per l'acquisto in comunione di un immobile, la disponibilità manifestata dal convenuto a riconoscere all'attore una maggiore frazione nello scioglimento di tale comunione rappresenta un evento negoziale da tenere distinto dal preteso mutuo, in quanto “la pretesa restitutoria dedotta in giudizio si inserisce - alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate - nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l'acquisto di un altro bene immobile”.
In sostanza, risulta mancante la prova del contratto di mutuo, sul quale è fondata la domanda di restituzione formulata da;
né tale prova può Parte_1
pag. 5/9 ricavarsi dalla circostanza (non contestata) della destinazione delle somme all'acquisto in comunione di un immobile, poiché si tratta di una vicenda negoziale, distinta da quella del mutuo e più ampia, coinvolgendo altri immobili in comunione, e considerando anche la dichiarata disponibilità dell'accipiens a Controparte_1 riconoscere al solvens una maggiore quota in sede di divisione.
A fronte di questi enunciati, nulla aggiunge l'atto di citazione in riassunzione, limitandosi a riproporre argomenti censurati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
36446/2023, che ha disposto il presente giudizio di rinvio.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale ha dato continuità la sentenza citata, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis,
Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n.
9541 del 2010; Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017). L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro o dalla disposizione di bonifici, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. “La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (così testualmente Cass. n.30944/2018.
Orbene, nella specie, andava accertato non già se il convenuto Controparte_1 avesse provato un diverso titolo idoneo a trattenere le somme ricevute - né,
pag. 6/9 pertanto, assume rilevanza alcuna il rilievo circa l'omessa specificazione da parte del convenuto delle “concrete modalità” con cui le somme dovevano essere restituite in sede di scioglimento della comunione (al di là della intrinseca debolezza della doglianza, agevolmente superabile attraverso il riconoscimento di una maggiore quota all'attore, così da fargli recuperare le somme in questione) - quanto viceversa se il presunto mutuante avesse provato, oltre alla avvenuta consegna del Parte_1 denaro, anche l'obbligo di restituzione in capo all'accipiens. In altri termini, la domanda proposta da è basata sulla tesi che il denaro sia stato Parte_1 erogato a titolo di prestito e pertanto dovrebbe essere restituito. Unicamente questa prospettazione è stata valutata dal Tribunale, il quale – con un ragionamento censurato dalla S.C. – ha affermato l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, non già in quanto l'attore avesse provato il titolo dedotto (prestito), ma perché il convenuto non aveva provato il diritto a trattenere le somme, con una evidente inammissibile inversione dell'onere della prova.
La prospettazione dell'attore in questa sede circa una diversa causa petendi della domanda - non più a titolo di mutuo, ma di regresso per aver pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta – non trova riscontro nei precedenti gradi di merito e non risulta in alcun modo valutata dal Tribunale.
La dazione delle somme oggetto di causa potrà legittimare il solvens a concorrere, nella divisione del bene acquistato in comunione, per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente, rivalendosi in natura sulla massa. Ma anche questo esito – perseguito senza successo nel giudice di primo grado sulla base delle richieste delle parti in funzione di una soluzione transattiva – resta escluso dal presente giudizio in quanto estraneo alla originaria domanda.
In conclusione, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione alla domanda di restituzione di somme erogate a titolo di mutuo, detta domanda deve essere rigettata, in riforma della sentenza di primo grado.
6. - Il rigetto della domanda comporta l'obbligo dell'attore di restituire al convenuto le somme versate in esecuzione della sentenza cassata (art.389 c.p.c.), pari all'importo complessivo di euro 10.943,74, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo (non è dovuta rivalutazione trattandosi di un debito di valuta). Nessun dubbio in ordine alla proponibilità in questa sede delle domande in questione. La S.C. ha infatti affermato che “In caso di cassazione con
pag. 7/9 rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione
e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente” (Cass. Sez. L, n. 21969/2018, Rv. 650529–01; conformi, Cass. sez. 3, n. 12905/2004, Rv. 574489; Cass. Sez.3, n. 11527/1995,
Rv. 494546 - 01).
Il regolamento delle spese di tutti i gradi segue la soccombenza, ad eccezione della parziale compensazione limitatamente al giudizio di primo grado, condividendo questa Corte la specifica motivazione sul punto operata dal Tribunale in ragione delle alterne vicende che hanno interessato quel giudizio. Va invece disattesa la richiesta di condanna ex art.96 cpc in quanto dalla condotta dell'attore non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – Sezione 1^ civile in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado n. 2247/2013 del Tribunale di
Lecce in data 17.7.2013 pubblicata il 17.7.2013, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da Parte_1 diretta ad ottenere la restituzione di somme a titolo di mutuo;
2) per l'effetto, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 10.943,74, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto versato dal convenuto in forza della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.179/2018 depositata il 9.2.2018;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate, per il giudizio di primo grado, previa compensazione per la metà, in euro 2.000,00, per il giudizio di secondo grado in euro 3.400,00, per il giudizio di cassazione in euro 2.800,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro
3.500,00, oltre, per tutti gli importi, rimborso spese di studio nella misura forfettaria pag. 8/9 del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lecce, 16 settembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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