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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 03.06.2024;
T R A in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Altamura Parte_2
(BA), via Monte Rosa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Rella, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 30.05.2025, insisteva per l'accoglimento della domanda, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, come precisate nella memoria ex art. 171ter n.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 la Controparte_2
(di seguito, breviter adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c.: “1) in via preliminare, dichiarare, per i motivi esposti,
l'invalidità e/o l'inammissibilità delle richieste di pagamento contenute nelle ingiunzioni impugnate;
2) nel merito, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti di ingiunzione impugnati e dei relativi atti di accertamento presupposti, e comunque che nulla è dovuto dalla Parte_1 al né a titolo di canone occupazione suolo e aree pubbliche Controparte_1
(COSAP) né per sanzioni amministrative o somme accessorie e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
3) in subordine, accertare gli importi effettivamente dovuti a titolo di COSAP a seguito del giudizio sulla base delle tariffe corrisposte dalla al momento dell'autorizzazione all'occupazione (€ 0,0609/mq) e Pt_1 dunque rideterminare tali importi rispettivamente in € 255,78 per l'ingiunzione
n. 127/2023 ed € 621,18 per l'ingiunzione n. 138/2023. 4) con vittoria di spese e competenze di causa ”.
Con decreto del 23.10.2023 veniva fissata l'udienza del 19.03.2024, applicandosi il rito ordinario ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, nonché rigettata l'istanza di sospensione delle ingiunzioni di pagamento n. 137 e 138 del
19.06.2023 impugnate. Con successivo provvedimento ex art. 171bis c.p.c. del
19.01.2024, rilevata la regolarità della notificazione al ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia, con differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 04.04.2024
Alla suddetta data, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 06.05.2025, successivamente pagina 2 di 10 differita al 03.06.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del giudizio la società impugna Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 137/2023 del 19.06.2023, notificata il 13.09.2023, con cui il le ha ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
7.154,00 (di cui € 1.564,92 per canone, € 5.477,22 per sanzione ed il residuo per interessi e spese di notifica), nonché l'ordinanza di ingiunzione n. 138/2023 del
19.06.2023, notificata il 21.09.2023, con cui il medesimo le ha ingiunto CP_1 il pagamento della somma di € 17.353,00 (di cui € 3.800,52 per canone, €
13.301,82 per sanzione ed il residuo per interesse e spese di notifica).
In particolare, le ingiunzioni impugnate sono rispettivamente fondate sull'avviso di accertamento n. 374/2019 del 29.11.2019, notificato in data
30.12.2019, per l'importo di € 7.085,00, a titolo di canone di occupazione
COSAP, comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica, relativo al periodo di occupazione dal 01.09.2014 al 30.09.2014, e sull'avviso di accertamento n.
336/2019 del 28.11.2019, notificato in data 14.12.2019, per l'importo di €
17.200,00 per il medesimo titolo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, relativo al periodo di occupazione dal 03.07.2014 al 01.08.2014. Tali avvisi, inoltre, sono fondati sui verbali di contestazione n. 10625 e n. 9437 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di rispettivamente, in data CP_1
30.09.2014 e 01.08.2014, per aver abusivamente occupato la superficie pubblica ivi indicata (cfr. doc. A1 e B1 fascicolo ricorrente).
La deduce di aver, dunque, proposto opposizione avverso i predetti Pt_1
avvisi di accertamento n. 336/2019 e n. 374/2019 dinanzi al Tribunale Ordinario di L'Aquila, con atto di citazione del 11.02.2020 (procedimento avente R.G. n.
294/2020), al fine di sentirne dichiarare l'annullamento (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore). Evidenzia, tuttavia, che il nonostante Controparte_1
l'instaurazione del suddetto procedimento n. 294/2020, ha notificato alla pagina 3 di 10 medesima due ingiunzioni di pagamento, la prima n. 137/2023 Pt_1
notificata il 13.09.2023, la seconda n. 138/2023 notificata il 21.09.2023, emesse rispettivamente sulla base degli avvisi di accertamento impugnati n. 374/2019 e n. 336/2019 per omesso/parziale/tardivo versamento canone COSAP anno 2014
(cfr. doc. A e B fascicolo ricorrente).
A sostegno della domanda la eccepisce: i) l'illegittimità delle Pt_1
ordinanze di ingiunzioni di pagamento impugnate, in quanto fondate sugli avvisi di accertamento gravati nel procedimento n. 294/2020, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila, per insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate;
ii) l'erronea quantificazione del canone;
iii) l'illegittimità e/o erroneità delle sanzioni applicate.
Il seppur ritualmente citato, non si è costituito in Controparte_1
giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
2. Preliminarmente si evidenzia che, come rilevato anche da parte ricorrente con la prima memoria istruttoria, successivamente all'introduzione del presente giudizio il ha notificato a due provvedimenti di Controparte_1 Pt_1
annullamento parziale delle ingiunzioni di pagamento COSAP n. 137/2023 e n.
138/2023, con cui l'Ente ha rideterminato i propri crediti sottraendo le somme relative alle sanzioni, rispettivamente di € 5.477,22 per la prima ed € 13.301,82 per la seconda (cfr. doc. n. 24 e 25 fascicolo ricorrente).
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta da Pt_1 emerge che il relativamente all'ingiunzione n. 137/2023 (avviso di CP_1 accertamento n. 374/2019) ha rideterminato la somma in complessivi € 2.464,00, mentre per l'ingiunzione n. 138/2023 (avviso di accertamento n. 336/2019) ha rideterminato la somma in complessivi € 5.951,00 (cfr. doc. n. 24 e 25 fascicolo ricorrente).
Per l'effetto, la domanda va vagliata alla luce della parziale modifica delle conclusioni di parte ricorrente, come precisate nella memoria ex art. 171ter, n. 1
c.p.c. del 23.02.2024, tenuto conto degli importi richiesti dal a titolo di CP_1
COSAP per l'annualità 2014, a seguito dei provvedimenti di parziale annullamento delle ingiunzioni oggetto di causa.
3.1 Tanto premesso, con il primo motivo la contesta l'illegittimità Pt_1
delle ingiunzioni di pagamento, in quanto fondate sugli avvisi di accertamento n.
pagina 4 di 10 336/2019 e 374/2019, ritenuti illegittimi per insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate nei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Municipale nel 2014.
In materia, va ricordato che l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile… sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il primo comma della medesima disposizione prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, se applicare una tassa o un canone. Il come si evince dalle ingiunzioni impugnate e dai Controparte_1
successivi provvedimenti di annullamento parziale, in recepimento della norma richiamata e nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ha approvato con deliberazione n. 51/2003 e s.m.i. il “Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche
Affissioni e COSAP” - recante al Titolo II la disciplina afferente all'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone - vigente sino alla data del 31.12.2018 e dunque applicabile alla violazione accertata, optando, quindi, per la seconda soluzione.
Con riferimento ai presupposti per la corresponsione del canone in oggetto,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 10.06.2021, n. 16395; Cass. civ., Sez. I, 19.01.2018, n. 1435; Cass. civ.,
Sez. V, 06.08.2009, n. 18037).
pagina 5 di 10 Per l'effetto, tra i presupposti del pagamento non è richiesto anche il damnus alla collettività per l'utilizzo del suolo in questione, sicché non rileva la circostanza, pur dedotta dalla ricorrente, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nella c.d. “zona rossa” del centro storico della città di CP_1
Quanto al contenuto della violazione contestata, la - con riferimento Pt_1 all'ingiunzione di pagamento n.138/202, in ordine all'avviso di accertamento n.
2019/336 del 28.11.2019 e al verbale della Polizia Municipale n. 9437 del
1.08.2014, secondo cui la società avrebbe “sottratto di fatto all'uso pubblico generale” una superficie complessiva di mq. 500” ricadente in tutte le quattro vie che circondano il fabbricato, “in eccedenza rispetto all'autorizzazione per occupazione di spazi ed aree pubbliche a mezzo di ponteggi edili in misura di mq. 160 totali”, “mediante l'installazione di cancelli metallici, movimentazione mezzi d'opera, deposito materiali e attrezzature edili” - deduce che sia nella fase di allestimento del cantiere che durante l'esecuzione dei lavori edili non avrebbe mai impedito l'accesso o il transito dei mezzi autorizzati e dunque non avrebbe mai sottratto all'uso consentito, così come regolamentato, tale area.
Le delimitazioni cui si riferisce il verbale della Polizia Municipale, infatti, sarebbero state posizionate pochi giorni prima del 1.08.2014 ed esclusivamente per evidenti ragioni di sicurezza, a tutela dell'incolumità di terzi. Quanto ai mezzi, proprio perché destinati alla movimentazione e autorizzati a circolare su strade, non potrebbero comportare occupazione stabile di suolo pubblico.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 137/2023, in ordine all'avviso di accertamento n. 2019/374 del 29.11.2019 e al verbale della Polizia
Municipale n. 10625 del 30.09.2014 - secondo cui la “impiantando un Pt_1 cantiere sulla strada pubblica, mediante l'installazione di silos premiscelati, minipale, macchine edili per intonaci, bancali di materiali cementizi ed altre attrezzature edili, destinando pertanto l'area ad uso esclusivo”, avrebbe sottratto all'uso pubblico generale una superficie complessiva di 300 mq. circa, dunque
140 mq. in più rispetto a quelli autorizzati per i ponteggi edili (160 mq.) - la ricorrente, inoltre, sostiene che la superficie autorizzata sarebbe stata utilizzata in parte stabilmente per il ponteggio (circa 85 mq.), mentre la restante parte per l'installazione, eseguita agli inizi di settembre, di alcune attrezzature edili (silos).
Deduce che solo occasionalmente e per massimo due giorni antecedenti alle date pagina 6 di 10 dell'accertamento, una parte di detta superficie è stata utilizzata per scarico e deposito di materiali. Nemmeno la rinvenuta presenza di mezzi meccanici movimentabili (mini-pale) potrebbe comportare occupazione stabile di suolo pubblico.
Al riguardo, rileva il Tribunale che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07.10.2022, n. 29320;
Cass. civ., Sez. L, 7.11.2014, n. 23800).
Nel caso di specie, in entrambi i verbali elevati dalla Polizia Municipale,
l'occupazione risulta puntualmente descritta dagli agenti accertatori, mentre la pur riconoscendo l'occupazione, non ha dimostrato che la stessa è stata Pt_1
sporadica ed occasionale.
La società ricorrente, dunque, non ha fornito una prova idonea a superare la presunzione posta dall'art. 40, comma II del Regolamento COSAP secondo cui
“Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale”, anche in considerazione dell'onere sulla medesima incombente ex art. 2697 c.c. Ne consegue che, a differenza di quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono i presupposti per il pagamento del COSAP.
3.2 In secondo luogo, la eccepisce l'erronea quantificazione del Pt_1 canone dovuto, in considerazione dell'assenza di parametri indicati nelle ingiunzioni n. 137/2023 e n. 138/2023 e nei relativi avvisi di accertamento impugnati n. 374/2019 e n. 336/2019, sicché l'importo eventualmente dovuto a titolo di COSAP dovrebbe essere correttamente rideterminato in € 621,18 per la prima ingiunzione ed € 255,78 per la seconda, sulla base di quanto pagato dalla per effetto dell'autorizzazione già concessa dal Pt_1 Controparte_1
La contestazione non coglie nel segno. Nelle ordinanze di ingiunzione, e già
pagina 7 di 10 negli avvisi di accertamento notificati, infatti, è ben possibile riscontrare le coordinate seguite dall'Amministrazione per la determinazione del canone (cfr. doc. A, A1, B e B1 fascicolo ricorrente). Infatti, in entrambi i provvedimenti impugnati risulta predisposto dal un prospetto di calcolo delle somme CP_1
maturate, che individua in maniera specifica le singole voci che compongono il credito determinato dall'Ente.
Nondimeno, dall'esame della documentazione in atti si evince che il ha applicato la tariffa stabilita all'art. 62 – occupazioni temporanee di CP_1
durata non superiore ai 30 giorni – per il numero di giorni di durata presunta dell'occupazione, 30, da computare a ritroso rispetto alla data dell'accertamento.
Il canone, inoltre, è stato maggiorato del 50% in ragione dell'abusività dell'occupazione, come espressamente previsto dall'art. 60, richiamato dai provvedimenti impugnati.
Per l'effetto, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova specifica che il canone per i periodi di occupazione illegittima sia stato determinato dal Comune di in violazione dei suddetti parametri, ne discende che anche tale CP_1
contestazione dovrà essere rigettata in quanto infondata.
3.3 Da ultimo, nell'atto introduttivo del giudizio, la aveva eccepito Pt_1
la prescrizione/decadenza delle sanzioni amministrative individuate dal CP_1
per violazione del termine quinquennale previsto per la loro erogazione.
Come sopra rilevato, la stessa nella memoria ex art. 171ter c.p.c. Pt_1
del 23.02.2024, ha evidenziato che nelle more del presente giudizio il CP_1
ha rideterminato il quantum dovuto, sottraendo le somme relative alle sanzioni, rispettivamente per € 5.477,22 per l'ingiunzione n. 137/2019 ed € 13.301,82 per l'ingiunzione n. 138/2023. Di conseguenza, tale eccezione deve ritenersi assorbita in ragione della sopravvenuta rideterminazione dei crediti richiesti dal al netto delle sanzioni amministrative originariamente contestate. CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda di parte ricorrente deve essere parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del canone dovuto per il COSAP, con riferimento al periodo di occupazione dal
01.09.2014 al 30.09.2014, in complessivi € 2.464,00, nonché per il periodo di occupazione dal 03.07.2014 al 01.08.2014, in complessivi € 5.951,00, come da provvedimenti di rettifica del 13.10.2023 e del 17.12.2023 emanati dal Comune
pagina 8 di 10 di CP_1
4. In relazione alle spese di lite, giova ricordare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.02.2023, n. 5813; Cass. civ.,
Sez. VI-I, 29.05.2018, n. 13498). Nondimeno, considerato che la domanda di parte ricorrente è stata accolta solo parzialmente, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese nella misura del 50%, con la precisazione che gli esborsi sostenuti resteranno a carico della parte ricorrente.
Le restanti spese, nella misura del 50%, saranno poste a carico del
[...]
secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da CP_1
dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1970/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata da Controparte_2
accerta che la somma dovuta dalla parte ricorrente a titolo di
[...]
COSAP in relazione al periodo di occupazione dal 01.09.2014 al 30.09.2014, ammonta a complessivi € 2.464,00, mentre per il periodo di occupazione dal
03.07.2014 al 01.08.2014, ammonta a complessivi € 5.951,00;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%;
3) condanna il al pagamento nei confronti della Controparte_1
delle restanti spese del presente Controparte_2 procedimento, nella misura del 50%, che vengono quantificate in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
pagina 9 di 10 L'Aquila, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 03.06.2024;
T R A in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Altamura Parte_2
(BA), via Monte Rosa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Rella, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 30.05.2025, insisteva per l'accoglimento della domanda, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, come precisate nella memoria ex art. 171ter n.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 la Controparte_2
(di seguito, breviter adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c.: “1) in via preliminare, dichiarare, per i motivi esposti,
l'invalidità e/o l'inammissibilità delle richieste di pagamento contenute nelle ingiunzioni impugnate;
2) nel merito, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti di ingiunzione impugnati e dei relativi atti di accertamento presupposti, e comunque che nulla è dovuto dalla Parte_1 al né a titolo di canone occupazione suolo e aree pubbliche Controparte_1
(COSAP) né per sanzioni amministrative o somme accessorie e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
3) in subordine, accertare gli importi effettivamente dovuti a titolo di COSAP a seguito del giudizio sulla base delle tariffe corrisposte dalla al momento dell'autorizzazione all'occupazione (€ 0,0609/mq) e Pt_1 dunque rideterminare tali importi rispettivamente in € 255,78 per l'ingiunzione
n. 127/2023 ed € 621,18 per l'ingiunzione n. 138/2023. 4) con vittoria di spese e competenze di causa ”.
Con decreto del 23.10.2023 veniva fissata l'udienza del 19.03.2024, applicandosi il rito ordinario ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, nonché rigettata l'istanza di sospensione delle ingiunzioni di pagamento n. 137 e 138 del
19.06.2023 impugnate. Con successivo provvedimento ex art. 171bis c.p.c. del
19.01.2024, rilevata la regolarità della notificazione al ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia, con differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 04.04.2024
Alla suddetta data, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 06.05.2025, successivamente pagina 2 di 10 differita al 03.06.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del giudizio la società impugna Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 137/2023 del 19.06.2023, notificata il 13.09.2023, con cui il le ha ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
7.154,00 (di cui € 1.564,92 per canone, € 5.477,22 per sanzione ed il residuo per interessi e spese di notifica), nonché l'ordinanza di ingiunzione n. 138/2023 del
19.06.2023, notificata il 21.09.2023, con cui il medesimo le ha ingiunto CP_1 il pagamento della somma di € 17.353,00 (di cui € 3.800,52 per canone, €
13.301,82 per sanzione ed il residuo per interesse e spese di notifica).
In particolare, le ingiunzioni impugnate sono rispettivamente fondate sull'avviso di accertamento n. 374/2019 del 29.11.2019, notificato in data
30.12.2019, per l'importo di € 7.085,00, a titolo di canone di occupazione
COSAP, comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica, relativo al periodo di occupazione dal 01.09.2014 al 30.09.2014, e sull'avviso di accertamento n.
336/2019 del 28.11.2019, notificato in data 14.12.2019, per l'importo di €
17.200,00 per il medesimo titolo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, relativo al periodo di occupazione dal 03.07.2014 al 01.08.2014. Tali avvisi, inoltre, sono fondati sui verbali di contestazione n. 10625 e n. 9437 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di rispettivamente, in data CP_1
30.09.2014 e 01.08.2014, per aver abusivamente occupato la superficie pubblica ivi indicata (cfr. doc. A1 e B1 fascicolo ricorrente).
La deduce di aver, dunque, proposto opposizione avverso i predetti Pt_1
avvisi di accertamento n. 336/2019 e n. 374/2019 dinanzi al Tribunale Ordinario di L'Aquila, con atto di citazione del 11.02.2020 (procedimento avente R.G. n.
294/2020), al fine di sentirne dichiarare l'annullamento (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore). Evidenzia, tuttavia, che il nonostante Controparte_1
l'instaurazione del suddetto procedimento n. 294/2020, ha notificato alla pagina 3 di 10 medesima due ingiunzioni di pagamento, la prima n. 137/2023 Pt_1
notificata il 13.09.2023, la seconda n. 138/2023 notificata il 21.09.2023, emesse rispettivamente sulla base degli avvisi di accertamento impugnati n. 374/2019 e n. 336/2019 per omesso/parziale/tardivo versamento canone COSAP anno 2014
(cfr. doc. A e B fascicolo ricorrente).
A sostegno della domanda la eccepisce: i) l'illegittimità delle Pt_1
ordinanze di ingiunzioni di pagamento impugnate, in quanto fondate sugli avvisi di accertamento gravati nel procedimento n. 294/2020, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila, per insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate;
ii) l'erronea quantificazione del canone;
iii) l'illegittimità e/o erroneità delle sanzioni applicate.
Il seppur ritualmente citato, non si è costituito in Controparte_1
giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
2. Preliminarmente si evidenzia che, come rilevato anche da parte ricorrente con la prima memoria istruttoria, successivamente all'introduzione del presente giudizio il ha notificato a due provvedimenti di Controparte_1 Pt_1
annullamento parziale delle ingiunzioni di pagamento COSAP n. 137/2023 e n.
138/2023, con cui l'Ente ha rideterminato i propri crediti sottraendo le somme relative alle sanzioni, rispettivamente di € 5.477,22 per la prima ed € 13.301,82 per la seconda (cfr. doc. n. 24 e 25 fascicolo ricorrente).
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta da Pt_1 emerge che il relativamente all'ingiunzione n. 137/2023 (avviso di CP_1 accertamento n. 374/2019) ha rideterminato la somma in complessivi € 2.464,00, mentre per l'ingiunzione n. 138/2023 (avviso di accertamento n. 336/2019) ha rideterminato la somma in complessivi € 5.951,00 (cfr. doc. n. 24 e 25 fascicolo ricorrente).
Per l'effetto, la domanda va vagliata alla luce della parziale modifica delle conclusioni di parte ricorrente, come precisate nella memoria ex art. 171ter, n. 1
c.p.c. del 23.02.2024, tenuto conto degli importi richiesti dal a titolo di CP_1
COSAP per l'annualità 2014, a seguito dei provvedimenti di parziale annullamento delle ingiunzioni oggetto di causa.
3.1 Tanto premesso, con il primo motivo la contesta l'illegittimità Pt_1
delle ingiunzioni di pagamento, in quanto fondate sugli avvisi di accertamento n.
pagina 4 di 10 336/2019 e 374/2019, ritenuti illegittimi per insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate nei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Municipale nel 2014.
In materia, va ricordato che l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile… sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il primo comma della medesima disposizione prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, se applicare una tassa o un canone. Il come si evince dalle ingiunzioni impugnate e dai Controparte_1
successivi provvedimenti di annullamento parziale, in recepimento della norma richiamata e nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ha approvato con deliberazione n. 51/2003 e s.m.i. il “Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche
Affissioni e COSAP” - recante al Titolo II la disciplina afferente all'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone - vigente sino alla data del 31.12.2018 e dunque applicabile alla violazione accertata, optando, quindi, per la seconda soluzione.
Con riferimento ai presupposti per la corresponsione del canone in oggetto,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 10.06.2021, n. 16395; Cass. civ., Sez. I, 19.01.2018, n. 1435; Cass. civ.,
Sez. V, 06.08.2009, n. 18037).
pagina 5 di 10 Per l'effetto, tra i presupposti del pagamento non è richiesto anche il damnus alla collettività per l'utilizzo del suolo in questione, sicché non rileva la circostanza, pur dedotta dalla ricorrente, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nella c.d. “zona rossa” del centro storico della città di CP_1
Quanto al contenuto della violazione contestata, la - con riferimento Pt_1 all'ingiunzione di pagamento n.138/202, in ordine all'avviso di accertamento n.
2019/336 del 28.11.2019 e al verbale della Polizia Municipale n. 9437 del
1.08.2014, secondo cui la società avrebbe “sottratto di fatto all'uso pubblico generale” una superficie complessiva di mq. 500” ricadente in tutte le quattro vie che circondano il fabbricato, “in eccedenza rispetto all'autorizzazione per occupazione di spazi ed aree pubbliche a mezzo di ponteggi edili in misura di mq. 160 totali”, “mediante l'installazione di cancelli metallici, movimentazione mezzi d'opera, deposito materiali e attrezzature edili” - deduce che sia nella fase di allestimento del cantiere che durante l'esecuzione dei lavori edili non avrebbe mai impedito l'accesso o il transito dei mezzi autorizzati e dunque non avrebbe mai sottratto all'uso consentito, così come regolamentato, tale area.
Le delimitazioni cui si riferisce il verbale della Polizia Municipale, infatti, sarebbero state posizionate pochi giorni prima del 1.08.2014 ed esclusivamente per evidenti ragioni di sicurezza, a tutela dell'incolumità di terzi. Quanto ai mezzi, proprio perché destinati alla movimentazione e autorizzati a circolare su strade, non potrebbero comportare occupazione stabile di suolo pubblico.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 137/2023, in ordine all'avviso di accertamento n. 2019/374 del 29.11.2019 e al verbale della Polizia
Municipale n. 10625 del 30.09.2014 - secondo cui la “impiantando un Pt_1 cantiere sulla strada pubblica, mediante l'installazione di silos premiscelati, minipale, macchine edili per intonaci, bancali di materiali cementizi ed altre attrezzature edili, destinando pertanto l'area ad uso esclusivo”, avrebbe sottratto all'uso pubblico generale una superficie complessiva di 300 mq. circa, dunque
140 mq. in più rispetto a quelli autorizzati per i ponteggi edili (160 mq.) - la ricorrente, inoltre, sostiene che la superficie autorizzata sarebbe stata utilizzata in parte stabilmente per il ponteggio (circa 85 mq.), mentre la restante parte per l'installazione, eseguita agli inizi di settembre, di alcune attrezzature edili (silos).
Deduce che solo occasionalmente e per massimo due giorni antecedenti alle date pagina 6 di 10 dell'accertamento, una parte di detta superficie è stata utilizzata per scarico e deposito di materiali. Nemmeno la rinvenuta presenza di mezzi meccanici movimentabili (mini-pale) potrebbe comportare occupazione stabile di suolo pubblico.
Al riguardo, rileva il Tribunale che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07.10.2022, n. 29320;
Cass. civ., Sez. L, 7.11.2014, n. 23800).
Nel caso di specie, in entrambi i verbali elevati dalla Polizia Municipale,
l'occupazione risulta puntualmente descritta dagli agenti accertatori, mentre la pur riconoscendo l'occupazione, non ha dimostrato che la stessa è stata Pt_1
sporadica ed occasionale.
La società ricorrente, dunque, non ha fornito una prova idonea a superare la presunzione posta dall'art. 40, comma II del Regolamento COSAP secondo cui
“Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale”, anche in considerazione dell'onere sulla medesima incombente ex art. 2697 c.c. Ne consegue che, a differenza di quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono i presupposti per il pagamento del COSAP.
3.2 In secondo luogo, la eccepisce l'erronea quantificazione del Pt_1 canone dovuto, in considerazione dell'assenza di parametri indicati nelle ingiunzioni n. 137/2023 e n. 138/2023 e nei relativi avvisi di accertamento impugnati n. 374/2019 e n. 336/2019, sicché l'importo eventualmente dovuto a titolo di COSAP dovrebbe essere correttamente rideterminato in € 621,18 per la prima ingiunzione ed € 255,78 per la seconda, sulla base di quanto pagato dalla per effetto dell'autorizzazione già concessa dal Pt_1 Controparte_1
La contestazione non coglie nel segno. Nelle ordinanze di ingiunzione, e già
pagina 7 di 10 negli avvisi di accertamento notificati, infatti, è ben possibile riscontrare le coordinate seguite dall'Amministrazione per la determinazione del canone (cfr. doc. A, A1, B e B1 fascicolo ricorrente). Infatti, in entrambi i provvedimenti impugnati risulta predisposto dal un prospetto di calcolo delle somme CP_1
maturate, che individua in maniera specifica le singole voci che compongono il credito determinato dall'Ente.
Nondimeno, dall'esame della documentazione in atti si evince che il ha applicato la tariffa stabilita all'art. 62 – occupazioni temporanee di CP_1
durata non superiore ai 30 giorni – per il numero di giorni di durata presunta dell'occupazione, 30, da computare a ritroso rispetto alla data dell'accertamento.
Il canone, inoltre, è stato maggiorato del 50% in ragione dell'abusività dell'occupazione, come espressamente previsto dall'art. 60, richiamato dai provvedimenti impugnati.
Per l'effetto, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova specifica che il canone per i periodi di occupazione illegittima sia stato determinato dal Comune di in violazione dei suddetti parametri, ne discende che anche tale CP_1
contestazione dovrà essere rigettata in quanto infondata.
3.3 Da ultimo, nell'atto introduttivo del giudizio, la aveva eccepito Pt_1
la prescrizione/decadenza delle sanzioni amministrative individuate dal CP_1
per violazione del termine quinquennale previsto per la loro erogazione.
Come sopra rilevato, la stessa nella memoria ex art. 171ter c.p.c. Pt_1
del 23.02.2024, ha evidenziato che nelle more del presente giudizio il CP_1
ha rideterminato il quantum dovuto, sottraendo le somme relative alle sanzioni, rispettivamente per € 5.477,22 per l'ingiunzione n. 137/2019 ed € 13.301,82 per l'ingiunzione n. 138/2023. Di conseguenza, tale eccezione deve ritenersi assorbita in ragione della sopravvenuta rideterminazione dei crediti richiesti dal al netto delle sanzioni amministrative originariamente contestate. CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda di parte ricorrente deve essere parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del canone dovuto per il COSAP, con riferimento al periodo di occupazione dal
01.09.2014 al 30.09.2014, in complessivi € 2.464,00, nonché per il periodo di occupazione dal 03.07.2014 al 01.08.2014, in complessivi € 5.951,00, come da provvedimenti di rettifica del 13.10.2023 e del 17.12.2023 emanati dal Comune
pagina 8 di 10 di CP_1
4. In relazione alle spese di lite, giova ricordare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.02.2023, n. 5813; Cass. civ.,
Sez. VI-I, 29.05.2018, n. 13498). Nondimeno, considerato che la domanda di parte ricorrente è stata accolta solo parzialmente, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese nella misura del 50%, con la precisazione che gli esborsi sostenuti resteranno a carico della parte ricorrente.
Le restanti spese, nella misura del 50%, saranno poste a carico del
[...]
secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da CP_1
dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1970/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata da Controparte_2
accerta che la somma dovuta dalla parte ricorrente a titolo di
[...]
COSAP in relazione al periodo di occupazione dal 01.09.2014 al 30.09.2014, ammonta a complessivi € 2.464,00, mentre per il periodo di occupazione dal
03.07.2014 al 01.08.2014, ammonta a complessivi € 5.951,00;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%;
3) condanna il al pagamento nei confronti della Controparte_1
delle restanti spese del presente Controparte_2 procedimento, nella misura del 50%, che vengono quantificate in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
pagina 9 di 10 L'Aquila, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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