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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. 12505/2024
TRA
n. 11/01/1944 rappresentata e difesa dall'avv.to ARTESE ANDREAFRANCESCO, Parte_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' onvenuto, in data CP_2
20.09.2021, domanda finalizzata al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, (di cui all'art. 1 L.
18/80), nonché della condizione soggettiva di cui all'art. 3 comma 3° L. 104/92. e che, essendosi infruttuosamente esaurito l'iter amministrativo, ha proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro Persona_1 patologico utile al conseguimento delle prestazioni reclamate (indennità di accompagnamento L.18/80 e condizione soggettiva ex art. 3 comma 3° L.104/92); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1
l'accertamento dello stato di invalidità in misura pari al 100%, con diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del CP_ 20.09.2021 e con condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 06.11.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, considerando la produzione del nuovo certificato geriatrico di struttura pubblica del 15.03.2024, allegato alle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, ha ritenuto necessario disporre un supplemento di perizia conferendo l'incarico al ctu già nominato nella fase di ATP, dott.
per la disamina del nuovo certificato medico prodotto a sostegno del dedotto aggravamento. Per_1
In data 02.02.2025 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza Persona_1 del 07.05.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, i motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo della presente fase vanno disattesi.
La difesa della parte ricorrente a ben vedere, nel contestare l'operato del ctu, si è limitata a dedurre che lo stesso non aveva adeguatamente valutato le risultanze di certificati pure evidenziati alla sua attenzione affermando in particolare “ non si comprende in che modo il ctu abbia potuto considerare come autonomo un soggetto ottantenne disorientato nel tempo …..IADL 0/8- ADL 3/6, come da certificato geriatrico distr. Per_ San. 26 – del del 10.03.2023; la difesa della parte ricorrente non tiene conto Controparte_3 CP_4 tuttavia del fatto che il ctu in perizia ha provveduto in via diretta alla somministrazione dei test IADL ADL con punteggio differente, e nulla contesta sugli esiti difformi.
Disattesi pertanto i motivi di opposizione, residua all'esame del giudice la valutazione ai sensi dell'art. 195 disp att. c.c. dell'aggravamento intervenuto in epoca successiva alla conclusione delle operazioni peritali, e dedotto nell'odierno giudizio, con allegazione di relazione geriatrica effettuata il 15/03/2024 presso l'
[...] P
dis. dalla dott.ssa ; sulla scorta di tale certificazione il giudice ha ritenuto conferire l'incarico CP_3 Per_2 al medesimo ctu già nominato nella fase di ATP, il dott. , per supplemento di perizia. Persona_1
Orbene Il CTU ha ritenuto che la predetta relazione geriatrica del 15/03/2024 evidenziava un marcato peggioramento clinico delle condizioni di salute della ricorrente rispetto a quanto evidenziato nel precedente certificato del marzo 2023 a firma dello stesso sanitario pubblico, con particolare riferimento ai “gravi deficit delle funzioni cerebrali superiori. (MMSE 13,7/30) disturbi del comportamento in trattamento con Quetiapina con parziale controllo della sintomatologia. (deliri, atteggiamento oppositivo allo svolgimento dell'ADL, labilità emotiva), con evidenza di un peggioramento del punteggio MMSE rispetto a quello riportato nel certificato del 10/03/2023 (MMSE: 19,7/30)”; il ctu ha ritenuto che “la condizione mnesico/cognitiva della ricorrente, verosimilmente, è andata incontro ad un progressivo aggravamento nel tempo e che si propende per un quadro di vasculopatia cerebrale cronica con progressivo deterioramento mnesico - cognitivo e rallentamento ideo-motorio che allo stato, compromette il normale svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana della ricorrente, e certamente determina una compromissione della sfera socio/relazionale della ricorrente”, considerando che il quadro mnesico-cognitivo era risultato particolarmente deficitario, e tale da far maturare quei presupposti per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3° L. 104/92) dal mese di marzo 2024. Pacifica la natura ingravescente della patologia cerebrale da cui è affetta la ricorrente, le conclusioni del ctu non appaiono tuttavia condivisibili laddove, pur in presenza di un certificato geriatrico domiciliare di struttura pubblica attestante comunque un significativo decadimento cognitivo, anteriore di un anno rispetto a quello del 15.03.2024 ritenuto dirimente, tuttavia non provvedono ad alcuna retrodatazione del riconoscimento della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, fotografato nel certificato di visita geriatrica del marzo del 2024, asserendo sostanzialmente che la disautonomia nel compimento degli atti quotidiani fosse stata raggiunta dalla il giorno stesso della visita medica predetta-- . Pt_1
In questi limiti, ferma restando la infondatezza dei motivi di ricorso in opposizione, il giudice rileva la opportunità di procedere a retrodatare di sei mesi il riconoscimento operato dal ctu e che dunque debba essere dichiarato che già a decorrere dal 1.09.2023 ricorra in capo alla ricorrente il Parte_1 requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento e la connotazione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3° L.104/92; ciò ritenendosi maggiormente verosimile a causa della ingravescenza della patologia che già a tale epoca il deficit cognitivo ( già esistente nel marzo del 2023 ) avesse raggiunto una intensità tale da elidere la capacità della ricorrente di compiere gli atti quotidiani , ella vita anche integrando in capo alla stessa la condizione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità .
Le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate in complessivi 2.700,00, si compensano per ila metà attesa la data di decorrenza stabilita, ben successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa.
La residua metà ,liquidata come da dispositivo segue la soccombenza e viene posta a carico della parte CP_ convenuta condannata alla rifusione in favore del ricorrente, con attribuzione al procuratore anticipatario .
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, accerta che la ricorrente, a decorrere dal 1 Parte_1 settembre 2023 è soggetto abbisognevole di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3° L.104/92;
CP_ compensa le spese di lite tra le parti la metà; condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della metà residua, liquidata in euro 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge, con attribuzione all'avv.to ARTESE ANDREAFRANCESCO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 7/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. 12505/2024
TRA
n. 11/01/1944 rappresentata e difesa dall'avv.to ARTESE ANDREAFRANCESCO, Parte_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' onvenuto, in data CP_2
20.09.2021, domanda finalizzata al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, (di cui all'art. 1 L.
18/80), nonché della condizione soggettiva di cui all'art. 3 comma 3° L. 104/92. e che, essendosi infruttuosamente esaurito l'iter amministrativo, ha proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro Persona_1 patologico utile al conseguimento delle prestazioni reclamate (indennità di accompagnamento L.18/80 e condizione soggettiva ex art. 3 comma 3° L.104/92); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1
l'accertamento dello stato di invalidità in misura pari al 100%, con diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del CP_ 20.09.2021 e con condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 06.11.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, considerando la produzione del nuovo certificato geriatrico di struttura pubblica del 15.03.2024, allegato alle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, ha ritenuto necessario disporre un supplemento di perizia conferendo l'incarico al ctu già nominato nella fase di ATP, dott.
per la disamina del nuovo certificato medico prodotto a sostegno del dedotto aggravamento. Per_1
In data 02.02.2025 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza Persona_1 del 07.05.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, i motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo della presente fase vanno disattesi.
La difesa della parte ricorrente a ben vedere, nel contestare l'operato del ctu, si è limitata a dedurre che lo stesso non aveva adeguatamente valutato le risultanze di certificati pure evidenziati alla sua attenzione affermando in particolare “ non si comprende in che modo il ctu abbia potuto considerare come autonomo un soggetto ottantenne disorientato nel tempo …..IADL 0/8- ADL 3/6, come da certificato geriatrico distr. Per_ San. 26 – del del 10.03.2023; la difesa della parte ricorrente non tiene conto Controparte_3 CP_4 tuttavia del fatto che il ctu in perizia ha provveduto in via diretta alla somministrazione dei test IADL ADL con punteggio differente, e nulla contesta sugli esiti difformi.
Disattesi pertanto i motivi di opposizione, residua all'esame del giudice la valutazione ai sensi dell'art. 195 disp att. c.c. dell'aggravamento intervenuto in epoca successiva alla conclusione delle operazioni peritali, e dedotto nell'odierno giudizio, con allegazione di relazione geriatrica effettuata il 15/03/2024 presso l'
[...] P
dis. dalla dott.ssa ; sulla scorta di tale certificazione il giudice ha ritenuto conferire l'incarico CP_3 Per_2 al medesimo ctu già nominato nella fase di ATP, il dott. , per supplemento di perizia. Persona_1
Orbene Il CTU ha ritenuto che la predetta relazione geriatrica del 15/03/2024 evidenziava un marcato peggioramento clinico delle condizioni di salute della ricorrente rispetto a quanto evidenziato nel precedente certificato del marzo 2023 a firma dello stesso sanitario pubblico, con particolare riferimento ai “gravi deficit delle funzioni cerebrali superiori. (MMSE 13,7/30) disturbi del comportamento in trattamento con Quetiapina con parziale controllo della sintomatologia. (deliri, atteggiamento oppositivo allo svolgimento dell'ADL, labilità emotiva), con evidenza di un peggioramento del punteggio MMSE rispetto a quello riportato nel certificato del 10/03/2023 (MMSE: 19,7/30)”; il ctu ha ritenuto che “la condizione mnesico/cognitiva della ricorrente, verosimilmente, è andata incontro ad un progressivo aggravamento nel tempo e che si propende per un quadro di vasculopatia cerebrale cronica con progressivo deterioramento mnesico - cognitivo e rallentamento ideo-motorio che allo stato, compromette il normale svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana della ricorrente, e certamente determina una compromissione della sfera socio/relazionale della ricorrente”, considerando che il quadro mnesico-cognitivo era risultato particolarmente deficitario, e tale da far maturare quei presupposti per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3° L. 104/92) dal mese di marzo 2024. Pacifica la natura ingravescente della patologia cerebrale da cui è affetta la ricorrente, le conclusioni del ctu non appaiono tuttavia condivisibili laddove, pur in presenza di un certificato geriatrico domiciliare di struttura pubblica attestante comunque un significativo decadimento cognitivo, anteriore di un anno rispetto a quello del 15.03.2024 ritenuto dirimente, tuttavia non provvedono ad alcuna retrodatazione del riconoscimento della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, fotografato nel certificato di visita geriatrica del marzo del 2024, asserendo sostanzialmente che la disautonomia nel compimento degli atti quotidiani fosse stata raggiunta dalla il giorno stesso della visita medica predetta-- . Pt_1
In questi limiti, ferma restando la infondatezza dei motivi di ricorso in opposizione, il giudice rileva la opportunità di procedere a retrodatare di sei mesi il riconoscimento operato dal ctu e che dunque debba essere dichiarato che già a decorrere dal 1.09.2023 ricorra in capo alla ricorrente il Parte_1 requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento e la connotazione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3° L.104/92; ciò ritenendosi maggiormente verosimile a causa della ingravescenza della patologia che già a tale epoca il deficit cognitivo ( già esistente nel marzo del 2023 ) avesse raggiunto una intensità tale da elidere la capacità della ricorrente di compiere gli atti quotidiani , ella vita anche integrando in capo alla stessa la condizione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità .
Le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate in complessivi 2.700,00, si compensano per ila metà attesa la data di decorrenza stabilita, ben successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa.
La residua metà ,liquidata come da dispositivo segue la soccombenza e viene posta a carico della parte CP_ convenuta condannata alla rifusione in favore del ricorrente, con attribuzione al procuratore anticipatario .
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, accerta che la ricorrente, a decorrere dal 1 Parte_1 settembre 2023 è soggetto abbisognevole di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3° L.104/92;
CP_ compensa le spese di lite tra le parti la metà; condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della metà residua, liquidata in euro 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge, con attribuzione all'avv.to ARTESE ANDREAFRANCESCO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 7/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara