Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 11.
Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.
Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione, del piano annuale di attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.
Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione, del piano annuale di attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 30/05/1991, n. 232Provvedimento: […] Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale 29 settembre 1990 ora impugnato, il quale, nel preambolo, richiama l'art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517 (come modificato dall'art. 1 della legge 9 agosto 1986, n. 467), che ai commi terzo e settimo stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione dovrà determinare con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuole e che "per i conservatori di musica (.. .. ..) le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione". […]Leggi di più...
- sent. 232/91. istruzione pubblica·
- conservatori·
- contestata applicabilita' al conservatorio "c. monteverdi" di bolzano·
- conseguenze·
- conseguente annullamento del decreto ministeriale in parte qua.