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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 995/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 995/2021 promosso
DA
( , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariangela Varano e Domenico Valenti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Soverato (CZ), alla Via Frà Giacomo n. 5;
- ATTRICE-
CONTRO
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1973, ( ), nato a Torino in [...] Controparte_2 C.F._3
8.11.1975 e ( ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Placida ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Catanzaro, alla Via Arcivescovado n. 14;
- CONVENUTI –
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice in epigrafe individuata, deduceva:
a) di possedere e godere in via esclusiva, continuativa, ininterrotta, pacifica, pubblica ed incontrastata
“da oltre vent'anni, unitamente alla propria madre, alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Badolato,
(CZ) della cui manutenzione si è sempre occupata, catastalmente identificati al foglio di mappa n. 15, rispettivamente alle p.lle n. 122, 123, 124 e 129, tutti di proprietà di deceduto a Persona_1
Badolato il 12.11.1980, per come risultava dalle visure storiche catastali allegate;
b) che gli eredi di risultano essere la moglie, (deceduta in Persona_1 Persona_2
Catanzaro il 7.03.1988 – come da certificato di morte allegato) e i tre figli, (deceduto Persona_3 in Catanzaro il 20.12.2016 – come da certificato di morte in atti), ed CP_3 Controparte_1
(quest'ultimo deceduto in data 26.06.1973 – come da certificato di morte in atti);
c) che gli eredi di sono la moglie, (rinunciataria dell'eredità del Persona_3 CP_4 defunto marito e, pertanto, non legittimata passiva nel presente giudizio) e i due figli, Controparte_1
e .
[...] Controparte_2
Tanto premesso, l'odierna attrice citava in giudizio i soggetti di cui in epigrafe innanzi all'intestato
Tribunale, al fine di sentire dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta cumulativa depositata in data 12.07.2021, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti i quali contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda avversa, ne chiedevano il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
In particolare, sostenevano:
a) che il godimento di detti terreni è sempre posto in essere, prima, dai germani comproprietari degli stessi e , i quali hanno sempre provveduto a tutte le incombenze, burocratiche e CP_3 Per_3 materiali, necessarie alla cura e coltivazione dei predetti terreni e dopo la morte di , avvenuta Per_3 nel dicembre 2016, sono subentrati nel godimento dei suddetti terreni, unitamente alla comproprietaria gli eredi germani e;
CP_3 CP_1 CP_2
b) che l'odierna attrice, residente in [...]per molti anni, non avrebbe potuto in alcun modo provvedere alla cura e coltivazione di detti terreni.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in esito all'udienza svoltasi in modalità cartolare del
19.10.2021 e in accoglimento della richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e contestualmente veniva disposto il rinvio della causa per la discussione, all'udienza del 6
Maggio 2022.
A detta ultima udienza, ritenuti ammissibili e rilevanti sia i capitoli di prova per come articolati nelle memorie dalle parti costituite che la produzione fotografica allegata da parte attrice che quella documentale allegata da parte convenuta, venivano ammessi i mezzi istruttori e disposto, contestualmente il rinvio della causa per l'espletamento della prova testimoniale per l'escussione dei testi di parte attrice, all'udienza del 15.11.2022.
A detta ultima udienza, in esito all'escussione dei testi di parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.03.2023.
In esito all'escussione dei testi di parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.03.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 9.03.2024, la causa veniva differita d'ufficio, per esigenze dovute al carico di ruolo, all'udienza del 13.09.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*************
Nel merito la domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo da è Parte_2 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi dell'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il
Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Fatte tali doverose premesse ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia dimostrato la ricorrenza dei presupposti necessari ai fin dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge.
L'adempimento dell'onere della prova, infatti, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria per la richiesta di attribuzione di un bene della vita di talchè colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”. (Cass. 21837/2018).
Ebbene, nel caso in esame parte attrice, si limita a dedurre, senza fornire alcuna prova a riguardo, di aver coltivato il terreno per cui è causa da oltre vent'anni, unitamente alla di lei madre, senza addurre alcuna altra circostanza da cui si possa desumere un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Occorre precisare infatti, che la giurisprudenza ha precisato che la mera coltivazione di un fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé, e pertanto è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando dunque incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge,
l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”. Sicché, l'attività di coltivazione – pur se configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Su questa scia, quindi, la coltivazione del fondo non è sufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass. 18215/13).
Trasfondendo, infatti, i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dei beni immobili da parte dell'attrice nei modi e nei termini sin qui illustrati, non sia stato soddisfatto sul piano probatorio.
In particolare, sebbene la circostanza che l'attrice risieda in Svizzera, in astratto non impedirebbe un possesso utile ai fini dell'usucapione in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far scat tare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Le annotazioni anagrafiche, infatti, hanno solo un carattere presuntivo. Per cui contano, nella sostanza, i comportamenti posti dal possessore (per es. il consolidamento di un terreno, la delimitazione con cancelli, lucchetti, la modifica della destinazione dell'immobile, ecc. - cfr Cass. sent. n.
10204/2015), è pur vero che dall'attività istruttoria espletata non è emerso in modo inequivocabile un possesso in capo all'attrice.
In particolare, si osserva che dall'attività istruttoria – ed in particolare dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, provenienti da e , non è Persona_4 Persona_5 Persona_6 stato possibile riscontrare la fondatezza della domanda di usucapione proposta, non essendo dimostrato che parte attrice – da oltre vent'anni – esercita sui predetti beni tutti i poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
E invero, i testi escussi si sono limitati a dichiarare che l'attrice si occupa dei beni per cui è causa da oltre vent'anni, senza indicare in modo specifico un dato temporale preciso e circostanziato, necessario ai fini del computo del periodo ventennale prescritto dalla legge al fine di poter considerare integrato l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sulla circostanza che la manutenzione dei terreni fosse affidata da sempre all'attrice, (capo e) il teste si limita a dire : “ho visto la Persona_4
da almeno 30 anni occuparsi del terreno” senza nulla specificare in ordine al momento Parte_1 iniziale di tale possesso;
sulla medesima circostanza, il teste dichiara:“si è vero ne Persona_5 sono a conoscenza in quanto intorno al 2007, sono stato chiamato dall'attrice per raccogliere le olive, da allora non sono più andato”. “ Rispetto alla circostanza che sono 20 anni sono sicuro perché prima di lei c'erano i genitori, specifico che tali fatti mi erano stati raccontati dalla . Non Parte_1 ho mai visto i genitori della sul fondo.” Parte_1
Il teste quindi dichiara di non aver mai visto i genitori della sul fondo e che in ogni caso i Parte_1 fatti relativi al possesso gli erano stati raccontati dall'attrice.Tali dichiarazioni non consentono quindi di desumere la prova di un possesso continuo e pacifico sul terreno per almeno venti anni da parte della . Parte_1
Del resto, neppure le dichiarazioni rese dal teste consentono di provare il possesso Testimone_1 del terreno in capo all'attrice , in quanto lo stesso dichiara: “non ho mai visto nessuno reclamare il terreno, lo so perché riferitomi dall'attrice, so che staziona stabilmente a Badolato da Parte_1 circa vent'anni e non sono a conoscenza che si sia allontanata”.
Il teste riferisce quindi, in contrasto con quanto emerge dai fatti di causa, che l'attrice non si è mai allontanata da Badolato, circostanza quindi che di per sé rende inattendibili le dichiarazioni del teste.
Quanto alla circostanza che l'attrice avesse incaricato diverse persone per lavorare i suddetti terreni, il teste riferiva: “la occupa il fondo da almeno 20 anni;
sono a Persona_5 Parte_1 conoscenza della circostanza in quanto siamo amici con le persone che aiutavano la a Parte_1 mantenere il fondo… la occupa il fondo da almeno 20 anni;
sono a conoscenza in quanto Parte_1 ho visto queste persone lavorare sul fondo, anche se non mi recavo sullo stesso, li vedevo dalla strada”.
Dunque, dalle suddette dichiarazioni rese nel giudizio, non può dirsi provato che l'attrice possieda da oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica e indisturbata detti beni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e a fronte di un quadro probatorio del tutto insufficiente, deve concludersi che l'attrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere, il proprio asserito acquistato diritto di proprietà per usucapione sugli immobili oggetto di giudizio, di talché la domanda non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, applicando in ragione della controversia lo scaglione indeterminabile complessità bassa ed i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna , alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA, e IVA come CP_3 per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 995/2021 promosso
DA
( , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariangela Varano e Domenico Valenti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Soverato (CZ), alla Via Frà Giacomo n. 5;
- ATTRICE-
CONTRO
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1973, ( ), nato a Torino in [...] Controparte_2 C.F._3
8.11.1975 e ( ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Placida ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Catanzaro, alla Via Arcivescovado n. 14;
- CONVENUTI –
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice in epigrafe individuata, deduceva:
a) di possedere e godere in via esclusiva, continuativa, ininterrotta, pacifica, pubblica ed incontrastata
“da oltre vent'anni, unitamente alla propria madre, alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Badolato,
(CZ) della cui manutenzione si è sempre occupata, catastalmente identificati al foglio di mappa n. 15, rispettivamente alle p.lle n. 122, 123, 124 e 129, tutti di proprietà di deceduto a Persona_1
Badolato il 12.11.1980, per come risultava dalle visure storiche catastali allegate;
b) che gli eredi di risultano essere la moglie, (deceduta in Persona_1 Persona_2
Catanzaro il 7.03.1988 – come da certificato di morte allegato) e i tre figli, (deceduto Persona_3 in Catanzaro il 20.12.2016 – come da certificato di morte in atti), ed CP_3 Controparte_1
(quest'ultimo deceduto in data 26.06.1973 – come da certificato di morte in atti);
c) che gli eredi di sono la moglie, (rinunciataria dell'eredità del Persona_3 CP_4 defunto marito e, pertanto, non legittimata passiva nel presente giudizio) e i due figli, Controparte_1
e .
[...] Controparte_2
Tanto premesso, l'odierna attrice citava in giudizio i soggetti di cui in epigrafe innanzi all'intestato
Tribunale, al fine di sentire dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta cumulativa depositata in data 12.07.2021, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti i quali contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda avversa, ne chiedevano il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
In particolare, sostenevano:
a) che il godimento di detti terreni è sempre posto in essere, prima, dai germani comproprietari degli stessi e , i quali hanno sempre provveduto a tutte le incombenze, burocratiche e CP_3 Per_3 materiali, necessarie alla cura e coltivazione dei predetti terreni e dopo la morte di , avvenuta Per_3 nel dicembre 2016, sono subentrati nel godimento dei suddetti terreni, unitamente alla comproprietaria gli eredi germani e;
CP_3 CP_1 CP_2
b) che l'odierna attrice, residente in [...]per molti anni, non avrebbe potuto in alcun modo provvedere alla cura e coltivazione di detti terreni.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in esito all'udienza svoltasi in modalità cartolare del
19.10.2021 e in accoglimento della richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e contestualmente veniva disposto il rinvio della causa per la discussione, all'udienza del 6
Maggio 2022.
A detta ultima udienza, ritenuti ammissibili e rilevanti sia i capitoli di prova per come articolati nelle memorie dalle parti costituite che la produzione fotografica allegata da parte attrice che quella documentale allegata da parte convenuta, venivano ammessi i mezzi istruttori e disposto, contestualmente il rinvio della causa per l'espletamento della prova testimoniale per l'escussione dei testi di parte attrice, all'udienza del 15.11.2022.
A detta ultima udienza, in esito all'escussione dei testi di parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.03.2023.
In esito all'escussione dei testi di parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.03.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 9.03.2024, la causa veniva differita d'ufficio, per esigenze dovute al carico di ruolo, all'udienza del 13.09.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*************
Nel merito la domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo da è Parte_2 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi dell'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il
Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Fatte tali doverose premesse ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia dimostrato la ricorrenza dei presupposti necessari ai fin dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge.
L'adempimento dell'onere della prova, infatti, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria per la richiesta di attribuzione di un bene della vita di talchè colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”. (Cass. 21837/2018).
Ebbene, nel caso in esame parte attrice, si limita a dedurre, senza fornire alcuna prova a riguardo, di aver coltivato il terreno per cui è causa da oltre vent'anni, unitamente alla di lei madre, senza addurre alcuna altra circostanza da cui si possa desumere un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Occorre precisare infatti, che la giurisprudenza ha precisato che la mera coltivazione di un fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé, e pertanto è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando dunque incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge,
l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”. Sicché, l'attività di coltivazione – pur se configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Su questa scia, quindi, la coltivazione del fondo non è sufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass. 18215/13).
Trasfondendo, infatti, i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dei beni immobili da parte dell'attrice nei modi e nei termini sin qui illustrati, non sia stato soddisfatto sul piano probatorio.
In particolare, sebbene la circostanza che l'attrice risieda in Svizzera, in astratto non impedirebbe un possesso utile ai fini dell'usucapione in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far scat tare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Le annotazioni anagrafiche, infatti, hanno solo un carattere presuntivo. Per cui contano, nella sostanza, i comportamenti posti dal possessore (per es. il consolidamento di un terreno, la delimitazione con cancelli, lucchetti, la modifica della destinazione dell'immobile, ecc. - cfr Cass. sent. n.
10204/2015), è pur vero che dall'attività istruttoria espletata non è emerso in modo inequivocabile un possesso in capo all'attrice.
In particolare, si osserva che dall'attività istruttoria – ed in particolare dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, provenienti da e , non è Persona_4 Persona_5 Persona_6 stato possibile riscontrare la fondatezza della domanda di usucapione proposta, non essendo dimostrato che parte attrice – da oltre vent'anni – esercita sui predetti beni tutti i poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
E invero, i testi escussi si sono limitati a dichiarare che l'attrice si occupa dei beni per cui è causa da oltre vent'anni, senza indicare in modo specifico un dato temporale preciso e circostanziato, necessario ai fini del computo del periodo ventennale prescritto dalla legge al fine di poter considerare integrato l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sulla circostanza che la manutenzione dei terreni fosse affidata da sempre all'attrice, (capo e) il teste si limita a dire : “ho visto la Persona_4
da almeno 30 anni occuparsi del terreno” senza nulla specificare in ordine al momento Parte_1 iniziale di tale possesso;
sulla medesima circostanza, il teste dichiara:“si è vero ne Persona_5 sono a conoscenza in quanto intorno al 2007, sono stato chiamato dall'attrice per raccogliere le olive, da allora non sono più andato”. “ Rispetto alla circostanza che sono 20 anni sono sicuro perché prima di lei c'erano i genitori, specifico che tali fatti mi erano stati raccontati dalla . Non Parte_1 ho mai visto i genitori della sul fondo.” Parte_1
Il teste quindi dichiara di non aver mai visto i genitori della sul fondo e che in ogni caso i Parte_1 fatti relativi al possesso gli erano stati raccontati dall'attrice.Tali dichiarazioni non consentono quindi di desumere la prova di un possesso continuo e pacifico sul terreno per almeno venti anni da parte della . Parte_1
Del resto, neppure le dichiarazioni rese dal teste consentono di provare il possesso Testimone_1 del terreno in capo all'attrice , in quanto lo stesso dichiara: “non ho mai visto nessuno reclamare il terreno, lo so perché riferitomi dall'attrice, so che staziona stabilmente a Badolato da Parte_1 circa vent'anni e non sono a conoscenza che si sia allontanata”.
Il teste riferisce quindi, in contrasto con quanto emerge dai fatti di causa, che l'attrice non si è mai allontanata da Badolato, circostanza quindi che di per sé rende inattendibili le dichiarazioni del teste.
Quanto alla circostanza che l'attrice avesse incaricato diverse persone per lavorare i suddetti terreni, il teste riferiva: “la occupa il fondo da almeno 20 anni;
sono a Persona_5 Parte_1 conoscenza della circostanza in quanto siamo amici con le persone che aiutavano la a Parte_1 mantenere il fondo… la occupa il fondo da almeno 20 anni;
sono a conoscenza in quanto Parte_1 ho visto queste persone lavorare sul fondo, anche se non mi recavo sullo stesso, li vedevo dalla strada”.
Dunque, dalle suddette dichiarazioni rese nel giudizio, non può dirsi provato che l'attrice possieda da oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica e indisturbata detti beni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e a fronte di un quadro probatorio del tutto insufficiente, deve concludersi che l'attrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere, il proprio asserito acquistato diritto di proprietà per usucapione sugli immobili oggetto di giudizio, di talché la domanda non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, applicando in ragione della controversia lo scaglione indeterminabile complessità bassa ed i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna , alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA, e IVA come CP_3 per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito