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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3164/2021 promossa da:
(CF: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERC. LA R.G. su C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. RITA PROIETTI e SARA PROIETTI Parte_3
ATTORI
contro
(C.F. ; P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ANGELA CERIGNOLI CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. ALESSANDRO ANDRIOLA
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2024.
pagina1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e , Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale la società Parte_3 [...]
proponendo azione di risarcimento dei danni patiti dal minore Controparte_1 in relazione a quanto avvenuto in data 6 giugno 2018, alle ore 21.15, allorquando, mentre quest'ultimo giocava sulla veranda esterna del ristorante denominato “Passo della Fortuna”, di proprietà della urtava contro un Controparte_1 paletto di ferro la cui sporgenza provocava un taglio alla narice destra, causandone il distacco.
Hanno allegato gli odierni attori referto del pronto soccorso dell'Ospedale di S. Giovanni Evangelista di Tivoli e hanno prodotto altresì relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Hanno chiesto il ristoro dei danni patiti, così concludendo: “Voglia l'll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella verificazione del sinistro descritto in premessa e per l'effetto condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal minore per l'importo complessivo di € Parte_3
131.314,48, o in quella maggiore o minore somma che verrò ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Si è costituita la resistendo alla domanda Controparte_1 avversaria e chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) in via preliminare: disporre il differimento della udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc, nel rispetto di cui all'art. 163 bis cpc, allo scopo di consentire la citazione del terzo in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro-tempore, corrente (40128) Bologna Via Salingrado, 45;
2) nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni rappresentate in narrativa;
3) in via subordinata, in caso venga riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo alla società convenuta, accogliere la domanda di garanzia avanzata dalla presente convenuta e dichiarare la in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro-tempore, corrente in (40128) Bologna Via Salingrado n. 45, tenuta a tenere indenne e manlevare di quanto la convenuta Controparte_1 eventualmente dovesse essere costretta a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza dei fatti dedotti in domanda;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. E' stata dunque autorizzata la chiamata in causa del terzo, previo differimento della data di prima udienza.
pagina2 di 9 Si è costituita contestando la domanda di parte Controparte_4 attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per l'effetto respingere ogni domanda di manleva formulata nei confronti della Compagnia convenuta;
in via subordinata, nella denegata ed avversa ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità a carico della società CP_1
accertare e determinare l'obbligo di manleva della
[...] [...] nei limiti ed alle condizioni previste in polizza e comunque Controparte_4 nei limiti della prova raggiunta. Con vittoria di spese e compensi legali”. Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 29 maggio 2023 è stato disposto l'interrogatorio formale di
, e sono stati escussi i testimoni e CP_1 Parte_2 Parte_4 [...]
. Tes_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2023, il Giudice ha conferito incarico al CTU per la valutazione medico – legale dei postumi dell'incidente occorso al minore. In data 26 maggio 2024 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato il proprio elaborato. All'udienza del 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, assegnando termini alle parti come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalle parti attrici possa trovare accoglimento, per come qui di seguito verrà illustrato. Osserva il Giudice che la dinamica dello svolgimento dei fatti per cui è causa è risultata, all'esito dall'istruttoria compiuta, rispondente alla prospettazione delle parti attrici. Invero, è dimostrata, alla luce delle allegazioni di parte e dell'istruttoria compiuta, la riconducibilità della res (paletto di ferro) alla convenuta, e, dunque, il rapporto di custodia tra l'odierna parte convenuta e la cosa che ha provocato il danno. Il rappresentante legale dell'odierna convenuta ha ammesso la presenza del paletto di ferro e che lo stesso fuoriuscisse dalla veranda, ove erano stipate per il periodo invernale - ed ancora al momento dei fatti - materiali vari quali sedie, tavoli, ombrelloni e OL (con riguardo al cap. 6, memoria n. 2 di parte attrice
“vero che il paletto con il quale si è ferito fuoriusciva dal materiale Parte_3 stipato nella veranda”; “confermo, il paletto era accatastato là”). La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
pagina3 di 9 Altrettanto indubbia è la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa oggetto del rapporto di custodia ed il danno subito dal minore a seguito del sinistro occorsogli, essendo pacifico in quanto non contestato, che il danno sia derivato dall'urto avvenuto contro un paletto di ferro mentre il bambino giocava a nascondino sulla veranda esterna del ristorante. Quanto al danno, il consulente tecnico d'ufficio, con valutazione immune da qualsivoglia censura, ha dato atto che il minore a riportato esiti di invalidità temporanea ed anche permanente a causa dell'infortunio occorsogli. La ricorrenza dei tre richiamati presupposti della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – rapporto di custodia, nesso di causalità e danno riportato dal minore – rende applicabile il meccanismo di inversione probatoria prefigurato dalla norma, che, per vedere esclusa la responsabilità della parte che esercita il rapporto di custodia della cosa che ha provocato il danno, pone a carico di quest'ultima l'onere di dimostrare l'esistenza di una situazione di caso fortuito. Al riguardo l'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità debba tradursi in una alterazione improvvisa ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile (“In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell'enunciato principio, Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un per i danni subiti dal conducente di un motociclo - CP_5 caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l'ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l'apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso)” (così Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019 (Rv. 652290 – 01). “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore – che
pagina4 di 9 era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che già aveva provocato in passato danni, mentre era all'interno del cortile della scuola, durante l'attività ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori - senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sull'assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorvegliato, l'evento si sarebbe ugualmente verificato)” (così Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 03). “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017 (Rv. 647197 - 01)). Nel caso di specie la parte convenuta, tanto nei propri scritti difensivi, quanto nel corso del giudizio, non ha allegato elementi che possano consentire di ritenere che in ipotesi abbia avuto luogo una situazione di caso fortuito idonea a provocare l'interruzione del nesso causale. L'invocata, generica, responsabilità dei genitori per violazione del dovere di vigilanza sul minore, per non aver badato allo stesso al momento dell'urto, è svincolata da qualsivoglia riferimento a circostanze di fatto relative alla situazione in cui è avvenuto l'evento. Inoltre avuto riguardo alla regola stabilita dall'art. 2055, comma 1, c.c., espressione del principio della causalità unitaria, secondo cui tutti i coautori di un medesimo fatto illecito rispondono in solido per l'intero, l'affermata, generica corresponsabilità dei genitori – nei cui riguardi la parte convenuta non ha svolto in via riconvenzionale alcuna azione di regresso – non escluderebbe comunque la responsabilità della società convenuta. Si osserva inoltre che l'area esterna del ristorante, come ammesso dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione (ove si precisa che il “ristoratore mette a disposizione spazi esterni al locale ristorante”) e confermato nel corso dell'istruttoria dal rappresentante legale della convenuta e dai testi e , Parte_4 Tes_1 non era interdetta ma liberamente accessibile – anzi riservata - ai clienti del ristorante, né si trovava ivi presente alcun cartello o segnale che segnalasse la mancata messa in sicurezza di tale area o la presenza di potenziali pericoli, né, infine, vi era un espresso divieto di accesso da parte dei minori per lo svolgimento di attività ludiche (per un caso analogo v. Cass. n. 26780/2023, riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilità del CP_5 proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilità delle imprese appaltatrici, avendovi pagina5 di 9 consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela). Deve dunque essere accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'odierna parte convenuta in relazione al fatto illecito oggetto di causa. L'espletata CTU, le cui risultanze sono da ritenersi esaustive ed immuni da vizi logico giuridici, ha appurato il nesso di derivazione causale tra l'urto e le lesioni che il bambino ha riportato in conseguenza del sinistro accaduto in data 06.06.2018, ovvero, come descritto dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio: “Il periziato ha lamentato difficoltà sia nell'inspirazione che nell'espirazione, epistassi e dolore a carico della piramide nasale. Il periziato, nell'evento del 06.06.2018, ha riportato una ferita lacero contusa dell'ala destra del naso”. Dunque, con riguardo all'individuazione degli esiti invalidanti subiti dal minore a seguito delle lesioni riportate a cagione del fatto illecito oggetto del presente giudizio, devono essere recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le quali, come già anticipato, appaiono coerenti ed immuni da vizi logici e meritano, pertanto, di essere condivise dal Tribunale. Orbene, al fine di assicurare la necessaria parità di trattamento per casi analoghi e tenuto conto delle più recenti elaborazioni emerse in sede giuridica e medico-legale, si ritiene, quindi, di dover procedere alla quantificazione monetaria del danno biologico, riconoscendo un importo variabile (secondo la natura e la gravità della malattia) per ogni giorno di inabilità temporanea (assoluta e temporanea) e attribuendo ad ogni punto di inabilità permanente un valore progressivamente crescente, con applicazione di un coefficiente di riduzione in funzione dell'età del danneggiato. Il Giudice ritiene opportuno, in applicazione del potere di valutazione equitativa del danno stabilito dall'art. 1226 c.c., utilizzare come riferimento i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità, essendo precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 07/07/2015 (Rv. 635965 - 01)). Deve pertanto essere riconosciuta al minore , nato in [...] Parte_3
16.11.2008, una riduzione complessiva dell'integrità psicofisica pari al 9 %. Deve essere altresì riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 7 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30 giorni. Dunque, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico subito dal minore sulla base della documentazione in atti confortata dalle conclusioni cui è giunto il CTU, si liquidano, in via equitativa, ex art. 1226 c.c.: 1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica (invalidità permanente) la somma di euro 21.066,00, importo pagina6 di 9 determinato tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti;
2) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla invalidità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 2.530,00 per i periodi di invalidità temporanea come sopra indicati. Ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno già forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i richiamati meccanismi tabellari - e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe – è necessario far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità. La parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve quindi allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, gli odierni attori non hanno allegato circostanze specifiche meritevoli di considerazione ai fini della personalizzazione del danno biologico, né quanto al profilo dinamico-relazionale (ovvero le conseguenze che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne) né sotto il profilo morale (le sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto). Gli attori hanno documentato di aver sostenuto spese mediche per l'importo di euro 247,00, dovendo per l'effetto riconoscersi agli stessi il diritto di ottenere il rimborso quale forma di risarcimento patrimoniale, originato dal fatto illecito oggetto del presente giudizio. Deve essere altresì posta sulla parte convenuta, quale ulteriore componente del danno patrimoniale conseguente alla vicenda oggetto di causa, la spesa necessaria all'eliminazione, mediante intervento di chirurgia estetica, del danno fisiognomico conseguente all'accaduto.
pagina7 di 9 Tale voce di danno, richiesta espressamente dalle parti attrici e valutata compiutamente dal CTU nominato, separatamente rispetto al danno biologico strettamente inteso e riguardante la funzionalità dell'apparato respiratorio, deve essere quantificata in base agli esiti dell'elaborato depositato nell'importo complessivo di euro 30.500,00. Sul punto deve precisarsi che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte allorché tendenzialmente esclude l'autonoma risarcibilità del danno di natura estetica, indicandolo quale componente del danno biologico (cfr. Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020 (Rv. 658620 - 01)) riguarda le ipotesi di danno estetico di natura non reversibile come invece, quantomeno parzialmente, è stato indicato dal CTU quello oggetto del presente giudizio. Deve in conclusione disporsi la condanna della al Controparte_1 pagamento direttamente in favore di e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3 della somma di euro 54.343,00, oltre interessi. Questi ultimi devono determinarsi equitativamente ex art. 2056, comma primo, c.c., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
- su tale importo vanno applicati, anche in via equitativa, gli interessi al tasso legale;
- tali interessi vanno computati sull'intero importo del danno, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso all'attualità. Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza. E' parimenti fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei riguardi di Controparte_4
La parte convenuta ha depositato la polizza e le condizioni di assicurazione. La compagnia di assicurazione chiamata in causa non ha avanzato alcuna eccezione sulla possibile inoperatività, totale o parziale, della copertura assicurativa, non spettando d'altra parte agli attori di dare prova della inesistenza di possibili limiti alla garanzia, rappresentando questi ultimi non un fatto costitutivo del credito assicurato bensì un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, da far valere dalla parte interessata (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 01), secondo cui: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio”.
pagina8 di 9 Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da parametri di cui al d.m. 55/2014, in base al criterio della soccombenza, sono così distribuite:
- quelle sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta;
- quelle sostenute e della parte convenuta sono poste a carico della terza chiamata in causa. La manleva della terza chiamata in causa riguarda, per espressa previsione delle condizioni di assicurazione, anche l'importo delle spese di lite che la parte convenuta è chiamata a corrispondere alla parte attrice (cfr. sez. 7 delle condizioni di assicurazione). Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, avuto riguardo ai criteri indicati nella medesima sez. 7 del contratto di assicurazione, sono poste a carico della terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità della nella causazione Controparte_1 del fatto illecito per cui è causa;
2. condanna, per l'effetto, la al risarcimento del Controparte_1 danno quantificato nella somma di euro 54.343,00, oltre interessi come sopra calcolati, in favore degli attori e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3
3. condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di e , nella loro qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore liquidate per esborsi in Parte_3 euro 786,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
4. condanna la a tenere indenne la società Controparte_4 [...] dalle conseguenze del presente giudizio, sia quanto Controparte_1 all'importo del risarcimento che quanto alle spese di lite da corrispondere alle parti attrici;
5. Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_4 nei riguardi della società liquidate per esborsi in euro Controparte_1
759,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%; 6. Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della terza chiamata in causa Controparte_4
7. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Michele Cappai
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3164/2021 promossa da:
(CF: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERC. LA R.G. su C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. RITA PROIETTI e SARA PROIETTI Parte_3
ATTORI
contro
(C.F. ; P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ANGELA CERIGNOLI CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. ALESSANDRO ANDRIOLA
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2024.
pagina1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e , Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale la società Parte_3 [...]
proponendo azione di risarcimento dei danni patiti dal minore Controparte_1 in relazione a quanto avvenuto in data 6 giugno 2018, alle ore 21.15, allorquando, mentre quest'ultimo giocava sulla veranda esterna del ristorante denominato “Passo della Fortuna”, di proprietà della urtava contro un Controparte_1 paletto di ferro la cui sporgenza provocava un taglio alla narice destra, causandone il distacco.
Hanno allegato gli odierni attori referto del pronto soccorso dell'Ospedale di S. Giovanni Evangelista di Tivoli e hanno prodotto altresì relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Hanno chiesto il ristoro dei danni patiti, così concludendo: “Voglia l'll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella verificazione del sinistro descritto in premessa e per l'effetto condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal minore per l'importo complessivo di € Parte_3
131.314,48, o in quella maggiore o minore somma che verrò ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Si è costituita la resistendo alla domanda Controparte_1 avversaria e chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) in via preliminare: disporre il differimento della udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc, nel rispetto di cui all'art. 163 bis cpc, allo scopo di consentire la citazione del terzo in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro-tempore, corrente (40128) Bologna Via Salingrado, 45;
2) nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni rappresentate in narrativa;
3) in via subordinata, in caso venga riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo alla società convenuta, accogliere la domanda di garanzia avanzata dalla presente convenuta e dichiarare la in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro-tempore, corrente in (40128) Bologna Via Salingrado n. 45, tenuta a tenere indenne e manlevare di quanto la convenuta Controparte_1 eventualmente dovesse essere costretta a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza dei fatti dedotti in domanda;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. E' stata dunque autorizzata la chiamata in causa del terzo, previo differimento della data di prima udienza.
pagina2 di 9 Si è costituita contestando la domanda di parte Controparte_4 attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per l'effetto respingere ogni domanda di manleva formulata nei confronti della Compagnia convenuta;
in via subordinata, nella denegata ed avversa ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità a carico della società CP_1
accertare e determinare l'obbligo di manleva della
[...] [...] nei limiti ed alle condizioni previste in polizza e comunque Controparte_4 nei limiti della prova raggiunta. Con vittoria di spese e compensi legali”. Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 29 maggio 2023 è stato disposto l'interrogatorio formale di
, e sono stati escussi i testimoni e CP_1 Parte_2 Parte_4 [...]
. Tes_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2023, il Giudice ha conferito incarico al CTU per la valutazione medico – legale dei postumi dell'incidente occorso al minore. In data 26 maggio 2024 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato il proprio elaborato. All'udienza del 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, assegnando termini alle parti come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
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Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalle parti attrici possa trovare accoglimento, per come qui di seguito verrà illustrato. Osserva il Giudice che la dinamica dello svolgimento dei fatti per cui è causa è risultata, all'esito dall'istruttoria compiuta, rispondente alla prospettazione delle parti attrici. Invero, è dimostrata, alla luce delle allegazioni di parte e dell'istruttoria compiuta, la riconducibilità della res (paletto di ferro) alla convenuta, e, dunque, il rapporto di custodia tra l'odierna parte convenuta e la cosa che ha provocato il danno. Il rappresentante legale dell'odierna convenuta ha ammesso la presenza del paletto di ferro e che lo stesso fuoriuscisse dalla veranda, ove erano stipate per il periodo invernale - ed ancora al momento dei fatti - materiali vari quali sedie, tavoli, ombrelloni e OL (con riguardo al cap. 6, memoria n. 2 di parte attrice
“vero che il paletto con il quale si è ferito fuoriusciva dal materiale Parte_3 stipato nella veranda”; “confermo, il paletto era accatastato là”). La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
pagina3 di 9 Altrettanto indubbia è la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa oggetto del rapporto di custodia ed il danno subito dal minore a seguito del sinistro occorsogli, essendo pacifico in quanto non contestato, che il danno sia derivato dall'urto avvenuto contro un paletto di ferro mentre il bambino giocava a nascondino sulla veranda esterna del ristorante. Quanto al danno, il consulente tecnico d'ufficio, con valutazione immune da qualsivoglia censura, ha dato atto che il minore a riportato esiti di invalidità temporanea ed anche permanente a causa dell'infortunio occorsogli. La ricorrenza dei tre richiamati presupposti della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – rapporto di custodia, nesso di causalità e danno riportato dal minore – rende applicabile il meccanismo di inversione probatoria prefigurato dalla norma, che, per vedere esclusa la responsabilità della parte che esercita il rapporto di custodia della cosa che ha provocato il danno, pone a carico di quest'ultima l'onere di dimostrare l'esistenza di una situazione di caso fortuito. Al riguardo l'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità debba tradursi in una alterazione improvvisa ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile (“In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell'enunciato principio, Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un per i danni subiti dal conducente di un motociclo - CP_5 caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l'ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l'apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso)” (così Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019 (Rv. 652290 – 01). “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore – che
pagina4 di 9 era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che già aveva provocato in passato danni, mentre era all'interno del cortile della scuola, durante l'attività ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori - senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sull'assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorvegliato, l'evento si sarebbe ugualmente verificato)” (così Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 03). “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017 (Rv. 647197 - 01)). Nel caso di specie la parte convenuta, tanto nei propri scritti difensivi, quanto nel corso del giudizio, non ha allegato elementi che possano consentire di ritenere che in ipotesi abbia avuto luogo una situazione di caso fortuito idonea a provocare l'interruzione del nesso causale. L'invocata, generica, responsabilità dei genitori per violazione del dovere di vigilanza sul minore, per non aver badato allo stesso al momento dell'urto, è svincolata da qualsivoglia riferimento a circostanze di fatto relative alla situazione in cui è avvenuto l'evento. Inoltre avuto riguardo alla regola stabilita dall'art. 2055, comma 1, c.c., espressione del principio della causalità unitaria, secondo cui tutti i coautori di un medesimo fatto illecito rispondono in solido per l'intero, l'affermata, generica corresponsabilità dei genitori – nei cui riguardi la parte convenuta non ha svolto in via riconvenzionale alcuna azione di regresso – non escluderebbe comunque la responsabilità della società convenuta. Si osserva inoltre che l'area esterna del ristorante, come ammesso dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione (ove si precisa che il “ristoratore mette a disposizione spazi esterni al locale ristorante”) e confermato nel corso dell'istruttoria dal rappresentante legale della convenuta e dai testi e , Parte_4 Tes_1 non era interdetta ma liberamente accessibile – anzi riservata - ai clienti del ristorante, né si trovava ivi presente alcun cartello o segnale che segnalasse la mancata messa in sicurezza di tale area o la presenza di potenziali pericoli, né, infine, vi era un espresso divieto di accesso da parte dei minori per lo svolgimento di attività ludiche (per un caso analogo v. Cass. n. 26780/2023, riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilità del CP_5 proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilità delle imprese appaltatrici, avendovi pagina5 di 9 consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela). Deve dunque essere accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'odierna parte convenuta in relazione al fatto illecito oggetto di causa. L'espletata CTU, le cui risultanze sono da ritenersi esaustive ed immuni da vizi logico giuridici, ha appurato il nesso di derivazione causale tra l'urto e le lesioni che il bambino ha riportato in conseguenza del sinistro accaduto in data 06.06.2018, ovvero, come descritto dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio: “Il periziato ha lamentato difficoltà sia nell'inspirazione che nell'espirazione, epistassi e dolore a carico della piramide nasale. Il periziato, nell'evento del 06.06.2018, ha riportato una ferita lacero contusa dell'ala destra del naso”. Dunque, con riguardo all'individuazione degli esiti invalidanti subiti dal minore a seguito delle lesioni riportate a cagione del fatto illecito oggetto del presente giudizio, devono essere recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le quali, come già anticipato, appaiono coerenti ed immuni da vizi logici e meritano, pertanto, di essere condivise dal Tribunale. Orbene, al fine di assicurare la necessaria parità di trattamento per casi analoghi e tenuto conto delle più recenti elaborazioni emerse in sede giuridica e medico-legale, si ritiene, quindi, di dover procedere alla quantificazione monetaria del danno biologico, riconoscendo un importo variabile (secondo la natura e la gravità della malattia) per ogni giorno di inabilità temporanea (assoluta e temporanea) e attribuendo ad ogni punto di inabilità permanente un valore progressivamente crescente, con applicazione di un coefficiente di riduzione in funzione dell'età del danneggiato. Il Giudice ritiene opportuno, in applicazione del potere di valutazione equitativa del danno stabilito dall'art. 1226 c.c., utilizzare come riferimento i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità, essendo precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 07/07/2015 (Rv. 635965 - 01)). Deve pertanto essere riconosciuta al minore , nato in [...] Parte_3
16.11.2008, una riduzione complessiva dell'integrità psicofisica pari al 9 %. Deve essere altresì riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 7 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30 giorni. Dunque, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico subito dal minore sulla base della documentazione in atti confortata dalle conclusioni cui è giunto il CTU, si liquidano, in via equitativa, ex art. 1226 c.c.: 1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica (invalidità permanente) la somma di euro 21.066,00, importo pagina6 di 9 determinato tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti;
2) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla invalidità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 2.530,00 per i periodi di invalidità temporanea come sopra indicati. Ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno già forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i richiamati meccanismi tabellari - e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe – è necessario far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità. La parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve quindi allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, gli odierni attori non hanno allegato circostanze specifiche meritevoli di considerazione ai fini della personalizzazione del danno biologico, né quanto al profilo dinamico-relazionale (ovvero le conseguenze che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne) né sotto il profilo morale (le sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto). Gli attori hanno documentato di aver sostenuto spese mediche per l'importo di euro 247,00, dovendo per l'effetto riconoscersi agli stessi il diritto di ottenere il rimborso quale forma di risarcimento patrimoniale, originato dal fatto illecito oggetto del presente giudizio. Deve essere altresì posta sulla parte convenuta, quale ulteriore componente del danno patrimoniale conseguente alla vicenda oggetto di causa, la spesa necessaria all'eliminazione, mediante intervento di chirurgia estetica, del danno fisiognomico conseguente all'accaduto.
pagina7 di 9 Tale voce di danno, richiesta espressamente dalle parti attrici e valutata compiutamente dal CTU nominato, separatamente rispetto al danno biologico strettamente inteso e riguardante la funzionalità dell'apparato respiratorio, deve essere quantificata in base agli esiti dell'elaborato depositato nell'importo complessivo di euro 30.500,00. Sul punto deve precisarsi che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte allorché tendenzialmente esclude l'autonoma risarcibilità del danno di natura estetica, indicandolo quale componente del danno biologico (cfr. Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020 (Rv. 658620 - 01)) riguarda le ipotesi di danno estetico di natura non reversibile come invece, quantomeno parzialmente, è stato indicato dal CTU quello oggetto del presente giudizio. Deve in conclusione disporsi la condanna della al Controparte_1 pagamento direttamente in favore di e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3 della somma di euro 54.343,00, oltre interessi. Questi ultimi devono determinarsi equitativamente ex art. 2056, comma primo, c.c., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
- su tale importo vanno applicati, anche in via equitativa, gli interessi al tasso legale;
- tali interessi vanno computati sull'intero importo del danno, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso all'attualità. Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza. E' parimenti fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei riguardi di Controparte_4
La parte convenuta ha depositato la polizza e le condizioni di assicurazione. La compagnia di assicurazione chiamata in causa non ha avanzato alcuna eccezione sulla possibile inoperatività, totale o parziale, della copertura assicurativa, non spettando d'altra parte agli attori di dare prova della inesistenza di possibili limiti alla garanzia, rappresentando questi ultimi non un fatto costitutivo del credito assicurato bensì un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, da far valere dalla parte interessata (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 01), secondo cui: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio”.
pagina8 di 9 Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da parametri di cui al d.m. 55/2014, in base al criterio della soccombenza, sono così distribuite:
- quelle sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta;
- quelle sostenute e della parte convenuta sono poste a carico della terza chiamata in causa. La manleva della terza chiamata in causa riguarda, per espressa previsione delle condizioni di assicurazione, anche l'importo delle spese di lite che la parte convenuta è chiamata a corrispondere alla parte attrice (cfr. sez. 7 delle condizioni di assicurazione). Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, avuto riguardo ai criteri indicati nella medesima sez. 7 del contratto di assicurazione, sono poste a carico della terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità della nella causazione Controparte_1 del fatto illecito per cui è causa;
2. condanna, per l'effetto, la al risarcimento del Controparte_1 danno quantificato nella somma di euro 54.343,00, oltre interessi come sopra calcolati, in favore degli attori e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3
3. condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di e , nella loro qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore liquidate per esborsi in Parte_3 euro 786,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
4. condanna la a tenere indenne la società Controparte_4 [...] dalle conseguenze del presente giudizio, sia quanto Controparte_1 all'importo del risarcimento che quanto alle spese di lite da corrispondere alle parti attrici;
5. Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_4 nei riguardi della società liquidate per esborsi in euro Controparte_1
759,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%; 6. Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della terza chiamata in causa Controparte_4
7. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Michele Cappai
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