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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 174/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 174 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2 Pt_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. NARDINOCCHI ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, e Controparte_1 Parte_2
esponevano che in data 27/06/2020 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 27/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, ma sempre nel reciproco rispetto;
Per_ 2) Il sig. , unitamente al proprio figlio , continuerà a vivere Parte_2 nell'immobile di sua proprietà sito in Città San'Angelo e la sig.ra si Controparte_1
è già trasferita nell' immobile di sua proprietà sito in Pescara (PE) alla via
Caravaggio n. 279.
3) Il sig. , per assicurare alla moglie una Parte_2 Controparte_1 redditualità non inferiore all'attuale stipendio percepito, verserà alla stessa, in caso di mancato rinnovo del contratto, l'assegno di mantenimento pari ad una somma corrispondente alla differenza della NASPI percepita e lo stipendio attuale (€
1.200,00) ed in ogni caso, al termine della NASPI, se la stessa versasse ancora in stato di disoccupazione, la somma di € 1.000,00.
4) L'assegno di mantenimento, così come indicato al punto 3), dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente Intesa San Paolo s.p.a intestato a P_
IBAN [...] da effettuarsi entro il 10 di ogni
[...]
mese.
5) I coniugi danno atto di aver diviso tutti i beni mobili ed i valori in comune e di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 3 di 4 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 174 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2 Pt_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. NARDINOCCHI ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, e Controparte_1 Parte_2
esponevano che in data 27/06/2020 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 27/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, ma sempre nel reciproco rispetto;
Per_ 2) Il sig. , unitamente al proprio figlio , continuerà a vivere Parte_2 nell'immobile di sua proprietà sito in Città San'Angelo e la sig.ra si Controparte_1
è già trasferita nell' immobile di sua proprietà sito in Pescara (PE) alla via
Caravaggio n. 279.
3) Il sig. , per assicurare alla moglie una Parte_2 Controparte_1 redditualità non inferiore all'attuale stipendio percepito, verserà alla stessa, in caso di mancato rinnovo del contratto, l'assegno di mantenimento pari ad una somma corrispondente alla differenza della NASPI percepita e lo stipendio attuale (€
1.200,00) ed in ogni caso, al termine della NASPI, se la stessa versasse ancora in stato di disoccupazione, la somma di € 1.000,00.
4) L'assegno di mantenimento, così come indicato al punto 3), dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente Intesa San Paolo s.p.a intestato a P_
IBAN [...] da effettuarsi entro il 10 di ogni
[...]
mese.
5) I coniugi danno atto di aver diviso tutti i beni mobili ed i valori in comune e di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 3 di 4 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4