Articolo 53 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 settembre 1967
Art. 53. Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione

I titolari delle pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione, senza il concorso dell'invalidita' prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'eta' di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.
Il pensionato e' tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione e' sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.
La erogazione della pensione e' ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.
Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidita' richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967