Articolo 13 della Legge 27 maggio 1977, n. 284
Articolo 12Articolo 14
Versione
26 giugno 1977
Art. 13.
Le indennita' indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennita' meccanografica e di rischio previste dall' articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1975, n. 47 .
Entrata in vigore il 26 giugno 1977