Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
BERNARDINI BEATRICE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2
VENTI FABRIZIO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da accordo depositato in atti
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/04/2024, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione è nato il figlio Controparte_2
, in data 27 ottobre 2010, e deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_1 rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di condotte aggressive e violente poste in essere dal marito in suo danno. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 20.09.2019
- che dopo un iniziale – ma brevissimo – periodo di serenità, il rapporto avrebbe cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa dell'indole violenta e della mania di controllo del che avrebbe accusato ingiustamente la moglie di intrattenere relazioni extra CP_2 coniugali o di avere altri uomini;
- che il resistente avrebbe controllato ogni aspetto della vita della moglie ponendo in essere condotte di violenza: danneggiando un mobile sul quale era presente una fotografia ritraente la moglie prima del matrimonio perché, a suo dire, in casa non dovevano essere presenti foto, né ricordi legati alla vita della donna, precedente alla loro relazione;
colpendola mentre era in attesa del figlio delle parti mentre erano in macchina per un futile motivo, tanto da indurre la ricorrente a scendere dall'auto abbandonandola in mezzo alla strada, sola di notte, per poi tornare a prenderla solo dopo tempo;
ponendo in essere condotte violente e denigratorie anche di fronte al figlio minore;
- che in particolare, nell'agosto del 2023, il resistente avrebbe aggredito la moglie con i pugni, alla presenza del figlio, cagionandole vistosi ematomi;
- che il 18 novembre 2023 la ricorrente riceveva una chiamata sul proprio numero di cellulare da parte del servizio di recupero crediti incaricato dalla Banca che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, nella quale le veniva comunicato che alcune rate risultavano scadute e non pagate per un importo pari ad oltre euro 2.000,00, e il marito con violenza terminata la telefonata avrebbe inveito contro la moglie alla presenza del figlio minore gettandola a terra, picchiandola, mordendola ad una mano e ferendole l'altra mano;
- che la ricorrente avrebbe accudito il figlio provvedendo ad ogni necessità del minore malgrado le sopraffazioni e la solitudine;
- che la ricorrente ha svolto numerose attività lavorative come cameriera, come parrucchiera come operaia partecipando in tal modo alle necessità della famiglia;
- che il regime di terrore creato dal resistente per lunghi anni avrebbe determinato nella uno stato di prostrazione e sofferenza che l'avrebbe ridotta per tanto tempo al CP_1 silenzio , nel timore della concretizzazione delle minacce ricorrentemente proferite dal marito (“Non devi dire niente a nessuno … … non vali niente, se me ne vado io non sei in grado di fare niente e rimarrei in mezzo alla strada ….e ti toglieranno anche Persona_2 scappi da me perché non ti vuole nessuno….. ti ammazzo, ti butto dalla finestra”.);
- che il 30 novembre 2023 la IG.ra ha lasciato la casa familiare insieme con il CP_1 figlio rifugiandosi ad Otricoli presso il ristorante “Il Convento” dove la predetta lavorava come cameriera con contratto a chiamata, in conseguenza delle condotte del marito, sporgendo denuncia-querela presso la Caserma dei Carabinieri di Narni, rivolgendosi ad un
CAV per avere supporto;
2 - che in conseguenza della denuncia veniva istaurato un procedimento penale presso il
Tribunale di Terni n. 2836/2023 R.G.N.R. – 1791/2023 R.G. GIP, con emissione in data 2 dicembre 2023, di ordinanza di misura cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di
Terni, per il reato contestato di cui all'art. 572 co. 2 C.P., misura sostituita dal Tribunale del
Riesame di Perugia con quella degli arresti domiciliari presso i genitori del CP_2
- che in conseguenza della prolungata esposizione alle condotte di violenza paterne il minore si sarebbe rifiutato di incontrare e di sentire il padre nonostante i tentativi della ricorrente di ripristinare contatti, almeno telefonici, tra padre e figlio:
- che il minore con il consenso di entrami i genitori ha intrapreso percorso psicoterapeutico presso il Servizio di Neuropsichiatria di Narni Scalo per superare le difficoltà manifestate con rifiuto di uscire dalla propria camera;
- che la ricorrente svolge attività di lavoro part-time con contratti a tempo determinato e reddito mensile netto di circa € 800,00;
- che il resistente svolge attività di operaio con reddito mensile netto di € 1.700,00 circa al netto delle ritenute;
- che la casa familiare in comproprietà tra le parti è gravata da rata di mutuo mensile;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, affidamento esclusivo a sé del figlio minore, con disciplina delle frequentazioni padre figlio solo previo accertamento da compiere e valutazione dell'interesse del minore quanto alla ripresa delle relazioni con il padre, chiedendo la determinazione di contributi da porre a carico del resistente di € 300 per il mantenimento del figlio oltre ISTAT annuale e
50% delle spese straordinarie , riconoscendo alla ricorrente il 100% dell'assegno unico corrisposto per il figlio, e di € 200,00 per il mantenimento della stessa ricorrente, con vittoria di spese.
Si è costituito rendendo atto della richiesta di separazione formulata Controparte_2 dalla ricorrente, ma contestando le allegazioni della stessa e in particolare di aver posto in essere le condotte di violenza domestica riferite dalla moglie. Il resistente ha esposto:
- che gli episodi riferiti dalla ricorrente non avrebbero alcun riscontro oggettivo (referti medici, prove testimoniali) negando di aver posto in essere le condotte descritte nel ricorso introduttivo, ricostruendo gli episodi narrati come liti familiari originate dal carattere iroso della ricorrente, che avrebbe tenuto in ciascuna delle circostanza riferite comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi, contestando i contenuti rappresentati nella denuncia querela, poiché contenente accuse false e calunniose mosse al con la complicità di CP_2 alcuni testimoni, in quanto ritenuto autore di violenze nei confronti della moglie mai poste in essere;
- che il carattere iroso e aggressivo della ricorrente evidenzierebbe l'assenza di piena capacità genitoriali in capo alla stessa con necessità di rigettare la richiesta di affidamento esclusivo formulata, anche in ragione dei comportamenti assunti durante la separazione di fatto, iniziata dal 02.12.23, quando veniva eseguita nei confronti del la misura CP_2 cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro in corso, e possibilità di incontrare il figlio presso la residenza dei nonni, ed opposizione della ricorrente a questi incontri;
3 - che i comportamenti che avrebbero caratterizzato all'inizio la relazione tra le parti, e provocato il venir meno della affectio coniugalis a causa della personalità “complicata” della asseritamente dipesa dal difficile rapporto con la di lei madre, cui erano rimesse CP_1 tutte le responsabilità del proprio carattere “non semplice” (incapacità di risolvere e sostenere contrasti, rabbia immediata, aggressività, scatti improvvisi di ira, gesti di isolamento e di autolesionismo) avrebbero avuto incidenza sulle relazioni padre figlio considerando la madre il minore “come proprio”, nel timore di perdere il figlio a causa dell'ottimo rapporto del minore con il resistente, escludendo lo stesso dalle decisioni relative al minore;
- che dal momento della seprazione di fatto la ricorrente avrebbe interrotto ogni rapporto padre figlio anche telefonico, non permettendo alcun incontro pur nella presenza di autorizzazione in tal senso rilasciata dalla autorità penale, e della disponibilità dei nonni paterni di accompagnare il nipote presso l'attuale abitazione paterna.
Tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte, oltre a chiedere l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, e disciplina delle frequentazioni padre figlio
(rappresentando la disponibilità dei propri genitori a prelevare ed accompagnare il minore nella vigenza della misura degli arresti domiciliari), con determinazione di contributo di €
200 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese estraordinarie, e di 200 quale contributo al mantenimento della stessa ricorrente;
con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione del 19.6.2024, tenuta con modalità finalizzate ad evitare contatti diretti tra le parti secondo quanto disposto dall'art. 473 bis. 42 cpc, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere nella casa familiare, immobile cointestato con il resistente con rata di mutuo di 700 euro corrisposto dallo stesso, di percepire come aiuto cuoca reddito mensile netto di euro 560 per 11 giorni lavorativi, di essere proprietaria del
50% casa familiare, di non avere risparmi e di essere gravata del 50% della rata di mutuo;
il resistente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, presso l'abitazione dei genitori, di percepire quale meccanico reddito mensile netto di euro 1700 per 13 mensilità, di essere proprietario del 50% della casa familiare, di essere gravato dalla rata di mutuo di 700 euro (pagata nel corso del matrimonio con rate arretrate); da rata auto per 250 euro mensili;
da finanziamento per 110 euro mensili per spese di casa sostenute durante la convivenza.
All'esito dell'udienza è stato disposto l'ascolto diretto del minore che ha dichiarato quanto segue: “Mi chiamo . Ho 13 anni e mezzo. Ho appena finito gli esami di terza media, Per_1
è andata bene e il prossimo anno andrò all'istituto alberghiero indirizzo cucina a Terni. Mi piace molto cucinare i dolci, soprattutto le crepes e i muffin. Ora che è estate mi sveglio un po' tardi, faccio colazione, gioco con i miei due gatti, sono molto legato alla mia gatta
LI che ha 7 anni.Adesso viviamo da nonna perché non riuscivamo più a vivere nella vecchia casa per i troppi ricordi del passato con AP. Mi riferisco al fatto che quando torniamo in quella casa ci ricordiamo di quando AP faceva del male a mamma. Io ero presente [piange e interrompe la narrazione;
il giudice chiede al ragazzo se se la sente di continuare con l'ascolto o se preferisce interrompere, il ragazzo dichiara di voler
4 continuare]. Una volta mamma ha ricordato a AP di pagare le bollette, prima litigavano poi AP ha iniziato a picchiarla con schiaffi e calci. Io cercavo di isolarmi sperando che si calmassero e poi andavo da mamma cercando di consolarla perché soffriva tanto ma lui non me lo permetteva, diceva “lasciala piangere sta facendo tutto da sola”. A volta riuscivo
a consolarla ma altre volte no. Io non ne parlavo molto con AP, avevo paura della sua reazione: una volta ci ho provato ma lui si arrabbiava anche con me senza capire. Questo succedeva spesso, al massimo potevano stare un mese senza litigare. Mamma cercava di difendersi, magari con uno schiaffo per autodifesa ma niente di più perché aveva paura che AP la uccidesse. Mi ricordo di questi episodi da quando avevo 8 anni fino a novembre
2023 quando siamo scappati da casa perché AP ha minacciato di morte mamma. Quel giorno io avevo l'influenza intestinale e avevo chiesto a mamma di andare a comprarmi del cibo, lei mi aveva lasciato solo a casa ma poi mi sono reso conto che mamma ci stava mettendo troppo tempo, l'ho chiamata ma non mi ha risposto, ho chiamato AP che mi ha detto che non rispondeva nemmeno a lui e che l'avrebbe chiamata. Lei dopo mi ha richiamato piangendo e dicendo che non dovevo dire a AP che lei non rispondeva perché si è arrabbiato molto per il fatto che non rispondeva neanch e a lui. Mamma era al telefono con delle sue amiche per parlare della violenza che stava subendo da AP. Più tardi, mamma non era ancora tornata a casa e io ero ancora da solo, mi hanno suonato a casa i vicini per invitarmi ad andare a casa loro. I sono sceso a casa loro al primo piano. Dopo un po' è arrivata mamma che è salita a prendere delle cose a casa perché voleva scappare da casa dopo aver ricevuto dei messaggi di AP in cui la minacciava di morte e questo perché lei non aveva risposto al telefono. Sono arrivati anche i Carabinieri e siamo scappati
a Otricoli in un albergo ristorante dove mamma aveva lavorato, ci hanno ospitato per qualche giorno poi siamo tornati a casa per un po' di tempo per poi trasferirci stabilmente
a casa di nonna. PA sta a casa di sua madre agli arresti domiciliari. Io non vedo più AP da novembre 2023, non lo voglio rivedere perché dopo tutto quello che ha fatto a mamma io ho deciso di tagliare i rapporti con lui. Mamma si comportava sempre bene. Io non vedo nemmeno i parenti di AP, prima che mamma e AP si separassero ho sentito nonna e zia parlare male di mamma, l'unico che vorrei sentire è NN che si è sempre comportato bene con me e mi faceva divertire ma ho paura che se devo stare con NN devo vedere anche il resto della famiglia e non vorrei. Non so se vorrei vedere NN da solo, ci devo pensare un po'. PA invece non voglio vederlo, nemmeno in un contesto protetto. Non lo voglio vedere, voglio perdere i rapporti con lui e non rivederlo più. Quando AP picchiava mamma con calci pugni e schiaffi io non riuscivo a chiedergli perché lo facesse, avevo paura della sua reazione. Una volta ci ho provato ma mi ha detto di farmi gli affari miei e che faceva quello che voleva a mamma. Con mamma ora sto bene. Ho degli amici che vivono vicino casa di nonna, oggi ho il compleanno di una mia amica. Nel quartiere di mia nonna c'è una ragazza che frequenterà la mia stessa scuola e il mio stesso settore, spero che staremo nella stessa classe. Non vorrei parlare con uno psicologo, la mattina in cui mamma mi avrebbe voluto portare dallo psicologo mi sono sentito male e non ci sono andato. La scuola offre uno sportello di ascolto, sono andato tre volte a parlare con la psicologa. La prima volta ci sono andato prima che io e mamma scappassimo di casa (ne avevo parlato anche con la bidella), le altre due volte era già scoppiato tutto e ho parlato della mia situazione familiare. Non è stato d'aiuto. Vorrei che venisse chiesto a mio padre di riavere il mio cane che adesso è da
5 AP, ci tengo tantissimo e lo rivorrei.” (richiesta quest'ultima sottoposta al resistente all'esito dell'ascolto nel corso dell'udienza il quale ha dichiarato quanto segue:
“Assolutamente no, ci potevano pensare prima di sbatterlo fuori di casa: quando i miei genitori sono andati a prendere i miei effetti personali nella casa familiare è stato consegnato anche il cane perché in quel momento per loro era un peso e dicevano che era ingestibile. L'ho preso con me ed ora non intendo restituirlo. Il cane è intestato a me e lo tengo io.”).
All'esito sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo: l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, la sospensione delle frequentazioni padre figlio
(in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul stante presenza di allegazioni di violenza domestica con riscontri rinvenibili dagli atti del procedimento penale e dalle dichiarazioni del minore),e disponendo la presa in carico del minore dai competenti Servizi per percorsi di ausilio e sostegno, ponendo a carico del resistente contributo di € 250 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, autorizzando la madre a riscuotere il 100% dell'assegno unico per il figlio, e ponendo a carico del resistente contribuito di € 200,00 per il mantenimento della ricorrente;
sono state quindi annesse le istanza istruttorie.
Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, formulando conclusioni congiunte.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
La domanda di seprazione deve essere accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle domande accessorie le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) Il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre con esercizio Persona_3 esclusivo della responsabilità genitoriale, con il potere di decidere per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore, anche in assenza del consenso paterno.
3) sarà collocato presso l'abitazione materna in Narni, Via Flaminia Romana n. Per_1
263, presso la quale manterrà la residenza;
4) quanto alla frequentazione padre-figlio, nulla viene disposto;
con riserva di disciplinare l'eventuale frequentazione padre-figlio all'esito della valutazione di cui al seguente punto 8)
e sempre assecondando la volontà di;
Per_1
6 5) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo al mantenimento di un assegno di mantenimento pari ad €. 250,00 entro Per_1 il 5 di ogni mese, rivalutabile ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) sono ripartite nella misura del 50% su ciascun genitore le spese straordinarie, richiamando per l'individuazione delle stesse il Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
7) la IGnora percepirà il 100% dell'assegno unico e rinuncia al contributo al CP_1 mantenimento in suo favore come disposto con Ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del
19.08.2024 – Rg 624/2024 – Presidente delegata Dott.ssa M. Velletti.
8) La coppia genitoriale di impegna a fare accesso al Servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL UMBRIA 2 affinché venga valutata sulle proprie competenze genitoriali.
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare l'attribuzione di cui al successivo punto 10).
10) La IG.ra proprietaria della quota di 1/2 cede al IG. Controparte_1 Controparte_2 che accetta, la proprietà della propria predetta quota del seguente immobile (allo stato attuale casa coniugale) e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione, distinto al NCEU comune di Narni – Foglio 63 particella 102, subalterno 10, Z.C.2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4,5 e rendita euro 278,89; locale magazzino distinto al NCEU comune di
Narni – Foglio 63 particella 232 sub. 1 – Z.C. 2, categoria C/2, classe 2 con rendita euro
24,79, consistenza mq 16; l'area di sedime e circostante ad uso corte esclusiva è distinta al
Catasto dei Terreni di Narni, come Ente Urbano, al foglio 63, particella 232, superficie catastale di Ha 0.01.37 (are una, centiare trentasette), senza redditi;
prezzo di acquisto €
8.000,00; acquistato in data 26 settembre 2011 con atto di compravendita a firma del Notaio
Dott. di Terni, registrato in Terni in data 29 settembre 2011 al n. 7288 Persona_4
Serie 1T di cui entrambi i coniugi sono proprietari intestatari.
a) L'appartamento ad uso civile abitazione confina con le seguenti parti: Parte_1
, vano scale, Strada Fiaiola, salvo altri. Mentre il locale magazzino e l'area di
[...] sedime e circostante ad uso corte esclusiva confinano con le seguenti parti: Persona_5
, Strada Fiaiola, salvo altri.
[...] Persona_6
b) La parte cedente dichiara che il bene in oggetto è ad essa pervenuto con atto di compravendita a firma del Notaio Dott. di Terni del 26 settembre 2011, Persona_4 registrato in Terni in data 29 settembre 2011 al n. 7288 modello 1T (doc. 2).
c) La cessione viene effettuata dalla IG.ra , libero da pesi, vincoli, servitù, Controparte_1 nello stato di fatto e diritto in cui si trova, noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della sua quota di proprietà e del possesso della stessa al IG.
, ad eccezione dell'ipoteca immobiliare concessa a garanzia del contratto di Controparte_2 mutuo a rogito del Notaio Dott. (repertorio n. 59537 e racc. n. 14611). Persona_7
d) Ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica la cedente, IG.ra CP_1 dichiara quanto segue:
• I fabbricati oggetto del presente atto sono stati edificati in data antecedente al primo settembre 1967 e che per gli stessi sono state rilasciate dal Comune di Narni la Concessione edilizia in data 23.06.1977 n. 5988, successiva variante n. 9334 del 7.06.1983 e Concessione in sanatoria del giorno 08.01.1988 n. 885;
7 • Successivamente a detta data sugli immobili de quibus non sono state compiute altre opere edilizie che richiedessero licenza, autorizzazione o concessione edilizia (anche in sanatoria), né permesso di costruire e neppure presentazione di Denuncia di Inizio Attività
(D.I.A.), nei casi in cui questa sostituisce il permesso di costruire;
• che sugli immobili non sono stati eseguiti interventi edilizi abusivi, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
circostanze tutte note al cessionario, in quanto comproprietario che le accetta.
e) La cessione avrà effetto dal momento in cui la sentenza di separazione diverrà definitiva, fino a quel momento la IG.ra si impegna a non acquistare altro immobile Controparte_1 di proprietà.
f) La cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dichiara, altresì, che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie catastali depositate in Catasto, a cui si fa espresso riferimento, sono conformi allo stato di fatto in cui l'immobile si trova in base alle disposizioni vigenti in materia catastale;
g) Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987, n. 74 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
h) La cedente rinuncia espressamente all'ipoteca legale. I) Le parti dichiarano che sull'abitazione di Narni, strada di Fiaiola n. 30, oggetto di trasferimento, grava un mutuo con la garantito da ipoteca sull'immobile Controparte_3 predetto intestato a e , che ad oggi, dopo l'ultima Controparte_1 Controparte_2 operazione del 16.10.2024 residua un debito del solo capitale per l'importo di €. 75.500,00 circa.
J) Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117
C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
k) Il possesso pieno ed esclusivo verrà trasferito al IG. con relativi vantaggi ed Parte_2 oneri a partire dal 1 dicembre 2024, quando la IG.ra ritirerà i propri effetti personali CP_1
e solo i seguenti beni: (nella camera di DO) scrivania verde ad angolo, sedia studio, cassette della frutta dipinte;
(in sala) quadri fatti da lei (e non quelli dipinti dalla IA di
; appendiabiti, scrivania celeste, tavolino bianco quadrato;
(in cucina) friggitrice ad CP_2 aria, tosta tramezzini, macchina caffè; affettatrice, lavatrice, pentolame e mobile in legno con gambe nere unitamente ai due sgabelli abbinati.
l) La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
m) Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, il cessionario dà atto di aver ricevuto dalla cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile. n) In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte alienante ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
8 o) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
p) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra che accetta, la somma di CP_2 CP_1 euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di liquidazione del valore della quota pari al
50% dell'immobile, cedutagli dalla moglie, con le seguenti modalità:
- Quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), al momento della sottoscrizione del presente atto a mezzo assegno circolare intestato alla IG.ra ; Controparte_1
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamila/00) verranno versati in n. 120 rate da €. 250,00 mensile a partire dal 20 del mese di gennaio 2025 fino al mese di gennaio 2035.
r) Il IG. si impegna a corrispondere le rate del mutuo fino all'estinzione dello stesso, CP_2 con rinuncia di ogni azione di regresso e/o rivalsa nei confronti della IG.ra CP_1
s) il IG. si impegna, altresì, a cedere alla IG.ra alcuni cuccioli della prima CP_2 CP_1 cucciolata che nascerà dall'accoppiamento del cane Arja, razza bracco ungherese.
t) Ciascuna parte provvederà in modo autonomo ed indipendente al proprio mantenimento.
z) I coniugi dichiarano di aver definito, antecedentemente alla firma del presente atto, ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a tale titolo anche con riguardo a tutti i beni mobili che gli stessi possiedono.”
Il Collegio ritiene congrue le conclusioni congiunte formulate dalle parti in particolare deve essere confermato sia l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, che ha dimostrato nelle more del giudizio congrue capacità genitoriali, sia la sospensione delle frequentazioni padre figlio alla luce di quanto emerso dall'ascolto del minore e dell'attuale netto rifiuto del minore a riprendere ogni contatto con il padre.
Quanto invece alla domanda formulata concordemente dalle parti di dichiarare, pronunciata la seprazione “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni il giorno in data 20.09.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno
2019, numero 18, Parte I, Uffico 1 con conferma del provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi”, la stessa deve essere dichiarata tardiva, in quanto la parti non hanno formulato tale istanza negli atti introduttivi come disposto dall'art. 473 bis.49 cpc che prevede la possibilità di proporre cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio negli atti introduttivi.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i IGnori e Controparte_1 CP_2
[...]
9 coniugi per matrimonio celebrato in NARNI - TR in data 20/09/2019 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NARNI - TR (atto 18, parte 1, anno 2019);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio in collegamento da remoto in data 15/04/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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