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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1545/2021 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelò Matafù, per procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe CP_2
Tribulato;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.04.2021 il CAS proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 18.03.2021 ad istanza di e avente ad oggetto il CP_2 pagamento della complessiva somma di € 2.001,48, a titolo di interessi legali maturati a far data dal 05.10.2010 (ultimo contratto di lavoro) sino al 14.04.2020, oltre gli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo, in esecuzione della sentenza n. 1997/2017 pubblicata il
1 04/05/2017 (RG n. 9089/2011) del Tribunale del Lavoro di Catania, il quale aveva statuito:
“Rigetta la domanda di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In parziale accoglimento della domanda subordinata, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dalla ricorrente, quantificabili nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 4 novembre
2010, n. 183, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3
refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida, al netto della già operata compensazione in ragione della metà, in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso del
15% per spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e se dovute;
successivamente con sentenza n. 461/2019 pubblicata il 18/04/2019 (RG n. 911/2017) la Corte d'appello di
Catania: “rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado”.
Riferiva che con decreto Dirigenziale n. 57/DA del 05.02.2020, il C.A.S. disponeva il pagamento di € 28.577,16 a titolo di risarcimento calcolando 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita (05.10.2010) e di € 737,99 a titolo di interessi legali e rivalutazione maturati a far data dall'emissione della sentenza, oltre il pagamento delle spese legali portate dalla sentenza.
Deduceva che parte opposta risultava vittoriosa della causa incardinata nei confronti dell'ente consortile e per l'effetto otteneva la condanna nei confronti dello stesso ad essere risarcita ai sensi dell'art. 32 c.5 L 183/2010, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Al pagamento di quanto spettante posto in essere dal C.A.S., la stessa riteneva ancora dovuti parte degli interessi legali maturati, sicché calcolava tali interessi a far data dall'ultimo contratto a termine intercorso con il ossia a far data dal 05.10.2010 CP_3 senza che tale decorrenza fosse contenuta nella sentenza azionata. Eccepiva l'erroneità di tale calcolo, dal momento che l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientrava tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comma 3, spettavano gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. Richiamava giurisprudenza di Cassazione a sostegno.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra
[...]
in forza del titolo azionato e che quindi la stessa non ha diritto a procedere ad CP_2
esecuzione in quanto il credito portato dal titolo è stato interamente soddisfatto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto
2 notificato in data 18.03.2021; Subordinatamente, senza recesso, decurtare la somma pagata in più per cumulo di interessi e rivalutazione”. Con vittoria di spese e compensi.
2.- Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Rilevava che il titolo portato ad esecuzione era la Sentenza n. 1997/2017 ( RG
9089/2011) del Tribunale di Catania che nel dispositivo statuisce quanto segue:
“…Condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro- tempore al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, quantificabili nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”. Deduceva che la pronuncia non faceva decorrere gli interessi dalla data della sua pubblicazione e poiché qualificava le somme dovute quale risarcimento del danno patito (c.d. comunitario) in misura pari a 12 mesi dell'ultimo stipendio percepito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione era quella della cessazione dell'ultimo contratto di lavoro (o di percezione dell'ultimo stipendio) e, pertanto, la data del 05.10.2010, indicata nell'atto di precetto.
Eccepiva cche solo nei rapporti tra privati, dove è ammissibile la pronuncia ricostitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità riconosciuta ex art. 32 l.
183/2010 rientra tra i crediti di lavoro liquidati forfettariamente per coprire il periodo tra la data di cessazione del contratto a termine e la data di ripresa del servizio a seguito della pronuncia (ri)costitutiva del rapporto, mentre nel settore pubblico (quale quello in esame, data la natura giuridica del CAS) il risarcimento del danno parametrato all'indennità ex art. 32 l. 183/2010 non ha natura di credito di lavoro (il rapporto di lavoro non può mai essere ricostituito;
la non riprendeva servizio) ma ha natura di risarcimento del danno ex CP_2
art. 2043 c.c., con applicazione della normativa del codice civile vigente in materia: artt.
1218 c.c., 1219 c.c. 1223cc.
Evidenziava come la Suprema Corte di Cassazione si fosse pronunciata sul punto della decorrenza degli accessori di legge nella ipotesi della adozione di pronuncia costitutiva del rapporto a tempo indeterminato (con datore di lavoro privato), affermando che in siffatta ipotesi l'indennità ex art.32 l. 183/2010 deve essere maggiorata di interessi legali solo dalla data della pronuncia costitutiva del convertito contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (Cassazione civile sentenza n. 5344/2016; Cassazione civile sentenza n.
3062/2016; Cassazione civile sentenza n. 3027/2014). La Corte statuiva che gli accessori sulla indennità ex art. 32 l. 183/2010 dovevano decorrere dalla pronuncia costitutiva,
3 argomentando sul fatto che a mente dell'art. 1 comma 13, della l. 92/2012, la liquidazione
“forfettizzata” ed “omnicomprensiva” del danno era inerente l'intero periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ricostituisce il rapporto di lavoro e, pertanto, da tale data decorrono gli accessori inerenti la indennità riconosciuta giudizialmente. Affermava che nel caso in esame però non vi era stata alcuna sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e la somma liquidata quale “danno comunitario” aveva una diversa valenza rispetto a quella prevista dall'art. 32 l. 183/2010 (il cui parametro veniva utilizzato solo analogicamente e/o estensivamente per quantificare il danno patito), mantenendo la natura di risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso evidenziava che prevedendo il titolo (sentenza n. 1997/2017 del Tribunale di
Catania) la condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione non poteva che essere quella della percezione dell'ultima retribuzione in virtù del richiamo operato dal
Tribunale di Catania, nel dispositivo reso, a tale ultima retribuzione.
Deduceva che nessun cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria veniva poi calcolato nell'atto di precetto oggi opposto, ma solo gli interessi legali a far data
01.11.2010, nella misura di € 2.739,47 (come da conteggio in allegato), sulla sorte capitale dovuta, pari ad € 28.577,16, riconosciuta dal CAS con il Decreto Dirigenziale n. 57/DA del
05.02.2020, parimenti allegato.
3.- L'udienza del 18.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta, condividendosi quanto affermato costantemente dalla
Cassazione anche in materia di pubblico impiego. In particolare, tra le diverse pronunce, la sentenza n. 23609/2020 della Cassazione ha affermato: “…le Sezioni Unite questa Corte, nel citato arresto n. 5072 del 2016, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva
1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno;
il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, , e nella sentenza della Corte Per_1
costituzionale n. 248 del 2018; dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione
4 del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perchè per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro ed affermato che va, invece, fatto riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine individuando in quest'ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori;
erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32) ed ha rideterminato l'indennità spettante al controricorrente sulla base dell'art. 18 dello St. lav.; è anche fondato il terzo motivo di ricorso;
è vero che, in termini generali, vi è il principio affermato (con riferimento all'impiego privato) da Cass. 12 marzo 2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018,
n. 26234 secondo cui l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., comma 3, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, tuttavia per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale
(sent. n. 459 del 2000), - che, con pronuncia di accoglimento, ha affermato che tale divieto di cumulo non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati;
per tali dipendenti pubblici, infatti, ancorché ora si discuta in termini di rapporti di lavoro privatizzati, ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n.
16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonché la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877); da tanto consegue che sull'indennità da quantificarsi ai sensi dell'art. 32 spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del termine.”.
Nel caso di specie il dispositivo della sentenza portata ad esecuzione non contiene alcun riferimento alla decorrenza degli interessi, che va individuata secondo i principi sopra affermati.
4.- Alla luce delle superiori conclusioni, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento del precetto opposto.
5 5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dispone l'annullamento del precetto opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1545/2021 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelò Matafù, per procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe CP_2
Tribulato;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.04.2021 il CAS proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 18.03.2021 ad istanza di e avente ad oggetto il CP_2 pagamento della complessiva somma di € 2.001,48, a titolo di interessi legali maturati a far data dal 05.10.2010 (ultimo contratto di lavoro) sino al 14.04.2020, oltre gli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo, in esecuzione della sentenza n. 1997/2017 pubblicata il
1 04/05/2017 (RG n. 9089/2011) del Tribunale del Lavoro di Catania, il quale aveva statuito:
“Rigetta la domanda di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In parziale accoglimento della domanda subordinata, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dalla ricorrente, quantificabili nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 4 novembre
2010, n. 183, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3
refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida, al netto della già operata compensazione in ragione della metà, in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso del
15% per spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e se dovute;
successivamente con sentenza n. 461/2019 pubblicata il 18/04/2019 (RG n. 911/2017) la Corte d'appello di
Catania: “rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado”.
Riferiva che con decreto Dirigenziale n. 57/DA del 05.02.2020, il C.A.S. disponeva il pagamento di € 28.577,16 a titolo di risarcimento calcolando 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita (05.10.2010) e di € 737,99 a titolo di interessi legali e rivalutazione maturati a far data dall'emissione della sentenza, oltre il pagamento delle spese legali portate dalla sentenza.
Deduceva che parte opposta risultava vittoriosa della causa incardinata nei confronti dell'ente consortile e per l'effetto otteneva la condanna nei confronti dello stesso ad essere risarcita ai sensi dell'art. 32 c.5 L 183/2010, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Al pagamento di quanto spettante posto in essere dal C.A.S., la stessa riteneva ancora dovuti parte degli interessi legali maturati, sicché calcolava tali interessi a far data dall'ultimo contratto a termine intercorso con il ossia a far data dal 05.10.2010 CP_3 senza che tale decorrenza fosse contenuta nella sentenza azionata. Eccepiva l'erroneità di tale calcolo, dal momento che l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientrava tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comma 3, spettavano gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. Richiamava giurisprudenza di Cassazione a sostegno.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra
[...]
in forza del titolo azionato e che quindi la stessa non ha diritto a procedere ad CP_2
esecuzione in quanto il credito portato dal titolo è stato interamente soddisfatto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto
2 notificato in data 18.03.2021; Subordinatamente, senza recesso, decurtare la somma pagata in più per cumulo di interessi e rivalutazione”. Con vittoria di spese e compensi.
2.- Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Rilevava che il titolo portato ad esecuzione era la Sentenza n. 1997/2017 ( RG
9089/2011) del Tribunale di Catania che nel dispositivo statuisce quanto segue:
“…Condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro- tempore al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, quantificabili nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”. Deduceva che la pronuncia non faceva decorrere gli interessi dalla data della sua pubblicazione e poiché qualificava le somme dovute quale risarcimento del danno patito (c.d. comunitario) in misura pari a 12 mesi dell'ultimo stipendio percepito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione era quella della cessazione dell'ultimo contratto di lavoro (o di percezione dell'ultimo stipendio) e, pertanto, la data del 05.10.2010, indicata nell'atto di precetto.
Eccepiva cche solo nei rapporti tra privati, dove è ammissibile la pronuncia ricostitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità riconosciuta ex art. 32 l.
183/2010 rientra tra i crediti di lavoro liquidati forfettariamente per coprire il periodo tra la data di cessazione del contratto a termine e la data di ripresa del servizio a seguito della pronuncia (ri)costitutiva del rapporto, mentre nel settore pubblico (quale quello in esame, data la natura giuridica del CAS) il risarcimento del danno parametrato all'indennità ex art. 32 l. 183/2010 non ha natura di credito di lavoro (il rapporto di lavoro non può mai essere ricostituito;
la non riprendeva servizio) ma ha natura di risarcimento del danno ex CP_2
art. 2043 c.c., con applicazione della normativa del codice civile vigente in materia: artt.
1218 c.c., 1219 c.c. 1223cc.
Evidenziava come la Suprema Corte di Cassazione si fosse pronunciata sul punto della decorrenza degli accessori di legge nella ipotesi della adozione di pronuncia costitutiva del rapporto a tempo indeterminato (con datore di lavoro privato), affermando che in siffatta ipotesi l'indennità ex art.32 l. 183/2010 deve essere maggiorata di interessi legali solo dalla data della pronuncia costitutiva del convertito contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (Cassazione civile sentenza n. 5344/2016; Cassazione civile sentenza n.
3062/2016; Cassazione civile sentenza n. 3027/2014). La Corte statuiva che gli accessori sulla indennità ex art. 32 l. 183/2010 dovevano decorrere dalla pronuncia costitutiva,
3 argomentando sul fatto che a mente dell'art. 1 comma 13, della l. 92/2012, la liquidazione
“forfettizzata” ed “omnicomprensiva” del danno era inerente l'intero periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ricostituisce il rapporto di lavoro e, pertanto, da tale data decorrono gli accessori inerenti la indennità riconosciuta giudizialmente. Affermava che nel caso in esame però non vi era stata alcuna sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e la somma liquidata quale “danno comunitario” aveva una diversa valenza rispetto a quella prevista dall'art. 32 l. 183/2010 (il cui parametro veniva utilizzato solo analogicamente e/o estensivamente per quantificare il danno patito), mantenendo la natura di risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso evidenziava che prevedendo il titolo (sentenza n. 1997/2017 del Tribunale di
Catania) la condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione non poteva che essere quella della percezione dell'ultima retribuzione in virtù del richiamo operato dal
Tribunale di Catania, nel dispositivo reso, a tale ultima retribuzione.
Deduceva che nessun cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria veniva poi calcolato nell'atto di precetto oggi opposto, ma solo gli interessi legali a far data
01.11.2010, nella misura di € 2.739,47 (come da conteggio in allegato), sulla sorte capitale dovuta, pari ad € 28.577,16, riconosciuta dal CAS con il Decreto Dirigenziale n. 57/DA del
05.02.2020, parimenti allegato.
3.- L'udienza del 18.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta, condividendosi quanto affermato costantemente dalla
Cassazione anche in materia di pubblico impiego. In particolare, tra le diverse pronunce, la sentenza n. 23609/2020 della Cassazione ha affermato: “…le Sezioni Unite questa Corte, nel citato arresto n. 5072 del 2016, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva
1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno;
il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, , e nella sentenza della Corte Per_1
costituzionale n. 248 del 2018; dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione
4 del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perchè per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro ed affermato che va, invece, fatto riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine individuando in quest'ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori;
erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32) ed ha rideterminato l'indennità spettante al controricorrente sulla base dell'art. 18 dello St. lav.; è anche fondato il terzo motivo di ricorso;
è vero che, in termini generali, vi è il principio affermato (con riferimento all'impiego privato) da Cass. 12 marzo 2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018,
n. 26234 secondo cui l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., comma 3, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, tuttavia per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale
(sent. n. 459 del 2000), - che, con pronuncia di accoglimento, ha affermato che tale divieto di cumulo non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati;
per tali dipendenti pubblici, infatti, ancorché ora si discuta in termini di rapporti di lavoro privatizzati, ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n.
16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonché la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877); da tanto consegue che sull'indennità da quantificarsi ai sensi dell'art. 32 spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del termine.”.
Nel caso di specie il dispositivo della sentenza portata ad esecuzione non contiene alcun riferimento alla decorrenza degli interessi, che va individuata secondo i principi sopra affermati.
4.- Alla luce delle superiori conclusioni, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento del precetto opposto.
5 5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dispone l'annullamento del precetto opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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