Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 2634 cod. civ., non è sufficiente che la condotta di questi sia stata anche solo "lato sensu" ausiliatrice rispetto all'azione dell'autore qualificato, ma occorre che in essa sia ravvisabile un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostri concretamente il raggiungimento di un'intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale del terzo, il fatto che egli, figlio dell'ammnistratore della società, avesse acquistato sottocosto un immobile dalla stessa e lo avesse poi rivenduto ad un prezzo doppio).
La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio; tuttavia, qualora l'eccezione sia stata proposta validamente dal coimputato, l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche per il coimputato meno diligente.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se la vittima è diversa dal danneggiato, tra loro deve esserci almeno un rapporto negozialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2017, n. 35767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35767 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
35767 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.n. 1418 Sez. Silvio Amoresano -Presidente - Vito Di Nicola - Relatore - UP - 21/04/2017 R.G.N. 21053/2016 Claudio Cerroni Giovanni Liberati Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IA DI, nato a [...] il [...] IA LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11-11 2015 della corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avvocato Massimo Manfreda che ha concluso per lì inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
sostituzioneudito per i ricorrenti l'avvocato Rosario Alimento, anche dell'avvocato Giuseppe Romano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. DI e LE IA ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato quella emessa dal tribunale di Brindisi dichiarando non doversi procedere nei confronti di DI IA in ordine al reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 limitatamente all'anno di imposta 2006, di cui al capo a) della rubrica, al reato di cui all'articolo 8 decreto legislativo 74 del 2000, di cui al capo b) della rubrica, e al reato di cui all'articolo 646 del codice penale, di cui al capo c) della rubrica limitatamente agli anni 2006 e 2007, nonché ai fatti commessi sino all'11 maggio 2008 perché estinti per prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta a DI IA in anni uno e mesi due di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza anche nei confronti del coimputato LE IA. A DI IA erano contestati il reato (capo a) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, nella qualità di legale rappresentante e di amministratore unico pro-tempore della BO s.r.l. al fine di van evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ed, in particolare fatture per prestazioni professionali emesse da DI IA, per un importo di euro 200.000,00 relative agli anni 2006 e 2007; il reato (capo b) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 per avere, nella qualità di legale rappresentante e di amministratore unico pro-tempore della BO s.r.l al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso o rilasciato fatture negli anni 2006 e 2007 per operazioni inesistenti per l'importo pari a 200.000,00 euro;
il reato (capo c) di cui all'articolo 646 del codice penale, perché si appropriava indebitamente della somma di euro28.648,20 della BO s.r.l. negli anni dal 2006 al 2007 e di euro 36.605,00 per l'anno 2008 delle quali aveva la disponibilità, essendo amministratore della società medesima. Con la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 e 11 del codice penale per essere il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa di rilevante gravità e per avere abusato delle relazioni d'ufficio e/o di prestazione d'opera. Ad entrambi i ricorrenti era infine contestato il reato (capo f) di cui all'articolo 2634 del codice civile per avere, in concorso tra loro, DI IA nella qualità suindicata, alienato al figlio e socio LE IA al prezzo inferiore a quello di mercato per un importo di 40.000,00 euro iva compresa - - l'appartamento sito alla Via Materdomini n. 32, piano primo int. 8, con box auto e deposito che veniva poi alienato nel gennaio successivo al prezzo di euro 2 80.000, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare al proprio figlio LE IA un ingiusto profitto, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale pari alla differenza tra il costo di alienazione del bene e quello di mercato.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti, con separati ricorsi, articolano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. DI IA affida il gravame ai seguenti quattro motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 2 d.lgs. 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), assumendo che la Corte di appello avrebbe eluso completamente sia le risultanze dibattimentali emerse nel corso del processo, sia la tesi difensiva sostenuta nei motivi di gravame e relativa alle ragioni per le quali nel caso di specie non fosse in alcun modo ravvisabile il reato contestato. va Osserva il ricorrente come sia pacificamente provato che egli abbia effettivamente ricoperto la carica di progettista e direttore dei lavori del complesso immobiliare di Via Materdomini e che, di conseguenza, la fattura relativa all'anno d'imposta 2007 (la n. 5/07 del 31 dicembre 2007) fosse relativa agli acconti per la prestazione professionale resa per la redazione del progetto dell'edificio per civili abitazioni e box auto su suolo di proprietà della BO s.r.l., mentre la fattura n. 08/08 del 3 novembre 2008 fosse relativa alla prestazione professionale per la redazione della proposta di frazionamento del mutuo di credito fondiario di € 1.040.000,00 contratto con la Banca Popolare Pugliese. Rileva come, per la definizione di un'operazione soggettivamente inesistente, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale, occorra che l'operazione non sia obiettivamente intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento fiscale equipollente. Pertanto, nel caso di specie, siccome le fatture certamente non erano soggettivamente inesistenti, in quanto provenienti dal soggetto che per obbligo di legge doveva emetterle (ossia l'ing. IA in qualità di progettista e direttore dei lavori) in favore di colui che le ha ricevute quale effettivo committente della prestazione (BO s.r.l., proprietaria del terreno edificabile), dette fatture neppure potevano essere definite oggettivamente inesistenti, in quanto le operazioni contestate nel capo d'imputazione erano state realmente poste in essere, così come confermato da tutti gli elementi probatori assunti nel processo, compresa la consulenza tecnica del pubblico ministero. 3 Per le medesime considerazioni verrebbe peraltro meno anche l'elemento psicologico (dolo specifico) del reato contestato. In ogni caso, tutti i reati sarebbero estinti per intervenuta prescrizione perché risulta dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata che il contestato delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si sarebbe consumato nel maggio 2008 con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorso nel novembre 2015. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 646 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), osservando che, con motivazione non condivisibile, il secondo giudice ha ritenuto di poter affermare la colpevolezza sulla base del mancato rinvenimento e della mancata registrazione del contratto di locazione della sede legale della BO s.r.l., nonché per la mancanza di importi costanti e di cadenza mensile del pagamento dei canoni locati Secondo il ricorrente, la fallace ricostruzione e conclusione del Giudice di secondo grado sarebbe, con tutta evidenza, smentita sia documentalmente, attraverso le ricevute del pagamento dei canoni di locazione acquisiti dal va consulente tecnico del pubblico ministero ed allegati all'elaborato peritale riversato nel fascicolo del dibattimento, sia dalla prova testimoniale del dr. Cesario ed essendo risultati i prelevamenti per pagamento dei canoni di locazione a LE IA, come è stato confermato anche dal commercialista della BO s.r.l., dr. Cesario, il quale avrebbe anche correttamente giustificato l'irregolarità dei pagamenti.
2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in relazione all'articolo 2634 del codice civile (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la Corte d'Appello di Lecce avrebbe confermato la sentenza di condanna relativa alla commissione del reato ex art. 2634 del codice civile, in concorso tra DI IA e LE IA, sostenendo che il prezzo di vendita dell'immobile da parte del primo al secondo fosse inferiore al prezzo di mercato, causando così un danno patrimoniale alla BO s.r.l., senza, tuttavia, riuscire a motivare tale elemento accusatorio. Sostiene, a tal proposito, che la motivazione sarebbe del tutto apparente nella misura in cui è stata affermata la responsabilità del ricorrente e del figlio LE sol perché la valutazione commerciale dell'immobile in questione è stata effettuata dall'agente immobiliare nel 2006, mentre il rogito per la vendita dello stesso si è concluso circa due anni dopo, e tanto sull'indimostrato presupposto che dal 2006 al 2008 il prezzo dell'immobile si sarebbe addirittura quasi 4 raddoppiato, circostanza quest'ultima che rappresenta, ad avviso del ricorrente, una mera presunzione non essendo supportata da alcun elemento probatorio.
2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), in relazione alla tempestività della querela con riferimento all'articolo 2634 del codice civile. Sostiene che la querela è stata proposta da IM NT in data 17 febbraio 2009, ossia ben oltre i tre mesi dalla data del 14 maggio 2008 di trascrizione dell'atto di compravendita in cui si assume perpetrato il reato contestato a causa del prezzo "vile" attribuito all'immobile in questione. Il ricorrente si duole in particolare del fatto che la Corte di Appello avrebbe, incongruamente, spostato il termine utile per la conoscenza del danno subito da parte della presunta parte offesa nella data di trascrizione del contratto successivo di vendita da parte di LE IA, in cui compare una somma superiore rispetto al valore precedentemente attribuito.
2.2. LE IA affida l'impugnazione a tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, articolato in quattro punti e sostanzialmente sovrapponibile rispetto alla precedente doglianza sollevata dal coimputato, il ven ricorrente denuncia l'erronea e la falsa applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) in ordine alla denegata emissione di sentenza di improcedibilità per tardività della querela presentata, alla stregua della corretta individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini per la sua tempestiva proposizione.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), in ordine all'attribuito concorso dell'extraneus rispetto al reato proprio di cui all'articolo 2634 del codice civile in relazione all'articolo 110 del codice penale. Sostiene che, con motivazione solo apparente e, in ogni caso, idonea a sostanziare la violazione e/o l'erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 110 del codice penale e 2634 del codice civile, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, ritenendola provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, esclusivamente, sulla scorta: a. della mera circostanza per la quale, il ricorrente si sarebbe reso acquirente del terreno per cui è procedimento, il cui prezzo si è assunto, apoditticamente, come sottostimato rispetto a quello di mercato;
5 b. della astratta possibilità del concorso dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore. Anche a voler concedere che vi fosse stata una "sottostima" del prezzo dell'immobile, la Corte del merito avrebbe realizzato, ad avviso del ricorrente, una inammissibile ed apodittica equazione tra volontà del terzo di conseguire un vantaggio patrimoniale ed il dolo di partecipazione rispetto al fatto reato ascritto. In altri termini, la Corte di appello avrebbe dovuto riguardare il mero perfezionamento dell'atto di compravendita quale atto penalmente neutro, siccome del tutto legittimo e, peraltro, pienamente conforme all'oggetto sociale della società venditrice, avente appunto ad oggetto la edificazione e la successiva compravendita di unità immobiliari. La finalità del profitto economico, connessa ad un'operazione negoziale di per sé lecita, si qualifica, ad avviso del ricorrente, in termini di ingiustizia solo in ragione di una certificata consapevolezza della natura fraudolenta della stessa, da parte dell'agente, il che non sarebbe emerso nel procedimento de quo. Ne consegue il deficit motivazionale della Corte territoriale che, nel percorso va logico seguito al fine di pervenire alla conferma della penale responsabilità dell'imputato, ha omesso del tutto di indicare sulla scorta di quale atto, fatto o ulteriore elemento abbia ritenuto di affermare come sussistente il dolo di partecipazione, inammissibilmente ritenuto immanente ed implicito al mero atto dell'acquisto. In particolare, la Corte territoriale, sotto il profilo soggettivo, avrebbe del tutto omesso di indicare sulla base di quale elemento probatorio sia stata ritenuta la consapevolezza dell'extraneus, rispetto ai peculiari elementi strutturali della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, rispetto alla figura di reato di cui all'articolo 2634 del codice civile. Ed in effetti, avuto riguardo al dolo tipico della figura di reato contestata, la Corte distrettuale avrebbe del tutto omesso di verificare la effettiva consapevolezza del ricorrente di recare pregiudizio all'ente cui fosse legato "l'intraneus", con il quale si sarebbe realizzato il concorso nel reato.
2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa e corretta valutazione della prova recata dalla testimonianza del teste FO EN nonché l'erronea e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 2634 del codice civile e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione "solo apparente" della sentenza impugnata su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva come la motivazione della sentenza impugnata sia illogica, carente in ogni caso, solo apparente, nella parte in cui afferma in termini perentori e e, 6 di assoluta certezza che, nell'anno 2008, il mercato immobiliare "fosse in ripresa", al fine di dare legittimazione all'altrettanto apodittico asserto relativo alla "viltà" del prezzo corrisposto dall'imputato per il cespite immobiliare per cui si procede, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da DI IA è inammissibile, mentre è fondato quello proposto da LE IA sulla base del secondo motivo di impugnazione.
2. Quanto ai motivi sollevati da DI IA, è opportuno ripercorrere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.1. La Corte d'appello ha precisato che, quanto al reato di presentazione di dichiarazione fraudolenta (in relazione alla residua fattura n. 5 del 31 dicembre 2007 dell'importo di euro 100.763,67 non coperta dalla declaratoria di prescrizione), il documento fiscale era stato emesso dal ricorrente come libero professionista e che la fattura era stata utilizzata dalla BO, società va amministrata dallo stesso ricorrente, nella dichiarazione annuale. Tale fattura, al pari delle altre due dell'importo complessivo di 118.800,00 euro aventi la medesima causale ed emesse nonché utilizzate nell'anno precedente, non era in alcun modo riconducibile, secondo la Corte del merito, alle dichiarate competenze professionali inerenti l'asserito incarico del IA di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione, nel comune di Brindisi, del complesso immobiliare la cui costruzione era stata appaltata dalla BO, proprietaria del terreno per averlo acquistato da AN BI, alla Emmedi Costruzioni s.r.l., avente come amministratore Damiano NT, padre della parte civile IM NT. Sul punto, in conformità all'approdo cui era giunto il giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha osservato che: - il compenso complessivo di oltre 200.000 euro risultava sproporzionato per eccesso rispetto alla prestazione del ricorrente, ove si consideri il duplice ruolo di progettista incaricato dalla BO e di amministratore di quest'ultima società, costituita appositamente per la realizzazione del complesso immobiliare de quo;
nessun incarico risultava formalizzato dalla BO s.r.l. in favore di DI IA;
- le fatture avevano una causale assolutamente generica, pur a fronte di importi rilevanti;
lo stesso ricorrente aveva riconosciuto che l'emissione delle fatture era finalizzata a mascherare il pagamento in nero del prezzo di 200.000,00 euro ad 7 AN BI per l'acquisto del terreno sul quale sarebbe stato realizzato il complesso immobiliare;
· l'BI, a sua volta, sentito come teste, aveva confermato, con dichiarazioni riportate nella sentenza impugnata, di avere ricevuto il pagamento del prezzo di 200.000,00 Euro in contanti;
nessun versamento dell'Iva da parte del ricorrente aveva fatto seguito all'emissione delle fatture.
2.2. Quanto all'appropriazione indebita relativa al 2008 (capo c), la Corte del merito ha sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre la tesi difensiva sostenuta già in primo grado e disattesa dal tribunale con argomentazioni ampiamente condivisibili, in quanto riscontrate dagli esiti della compiuta istruttoria. In particolare, secondo la tesi difensiva, l'importo di euro 36.605,00 prelevato dalle casse della BO S.r.l. trovava giustificazione nel pagamento dei canoni locatizi in favore del figlio dell'imputato, LE IA, proprietario dell'immobile in cui aveva sede la società del padre. Sennonché la sola visura camerale della società, con la quale il ricorrente van aveva ritenuto di comprovare la circostanza, non è stata ritenuta elemento di prova idoneo a dimostrare che i pagamenti trovassero causa nel pagamento dei canoni di locazione, in quanto erano stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario e di indiscutibile spessore evidenziati dal primo giudice e cioè che: nessun contratto di locazione era stato rinvenuto in sede di perquisizione presso la BO S.r.l.; il contratto di locazione prodotto dalla difesa in primo grado risultava privo di registrazione;
- il trasferimento della sede sociale in via Mazzini non risultava essere stato deliberato dall'assemblea sociale;
- il consulente tecnico del pubblico ministero aveva evidenziato che le ricevute attestanti il pagamento dei canoni locati non indicavano importi costanti, né avevano cadenza mensile;
a fronte di un canone di locazione annuo di circa 15.000,00 euro, come desumibile dal contratto di locazione prodotto dalla difesa, la BO s.r.l. avrebbe corrisposto per il solo 2008 la somma complessiva ben maggiore di 36.000,00 euro.
2.3. Anche per il capo F), relativo alla vendita sottocosto al prezzo di 40.000,00 euro di un appartamento del complesso residenziale de quo da parte della BO s.r.l. a IA LE in pregiudizio della società, la Corte di appello ha osservato come correttamente il tribunale avesse ritenuto irrilevante la deposizione del teste della difesa FO EN, agente immobiliare che aveva visionato e valutato per un importo di 35.000/50.000 euro alcuni 8 appartamenti similari a quello oggetto dell'imputazione elevata nei confronti dei ricorrenti, tanto sul rilievo che quella valutazione era stata effettuata dal EN ben due anni prima rispetto alla vendita sottocosto, in piena crisi del settore, menre il mercato immobiliare aveva iniziato a riprendersi proprio nel 2008, secondo quanto riferito dallo stesso teste, e che la vendita sottocosto era stata perfezionata nel maggio 2008 e, quindi, in piena ripresa. Determinante è stata poi ritenuta la circostanza che lo stesso immobile, a distanza di pochi mesi (ossia nel gennaio 2009), era stato ceduto da LE IA a Rosalba Romano per la somma di 80.000,00 euro.
3. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i primi tre motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto ven tracimano nel merito, perché sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito che hanno abbondantemente spiegato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto inesistenti, quanto meno in massima parte, le prestazioni documentate nella fattura (v. sub 2.1. del considerato in diritto). A questo proposito va richiamato l'indirizzo, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, dep. 2008, Figura, Rv. 238547). Allo stesso modo è stata ritenuta realizzata la sottrazione delle risorse societarie per l'inesistenza del contratto di locazione (v. sub 2.2. del considerato in diritto) e svilito il prezzo di vendita dell'immobile (v. sub 2.3. del considerato in diritto). Perciò, ritenuti ampiamente provati dalla Corte di appello, sulla base di una logica ed adeguata motivazione, i fatti sui quali fondano le imputazioni 9 contestate al ricorrente, le doglianze sollevate si risolvono, nella sostanza, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito delle regiudicande, opzione non consentita nel giudizio di legittimità in quanto, secondo gli insegnamenti in proposito impartiti dalle sezioni Unite penali della Corte di cassazione, il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Questo perché la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione van Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Infatti, come più volte affermato dalla Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 10 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue che i primi tre motivi, di per sé manifestamente infondati e in buona parte aspecifici, si sottraggono, in quanto non consentiti, al sindacato di legittimità, segnalandosi per la loro portata tipicamente fattuale.
4. Inammissibile è anche il quarto motivo del ricorso proposto da DI IA che va esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso presentato da LE IA, trattandosi della medesima doglianza in quanto i ricorrenti separatamente lamentano la tardività della querela sporta dalla persona offesa in relazione al reato di cui al capo F). Tuttavia la censura sollevata da DI IA è inammissibile dovendosi ribadire il principio di diritto secondo il quale la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, ven Grasso, Rv. 264847). L'eccezione è stata tuttavia validamente proposta dal coimputato e l'effetto estensivo dell'impugnazione (articolo 587, comma 1, del codice di procedura penale) si rifletterebbe sul coimputato meno diligente, epilogo pronosticabile, peraltro, anche in considerazione di una lettura a contrario del principio dell'unicità del reato concorsuale cui all'articolo 123 del codice penale. Va pertanto esaminato il primo motivo del ricorso proposto da LE IA. Esso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha puntualmente osservato come il tentativo di far decorrere il termine di tre mesi per la proposizione della querela dalla data del 14 maggio 2008 di trascrizione dell'atto di compravendita non avesse alcun fondamento normativo, posto che l'articolo 124 del codice penale espressamente prevede che i tre mesi decorrono dal giorno in cui la persona legittimata ha avuto notizia del fatto costituente reato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162). 11 Tenuto conto di tale condivisibile principio, al quale va data continuità, è allora del tutto corretto l'approdo conseguito dalla Corte del merito che ha ritenuto come la trascrizione dell'atto di compravendita, comportante esclusivamente una presunzione di conoscenza, non possa rilevare ai fini penalistici della ritualità e tempestività della querela, richiedendo la norma una conoscenza certa del fatto-reato da parte della persona offesa. Né il ricorrente ha allegato altre circostanze dirette a dimostrare l'intempestività della querela, con la conseguenza che soltanto, nel gennaio 2009, la persona offesa ha avuto piena contezza del fatto costituente reato e cioè con la successiva vendita dell'immobile al prezzo di 80.000 euro, ampiamente superiore rispetto al precedente prezzo di acquisto corrisposto da LE IA.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso proposto da DI IA debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e quelle sostenute nel grado dalla parte civile, IM NT, e liquidate come da ven pedissequo dispositivo. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
6. E' invece fondato il secondo motivo del ricorso proposto da LE IA, che assorbe il terzo.
6.1. Sul concorso del ricorrente in ordine al reato di cui all'articolo 2634 del codice civile, la Corte di appello si è limitata ad affermare come fosse innegabile il determinate contributo causale offerto dall'imputato LE IA che aveva acquistato sotto costo l'appartamento della BO s.r.l., rivendendolo dopo pochi mesi ad un prezzo doppio, con innegabile pregiudizio per la società.
6.2. La Corte del merito ha dunque tratto il convincimento della partecipazione concorsuale dell'extraneus (figlio dell'amministratore della società) esclusivamente dal vantaggio patrimoniale che, per il tramite del reato commesso dall'intraneus, il concorrente ha realizzato, costruendo, come fondatamente lamenta il ricorrente, una inammissibile equazione tra volontà del terzo di conseguire un profitto ed il dolo di partecipazione rispetto al fatto reato ascrittogli. Non vi è dubbio che il dato valorizzato dalla Corte di appello possa costituire un indizio grave per ritenere la compartecipazione criminosa del concorrente 12 esterno ma non può stimarsi sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza fondato sul canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dovendosi distinguere la condotta dell'intraneus che vende, ad un soggetto in relazione al quale sussiste conflitto di interessi, un bene di proprietà della società della quale sia l'amministratore ad un prezzo inferiore rispetto al reale valore di mercato, integrando così pienamente il delitto di infedeltà patrimoniale (Sez. 5, n. 22495 del 18/11/2015, dep. 2016, Marchionni, Rv. 267140), dalla condotta dell'acquirente extraneus per il quale occorre un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito (Sez. 6, n. 36081 del 07/07/2009, Moretti, Rv. 244773). Infatti, la finalità del profitto economico, connessa ad un'operazione negoziale di per sé lecita, si qualifica in termini di ingiustizia solo in ragione di una comprovata consapevolezza da parte dell'agente esterno della natura collusiva di essa. Diversamente la condotta di partecipazione sarebbe presuntivamente ven integrata sulla base del mero rapporto interpersonale, coniugato al vantaggio conseguito ma non necessariamente anche perseguito dall'extraneus con la realizzazione di un comportamento, di qualsiasi tipo, ma idoneo a porsi in termini di condotta anche lato sensu ausiliatrice rispetto all'azione del soggetto qualificato, con l'ulteriore conseguenza che, in siffatti casi, il dolo di partecipazione sarebbe in re ipsa. Ed infatti non è rintracciabile nella motivazione della sentenza impugnata alcuna ragione giustificatrice della esistenza della prova del contributo concorsuale dell'extraneus, laddove, in tema di concorso nel reato di infedeltà patrimoniale, il dolo di quest'ultimo nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina una deminutio patrimonii e, quindi, un danno per la società (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262905; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879).
6.3. L'assoluta inidoneità degli elementi valutati dalla Corte territoriale ai fini della prova del concorso del ricorrente nel reato proprio dell'amministratore comporta, non desumibili ulteriori elementi dal testo della sentenza impugnata, l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto. 13
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA LE per non aver commesso il fatto ascrittogli al capo F). Dichiara inammissibile il ricorso di IA DI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile NT IM, che liquida in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge. Così deciso il 21/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio AmoresanoAmdrefano Vito Di Nicola Into Gierare DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Morian 14