Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Le eccezionali ragioni di urgenza che consentono, in caso di intercettazioni disposte per la cattura del latitante, il ricorso ad impianti esterni agli uffici di Procura, non sono riferibili a necessità investigative, ma all'esigenza di catturare prontamente chi si sottrae a un provvedimento coercitivo, correlata o al pericolo della sua definitiva irreperibilità o alla sua elevata pericolosità e alla possibilità che egli, in stato di libertà, possa reiterare gravi reati. (Nella specie la Corte ha affermato che correttamente l'affiliazione a un'organizzazione mafiosa e la partecipazione ad efferati delitti erano stati ritenuti elementi idonei, unitamente alla pericolosità, a configurare l'eccezionale urgenza di porre fine alla latitanza dell'imputato e che altrettanto correttamente l'inidoneità degli apparati disponibili presso l'ufficio del P.M. e l'utilizzazione di impianti situati presso il comando territoriale dei CC. erano stati motivati con l'esigenza di consentire in tempo reale il coordinamento tra l'attività di intercettazione e quella di riscontro sul territorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4352
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 034285/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EP N. IL 01/05/1968;
avverso ORDINANZA del 26/04/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. (conformi). Uditi i9 difensori, avv. Passanisi Franco e Sferrazzo Sebastiano. OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 24/03/2005 dal G.I.P. in sede nei confronti di LA PE, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'omicidio di MA RA e nei connessi reati di detenzione e porto d'arma, aggravati D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art.
7. Quanto al primo addebito, i collaboratori di giustizia AZ
CE e AZ PE lo avevano riconosciuto in fotografia e indicato come soggetto non affiliato, ma "avvicinato" dal clan AR di NT - la cui esistenza è assodata da più giudicati - e legato al latitante LF SI, nel cui covo era stato arrestato;
plurime intercettazioni ne comprovavano i contatti con gli affiliati ed il ruolo di messaggero e fornitore di servizi. Quanto all'omicidio, LO NT, trovandosi in compagnia della vittima, aveva notato nell'imminenza dell'agguato il sospetto atteggiamento del LA, che li aveva avvicinati in un'area di servizio. Anche in questo caso le intercettazioni anteriori al delitto fornivano concreti elementi circa la sua partecipazione alle attività di avvistamento e pedinamento.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando illogicità di motivazione, in quanto il preteso avvistamento precedeva di circa due ore l'omicidio, ed ancora anteriori erano le conversazioni intercettate, sicché non poteva essere stabilito un nesso con l'attività delittuosa;
ne' la faida fra due famiglie mafiose menzionata nell'ordinanza forniva uno specifico e comprovato movente. D'altra parte il giudice "a quo" aveva utilizzato le intercettazioni senza verificarne la legittimità, pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio anche in mancanza di deduzioni di parte, tanto più in presenza di motivi di dubbio emergenti dall'ordinanza custodiale ed ivi esaminati. Si trattava di captazioni provenienti da altri procedimenti e disposte per la cattura del latitante SI, eseguite con impianti esterni senza pertinente motivazione quanto alle eccezionali ragioni di urgenza ed alla inidoneità o indisponibilità degli apparati in dotazione dell'ufficio del P.M.. Con memoria integrativa i difensori producono copia della richiesta, del provvedimento autorizzativo del G.I.P. e di quello esecutivo del P.M..
Il ricorso è infondato. Quanto all'attività di captazione, trattasi, come si è detto, di intercettazioni disposte per la ricerca di un latitante, per le quali si applicano, "ove possibile", le disposizioni degli artt. da 268 a 270 c.p.p., come previsto dal successivo art. 295, comma 3. Pertanto, in tal caso le "eccezionali ragioni di urgenza", che consentono l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici di Procura, non sono riferibili - come di norma - a necessità investigative, ma all'esigenza di pronta cattura del soggetto che si sottrae ad un provvedimento coercitivo;
esigenza evidentemente correlata o al pericolo di definitiva irreperibilità (ad es., imminente espatrio) o all'elevata pericolosità del soggetto ed alla possibilità che egli, in stato di libertà, possa reiterare gravi reati. Pertanto, al contrario di quanto assume il ricorrente, l'affiliazione ad organizzazione mafiosa e la partecipazione ad efferati delitti (compresa la cd. "strage di San MA"), menzionate nella richiesta del P.M., e la pericolosità ritenuta dal G.I.P. nel provvedimento autorizzativo sono elementi pienamente idonei a configurare l'eccezionale urgenza di por fine alla latitanza;
tali atti, cui il provvedimento esecutivo del P.M. fa riferimento, forniscono dunque idonea giustificazione della prescelta modalità di intercettazione. Quanto poi all'ulteriore requisito dell'inidoneità degli apparati disponibili presso l'ufficio del P.M., esso è del pari giustificato dal rilievo, contenuto nel decreto esecutivo, che occorre "consentire il coordinamento in tempo reale fra l'attività di intercettazione e quella di riscontro sul territorio", onde le operazioni vanno svolte presso il comando territoriale (Carabinieri di NT) più prossimo ai luoghi ove presumibilmente si nasconde il latitante;
diversamente, infatti, si lascerebbe a questi la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Pertanto, non può ritenersi idoneo allo scopo previsto dalla legge (cattura del soggetto che si sottrae al provvedimento coercitivo) un apparato di captazione situato presso un ufficio giudiziario lontano e non in grado di attivare istantaneamente le forze operative sul territorio. Tanto premesso in ordine alla piena legittimità
dell'intercettazione, è poi pacifica la sua utilizzabilità come prova in diverso procedimento, atteso il rinvio dell'art. 295 c.p.p., comma 3, al precedente art. 270 (cfr. Cass., Sez. 1^, 9/12/1999 - 19/01/2000, Bolandin ed altri;
26/02-10/04/2003, Calabrò; Sez. 6^ 29/10 - 20/11/2003, Bevilacqua). Le ulteriori doglianze formulate con il ricorso sono manifestamente infondate;
l'avere partecipato a concertate attività di avvistamento e controllo della vittima designata integra di per sè concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., indipendentemente dal fatto che l'esecuzione sia avvenuta in un momento (non di molto) successivo;
il ruolo svolto è stato infatti in ogni caso tale da agevolare la realizzazione comune e da rafforzare la determinazione dei correi. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006